LE IMPRESE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E GIURIDICO. (dispensa ad uso didattico)

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1 LE IMPRESE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E GIURIDICO (dispensa ad uso didattico) 1 LE IMPRESE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO. Preliminarmente occorre definire alcuni concetti base: a) istituto; b) impresa; c) azienda; d) imprenditore; e) soggetto giuridico; f) soggetto economico. Gli istituti o enti sono gruppi di persone caratterizzati da regole fisse e stabili nel tempo ( ad esempio: le famiglie, le imprese, le amministrazioni pubbliche e gli enti no-profit) L impresa è un istituto economico destinato a perdurare nel tempo e teso a soddisfare i bisogni economici umani producendo e distribuendo beni e servizi. L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. L imprenditore è colui che esercita un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Il soggetto giuridico è la persona fisica o giuridica che assume diritti e obblighi derivanti dalla gestione aziendale. Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che ha il potere di controllare e gestire l impresa. Notate che nelle imprese individuali, il soggetto giuridico e quello economico coincidono. Queste definizioni sono FONDAMENTALI e quindi da imparare a memoria senza cambiamenti. Le aziende possono dividersi in: aziende di consumo, in cui l attività produttiva ha come utenti i suoi membri ed in cui le risorse vengono consumate dai membri stessi ( ad esempio, le aziende dello Stato, Regioni Province e Comuni del settore sanità o della giustizia); aziende di produzione, che pensano a realizzare beni e servizi da vendere ottenendo un profitto; 1

2 aziende composte, la cui attività è rivolta sia ai propri componenti che a soggetti esterni ( ad esempio le aziende no-profit che non cercano il profitto bensì scopi culturali, religiosi, sportivi, ecc.) Le aziende di cui ci occupiamo nei nostri studi e cioè le aziende turistiche e ristorative appartengono alle aziende di produzione. Dal punto di vista del soggetto giuridico, troviamo: aziende pubbliche, che hanno un soggetto giuridico pubblico; aziende private, che hanno un soggetto giuridico privato. A seconda delle dimensioni, le aziende vengono classificate in piccole, medie e grandi. Inoltre, tenendo conto di tre parametri quali il totale dei ricavi, il numero dei dipendenti e il totale dell attivo patrimoniale si parla di microimprese, piccole imprese e medie imprese. In base all autonomia gestionale, troviamo: aziende indipendenti, che godono di una totale autonomia gestionale; aziende dipendenti, nelle quali le decisioni prese sono influenzate da soggetti esterni. Infine, sulla base del numero dei luoghi in cui operano, possiamo distinguere: aziende indivise, che sono quelle che esercitano la loro attività in un solo luogo ( ad esempio, un ristorante, un albergo); aziende divise, che sono quelle che esercitano la loro attività con più filiali o succursali ( ad esempio, una catena alberghiera). 2 LE IMPRESE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO. Sulla base della forma giuridica distinguiamo: a) le imprese individuali; b) le società. Per distinguere commercialmente tra le varie forme giuridiche, si parla di ditta per le imprese individuali, di ragione sociale per le società di persone e di denominazione sociale per le società di capitale e cooperative. a) Le imprese individuali. Le imprese individuali sono tra le più diffuse nella realtà economica italiana, notoriamente poco propensa ad associarsi. L imprenditore (che, ricordiamo, racchiude in se stesso sia il soggetto giuridico sia il soggetto economico) è detto titolare dell azienda. Egli pensa da solo a procurarsi tutti i fattori produttivi che gli servono per la sua attività economica, compresi i mezzi finanziari necessari, li organizza e gestisce come ritiene più opportuno. 2

