Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente"

Transcript

1 Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di pagamento somme di denaroassemblea condominiale- condanna al pagamento delle somme rilevate- revoca il decreto ingiuntivo opposto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 275/2004 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all udienza del 12 marzo 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da P. A. M., rappresentata e difesa, per mandato in margine all atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall avv. V. D. M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in I., via E. 116 Attrice contro 1 / 11

2 Condominio via E. 342 di I. in del C. A. S.r.l. rappresentato e difeso, come da mandato in margine alla comparsa di costituzione e risposta, dall avv. V. M. ed elettivamente domiciliato in I. presso il suo studio, via P. G. 3. Convenuto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 376/2003 e domanda riconvenzionale di pagamento di somme di denaro. Conclusioni per l attrice opponente (foglio allegato al verbale di udienza del 12 marzo ): Voglia l ill.mo Giudice adito, esaminati gli atti istruttori svolti in accoglimento delle richieste già formulate dalla parte opponente, contrariis reiectis: in via principale: dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 376/2003 e quindi revocarlo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di 6.877,91 erronea ed infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: dichiarare tenuto il Condominio di via E. 342 in I., in persona del legale rappresentate pro tempore e quindi condannarlo al pagamento, in favore della sig.ra A. M. P., della somma di 5656,36 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo dovuta a titolo di rimborso delle spese di competenza condominiale alla medesima anticipate integralmente ed in via esclusiva; 2 / 11

3 dichiarare tenuto il condominio di via E. 342 in I., in persona del legale rappresentante pro tempore e quindi condannarlo al pagamento della sig.ra A. M. P., della ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa o che risulterà di giustizia, per avere l opponente autorizzato l occupazione del proprio cortile esclusivo per l esecuzione dei lavori di intonacatura e tinteggiatura del fabbricato, così evitando al condominio l esborso dei diritti richiesti per l occupazione del suolo pubblico., In entrambe le domande con compensazione, ove possibile, fino a concorrenza delle avverse obbligazioni. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri fiscali come per legge dell intero procedimento, nella sua duplice fase monitoria e contraddittoria. Conclusioni per il convenuto opposto (come da comparsa di costituzione e risposta): Voglia il Giudice adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, nel merito, voglia rigettare l opposizione proposta da P. A. M. e le connesse domande riconvenzionale avanzate dall opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto; conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo ex art 63 disp. att. c.c., ovvero, comunque conda.re la opponente al pagamento della somma di 6.877,91 in favore del Condominio sito in I. (BO), via E. 342 a titolo di spese condominiali arretrate, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di rimborso forfetario e rivalse previdenziali e fiscali. Svolgimento del processo Con atto di citazione in opposizione notificato il 1 marzo 2004 al procuratore domiciliatario, la sig.ra P. A. M. ha convenuto in giudizio di fronte all intestato giudice il condominio di via E. 342 di I. all interno del quale è proprietaria di unità immobiliari, proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo 376/2003 e proponendo altresì domanda riconvenzionale di pagamento di 3 / 11

4 somme di denaro. Riferiva quale motivo di opposizione l esistenza di un contro credito da lei avanzato consistente in tre componenti: la prima relativa alle spese di per i lavori di manutenzione del muro perimetrale lato via Fondazza che sarebbero state escluse illegittimamente dalle spese condominiali dopo che l assemblea le aveva deliberate con decisione presa fuori dall assemblea dall amministratore su sollecitazione scritta di alcuni condomini; un'altra somma per il pagamento effettuato dall opponente degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni comunali per l effettuazione di lavori. Queste somme erano determinate (per il dettaglio si veda l atto di citazione in opposizione) nella citazione sul presupposto della proprietà da parte dell opponente di 306,06 millesimi. Veniva anche accampata l esistenza di un ulteriore credito per l occupazione di un cortile per il rifacimento degli intonaci della facciata e della tinteggiatura grazie ai quali il condominio avrebbe risparmiato oneri per l occupazione di suolo pubblico. Questa componente era ancora da liquidare e se ne è chiesta la liquidazione in corso di causa. Nel merito delle somme chieste nel decreto ingiuntivo veniva svolta solo una generica contestazione circa la insussistenza del requisito della certezza e più in particolare circa la componente luce scala assumeva di non doverla pagare perché non usufruisce del servizio essendo proprietaria di locali commerciali con ingresso indipendente dalle scale. Con comparsa di costituzione e risposta intempestivamente depositata il all udienza fissata in citazione, il condominio ha chiesto il rigetto integrale di tutto quanto chiesto in opposizione e come domanda riconvenzionale. In particolare prendeva posizione sulla questione dell occupazione del cortile sostenendo che la richiesta è stata della stessa sig.ra P. dopo che era stato deliberato che l impalcatura fosse montata sul suolo pubblico. Tuttavia in tal modo l impalcatura sarebbe stata davanti alle vetrine del negozio della sig.ra P. che pertanto si accordò con l impresa esecutrice dei lavori per mettere l impalcatura nel cortile privato di sua proprietà. Inoltre l impalcatura sarebbe stata posizionata solo per fare lavori sul tetto mentre quando si sarebbe dovuto passare alla facciata, i contrasti insorti tra i condomini e l opponente hanno indotto quest ultima a chiedere la rimozione dell impalcatura in modo tale che l intonaco e la tinteggiatura non sono stati rifatti. Per il resto evidenziava la legittimità della assemblea condominiale che ha deliberato il verbale su cui è basato il decreto ingiuntivo e quanto agli altri componenti del contro credito li contestava richiamando l onere della prova che sarebbe a carico della opponente. 4 / 11

