I «protocolli» per la redazione degli atti processuali civili. Angelica Scozia
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- Rosangela Santini
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1 I «protocolli» per la redazione degli atti processuali civili Angelica Scozia
2 Gli Osservatori sulla giustizia civile Nascono come occasione di confronto e collaborazione tra magistrati, avvocati, funzionari di cancelleria e professori universitari Elaborazione e sperimentazione di prassi processuali uniformi
3 I protocolli d udienza Le prassi elaborate dai singoli osservatori sono state tradotte nella redazione di specifici «protocolli d udienza» dedicati al rito ordinario ed a vari riti speciali* Per una raccolta ed illustrazione dei vari protocolli elaborati si rimanda al volume collettivo «Gli Osservatori sulla giustizia civile e i protocolli d udienza» a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Mulino, 2012 * v. protocollo sul rito locatizio sul sito osservatorigiustiziacivile.it nella sezione Osservatorio di Torino
4 Contraddittorio e tecniche di redazione degli atti nel processo civile atti redatti con modalità inadeguate sono causa di inefficienza del processo perchè: rendono difficile la comprensione della domanda, lo studio del fascicolo e l elaborazione delle difese rendono inefficiente l istruttoria e poco prevedibile l esito del procedimento (così incentivando la proposizione di cause infondate).
5 Il protocollo torinese per la redazione degli atti processuali civili Il metodo di lavoro (1) -la materia è stata distinta in quattro grandi argomenti (atti introduttivi, deduzioni istruttorie, decisione istruttoria, fase decisoria e scritti conclusionali); -ogni riunione è stata preceduta dalla redazione di una sintetica scheda di proposte da parte di un coordinatore e da un dibattito in mailing list, basato sui contributi spontanei e sulle osservazioni alla scheda, formulati dai partecipanti interessati; - in ciascuna riunione è stato discusso, punto per punto, il contenuto della scheda di presentazione, e delle ulteriori proposte ed osservazioni (provenienti dal pre-dibattito in mailing list).
6 Il protocollo torinese per la redazione degli atti processuali civili Il metodo di lavoro (2) -sono state così approvate, di volta in volta, le regole di protocollo, a patto che potessero ritenersi generalmente condivise (sono state così escluse tutte quelle regole che non raccogliessero un consenso pressoché unanime); -di ogni riunione è stato formato un verbale; - all esito, a cura di un coordinatore, le regole di protocollo approvate sono state raccolte in un unico corpo e separate dalle considerazioni esplicative (trasformate in Note, a mo di relazione illustrativa) e quindi riapprovate nell ultima riunione.
7 Cos è il protocollo - Il Protocollo è una serie di regole per la redazione di atti processuali, di parte e d ufficio, riguarda quindi sia gli atti dell Avvocato (atti introduttivi, comparse di risposta, memorie di trattazione e istruttorie, scritti conclusionali), sia gli atti del Giudice (essenzialmente l ordinanza di decisione sulle richieste istruttorie e la sentenza); - Le regole di Protocollo non sono l unica opzione possibile di rispetto della regolarità e legittimità processuale e consigliano un comportamento, considerato opportuno, in un ventaglio di possibilità conformi alla legge; - Il Protocollo non è un Codice di rito integrativo; - il Protocollo non è OBBLIGATORIO; - non sono, né potrebbero essere, previste SANZIONI per chi non lo segue; - non sono previsti INCENTIVI, se non quelli del tutto indiretti che conseguono alla predisposizione di atti chiari, lineari, organizzati, sintetici.
8 Atti introduttivi 6A. DOCUMENTI Le produzioni documentali sono progressivamente numerate, opportunamente separate ed evidenziate. Le deduzioni in fatto sono formulate con riferimento ai documenti singolarmente individuati per numero, ove sia disponibile la prova documentale. 7A. GIURISPRUDENZA CITATA Le citazioni di giurisprudenza si eseguono, in linea di massima, in nota a piè pagina, indicandone gli estremi. Per le sentenze di merito si cita anche la fonte, mettendo a disposizione del giudice e della controparte quelle inedite o di difficile reperimento. Solo le sentenze ritenute più importanti per la loro particolare rilevanza per la soluzione del caso di specie, oppure quelle che si ritiene di dover neutralizzare con la tecnica del distinguishing, diversificando la fattispecie di causa rispetto a quella decisa nel precedente, potranno essere riprodotte per esteso, in tutto o in parte, nel testo. 8A. ABSTRACT Le parti possono anticipare il contenuto dell atto in un breve abstract della controversia. 9A. CONCLUSIONI Le conclusioni sono redatte nel modo più sintetico possibile, con la sola richiesta dei provvedimenti richiesti, con le eventuali graduazioni, senza contaminazioni esplicative con le ragioni e i presupposti del loro accoglimento. In sostanza, le conclusioni debbono rappresentare un progetto di dispositivo (e non di motivazione).