3 L imprenditore, quindi, è padre e padrone dell azienda, e pertanto è l unico responsabile per tutte le obbligazioni. Nel malaugurato caso in cui l attività svolta non dovesse avere riscontri positivi, egli, da solo, risponderà nei confronti dei suoi creditori di tutti i debiti contratti e ne risponderà con tutto il suo patrimonio. Questo significa che dovrà, nel caso di insolvenza, vendere anche i suoi beni personali ( la casa, l auto, i titoli, ecc. ) e con il ricavato pagare i debiti aziendali. Questa forma è snella ma, considerato che in genere le risorse finanziarie a disposizione di un singolo sono scarse, è adatta solo ad aziende di piccola dimensione. In Italia è piuttosto diffusa una forma particolare di impresa individuale e cioè l impresa familiare. Il titolare è sempre l imprenditore individuale, che rimane anche l unico responsabile per tutti i debiti e deve anche sopportare da solo le eventuali perdite. Gli utili vengono ripartiti per il 51% al titolare stesso e per il restante 49% tra tutti i familiari in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato nell azienda. I familiari che possono partecipare all impresa familiare sono: il coniuge ed i parenti fino al terzo grado (genitori, fratelli, nonni, figli, nipoti,zii) gli affini, che sono i parenti del coniuge, fino al secondo grado ( es.: suoceri e cognati). Per rendere ufficiale l impresa familiare, anche nei confronti del fisco e degli enti previdenziali, occorre un atto dichiarativo, che contiene i nominativi dei partecipanti all impresa e le percentuali di ripartizioni degli utili, che si fa scritto con firme autenticate da un Notaio, il quale, in questo caso, si limita soltanto ad accertare l identità dei firmatari. Considerato il vincolo affettivo che lega i partecipanti all impresa familiare, questa variante dell impresa individuale pura dovrebbe migliorare molto la competitività dell azienda gestita. Non elimina, però, i problemi di scarsa capitalizzazione per cui è anch essa adatta ad aziende di piccole dimensioni. b Le società Le società si dividono in due gruppi a seconda del regime delle responsabilità patrimoniali dei rispettivi soci: Società di persone Società di capitali. Le società di persone sono le seguenti: società semplice (S.S.), riservata allo svolgimento di attività non commerciali; società in nome collettivo (S.N.C.); società in accomandita semplice (S.A.S.) 1 LA SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) La s.n.c., pur non avendo personalità giuridica, è un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle persone dei soci. E dotata di autonomia patrimoniale, in quanto il suo patrimonio, che 3

4 costituisce la garanzia primaria dell adempimento delle obbligazioni sociali, è distinto dal patrimonio dei soci e non può essere intaccato dai creditori particolari di questi. Tuttavia, poiché nel caso in cui il patrimonio della s.n.c. dovesse risultare insufficiente per adempiere a tutte le obbligazioni sociali i soci sono obbligati ad intervenire con tutto il loro patrimonio personale, la detta autonomia patrimoniale è definita imperfetta. Quindi la s.n.c. gode di autonomia patrimoniale imperfetta. La caratteristica essenziale da ricordare per questa società è il regime delle responsabilità dei soci: i soci di s.n.c., infatti, hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali: questo significa che, se il patrimonio della società risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali, i soci devono intervenire in via sussidiaria e devono farlo con tutto il loro patrimonio personale. Quindi la responsabilità patrimoniale si definisce a) sussidiaria, perché interviene dopo che il patrimonio sociale è risultato insufficiente a coprire i debiti; b) illimitata, perché i soci devono usare anche e tutto il loro patrimonio personale; c) solidale, perché ognuno dei soci risponde per tutti i debiti sociali. Ad esempio, in una società in nome collettivo con tre soci, il creditore può scegliere a quale dei tre chiedere il pagamento dell intero debito e ovviamente sceglierà quello più ricco; il socio costretto a pagare l intero debito potrà poi rivalersi sugli altri due soci, ammesso che abbiano qualcosa da perdere. Se la s.n.c. fallisce a seguito dell insolvenza, il fallimento si estende a tutti i soci. Per costituire la snc occorre l intervento di un Notaio che redige l atto costitutivo ( che è in pratica un contratto societario) e che deve contenere: 1) i dati anagrafici completi dei soci, incluso il codice fiscale; devono essere almeno due mentre non c è un limite massimo; 2) la ragione sociale, vale a dire il nome commerciale della società, che deve contenere il nome di almeno un socio e l indicazione del rapporto sociale. A tali indicazioni si possono aggiungere espressioni di pura fantasia o altre che identificano l attività svolta ( ad esempio: Il covo dei saraceni di Gennaro Esposito & C. S.N.C. oppure Bar del Corso di Stefania Rossi & C. S.N.C. ) 3) i soci che hanno l amministrazione e la rappresentanza; di norma, tutti i soci sono amministratori ed hanno la rappresentanza della società verso i terzi; 4) la sede della società nonché eventuali altri sedi secondarie; 5) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, che possono essere fatti in denaro, con beni in natura, crediti e conferendo la propria opera; 6) il capitale sociale, per il quale non c è un minimo ma che comunque deve essere adeguato al tipo di attività che si va a svolgere, 7) la durata della società; 8) le norme secondo le quali si ripartono gli utili, la quota di ciascun socio nel riparto degli utili e delle perdite; 9) l oggetto sociale, cioè la descrizione dell attività che si intende svolgere. Considerate le caratteristiche precedenti, la S.N.C. è indicata per persone legate da vincoli di parentela o di amicizia; infatti essa si fonda sulla reciproca fiducia e lealtà, poiché un errore o un problema causato da uno solo dei soci coinvolgerà automaticamente su tutti gli altri. Le S.N.C. hanno piccole dimensione e sono adatte a piccole attività con investimenti non molto rilevanti. 4