5 Respinta la richiesta di revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (esecutivo per legge ex art. 63 disp. att. c.c.), in sede di memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. l opponente dichiarava per la prima volta che ella non è proprietaria di due unità immobiliari come da lei stessa dichiarato anche nell atto di opposizione e come risulta da tutti i conteggi fatti. Rivelava che proprietario di una delle due unità immobiliari è suo figlio sig. U. G. che ne è proprietario fin dal 1 giugno In forza di questo chiedeva a maggior ragione la caducazione del decreto ingiuntivo opposto e rifaceva tutti i conteggi delle sue pretese spettanze sulla base della nuova situazione dei millesimi da questo fatto determinata in modo tale che i suoi crediti assumevano una maggiore consistenza. Il condominio ha chiesto dichiararsi inammissibili le domande nuove così determinate. Il processo è stato istruito con prove documentali e prove testimoniali In particolare tra le prove documentali vi è tutto il carteggio relativo all effettuazione di lavori che hanno determinato i pretesi crediti della sig.ra P.. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione e sono state depositate tempestivamente da tutte e due le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica. Motivi della decisione Si deve per prima cosa valutare il fatto della denuncia svolta da parte dell opponente che ella in realtà è titolare solo di una delle due unità immobiliari delle quali si sapeva che era proprietaria per essere l altra di proprietà, fin dal 1 giugno 2000 del figlio sig. A. U.. Non vi è alcun dubbio che tale fatto è stato portato a conoscenza del condominio, per quello che riguarda le obbligazioni per cui si discute in questo procedimento solo al momento del deposito della memoria prevista dall art. 183 comma 5 c.p.c. nel testo vigente prima della novella del Preso atto di ciò si rileva che indipendentemente dalla questione circa la tempestività di questo 5 / 11

6 rilievo in quel momento, la cosa che a questo giudice pare più importante è la violazione del canone della correttezza che tale modo di procedere ha comportato. In effetti si deve rilevare che in questo caso si sta parlando di vicende che pur nascendo da titolarità di diritti reali riguardano la nascita e l estinzione di obbligazioni pecuniarie. Pertanto ritiene lo scrivente che nel presente caso è pienamente vigente l art c.c. che impone al creditore e al debitore di comportarsi secondo correttezza. Non vi è dubbio che la sig.ra P. fino al momento in cui ha reso noto che il proprietario di una delle due unità immobiliari era il sig. U., suo figlio, ha fatto di tutto per ingenerare negli altri condomini e nell amministratore la convinzione che ella era invece proprietaria di tutte e due le unità immobiliari. Ciò è tanto vero che anche l atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale che ha dato il via alla fase contenziosa di questo processo è basato sulla titolarità di due unità immobiliari in modo tale che perfino il conteggio dei contro crediti è basato su questo assunto. Le prove testimoniali offerte dalle parti confermano, se ve ne fosse bisogno questo, assunto: la sig.ra P. si è sempre presentata come titolare di due unità immobiliari. Ritiene pertanto che la sig.ra P. abbia dolosamente dato corso a questa apparenza di essere proprietaria di due anziché una unità immobiliare. Il fatto può avere rilievo anche sotto il profilo del fatto illecito ex art c.c. e pertanto si deve ritenere che l opponente non si debba giovare di quella che appare essere una furbizia spicciola. Si evince inoltre che l art. 63 disp. att. c.c. prevede che il decreto ingiuntivo può essere richiesto sulla base dello stato di ripartizione approvato dall assemblea e non vi è alcun dubbio che in proposito lo stato di ripartizione è basato sul fatto che la sig.ra P. sia proprietaria di due unità immobiliari anziché una senza che fosse possibile per qualcuno sostenere il contrario a meno che non si fosse recato a controllare la conservatoria dei registri immobiliari tenendo anche presente la difficoltà di consultazione degli stessi essendo basati su nominativi di persone e non su una rappresentazione grafica del territorio come invece è il catasto che però non attesta le proprietà. È evidente che la regola di correttezza prima detta impone la tempestiva comunicazione dei passaggi di proprietà. Preso atto di ciò e pure delle fondate eccezioni svolte da parte opposta circa l intempestività del rilievo del difetto di titolarità del diritto di proprietà (vedila in comparsa conclusionale), l applicazione della regola della correttezza sopra indicata impone che nel presente procedimento la sig.ra P. sia considerata proprietaria di due unità immobiliari secondo l apparenza che ella stessa ha creato. I rapporti dare avere con l altro proprietario dovranno essere regolati tra lei e quello tenuto conto che, almeno per quello che appare dagli atti di questo processo, premesso che il sig. U. non è stato parte di questo processo e che dunque 6 / 11

