Indennità di mobilità: il calcolo

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1 Indennità di mobilità: il calcolo CALCOLO DELL INDENNITA DI MOBILITA Indennità di mobilità ecco gli importi per l anno 2015: A) 971,71 euro lordi e 914,96 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro; B) 1.167,91 euro lordi e 1.099,70 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.102,24 euro. Per l anno 2014, gli importi mensili massimi erogati dall Inps (circolare n. 12 del 29 gennaio 2014) erano stabiliti in: A) 969,77 euro lordi e 913,14 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.098,04 euro; B) 1.165,58 euro lordi e 1.095,51 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.098,04 euro. Indennità di mobilità: importi massimi per l anno Gli importi mensili massimi erogati dall Inps (circolare n. 14 del 30 gennaio 2013) sono: 959,22 euro lordi e 903,20 euro netti, in caso di retribuzione inferiore o uguale a 2.075,21 euro; 1.152,90 euro lordi e 1.085,57 euro netti, in caso di retribuzione superiore a 2.075,21 euro. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Come si calcola l indennità di mobilità. Quelli comunicati sopra sono gli importi massimi spettanti anno dopo anno. Il calcolo dell indennità viene effettuato nel seguente modo: spetta nella misura dell 80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga. Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%. Dal 13 mese è pari all 80% dell importo lordo corrisposto nel primo anno. L indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente. L importo dell indennità non può mai essere superiore all importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

2 Cigs: Le istruzioni Inps Cassa Integrazione Straordinaria. Chi può chiederla, per quanto tempo e quali requisti, sono le domande alla quale la circolare INPS (qui allegata) risponderà con riferimenti normativi e istruzioni ministeriali. INPS.Cig_straordinaria Ammortizzatori sociali Ammortizzatori sociali Nozione (Fonte: Gli ammortizzatori sociali sono gli istituti del welfare state che hanno una più stretta connessione con il rapporto di lavoro. In un economia di mercato, in cui il lavoro subordinato è dominante, i rischi connessi al rapporto di lavoro sono molteplici, ma sicuramente quello più significativo è la disoccupazione. L assicurazione contro la disoccupazione è quindi l istituto più rilevante del welfare, che si concretizza nel sussidio di disoccupazione, che reintegra, per un periodo limitato, il potere di acquisto del lavoratore, in seguito all interruzione del rapporto di lavoro. La copertura del rischio di disoccupazione è realizzata in modi articolati, che hanno portato alla nascita di una pluralità di istituti. Un primo programma di interventi è volto a garantire il reddito in caso di sospensione temporanea dal rapporto di lavoro (in Italia la Cassa Integrazione, nelle forme della: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

3 Cassa Integrazione Guadagni in deroga specifiche previsioni quanto al Settore Editoriale Un secondo programma di interventi è volto a garantire il reddito in presenza dello stato di disoccupazione: l Assicurazione Sociale Per l Impiego (ASPI) l indennità di disoccupazione (sostituita dall Aspi) ulteriori misure a sostegno del reddito, anche in favore di apprendisti e collaboratori. Un ulteriore rete di protezione alla lavoratrice al lavoratore è fornita in ragione del carico familiare, attraverso un istituto di welfare che si prefigga quale sostegno economico alle famiglie: l Assegno per il Nucleo Familiare. CIGO CIGS: Calcolo Calcolo della cassa integrazione CIGO CIGS La Cassa Integrazione Guadagni CIG comporta una riduzione della retribuzione basata su una riduzione dell orario del lavoro, che viene in parte ammortizzato (fino a circa l 80% delle ore non lavorate) dall INPS fino a raggiungere un massimale che varia annualmente e in base al proprio mensile lordo. La CIG è un indennità pari all 80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall art. 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%). Massimali 2013 per il calcolo della Cassa Integrazione CIGO, CIGS e Mobilità Così come precisato dalla Circolare Inps n. 20 del 08/02/2013, per il 2013 e per il 2014 (fino a nuovo aggiornamento) gli importi lordi dei massimali sono i seguenti:

4 Euro 959,22 per una retribuzione inferiore o uguale ad 2.075,21 (al netto del 5,84% = 903,20) Euro 1.152,90 per un retribuzione superiore a 2.075,21 (al netto del 5,84% = 1.085,57) L importo lordo della Cassa Integrazione erogato dall INPS, così calcolato, è poi soggetto alle trattenute per imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in base all aliquota di appartenenza.come si calcola la busta paga della Cassa Integrazione Se un lavoratore a tempo pieno è in Cassa tutto il mese, l indennità di CIGO che percepisce è pari al massimale corrispondente alla sua retribuzione globale. Se invece un lavoratore è in Cassa Integrazione per un periodo ridotto, la retribuzione si calcola con questa formula: STIPENDIO = RETRIBUZIONE MESE (N ORE NON LAVORATE x RETRIBUZIONE ORARIA) + (N ORE DI CASSA x INDENNITÁ ORARIA DI CIGO) RETRIBUZIONE MESE = retribuzione percepita abitualmente. INDENNITA ORARIA DI CIG: si calcola dividendo il massimale mensile per un fattore ottenuto moltiplicando il numero di giorni lavorabili del mese (si contano i giorni dal lunedì al venerdì, comprese le festività) per 8 (che sono le ore lavorabili per ciascun giorno). ESEMPIO di calcolo Indennità Oraria di CIGO: a Luglio 2013 ci sono 23 gg. lavorabili x 8 h = 184 indennità oraria CIGO = 876,69 : 184 = 4, Esempio pratico di calcolo CIGO Per trovare il valore dell integrazione in caso di CIGO/CIGS si procede con il seguente calcolo: Stipendio = retribuzione mese (Numero di ore non lavorate x retribuzione oraria) + (Numero di ore di cassa x indennità oraria di Cigo/Cigs) RETRIBUZIONE MESE = retribuzione percepita abitualmente. INDENNITÀ ORARIA DI CIGO/CIGS: Si calcola dividendo l indennità mensile al netto delle trattenute sociali (903,20 oppure 1085,57 uro a secondo della retribuzione mensile di riferimento) per le ore lavorabili del mese (si contano i giorni dal lunedì al venerdì, includendo le ore relative alle festività cadenti in giornate normalmente lavorative). ESEMPIO Marzo 2013 = 21 gg. lavorabili x 8 = 168 ore 1 massimale indennità oraria CIGO/CIGS = 903,2:168=5,38 2 massimale indennità oraria CIGO/CIGS = 1.085,57:168=6,46 Le tabelle che seguono riportano i valori orari dell indennità di cassa, di ogni singolo mese del 2013, al netto delle trattenute sociali. Maggiore è la quantità di ore di sospensione, maggiore sarà la perdita. Nel caso peggiore di Cassa Integrazione ordinaria a Zero Ore lavorate, il lordo finale corrisponderà al massimale dell INPS sul quale si applica la trattenuta

5 del 5,84%. Calcola online il tuo stipendio in Cassa Integrazione a questo link: Cassa integrazione e secondo lavoro Durante il periodo di cassa integrazione la legge non proibisce di svolgere un altro lavoro, sia autonomo che subordinato. Ci sono però delle norme da rispettare affinchè non si perda il diritto alla cassa integrazione salariale. La cassa integrazione può esse ordinaria, nel qual caso viene chiamata CIGO, o straordinaria, nel qual caso viene chiamata CIGS. La cassa integrazione è considerata ordinaria quando la sospensione del lavoro è temporanea ed è dovuta ad accadimenti temporanei che non dipendono nè dai lavoratori nè tanto meno dal datore di lavoro come ad esempio danni provocati da alluvioni, frane o comunque da eventi naturali; danni che sono provocati da un incidente che provochi incendio o crollo della struttura, mancata erogazione dell energia elettrica senza preavviso, ecc La cassa integrazione può essere percepita per un massimo di 52 settimane ed è pari all 80% della normale retribuzione che sarebbe stata percepita dal lavoratore E invece straordinaria quando l impresa o l azienda subisce una riconversione, una crisi, una riorganizzazione, insomma eventi che risultino non temporanei ma definitivi. Ci sono diverse casistiche che prevedono la sospensione temporanea dell integrazione salariale, altre che ne prevedono la sospensione totale con rottura del contratto di lavoro con l azienda, ma ci sono anche delle possibilità di svolgere una nuova attività lavorativa che si sommi all integrazione salariale senza intaccarla. Quindi se si decide di svolgere un altra attività durante il periodo di cassa integrazione è bene seguire i seguenti punti: 1. Comunicare in maniera preventiva sia all INPS che all azienda dalla quale si è cassa integrati la volontà di svolgere altra attività lavorativa, se si omette di comunicare preventivamente si corre il rischio di perdere il diritto alla cassa integrazione. 2. Si consiglia di comunicare sia all INPS che al datore di lavoro l intenzione