5 Dal punto di vista fiscale, la S.N.C. è soggetto passivo d imposta per l IRAP ( imposta regionale sulle attività produttive); compilerà l apposito modello IRAP, liquidando e versando l imposta a mezzo del modello F24. L utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito tra tutti i soci in base alle rispettive quote di partecipazione stabilite nell atto costitutivo e ciascun socio dovrà pagare la propria IRPEF, aggiungendo la sua quota di reddito societario agli eventuali altri redditi che possiede. Compilerà, quindi, il modello Unico Persone Fisiche e verserà l IRPEF per mezzo del solito modello F LA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) La società in accomandita semplice (S.A.S.) ha due categorie di soci: 1) i soci accomandatari; 2) i soci accomandanti. Ai soci accomandatari spetta in via esclusiva l amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l adempimenti delle obbligazione sociali, così come abbiamo visto per i soci della società in nome collettivo. I soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si ingeriscano nella amministrazione della società. Questo significa che, in caso di insolvenza della SAS, i soci accomandatari dovranno rispondere illimitatamente con tutto il loro patrimonio per i debiti sociali, mentre i soci accomandanti, se effettivamente tali, perderanno solo quanto investito nella società ma non vedranno intaccato il loro patrimonio personale. Quindi, anche per la sas, come visto per la snc, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta. Nella ragione sociale andrà inserito il nome di un socio accomandatario; se un socio accomandante acconsente a che si inserisca il suo nome nella ragione sociale risponderà anch egli illimitatamente per le obbligazioni sociali ( in pratica la sua posizione sarà identica a quella del socio accomandatario). Questa forma societaria, pur presentando gli stessi limiti dal punto di vista finanziario dell impresa individuale e della snc, è molto usata oggigiorno perché, se usata correttamente, permette di avere il vantaggio, per i soci accomandanti, della limitazione della responsabilità, una gestione più economica e spesso buoni risparmi fiscali. Ricordate che siamo sempre nell ambito di piccole attività. Dal punto di vista fiscale, valgono le stesse considerazione fatte per la SNC. 3 LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (S.R.L.) Con la s.r.l. entriamo nell ambito delle società di capitali. Si tratta di un modello di società intermedio tra società di persone e società di capitali, poiché ricalca lo schema dei rapporti interni tipico della società di persone mentre nei rapporti esterni ricalca il modello delle società di capitali. E il tipo di società di capitali più diffuso in Italia; secondo i dati ISTAT del 2003, in Italia c erano oltre s.r.l. e soltanto s.p.a. 5

