DEPOSITI IVA: UN CASO DI STUDIO
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1 DEPOSITI IVA: UN CASO DI STUDIO Studio Palea Associazione Dottori Comemercialisti Professionale - Revisori Legali
2 DEPOSITI IVA Normativa e Prassi Art. 50 bis D.L. 30/08/93 n. 331 Circolare 16/D del 20/10/2014 Circolare 16/D del 28/04/2006 Circolare 12/E del 24/03/2015 Art. 44 D.L. n. 179/2012 (prestazione di servizi su beni custoditi in depositi iva o in locali limitrofi)
3 DEPOSITI IVA Vantaggi Trasferire merce da un paese membro ad un altro evitando di assoggettare ad IVA i singoli passaggi. Viene assolta dall acquirente finale solo al momento dell estrazione dei beni dal deposito. Trattamento paritario tra beni comunitari e beni provenienti da paesi terzi.
4 DEPOSITI IVA COSA SONO Luogo fisico situato nel territorio italiano in cui la merce viene introdotta, staziona e viene estratta. L IVA viene assolta solo al momento dell estrazione dei beni dal deposito con reverse charge. Possibile introdurre: beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto (anche beni da Paesi non UE purché immessi in libera pratica e resi comunitari). Il privato non può estrarre.
5 DEPOSITI IVA CHI PUO GESTIRLI? Imprese già abilitate (imprese esercenti magazzini generali, depositi franchi, punti franchi, depositi doganali e depositi fiscali per prodotti soggetti ad accise). Imprese che posso ricevere l autorizzazione «soggetti che riscuotono la fiducia dell Amministrazione finanziaria» (no condanne per reati finanziari/fallimento, no violazioni gravi in tema IVA).
6 DEPOSITI IVA QUALI OPERAZIONI? Art. 50bis, comma 4 D.L. 331/93. Operazioni che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi (lett. da a) a d)). Operazioni eseguite su beni che già si trovano nei depositi (lett. da e) a i)).
7 DEPOSITI IVA operazioni con introduzione dei beni nel deposito Acquisti intracomunitari di beni con introduzione nel deposito IVA. Immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel deposito IVA (occorre garanzia pari all Iva non riscossa sbloccata solo all estrazione tranne AEO) Cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA. Cessioni di beni particolari (tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/93 beni trattati nelle borse merci).
8 CESSIONE DI BENI VERSO OPERATORI COMUNITARI CON INTRODUZIONE Destinatario della cessione: soggetto passivo d imposta in altro Stato membro. Il cedente trasferisce la proprietà del bene e lo introduce in un deposito IVA. Non è una cessione intra UE. E operazione interna. Il cedente non compila Intrastat. Il cedente emette fattura senza IVA ex art. 50bis DL 331/93 specificando che trattasi di beni destinati al deposito IVA sito in...
9 AGEVOLAZIONE LA MEDESIMA AGEVOLAZIONE (cessione di beni ad operatore identificato in altro paese membro senza iva con introduzione di beni in deposito iva italiano) SI APPLICA ANCHE NEL CASO IN CUI L ACQUIRENTE IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ALTRO STATO MEMBRO SIA INVECE STABILITO IN UN PAESE TERZO (ES. STATI UNITI).
10 CASO PRATICO 1/5 Società Statunitense che produce e vende aerogeneratori (pale eoliche). Clienti italiani (e non solo). Alcune parti vengono costruite negli Stati Uniti e vendute con spedizione in Italia. Altre parti vengono acquistate da fornitori italiani. Società italiana di servizi del Gruppo che installa le singole parti.
11 CASO PRATICO 2/5 La società statunitense possiede una partita Iva UK. La società vuole evitare di pagare l IVA al fornitore Italiano. Viene applicato l art. 50 bis co. 4, lett. c) D.L. n. 331/93 pertanto il fornitore italiano emette fattura senza addebito di IVA alla società statunitense indicando la partita IVA UK della società statunitense ed introduce i beni in un deposito IVA (ottiene la prova documentale dell introduzione nel deposito da parte del gestore del deposito).
12 CASO PRATICO 3/5 Cessione di beni in deposito IVA tra la società statunitense con partita iva UK e il cliente finale italiano senza addebito di IVA. Gli adempimenti contabili relativi all operazione vengono effettuati dal cessionario nazionale, ai sensi dell art. 17, secondo comma del DPR 633/72, senza applicazione dell imposta.
13 CASO PRATICO 4/5 Estrazione dei beni dal deposito IVA (possono estrarre solo i soggetti passivi d imposta, identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale o i soggetti stabiliti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione no privati). Il gestore del deposito deve conservare i documenti relativi all introduzione/estrazione dei beni e quelli relativi alla liquidazione dell imposta all atto dell estrazione svincolo eventuale garanzia).
14 CASO PRATICO 5/5 Estrazione finalizzata alla commercializzazione in Italia. Reverse charge da parte dell acquirente (integrazione del documento di vendita) oppure (in mancanza di quest ultimo), autofattura con IVA. In caso di estrazione da parte di soggetto non residente deve identificarsi se è comunitario oppure nominare un rappresentante fiscale se non lo è.