9 Memorie istruttorie 1B. CAPITOLAZIONE UNITARIA Le parti formulano nelle rispettive memorie ex art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c. tutte le loro istanze istruttorie, ricapitolandole anche se già formulate negli atti precedenti. 2B. CONTESTAZIONE TUZIORISTICA Le parti prendono posizione nelle rispettive memorie ex art. 183, 6 comma, n. 3, c.p.c. su tutte le deduzioni istruttorie avversarie, contestandole esplicitamente anche se ritenute inammissibili, irrilevanti o ininfluenti sulla base di una diversa prospettazione giuridica della fattispecie. 3B. DEDUZIONE TUZIORISTICA E opportuno indicare se un capitolo di prova è dedotto solo in via tuzioristica, per il caso in cui il giudice non condivida la valutazione di superfluità. Ciò in relazione ad una prospettazione subordinata o residuale (ad esempio: l attore dice che il fatto A è già provato documentalmente, ma che per cautela deduce la prova orale), oppure in relazione a fatti ritenuti non contestati o non contestati in modo adeguatamente specifico (ad esempio: l attore dice che il convenuto non ha contestato il fatto B, da lui dedotto in modo preciso e specifico, oppure che lo ha solo genericamente contestato con una formula di stile). 4B. SCOPO DELLA PROVA E opportuna l introduzione sistematica dell indicazione dell obiettivo della prova.
10 Memorie istruttorie (segue) 7B. INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA Le parti contestano l ammissibilità delle prove orali avversarie ricorrendo alla seguente classificazione, da intendersi esemplificativa e non esaustiva: 7B-01 vertente su fatto pacifico; 7B-02 vertente su di un fatto non specificamente contestato dalla parte costituita; 7B-03 da demandare ad accertamento del c.t.u.; 7B-04 irrilevante ai fini della decisione; 7B-05 irrilevante ai fini della decisione, in difetto di prova di altre circostanze non provate e non offerte a prova; 7B-06 inammissibile per espresso divieto di legge; 7B-07 inammissibile per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo ed azione e correlativo pregiudizio all esercizio del diritto alla controprova; 7B-08 inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti; 7B-09 inammissibile perché implicante apprezzamenti di carattere giuridico;
11 Ordinanze istruttorie 2C. AMMISSIONE DELLE PROVE Nel provvedere sulle istanze istruttorie delle parti il giudice nell ordinanza istruttoria: 2C-01 indica i fatti ritenuti non contestati (almeno con riferimento ai singoli capitoli che li riguardano); 2C-02 prende posizione su tutte le istanze istruttorie delle parti; 2C-03 nel caso in cui ragioni particolari (ad esempio pregiudizialità logica o opportunità o economia processuale) consiglino di decidere sull ammissione di mezzi di prova o sulla c.t.u. dopo l assunzione di una prima parte delle prove, motiva espressamente e chiaramente tale decisione; 2C-04 motiva la decisione sulle prove orali con l utilizzo del codice sub 7B; 2C-05 decurta le liste testimoniali se la parte ha indicato su uno o più capitoli un numero di testi eccessivo ovvero, secondo quanto già indicato nella regola sub 7B, se non ha specificato su quali capitoli i testi sono specificamente chiamati a rispondere; 2C-06 dispone la c.t.u. con la formulazione completa e analitica del quesito nel rispetto dell art. 195 c.p.c. 2C-07 calendarizza il processo ex art. 81 bis disp. att.
12 Scritti conclusionali 2D-02 riportano le conclusioni precisate all udienza di precisazione conclusioni o quelle diverse formulate in conclusionale (in tal caso, espressamente dando atto della variazione, che può essere legittima, ad esempio per le modifiche di contenuto in tutto o in parte abdicativo, ovvero dovute a fatti sopravvenuti, ovvero a jus superveniens); 2D-04 contengono un sommario per punti separati, singolarmente dedicati a tutte le questioni rilevanti agli effetti del decidere, con una eventuale introduzione dedicata all inquadramento generale della controversia; 2D-05 su singole questioni è possibile formulare un semplice richiamo per relationem al contenuto di un atto precedente; 2D-06 per le argomentazioni in fatto, è opportuno che la parte indichi, punto per punto, laddove propone un fatto quale pilastro del suo percorso, da che cosa lo stesso fatto sia provato e le ragioni per cui lo sia; tale indicazione potrebbe essere effettuata efficacemente anche con sintetiche indicazioni in nota; 2D-08 un apposito paragrafo è dedicato alla riproposizione delle istanze istruttorie non ammesse (capi di prova, testimoni, ordini di esibizione, c.t.u....), indicando specificamente le ragioni per cui la decisione sfavorevole sul punto viene ritenuta erronea e pregiudizievole alle proprie esigenze difensive; in sostanza si anticipa nella propria comparsa conclusionale il contenuto di un motivo di appello istruttorio, dotato di sufficiente specificità.