6 La riforma societaria del 2003 ha dotato le s.r.l. di una disciplina autonoma rispetto alle spa, con pochi rimandi alla disciplina di queste ultime. Se ne occupano gli articoli dal 2462 al 2483 del Codice Civile. Diciamo subito che nella srl, al pari delle altre società di capitali, di cui parleremo più avanti, l autonomia patrimoniale è perfetta. La s.r.l. risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio e tutti i soci godono del beneficio della responsabilità limitata al loro conferimento. Si dice, quindi, che la s.r.l. ha la personalità giuridica, il che significa che essa vive di vita propria ed è un ente ben distinto dalla persona dei soci; agisce tramite gli amministratori. Tenete ben presente un fatto molto importante, cui accenno perché succede molto spesso. Se un socio della srl si costituisce fideiussore personale (vale a dire che garantisce lui personalmente nel caso in cui la società non potesse adempiere) della società per un determinato affare, allora se la società non dovesse essere in grado di soddisfare quel particolare creditore, dovrà farlo con il proprio patrimonio il socio che ha dato la fideiussione. Questo succede sempre nei rapporti con le banche. Se la srl, tramite il suo legale rappresentante, va in banca a chiedere un mutuo, allora quasi sicuramente la banca chiederà a uno o più soci la loro garanzia personale per quel mutuo; il che significa che, se la srl diventa insolvente e fallisce, tutti i creditori si potranno soddisfare soltanto sul patrimonio societario che potrebbe benissimo essere insufficiente a pagare tutti e completamente. La banca, invece, chiederà al socio che ha prestato la propria garanzia personale di pagare quanto ancora dovutole dalla società per il muto e il socio dovrà pagare. Con la riforma societaria, entrata in vigore nel 2004, si è dato molto risalto alla figura dei soci, che godono di un ampia libertà di stabilire nell atto costitutivo e nello statuto le caratteristiche, il funzionamento e l organizzazione sociale, adattandole alle proprie esigenze. La costituzione della srl avviene per atto pubblico redatto da un notaio. Occorrono almeno due soci e il capitale minimo di Euro, suddiviso in quote che vengono attribuite ai soci in proporzione al capitale sottoscritto. La denominazione (nome commerciale) può essere un nome di fantasia seguito da S.R.L. Insieme all atto costituivo della società, il notaio prepara lo statuto societario che è una sorta di regolamento contenente le norme di funzionamento della società. Dal punto di vista fiscale, la srl è soggetta a IRES e IRAP. Partendo dall utile netto civilistico si apportano le modifiche stabilite dalle norme fiscali e sul reddito fiscale così ottenuto si paga un imposta fissa del 27,5% qualunque sia l importo del reddito. L IRAP si calcola, con aliquote diverse tra le regioni, ( per la Campania il 4,82%) ma su una base imponibile che si calcola in modo molto diverso. In alcuni casi è possibile optare per l imposizione IRPEF in capo ai soci direttamente, fermo restando la debenza dell IRAP. (tassazione per trasparenza) Questa forma giuridica è molto usata perché permette di avere una buona snellezza operativa, flessibilità e rapidità nelle decisioni e una buona protezione nel caso di problemi finanziari. Occorre valutare attentamente l imposizione fiscale, per qual cosa è indispensabile l intervento di un Dottore Commercialista. Parliamo ora della S.R.L. UNIPERSONALE. Da pochi anni è stata inserita nel nostro ordinamento una particolare figura di s.r.l. pensata per le piccole e medie imprese e per l imprenditore individuale che decide di svolgere l impresa 6

7 commerciale o artigianale in forma societaria in regime di limitazione della responsabilità: la società a responsabilità limitata con un unico socio. Quindi, contrariamente a quanto accade negli altri tipi di società nelle quali occorrono sempre almeno due soci, nella srl unipersonale ne basta uno soltanto. Essa ha la personalità giuridica, come le altre società di capitali e c è una netta separazione tra il patrimonio personale dell unico socio e quello della società. La srl può avere un unico socio sin dalla sua costituzione oppure successivamente, nel corso della vita, a causa del venir meno di qualche socio e la conseguente concentrazione delle quote sociali in una unica persona. In ogni caso, per far valere la limitazione della responsabilità, occorre rispettare alcuni adempimenti pubblicitari stabiliti dalla legge nonché versare l intero capitale sociale. Per la costituzione si applicano le norme della srl; generalmente l unico socio è anche amministratore unico. Anche dal punto di vista fiscale, valgono le considerazioni svolte per la srl. Siamo quindi in presenza di un modello societario che appare indicato per lo svolgimento di molteplici attività, poiché cerca di prendere il meglio delle società di persone e di capitale e pur non risolvendo i soliti problemi di capitalizzazione ha in se gli strumenti per avere snellezza operativa e rapidità ad adeguarsi alle mutevoli esigenze di mercato. E consigliata a coloro che non vogliono avere altri soci ( con i quali a volte è difficile andare d accordo) e nello stesso tempo non vogliono perdere il beneficio della limitazione della responsabilità. 4 LA SOCIETA PER AZIONI. ( S.P.A.) La società per azioni (S.P.A.) è una società di capitali dotata di personalità giuridica. E un soggetto di diritto distinto dai soci, con piena autonomia patrimoniale. ( autonomia patrimoniale perfetta) Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e i suoi creditori possono fare affidamento unicamente su questo. I soci della s.p.a. sono quindi normalmente responsabili soltanto nei limiti dei propri conferimenti. Anche per la spa è previsto il socio unico, anche se con regole particolari. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, cioè titoli aventi eguale valore nominale che conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Le azioni di norma sono liberamente trasferibili, anche in alcuni casi lo statuto della società può imporre alcuni limiti. Anche per la s.p.a. come abbiamo già visto per la s.r.l. si parla di denominazione sociale, che può essere anche un nome di fantasia. Si costituisce a mezzo del notaio, che provvede a redigere l atto costitutivo e lo statuto, che contiene le norme di funzionamento interne della società. Il capitale minimo per costituire una S.P.A. è di Euro. Esso è diviso in azioni di pari valore tale che Capitale sociale = valore nominale x numero azioni emesse La s.p.a. può emettere dei titoli chiamati obbligazioni: in pratica, la società chiede dei soldi in prestito ed emette delle obbligazioni le quali danno diritto ai creditori (coloro che hanno prestato i soldi) a percepire gli interessi alle scadenze stabilite e a ricevere indietro quanto prestato alla scadenza. Per l amministrazione è previsto un triplice sistema: - il sistema ordinario 7

8 - il sistema dualistico; - il sistema monastico. Il sistema di gestione e controllo di gran lunga più diffuso nella pratica è il modello ordinario, con il controllo esercitato dal collegio sindacale. L organo amministrativo che dirige e gestisce la società può avere una struttura individuale ( amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione). La S.P.A. è utilizzata per grandi investimenti e nei gruppi societari ( catene di società di capitali controllata da un altra società di capitali chiamata capogruppo). E diffusa anche nelle catene alberghiere più importanti del mondo. 5 LA SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.A.P.A.) E un tipo di società quasi sconosciuto in Italia, utilizzato tempo addietro per garantire il controllo di grandi aziende da parte di pochissime famiglie. Nella s.a.p.a. ci sono due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed i soci accomandanti, che sono obbligati soltanto per il capitale investito. E un tipo di società riservato ad operazioni di ingegneria finanziaria. 6 - LE SOCIETA COOPERATIVE Accenniamo infine alla disciplina delle società cooperative. La differenza più importante rispetto alle società commerciali di cui ci siamo occupati sin qui, consiste nel fatto che, mentre le società commerciali hanno uno scopo di lucro, le cooperative hanno uno scopo mutualistico. Questo significa che le società commerciali sono costituite per guadagnare, mentre le società cooperative sono costituite per offrire ai rispettivi soci beni e servizi a prezzi vantaggiosi oppure possibilità di lavoro. Si costituisce con almeno nove soci con atto pubblico ed ha la particolarità di avere un capitale variabile, il che significa che il capitale sociale aumenta o diminuisce con l entrata o l uscita di un nuovo socio. E possibile ricorrere alla piccola società cooperativa che presenta le seguenti caratteristiche: è richiesta la presenza di un numero di soci compreso fra 3 e 8 il numero o le persone dei soci possono variare senza che questo comporti una modifica dell'atto costitutivo; tuttavia se il numero supera il limite di 8, la società deve deliberare la propria trasformazione in Società cooperativa, salvo sciogliersi la denominazione sociale è libera ma deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa" è ammessa solo la piccola società cooperative a responsabilità limitata: i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota da essi conferita nella società 8

9 il potere di amministrazione della società può essere attribuito direttamente all'assemblea dei soci: in tal caso, non esistendo un organo amministrativo a sé stante, deve essere nominato un presidente a cui spetta la rappresentanza della società nei rapporti con l'esterno Spesso si ricorre alla costituzione di una cooperativa per ridurre i costi di gestione, per avere incentivi e sussidi statali e regionali, per unirsi per avere una maggiore forza contrattuale. Nel settore turistico si trovano cooperative nel settore ricettivo, nei servizi turistici ( ad esempio, coop di guide turistiche), nella ristorazione e nei trasporti. I SEGNI DISTINTIVI DELL IMPRESA TURISTICO-RICETTIVA. Le imprese ristorative, come del resto tutte le altre imprese, sono dotate di segni distintivi, che li differenziano dai concorrenti. La legge riconosce l uso esclusivo dei segni distintivi che sono: la ditta, l insegna e il marchio. La ditta è il nome con il quale l imprenditore individuale esercita la sua attività; nel caso di società di persone si parla, invece, di ragione sociale mentre per le società di capitali si parla di denominazione sociale. Per essere tutelata, la ditta deve avere il requisito della veridicità, novità e liceità. Non deve confondersi con quella di altri imprenditori né confondere i consumatori ed inoltre non deve essere contraria al buon costume. L insegna è il segno distintivo dei locali all interno dei quali si esercita l attività. Infine, il marchio è il segno distintivo dei prodotti venduti dalle imprese. Per essere tutelato il marchio deve essere depositato presso la Camera di Commercio; solo con la registrazione si ottiene l uso esclusivo del marchio. 9

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