7 non sono state sentite e considerate le sue eventuali ragioni, appare essere corresponsabile della situazione apparente che si è creata. Ciò premesso le ragioni di opposizione in se al decreto ingiuntivo sono inesistenti. Infatti esso è basato su delibera condominiale che non è impugnata e che è dunque titolo per l emissione del decreto ingiuntivo e costitutivo del credito che il condominio vanta nei confronti di ciascun condomino. In particolare non sono state fatte valere in sede condominiale neppure i pretesi errori circa la ripartizione dei millesimi relativi alla vendita della cantina al sig. Poni. Inoltre, si deve rilevare come la questione del mancato uso del vano scale in modo tale da determinare l inutilizzo della luce scale non è stata neppure oggetto di prova e pertanto, fermo restando che anche sul punto la delibera condominiale non risulta impugnata, anche sul punto l opposizione è infondata. Si deve passare all esame delle domande riconvenzionale e in questo caso a parere dello scrivente si deve dare in gran parte ragione alla sig.ra P.. Infatti è documentalmente provato che in seguito alla relazione tecnica del 25 luglio 2000 dell ing. Paladini l assemblea straordinaria del 22 giugno 2001 ha deliberato di consolidare anche il muro perimetrale prospiciente la via Fondazza e il muro di spina posto tra il negozio della sig.ra P. ed il corridoio di accesso agli appartamenti e del muro del corridoio già interessato dall ordinanza comunale. Nella medesima assemblea è stato anche deliberato anche il rimborso delle spese già sostenute dalla sig.ra P. per le autorizzazioni comunali. All assemblea condominiale del 14 marzo 2002 è stato approvato il consuntivo dei lavori svolti e la relativa ripartizione delle spese. 7 / 11

8 Qui inizia la vicenda strana: alcuni condomini che peraltro hanno approvato il consuntivo e la ripartizione delle spese prima dette, senza convocare una nuova assemblea, assumendo che i lavori relativi al muro di via Fondazza non fossero fatti nell interesse del condominio hanno chiesto ed ottenuto dall amministratore che il riparto delle spese fosse modificato ponendo le spese del muro in questione a carico della sola sig.ra P. che però nel frattempo con bonifico del 18 giugno 2002 ha provveduto a saldare l ing. P.. Si precisa che la successiva assemblea del 2 aprile 2003 non ha disposto la revoca del deliberato della precedente assemblea del 14 marzo 2002, ma si è limitata a respingere la richiesta della sig.ra P. che le fosse pagata la somma in questione. Si deve osservare che la materia del riparto delle spese condominiali è certamente materia demandata all assemblea e questa può anche rivedere precedenti posizioni e determinare ripartizioni dei pagamenti diverse rispetto a quanto deliberato in precedenza. Tuttavia è sempre necessario che tali decisioni vengano prese dall assemblea e non fuori da essa se non altro per mettere in condizione l eventuale oppositore nella condizione di espletare i rimedi previsti contro le deliberazioni condominiali. In tale caso, mancando una delibera condominiale la sig.ra P. non è stata neppure messa in condizione di fare opposizione ad alcunché. Per quanto riguarda le somme pagate per le autorizzazioni condominiali non vi è nulla. Premesso che le somme sono state pagate (vedi ricevute nel fascicolo della sig.ra P.) e che il loro rimborso era già stato deliberato, non vi è né pagamento, né delibera di revoca della precedente delibera che disponeva il pagamento. Dunque in relazione a queste due componenti, considerate nel loro ammontare come riportate in atto di citazione e non come riportato in memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. essendosi detto della contrarietà del comportamento alla regola della correttezza di cui all art c.c. e perciò rispettivamente 3.033,15 ed 1598,49, le relative somme sono dovute alla sig.ra P.. Invece la domanda riconvenzionale deve essere respinta in relazione alla occupazione del cortile. Il teste sig. M. G. ha riferito che il montaggio dell impalcatura nel cortile è stata un iniziativa della sig.ra P., che era interessata a non vedere oscurate le vetrine del negozio, quando l assemblea aveva disposto il montaggio nella pubblica via. Si evidenzia inoltre che l accesso al cortile in favore del condominio potrebbe anche essere obbligatorio per la sig.ra P. in riferimento a quanto prevede l art. 843 c.c. salva la corresponsione di un indennizzo nel caso l accesso provochi danni. Si deve precisare che la sig.ra P. non chiede un indennità per danni 8 / 11