15 TRANSAZIONI TRA CASA MADRE E STABILE ORGANIZZAZIONE - IVA Studio Palea Associazione Dottori Comemercialisti Professionale - Revisori Legali
16 TRANSAZIONI TRA CASA MADRE E STABILE ORGANIZZAZIONE - IVA Prestazione di servizi: impostazione superata Ris. Min. Fin n e n secondo cui si applica l IVA perché la sede secondaria aveva autonoma soggettività passiva d imposta. Relazione illustrativa al D.Lgs n. 191 nel commentare la nuova formulazione dell art. 17 DPR 633/72, esclude la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione (recepita da ris. AE n. 81/2006). SONO OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA
17 TRANSAZIONI TRA SEDE PRINCIPALE E STABILE ORGANIZZAZIONE - IVA Prestazione di servizi: criterio soggettivo per individuare il luogo di effettuazione della prestazione ai fini IVA (prestatore per B2C oppure committente per B2B). Cessione di beni: criterio dell ubicazione o movimento dei beni ceduti.
18 TRANSAZIONI TRA SEDE PRINCIPALE E STABILE ORGANIZZAZIONE - IVA Cessione di beni senza trasporto: si considerano effettuate nel luogo in cui si trova il bene al momento della cessione Cessione di beni con trasporto: si considerano effettuate nel luogo in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione Il luogo di stabilimento dei soggetti NON ha rilevanza...
19 TRANSAZIONI TRA SEDE PRINCIPALE E STABILE ORGANIZZAZIONE - IVA Esempio: se una società italiana vende ad un consumatore finale britannico beni che si trovano in Austria al momento della cessione e che vengono trasportati in UK la cessione è territorialmente rilevante in Austria con conseguente obbligo di identificazione del soggetto italiano in Austria al fine di adempiere agli obblighi IVA nello Stato membro di partenza della spedizione, non rilevando il luogo in cui il cedente o l acquirente sono stabiliti (art. 40 Direttiva 2006/112/CE).
20 TRANSAZIONI TRA SEDE PRINCIPALE E STABILE ORGANIZZAZIONE - IVA Cessione intracomunitaria di beni: si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni, indipendentemente da dove siano stabiliti il cedente e l acquirente. Pertanto la cessione di un bene con trasporto dalla Spagna al Portogallo verrà ritenuta una cessione intracomunitaria (esente da IVA) in Spagna (luogo di partenza) per il cedente e un acquisto intracomunitario in Portogallo (luogo di destinazione) per l acquirente (imponibile IVA), se il cedente non è stabilito nel luogo di partenza dei beni (Spagna) occorre che ivi si identifichi, stessa conclusione per l acquirente (Portogallo ovvero luogo di destinazione dei beni).
21 LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA Studio Palea Associazione Dottori Comemercialisti Professionale - Revisori Legali
22 LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA art. 11 Reg. Consiglio UE n. 282/2011 Per stabile organizzazione agli effetti dell IVA si intende un centro di attività sufficientemente permanente che sia: - diverso dalla sede principale (c.d. casa madre ) del soggetto passivo; - dotato di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, a ricevere e utilizzare i beni/servizi acquistati e/o effettuare operazioni attive (in autonomia dalla casa madre).
23 LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA art. 11 Reg. Consiglio UE n. 282/2011 L elemento della stabile organizzazione ai fini IVA assume significato per l individuazione: - della rilevanza territoriale dell imposta e del debitore d imposta, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte/nei confronti di soggetti non residenti. In particolare, per i servizi generici, ai sensi dell art. 7-ter co. 1 del D.P.R. 633/72 le prestazioni assumono rilievo ai fini IVA se rese: - a soggetti passivi dotati di stabile organizzazione in Italia (che le utilizzano per proprie esigenze); - da parte di soggetti passivi dotati di stabile organizzazione in Italia, nei confronti di privati consumatori. Per quanto attiene al debitore del tributo, l art. 17 co. 2 del DPR 633/72 prevede il meccanismo del reverse charge per le operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi muniti di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
24 LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA art. 11 Reg. Consiglio UE n. 282/2011 Affinché la stabile organizzazione assuma rilevanza per l esigibilità del tributo, quest ultima deve essere effettivamente coinvolta nella prestazione o nel ricevimento dei servizi. Caso della stabile organizzazione che svolge servizi di supporto alle vendite per la casa madre che vende beni a soggetti passivi italiani Caso del prestatore straniero di servizi che ha una stabile organizzazione in Italia e fattura il servizio a soggetto passivo italiano dalla casa madre Art. 192 bis della Direttiva 2006/112/CE: un soggetto passivo che dispone di una S.O. nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto non stabilito nel territorio di tale stato se effettua una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile e se la cessione/prestazione è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente/prestatore nello Stato membro in questione.