13 Suggerimenti di carattere «stilistico» 1A. DISTINZIONE DELL ATTO IN PARTI L atto difensivo è distinto, anche formalmente, in parti. La prima, priva di ogni contaminazione valutativa, è dedicata alle deduzioni in fatto e l altra contiene le eventuali argomentazioni in diritto. 2A. FORMULAZIONE DELLA PARTE IN FATTO Le deduzioni in fatto sono formulate per articoli separati e distinti, progressivamente numerati. Esse sono idonee a costituire le future capitolazioni istruttorie. 3A. SUDDIVISIONE DELLA PARTE IN DIRITTO La parte argomentativa e valutativa è redatta secondo la tecnica della scansione in appositi paragrafi e sotto paragrafi separati e titolati. Negli atti più complessi può essere anteposto un indice sommario. Il testo integrale del protocollo sulla redazione degli atti processuali è pubblicato sul sito tribunale.torino.it nella sezione Servizi ai professionisti/modulistica
14 Protocollo sugli atti processuali dell'osservatorio per la giustizia civile di Reggio Emilia Pubblicato sul Foro It., 2012, Parte IV 65 e segg. Premesse: Se per un verso è probabile che le parti richiedano alla prima udienza i termini ex art.183, VI c., c.p.c., per altro verso l'effettivo deposito di ogni singola memoria deve corrispondere ad una effettiva esigenza difensiva. Ne consegue che: 1) si debba evitare il deposito della prima memoria se non si vogliano precisare o modificare le domande o le eccezioni; 2) che si debba evitare il deposito della seconda memoria se non si abbiano prove nuove ed ulteriori rispetto a quelle indicate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta; 3) che si debba evitare il deposito della terza se non vi siano prove contrarie o si debbano dedurre argomenti in ordine all'ammissibilità delle prove di controparte.
15 Protocollo Atti Processuali Civili dell'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 18 ottobre 2012 Atto introduttivo del giudizio: 1) inizia o si conclude con le conclusioni in successione numerica; 2) contiene la breve esposizione dei fatti oltre alle argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda; 3) è numerato e dotato di un indice di riferimento con suddivisione in punti e relativi paragrafi; 4) contiene l'elencazione numerica dei documenti prodotti e non contiene una esposizione integrale dell'eventuale normativa di riferimento e della giurisprudenza pertinente; questi testi vengono resi accessibili se necessario in una apposita nota
16 01/10/14 Giorgio Santacroce Lettera del 17 giugno 2013 al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
17 Almeno una regola: essere concisi Art. 132, comma 2, n. 4, cpc: la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Art. 3, comma 2, d.lgs. 104/2010 (codice proc. amm.): il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica 01/10/14 Art. 16bis, comma 1, d.l. 179/2012: Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
18 Almeno una regola: essere concisi (2) Cass. civ. Sez. Unite, 11/04/2012, n Cass. civ. Sez. II, 04/07/2012, n Cass. civ. Sez. VI, 16/03/2011, n Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 09/09/2010, n Cass. civ. Sez. Unite, Sent., , n /10/14 Trib. Milano, 01/10/2013
19 I Gruppi di Lavoro per l elaborazione dei modelli LOCAZIONI FAMIGLIA RESPONSABILITA CIVILE
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23 DAGLI ATTI ALLA SENTENZA
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31 PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO TORINO II) REDAZIONE DEGLI ATTI DEPOSITATI TELEMATICAMENTE 2. Strumenti e modalità di stesura per la redazione dell atto telematico Quando desidera - o è tenuto (nei casi in cui ciò sia obbligatorio) a - depositare atti per via telematica, l avvocato dovrà rispettare le seguenti regole: l atto potrà essere formato utilizzando qualsiasi elaboratore di testi (Word, OpenOffice, ecc.) e dovrà essere poi salvato in formato "pdf, attenendosi alle prescrizioni del d.m. 44/2011 e del provvedimento DGSIA del 16 aprile 14; si raccomanda di seguire nella redazione degli atti le indicazioni contenute nel Protocollo per la redazione degli atti elaborato dall Osservatorio per la giustizia civile di Torino e disponibile sul sito del Tribunale di Torino all indirizzo
32 Â` ávâáé ÑxÜ Ät ÄâÇz{xéét wxäät Å t ÄxààxÜt? Åt ÇÉÇ {É täâàé Ä àxåñé w ávü äxüçx âçt Ñ uüxäxê Blaise Pascal Lettres Provinciales
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