9 provocati, ma un corrispettivo, sostanzialmente un canone di locazione che la chiara dizione dell art. 843 c.c. esclude. Conseguentemente a fronte di un credito vantato dal condominio di 6877,91 oltre interessi nella misura legale pro tempore vigente, portato dal decreto ingiuntivo, sussiste un contro credito della sig.ra P. pari ad 4631,64 oltre ad interessi legali nella misura pro tempore vigente. Si deve operare la compensazione chiesta fin dall inizio (vedi atto di citazione) ai sensi dell art c.c. e 1242 c.c. (il giudice non avrebbe potuto operare d ufficio la compensazione). Conseguentemente il condominio è ancora creditore dalla data del 10 settembre 2002 (data dell assemblea del condominio che ha deliberato i crediti per cui si è proceduto per decreto ingiuntivo) è creditore della somma residua di 2246,27. I rispettivi interessi maturati nelle more dovranno essere liquidati, se necessario in separata sede. È evidente che la compensazione avrebbe dovuto essere operata in sede di assemblea condominiale. Pertanto il credito del decreto ingiuntivo non sarebbe sorto nella misura poi azionata. In conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e si deve condannare la sig.ra P. a pagare la somma di 2246,27 detratta da questa le somme maturate per interessi sul credito azionato in via riconvenzionale e riconosciuto in suo favore. Invece in favore del Condominio deve essere disposto anche il pagamento delle somme per interessi sulla somma rimanente detratto il credito per interessi. Essendovi soccombenza reciproca, le spese di causa vengono dichiarate compensate. 9 / 11

10 P.Q.M. Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, defi nitivamente pronunciando nella causa (n.r. 275/2004) tra P. A. M. (avv. V. Dal M.); contro Condominio di via E. 342 di I. (avv. P. M.); avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 376/2003 e domanda riconvenzionale di pagamento di somme di denaro ogni diversa istanza disattesa e respinta dichiara che il comportamento di A. M. P. ha causato l apparenza di essere titolare di due unità immobiliari anziché una e dichiara tale comportamento contrario alla regola della correttezza prevista dall art c.c.; dichiara che per effetto della delibera assembleare del 10 settembre 2002 il condominio sopra indicato è creditore della sig.ra A. M. P. della somma di 6877,91; dichiara che A. M. P. è creditrice a quella data del condominio della somma di 4631,64 rigettando le maggiori pretese da essa avanzate; dichiara compensati i rispettivi crediti e per l effetto condanna. A. M. P. a pagare in favore di C ondominio di via E. 342 di I., la residua somma di 2246,27 detratta da questa la somma maturata per interessi legali sul credito vantato da A. M. P. e sommata a questa la somma 10 / 11

11 maturata per interessi legali sulla residua somma; revoca il decreto ingiuntivo opposto; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento, comprese quelle della fase monitoria. Imola, 4 luglio Il giudice 11 / 11

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha

Dettagli

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

COND. DI MILANO VIA...