25 LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA art. 11 Reg. Consiglio UE n. 282/2011 COME SI APPLICA L IVA per le operazioni realizzate in Italia? B2B Se vi è coinvolgimento della sede secondaria, allora non si applica più il reverse charge da parte del committente/acquirente ma deve essere la stabile organizzazione a fatturare con iva italiana. Se non c è coinvolgimento allora si applica il reverse charge anche in presenza di identificazione diretta del soggetto passivo estero. B2C Irrilevante la partecipazione della stabile organizzazione, fattura sempre la stabile, anche se i committenti sono stabiliti fuori dal territorio italiano (circolare AE n. 37/2011)
26 LA STABILE ORGANIZZAZIONE IVA art. 11 Reg. Consiglio UE n. 282/2011 Quando c è effettivo coinvolgimento? Art. 53 Reg. 282/2011 : se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell articolo 192 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione. Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.
27 FATTURA PER VENDITE A DISTANZA IN AMBITO INTRA UE 1/2 Commercio Elettronico Indiretto: vendite a distanza in base a cataloghi, corrispondenza e simili a privati consumatori: cessione fisica di beni materiali (diverso da commercio elettronico diretto che prevede la cessione elettronica di beni/servizi virtuali) Tassazione nel paese di destinazione: al superamento di una determinata soglia annua (salvo opzione) Art. 41, co. 1 lett. b) DL 331/93. Equa concorrenza: si vuole evitare che i privati consumatori effettuino i loro acquisti laddove vi sono aliquote Iva più favorevoli. Art. 40, co 4, lett. b) DL 331/93: soglia per le vendite effettuate in Italia, mentre per quelle all estero (o il minore importo stabilito dal paese di destinazione). Il trasporto deve essere curato dal fornitore (lo è anche se lo paga il privato o se il venditore suggerisce al privato il vettore da utilizzare)
28 FATTURA PER VENDITE A DISTANZA IN AMBITO INTRA UE 2/2 Identificazione nel paese membro: vendite sopra soglia - il cedente si deve identificare ai fini Iva nel paese di destinazione. Sotto il profilo iva italiano la cessione è non imponibile ex art. 41, co. 1 lett. b) DL 331/93, mentre sotto il profilo iva del paese del privato cessionario configura un operazione interna con Iva locale. Unica fattura: la fattura deve riportare i) il titolo di non imponibilità ii) l Iva locale, numerazione distinta e registro fatture emesse distinto. Intrastat: occorre farlo. Fattura emessa in tre copie (la terza per la posizione Iva locale). Presenta il modello Intra1-bis ai fini fiscali e statistici (no compilazione colonna tre part.iva acquirente). No trasferimento a se stessi : i beni partono dall Italia e arrivano direttamente al cliente finale. Caso diverso: trasferimento dei beni all estero e successiva vendita.
29 RESO MERCE DAL CLIENTE ESTERO AL FORNITORE ITALIANO DL 331/93: non prevede nulla. Art. 56 rimanda all art. 26 DPR 633/72. Art. 26 DPR 633/72: variazioni in aumento (sempre obbligatori tutti gli adempimenti) variazioni in diminuzione (facoltà di ridurre l ammontare imponibile per annullamento/revoca/sconto previsto contrattualmente, mai oltre l anno se sopravvenuto accordo tra le parti). Operazioni intracomunitarie: reso merce del cliente estero: si interviene sul registro delle fatture emesse. La rettifica in diminuzione dell imponibile può avvenire nello stesso mese in cui è avvenuta l operazione originaria, se più tardi, ne si tiene conto in dichiarazione annuale. Nota di credito: entro l anno non imponibile art. 41 DL 331/93, oltre l anno Fuori campo Iva art. 26 DPR 633/72. Intrastat: occorre rettificare il modello INTRA1-bis al tempo inviato, presentando il modello INTRA1-ter (rettifiche alle cessioni di beni dei periodi precedenti) Plafond: il fornitore italiano deve ridurre il plafond da esportatore abituale in ogni caso (sia che effettui la variazione o non la effettui).
30 DETRAZIONE IVA REQUISITI SOSTANZIALI 1/2 Corte di Giustizia Europea: due recenti sentenze (cause C-516/14 Barlis 06 Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA e C-518/14 Senatex Gmbh) C-516/14: società portoghese a cui veniva negata la detrazione di Iva addebitata su fattura da studio legale con descrizione servizi giuridici forniti fino ad oggi. Indicazioni generiche e presenza di requisiti sostanziali di avvenuta prestazione Art. 226 DIR 2006/112/CE punti 6 e 7 indicazione di servizi giuridici generici non li rispetta (occorre la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi prestati, la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto) Art. 178, lett. a) DIR 2006/112/CE: interpretato come «se esistono i requisiti sostanziali supportati da documentazione» allora la detrazione non può essere negata
31 DETRAZIONE IVA REQUISITI SOSTANZIALI 2/2 C-518/14: fatture relative ad anni pregressi che non richiamino il codice fiscale o la partita iva e siano integrate solo a seguito di verifica. Autorità fiscali tedesche: si detrae l Iva nell anno in cui è stata corretta la fattura Corte di Giustizia: la rettifica ha effetto retroattivo.
32 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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