6 di svolgere altro lavoro durante il periodo di cassa integrazione in maniera cartacea, quindi documentabile, e preferibilmente inviare tale comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Il lavoro che si può svolgere durante il periodo di cassa integrazione però non può essere un lavoro a tempo determinato ma deve essere a carattere temporale. 4. Se si sceglie di svolgere un lavoro a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova obbligatorio, il rapporto lavorativo con l azienda da cui si è cassa integrati viene interrotto e si perde il diritto alla cassa integrazione; se non si supera il periodo di prova invece si può tornare a percepire l integrazione salariale di cui si stava godendo. 5. E bene ricordare però che per qualsiasi tipo di attività lavorativa, nel periodo in cui si è impiegati l integrazione salariale viene sospesa e con essa viene sospeso anche il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, perchè il versamento dei contributi è strettamente legato al salario percepito. 6. La cumulabilità tra reddito da lavoro e integrazione da salario non è vietata, ma si deve tener presente che il cumulo tra il reddito da lavoro e l integrazione salariale non superi i parametri stabiliti dal massimale di riferimento; questo significa che dal punto di vista economico il lavoratore alla fine non trae alcun beneficio, a meno che il reddito prodotto dal lavoro non sia inferiore ai massimali cigs. 7. E possibile svolgere un altra attività lavorativa e cumulare il reddito da essa prodotta a quello dell integrazione salariale solo nel caso che il nuovo lavoro non coincida con l orario di lavoro dal quale si è sospesi e per cui si percepisce l integrazione salariale, quindi un lavoro che si sarebbe potuto avere anche continuando a svolgere il lavoro dal quale si è stati sospesi e per il quale si percepisce l integrazione. CIGS: Come si ottiene Come si ottiene la cassa integrazione straordinaria La procedura per l attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa. La prima prevede che l imprenditore consulti preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarle sulle cause della sospensione o della riduzione dell attività e sul numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto della situazione. L intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

7 Successivamente, i datori di lavoro devono presentare la domanda alla sede locale dell Inps (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed. per il settore edile, disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell Istituto nella sezione moduli ), entro25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell attività lavorativa. Anche in questo caso la procedura prevede dapprima una fase di consultazione sindacale e successivamente la presentazione della domanda. La domanda, compilata su apposito modulo CIGS/SOLID-1 (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lavoro/ ammortizzatori sociali), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell azienda e presentata direttamente o tramite posta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all occupazione Divisione IV, Via Fornovo 8, Roma, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro. Ad eccezione delle richieste per pro c e d u re concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.), la richiesta deve contenere, qualunque sia la causa, il programma che l impresa intende attuare per ripre n d e re la piena funzionalità. Il provvedimento di concessione della prestazione è adottato con decreto del Ministero entro un periodo che va da un minimo di 30 giorni dalla richiesta ad un massimo di 90 giorni, a seconda della motivazione in base alla quale si chiede l intervento della CIG straordinaria. I decreti vengono poi trasmessi all Inps e al Ministero della Giustizia che provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Indennità di mobilità RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI :Indennità di mobilità Si richiama l art.7 della legge n.223/91,che,nei commi da 1 a 4, in merito alla durata dell indennità di mobilità spettante ai lavoratori licenziati stabilisce quanto segue 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che

8 hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. 4. L indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell impresa che abbia attivato la procedura di cui all articolo 4. In relazione a quanto precede,esaminando il testo della legge n.92/2012,si riscontra che il comma 46 dell art.2 della stessa ridetermina la duratta del trattamento in questione,disponendo quanto segue,fermo restando che l indennita di mobilita sara vigente sino all anno 2016: a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: lavoratori dei territori non meridionali: Dopo dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni Variazione:Nessuna lavoratori dei territori meridionali: Dopo ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima

9 un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Variazione:nessuna b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: lavoratori dei territori non meridionali : Dopo dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni Variazione :diminuzione da 36 a 30 mesi per lavoratori con 50 anni e piu lavoratori dei territori meridionali: Dopo diciotto mesi, elevati a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Variazione: diminuzione di sei mesi per tutti i lavoratori c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: lavoratori dei territori non meridionali : Dopo dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta

10 anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni Variazione: diminuzione sei mesi per lavoratori di 40 anni e di 12 mesi per lavoratori di 50 anni lavoratori dei territori meridionali : Dopo dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Variazione :diminuzione 12 mesi per tutti i lavoratori - d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: lavoratori dei territori non meridionali: Dopo dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; Prima un periodo massimo di dodici mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni Variazione: diminuzione 12 mesi per lavoratori di quaranta anni e di 18 mesi per i lavoratori di 50 anni -lavoratori dei territori meridionali:

11 Dopo dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Prima un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni Variazione: diminuzione di 12 mesi per lavoratori di meno di 40 anni, di 18 mesi per lavoratori di 40 anni e di 24,mesi per i lavoratori di 50 anni Disoccupazione agricola Disoccupazione agricola La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. A CHI SPETTA operai a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell anno. A CHI NON SPETTA ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l intero anno, ovvero per parte dell anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente; ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1 gennaio dell anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.

12 ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa. QUANDO SPETTA L indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l iscrizione negli elenchi per l anno di competenza della prestazione e l accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall anno cui si riferisce l indennità e dall anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l attività agricola sia prevalente nell anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi dimaternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile. QUANTO SPETTA L indennità spetta: per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc; nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l indennità viene erogata per un

13 importo pari al 30%della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. LA DOMANDA Per ottenere l indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero da telefono fisso oppure al numero da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell utenza chiamante. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione. In caso di decesso dell assicurato, la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell anno successivo). LE MODALITÀ DI PAGAMENTO L indennità viene pagata direttamente dall Inps in un unica soluzione. L interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: accredito su c/c bancario/postale, libretto postale, INPS Card o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell IBAN); bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a euro), previo accertamento dell identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all interessato via posta. L indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Il pagamento dell indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Per coloro che, nell anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli

14 elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata. PRESTAZIONI ACCESSORIE Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell ANF (l assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni. L Inps eroga l assegno per il nucleo familiare sull indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell assegno è, però, legata alla durata dell attività lavorativa. Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l assegno al nucleo familiare compete: per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%); per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni. Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l assegno al nucleo familiare compete per l intero anno (312 giorni) sull attività lavorativa. Qualora nell anno di riferimento vi sia una variazione della situazione del nucleo familiare, deve essere utilizzato il modello ANF/VAR. L assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo: presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15); sia iscritto o abbia titolo all iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51; abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell evento. Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell erogazione sarà: Nel caso di infortunio e malattia professionale: per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall INAIL, fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso di malattia: per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l indennità di malattia. Nel caso di gravidanza e puerperio: limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.

15 DIMISSIONI Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1 anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1 anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all indennità di disoccupazione. Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l Inps ha accolto l orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni per giusta causa : mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing, crollo dell equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Se l esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l Inps recupererà l indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro. Inps: Prestazioni a sostegno

16 del reddito Prestazioni a sostegno del reddito: Dal sito ufficiale dell INPS Troverai in questa sezione le informazioni relative alle Prestazioni a sostegno reddito suddivise per tipologie di indennità che possono essere erogate al cittadino sulla base del possesso di particolari requisiti. I contenuti sono organizzati per argomento, come segue: Disoccupazione non agricola: prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro. Disoccupazione agricola: indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Mobilità: intervento a sostegno di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, per garantire un indennità sostitutiva della retribuzione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro. Mobilità in deroga: garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione, sulla base di accordi regionali finanziati dallo Stato e dalle Regioni con l utilizzo di risorse del Fondo sociale Europeo per percorsi di formazione e riqualificazione professionale. CIGO industria ed edilizia: prestazione economica per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell attività lavorativa. CIGS: prestazione economica per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa. CIGS in deroga: intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni. TFR Crediti diversi Previdenza complementare: Fondo gestito dall Inps che eroga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Assegni familiari: prestazione a sostegno delle famiglie che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito stabilite annualmente dalla Legge (vale per alcune categorie di lavoratori). Assegni al nucleo familiare: prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito stabilite ogni anno per legge. Malattia: indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l incapacità lavorativa. Assegni familiari dei Comuni: assegno concesso dai Comuni ed erogato dall Inps. Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Maternità e Paternità: indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell affidamento o dell adozione di un

17 minore. Assistenza ai disabili: Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell art 3, comma 3 Legge 104/92 ed ai loro familiari entro il terzo grado di parentela e affinità vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l assistenza del portatore di handicap. Assegno cure tubercolari: indennità erogata ai malati di tubercolosi, anche se non iscritti all Inps, e si estende anche ai familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori). Il diritto decade nel caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo. Cure balneo-termali: vengono concesse per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale. Sussidi LSU-LPD: rivolti a persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si dividono in: lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d impiego); lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario). Carta acquisti: la Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico. Dal 1 gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma carta acquisti, sarà utilizzato lo stanziamento deliberato da ENI S.p.A. e ENI Foundation. (Decreto interministeriale n del 19 dicembre 2012, del Ministero del economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Donatori di sangue: al lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo che viene indennizzata. Richiamo alle armi: per i lavoratori privati richiamati alle armi è prevista la corresponsione di una indennità. A tutti i lavoratori pubblici e privati è stato riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio. Soccorso alpino: la legge n. 162(art.1) ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione ai lavoratori, dipendenti, impegnati nel soccorso alpino e speleologico. Ai lavoratori autonomi spetta una indennità per mancato reddito. Assegno congedo matrimoniale: è concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell evento. L assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l uno e l altra vi abbiano diritto. Assegno maternità dello Stato e dei Comuni: è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall Inps. L assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall Inps in presenza di determinati requisiti reddituali. Congedi parentali e riposi per allattamento: permessi retribuiti per astensione dall attività lavorativa concessi alle madri ed ai padri, anche per figli adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente. ISEE: è l indicatore della situazione economica equivalente. L attestato contenente l indicatore I.S.E.E. consente ai

18 cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. Approfondimenti prestazioni: questa sezione contiene alcuni approfondimenti relativi alle materie trattate. Disoccupazione agricola Disoccupazione agricola La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. A CHI SPETTA operai a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell anno. A CHI NON SPETTA ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l intero anno, ovvero per parte dell anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente; ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1 gennaio dell anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione. ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa. QUANDO SPETTA L indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro

19 agricolo a tempo indeterminato per parte dell anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l iscrizione negli elenchi per l anno di competenza della prestazione e l accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall anno cui si riferisce l indennità e dall anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l attività agricola sia prevalente nell anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi dimaternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile. QUANTO SPETTA L indennità spetta: per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc; nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l indennità viene erogata per un importo pari al 30%della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. LA DOMANDA Per ottenere l indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero da telefono fisso oppure al

20 numero da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell utenza chiamante. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione. In caso di decesso dell assicurato, la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell anno successivo). LE MODALITÀ DI PAGAMENTO L indennità viene pagata direttamente dall Inps in un unica soluzione. L interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: accredito su c/c bancario/postale, libretto postale, INPS Card o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell IBAN); bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a euro), previo accertamento dell identità del percettore, tramite: il documento di riconoscimento; il codice fiscale; la consegna dell originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all interessato via posta. L indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Il pagamento dell indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Per coloro che, nell anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata. PRESTAZIONI ACCESSORIE Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell ANF (l assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni. L Inps eroga l assegno per il nucleo familiare sull indennità di disoccupazione

21 spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell assegno è, però, legata alla durata dell attività lavorativa. Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l assegno al nucleo familiare compete: per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%); per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni. Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l assegno al nucleo familiare compete per l intero anno (312 giorni) sull attività lavorativa. Qualora nell anno di riferimento vi sia una variazione della situazione del nucleo familiare, deve essere utilizzato il modello ANF/VAR. L assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo: presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15); sia iscritto o abbia titolo all iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51; abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell evento. Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell erogazione sarà: Nel caso di infortunio e malattia professionale: per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall INAIL, fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso di malattia: per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l indennità di malattia. Nel caso di gravidanza e puerperio: limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge. DIMISSIONI Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1 anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1 anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all indennità di disoccupazione. Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l Inps ha accolto l orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte

22 Costituzionale, che prevede il pagamento dell indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni per giusta causa : mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing, crollo dell equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Se l esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l Inps recupererà l indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

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