COND. DI MILANO VIA... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in

TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA G.U.: DOTT.SSA N.R.G.: /20 Udienza del Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in alla Via n., C.F.:, rappresentato e difeso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;

Dettagli

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da: Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle

Dettagli

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli

Dettagli

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

! (C.F.: ) presso il cui studio in, TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. - Sezione Civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. - Sezione Civile - N. 2808/2010 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE - Sezione Civile - Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Va annullata 1'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all organo accertatore Autore: Matranga Alfredo

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto

Dettagli

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA VERBALE DI UDIENZA Nella causa N. 5756 / 2010 R.G. promossa da GRUPPO C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO contro I C. SNC DI E. C. & C., E. C., E. C., P. C. e CO. C. il giorno 06/02/2013

Dettagli

pagina 1 di 5 intellettuale

pagina 1 di 5 intellettuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),

Dettagli

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente

Dettagli

N. R.G /2014. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da:

N. R.G /2014. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da: N. R.G. 20079/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daria Sbariscia ha pronunciato la

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

TRIBUNALE DI BARI. R.G. n... - Giudice Dott. Avv... Verbale di Conciliazione

TRIBUNALE DI BARI. R.G. n... - Giudice Dott. Avv... Verbale di Conciliazione TRIBUNALE DI BARI R.G. n.... - Giudice Dott. Avv.... Verbale di Conciliazione lil giorno... del mese... dell'anno..., nell'aula di udienza del Tribunale, innanzi al Giudice Dott. Avv..., nel giudizio iscritto

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra ! Nella procedura n. ***/2013 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra AZ.AGR.V. E S. B. L.R. (avv. -omissis-) ATTORE e M. F. S.R.L. (avv.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA SENTENZA CONCLUSIONI

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a

Dettagli

Successivamente oggi, , alle ore 11.30, nella causa. contro. avente ad oggetto: appalto; appello avverso la sentenza giudice di pace

Successivamente oggi, , alle ore 11.30, nella causa. contro. avente ad oggetto: appalto; appello avverso la sentenza giudice di pace Successivamente oggi, 9.10.2013, alle ore 11.30, nella causa d appello promossa da - A S.a.s. di A. & C., con l avvocato X, contro - B S.r.l., con l avvocato Y, avente ad oggetto: appalto; appello avverso

Dettagli

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio

Dettagli

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,

Dettagli

Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito

Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Con sentenza del 11 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.) PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (Art.596 c.p.c.) Il professionista delegato nella procedura esecutiva n., PREMESSO - che nelle procedure esecutive in epigrafe sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt. . TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. PER C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via ; la sig.ra, nata a il, C.F., residente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

~ ' ,:,.~:'i::: CONCLL'SIONT. tjrs: tj"rs:,:",.~:'i:::",o. ~ '" sente oza ".!tf,., ~(1 "l () r' \ \ \. C' '_._~ll~}lll,), RUOLO I CROI~C~C!3i~A; \, REPUBBLICA ITALIANA REPEmc, J :: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRlBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Dettagli

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da: N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.

Dettagli

Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n /2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017

Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n /2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017 Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n. 23849/2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE già amministratore del condominio di ha proposto opposizione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato

Dettagli

Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del n /03 R.G /03 iscritto al n /03 R.G. tra:

Su ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del n /03 R.G /03 iscritto al n /03 R.G. tra: Giudice di Pace di Milano, 9 Sezione Civile, sentenza n. 8628/04 del 17.6.04: "non è quella del giudizio davanti al Giudice di pace, né tanto meno quella del giudizio monitorio la strada pertinente per

Dettagli

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019 All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Direzione Territorio e Ambiente /112 Area Ambiente MP CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Direzione Territorio e Ambiente /112 Area Ambiente MP CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Direzione Territorio e Ambiente 2016 05808/112 Area Ambiente MP 0 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 dicembre 2016 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono

Dettagli

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Maurizio

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA DATA 05/06/2012 ENTE GIUDICANTE TRIBUNALE DI TARANTO, GIUDICE UNICO DOTT. CLAUDIO CASARANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano

Dettagli

Successivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,

Successivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato, Successivamente oggi, 24.11.2015, alle ore 12.30, nella causa iscritta al, promossa da - i sig.ri (A) e (B), con gli avvocati contro - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente: SENTENZA

Dettagli

AVVERTENZA PER IL LETTORE

AVVERTENZA PER IL LETTORE AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE DI APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,

Dettagli

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. R.G. 3115/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,

Dettagli

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012 R.G. 4017/2012 Udienza del 02/04/2019 Nanti il Giudice Dott. Francesco De Giorgi nella causa iscritta al 4017/2012 compare per VIRDIS COSTRUZIONI SRL l avv. SORGENTONE ANDREA e per BANCA DI CREDITO SARDO,

Dettagli

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di

Dettagli

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti: - COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv.Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli