RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO
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- Tommasina Olivieri
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1 T R I B U T I STEFANO SETTI RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO GUIDA AI NUOVI BONUS FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FOCUS
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3 Stefano Setti Ristrutturazioni e risparmio energetico Guida ai nuovi bonus fiscali
4 Copyright Cesi Multimedia s.r.l. Via V. Colonna 7, Milano Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo. L elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all autore e/o all editore per eventuali involontari errori o inesattezze. ISBN prima pubblicazione agosto 2013
5 Indice 1. Bonus fiscali: le novità 1.1 Il d.l. 63/2013 e il potenziamento del previgente regime di detrazioni fiscali 2. Ristrutturazioni edilizie 2.1 Premessa 2.2 Le diverse novità 2011 per beneficiare della detrazione del 36% (che dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa al 50%) 2.3 Limiti alla detrazione del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) 2.4 Ambito soggettivo 2.5 Interventi agevolabili 2.6 Fattura della spesa detraibile 3. Risparmio energetico 3.1 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico In cosa consiste tale agevolazione Chi può usufruire della detrazione fiscale Cumulabilità con altre agevolazioni Aliquota IVA applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica Interventi agevolati Spese agevolate Adempimenti Modello di comunicazione Comunicazione di fine lavori Cesi Multimedia III
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7 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità 1. Bonus fiscali: le novità 1.1 Il d.l. 63/2013 e il potenziamento del previgente regime di detrazioni fiscali Il d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130) convertito con modificazioni dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.181 del 3 agosto 2013), ha prorogato i bonus fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Il citato d.l. 63/2013, che recepisce la direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici, è entrato in vigore il 6 giugno Gli obiettivi del decreto legge in esame sono: promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. In particolare, con l approvazione del d.l. 63/2013 è stato previsto un potenziamento del precedente regime di detrazioni fiscali, che dal 6 giugno 2013 è passato dal 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti (detrazione che era precedentemente in scadenza il 30 giugno 2013) al 65%, e il suo prolungamento fino a tutto il Ulteriori 6 mesi di agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014 sono riconosciuti agli interventi che riguardano le parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Lo stesso decreto legge ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l estensione di tale detrazione anche all acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione fino a euro (quindi, un bonus fiscale di euro 5.000). In sede di conversione del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (Legge n. 90 del 3 agosto 2013), è stata estesa la detrazione per l acquisto di mobili ai grandi elettrodomestici. Infatti, è stato previsto che anche i condizionatori in grado di fare caldo e freddo possono rientrare nel perimetro dell agevolazione fiscale. Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni del 50% anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Quest ultima detrazione va calcolata su un imponibile di 10mila euro che è aggiuntivo rispetto ai 96mila euro previsti per le opere di ristrutturazione immobiliari. Infine, sono stati inclusi anche gli interventi per il miglioramento antisismico, fra quelli cui si applicano le proroghe agli sgravi del 50% e del 65%. 6 giugno 2013: le nuove detrazioni riservate al risparmio energetico e alle ristrutturazioni Dalle spese effettuate a decorrere dal 6 giugno 2013, e fino al 31 dicembre 2013, tornano applicabili le seguenti percentuali di detrazione: spese di ristrutturazione e interventi antisismici: 50% su un ammontare di spesa di euro ; riqualificazione energetica: detrazione del 65% rispettando i diversi importi di spesa per singola tipologia di intervento. Nuove percentuali di detrazione Con riferimento alle spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali (ad es. facciate, tetti, caldaie, ecc.) la detrazione tornerà applicabile fino al 30 giugno Quindi, per i condomini vi sarà più tempo. Cesi Multimedia 1
8 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità La detrazione del 50% sull acquisto dei mobili nonché dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, è concessa solo «ai contribuenti che fruiscono della detrazione» indicata al comma 1 dell art. 16, del d.l. 63/2013, il quale richiama l agevolazione relativa alla detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012, detraibili al 50 e non al 36% (comma 1, articolo 11, d.l. 83/2012). Quindi, la detrazione del 50% sull acquisto dei mobili dovrebbe essere concessa ai contribuenti che hanno fruito o fruiranno di questa detrazione per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre Si ricorda che per beneficiare delle detrazioni in esame le spese dovranno: essere opportunamente documentate; sostenute mediante bonifico: le spese devono, in generale, essere pagate attraverso bonifico bancario o postale, in cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi; essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall età del contribuente. Il caso Come beneficiare delle detrazioni Domanda: il contribuente (persona fisica) che ha effettuato i pagamenti con bonifico bancario, nel quale ha indicato come causale interventi di risparmio energetico (e quindi detrazione del 55%), può utilizzare, in alternativa, gli stessi pagamenti per ottenere invece la detrazione di imposta prevista per le ristrutturazioni edilizie (anche se con percentuale più bassa)? Risposta: a oggi, l Amministrazione finanziaria non ha chiarito puntualmente tale fattispecie. Ciò posto si ricorda che per beneficiare della detrazione (sia con riferimento alle ristrutturazioni sia in merito al risparmio energetico) è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Con la ris. n. 55/E del 7 giugno 2012 l Agenzia delle Entrate, in merito alla detrazione IRPEF per gli interventi sul recupero edilizio, ha negato la possibilità di fruire dell agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario ovvero postale sia carente dei requisiti indicati dalla legge. Ne consegue che, nel caso prospettato nel quesito, sembra non sia possibile beneficiare, in alternativa, della detrazione per ristrutturazioni edilizie, in quanto nel bonifico è stato indicato come causale interventi di risparmio energetico. Nel caso in cui il contribuente, comunque, voglia utilizzare la detrazione sulle ristrutturazioni (ancorché la causale risulti errata) potrebbe, comunque, essere sostenuta la teoria dell errore scusabile in considerazione del fatto che la ritenuta del 4% sul bonifico è stata comunque effettuata. Focus: detrazione del 50% sull acquisto dei mobili* * Sulla base delle modifiche apportate al D.L. n. 63/2013 in sede di conversione in legge rientrano anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Ambito oggettivo Il nuovo bonus fiscale del 50% riservato all acquisto di mobili attiene alle spese documentate e sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a euro , da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall età del contribuente. Conseguentemente il nuovo bonus annuo, dall imposta lorda, non potrà superare euro Cesi Multimedia
9 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità Si tratta, in sostanza, di un ulteriore detrazione Irpef del 50% cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione. Così come previsto dalla norma in commento, la nuova detrazione per l acquisto di mobili deve essere abbinata agli interventi di recupero edilizio per i quali si beneficia della detrazione nella misura del 50%. Fra tali interventi dovrebbero rientrare: la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, la cablatura degli edifici, il contenimento dell inquinamento acustico, il risparmio energetico, la sicurezza statica e antisismica, la messa a norma degli edifici, la protezione da furti e infortuni domestici. Di converso, non dovrebbero rientrare (sul punto si veda la circolare n. 35/E/2009) i lavori che attengono a parti comuni degli edifici ovvero la manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari ovvero la realizzazione di autorimesse o ancora posti auto pertinenziali. Al fine di potere beneficiare dell ulteriore agevolazione fiscale del 50% risulta necessario che i mobili ed i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, acquistati siano finalizzati all arredamento dell immobile oggetto di ristrutturazione. Va da sé che non potranno essere agevolati i contribuenti che rinnovano unicamente l arredo, senza porre in essere interventi di ristrutturazione, ovvero che acquistano i mobili per arredare un abitazione nuova. Come scritto in precedenza, in sede di conversione in legge del D.L. n. 63/2013, è stato parzialmente riformulato il testo del comma 2 dell art. 16, che ora prevede, con lo stesso limite di spesa di euro e la medesima modalità di ripartizione del beneficio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Ambito soggettivo La nuova detrazione del 50% prevista per l acquisto di beni mobili e dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, è riservata allo stesso contribuente che beneficia della detrazione per le spese di ristrutturazione. Conseguentemente, l acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici (come sopra evidenziati) dovrà essere documentato da fattura intestata al medesimo soggetto che usufruisce anche del bonus fiscale sulla ristrutturazione dell immobile. Termini La disposizione normativa stabilisce che la detrazione del 50% sull acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici è concessa solo «ai contribuenti che fruiscono della detrazione» indicata al comma 1 dell articolo 16, del d.l. 63/2013, il quale richiama l agevolazione relativa alla detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012, detraibili al 50% e non al 36% (comma 1, articolo 11, d.l. 83/2012). Quindi, ancorché risulti opportuna/necessaria una conferma ministeriale, sembra ragionevole ritenere che la detrazione del 50% sull acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici debba essere concessa a tutti i contribuenti che hanno fruito ovvero fruiranno di questa detrazione per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre Documentazione e modalità di pagamento Al fine ti potere beneficiare della detrazione per l acquisto dei mobili non è necessaria la presentazione di alcuna istanza né tantomeno risulta necessario effettuare comunicazioni preventive. Elemento indispensabile è rappresentato dal fatto che l acquisto dei mobili sia finalizzato all arredo dell immobile oggetto di intervento edilizio; inoltre, la fattura dell acquisto dei mobili dovrà essere intestata al medesimo soggetto che usufruisce della detrazione per la ristrutturazione dell immobile. Risulta opportuno precisare che l acquisto potrà essere precedente, contestuale o anche successivo (ma entro il 31 dicembre 2013) alle spese di ristrutturazione. In merito al pagamento dei mobili, l Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 4 luglio 2013, ha precisato che per usufruire del bonus del 50% (per l acquisto di mobili, si ritiene che tali indicazioni valgano anche per gli elettrodomestici come sopra definiti) occorrerà attenersi alle modalità di pagamento già stabilite per gli interventi di ristrutturazione. In particolare, i contribuenti dovranno effettuare il bonifico speciale presso banche e poste indicando la causale degli interventi di ristrutturazione, nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione e, infine, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico. Cesi Multimedia 3
10 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità Il caso Intervento di recupero edilizio dell immobile eseguito nel novembre 2013 (che beneficia della detrazione in capo al contribuente al 50%); nel mese di novembre 2013 vengono acquistati tre armadi come arredo dell immobile oggetto di recupero edilizio per un ammontare pari a euro Al contribuente spetterà, oltre alla detrazione del 50% prevista per il recupero edilizio, anche l ulteriore detrazione del 50% su un ammontare di euro 5.000, quindi, pari a euro da ripartire in 10 quote annuali del medesimo importo (corrispondente a euro 250). Conseguentemente, in sede di UNICO 2014 (ovvero 730/2014) beneficerà di una detrazione per mobili pari a euro 250. Focus: la ritenuta d acconto sui bonifici per beneficiare dei bonus fiscali in tema di ristrutturazioni e risparmio energetico L art. 25 del d.l. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111 del 15 luglio 2011) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d acconto dal 10% al 4%. Con tale modifica, pur non cambiando l impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali. Tale ritenuta opera a titolo d acconto dell imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO. La Manovra correttiva ha modificato, per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, la misura della ritenuta d acconto d applicare; infatti, si è passati dal 10% al 4%. Per fare fronte all operatività della ritenuta, l Agenzia delle Entrate aveva emanato il provv. n del 30 giugno 2010, riguardante l effettuazione delle ritenute alla fonte, ai sensi dell art. 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d imposta. In particolare, con il provvedimento in esame l Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., che devono: operare, all atto dell accreditamento delle somme, la ritenute d acconto, con obbligo di rivalsa; effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; rilasciare la certificazione delle ritenute d acconto eseguite al beneficiario stesso; indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati. Di notevole importanza è stata la precisazione fornita dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate citato, il quale ha stabilito che la ritenuta d acconto deve essere effettuata unicamente sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per: le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dei commi 344, 345, 346 e 347, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Infine, con tale provvedimento l Agenzia delle Entrate ha specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari e più precisamente: versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la ris. n. 65/E del 30 giugno 2010; certificare la stessa al beneficiario del bonifico, entro il 28 febbraio dell anno successivo, riportandola nella dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770). Ambito di applicazione della ritenuta del 4% Per quanto attiene all ambito soggettivo, come ribadito anche dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate, l adempimento 4 Cesi Multimedia
11 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati tramite banche o Poste Italiane S.p.A. Pertanto, ove un contribuente decida di effettuare un operazione in contanti, se da una parte lo stesso perde il diritto a beneficiare della detrazione, ad esempio quella relativa alle agevolazioni fiscali riservate alle ristrutturazioni, dall altra il beneficiario del pagamento non subisce alcuna ritenuta. Riguardo all ambito oggettivo, l obbligo di effettuare la ritenuta di acconto nella misura del 4% (per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011; prima di tale data, la ritenuta era pari al 10%) riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati dai contribuenti tramite bonifico bancario per «beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta». A tale riguardo, il provvedimento dell Agenzia delle Entrate, richiamato precedentemente, ha stabilito che la ritenuta va applicata unicamente sui bonifici riferiti: alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; alle spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dei commi 344, 345, 346 e 347, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Gli adempimenti delle Banche e delle Poste Italiane SpA Risulta opportuno ricordare che, al fine di potere beneficiare delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico ovvero ristrutturazioni, il contribuente deve effettuare il versamento delle suddette spese detraibili tramite bonifici bancari o postali che contengano: il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario dell agevolazione); il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (destinatario del bonifico); la causale del versamento, con gli estremi della legge di riferimento: Legge n. 449/1997 per le ristrutturazioni edilizie e Legge n. 296/2006 per il risparmio energetico. Sono esclusi da tali modalità di pagamento gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, che non possono essere pagate tramite bonifico. Secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A., dopo avere operato la ritenuta, devono effettuare il versamento della stessa con le modalità di cui all art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, tramite F24, e utilizzando il codice tributo 1039, a tal fine istituito con la ris. 30 giugno 2010, n. 65/E. I succitati operatori finanziari sono tenuti, inoltre, a certificare al beneficiario, entro i termini previsti dal c. 6-quater, art. 4, del d.p.r. 322/1998, l ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate. Infine, banche e Poste devono anche indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta di cui al c. 1, art. 4, dello stesso decreto, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate. I sostituti d imposta che non eseguono tali adempimenti sono assoggettati a sanzioni amministrative, variabili dal 120 al 240% dell ammontare delle ritenute non versate, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e penali, di cui all art. 10-bis della l. 10 marzo 2000, n. 74 (che dispone la reclusione da sei mesi a due anni a chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti) per un ammontare superiore a euro per ciascun periodo d imposta. Il corretto calcolo della ritenuta d acconto Le Poste Italiane S.p.A. e le banche, nel momento in cui sarà effettuato l accredito dei bonifici (riferiti alle detrazioni spettanti per il risparmio energetico e le ristrutturazioni) dovranno trattenere il 4% ai beneficiari. Il 4%, come specificato dalla circ. dell Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010, n. 40/E (che era intervenuta a chiarire le modalità di applicazione della ritenuta quando la stessa era pari al 10%), deve essere conteggiato sull imponibile e non sull intero importo dell incasso. I chiarimenti forniti dalla circolare dell Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2010, n. 40/E (dal 6 luglio 2011, ritenuta pari al 4%) Come deve essere computata la base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta d acconto del 4%? Allo scopo di effettuare in modo corretto l applicazione della ritenuta d acconto, risulta opportuno individuare in modo puntuale la base imponibile sulla quale operare la ritenuta. A tale riguardo è opportuno rilevare come i pagamenti eseguiti mediante bo- Cesi Multimedia 5
12 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità nifico da parte di chi ha disposto i lavori sono comprensivi dell IVA; si fa presente che l aliquota applicata può variare a seconda del tipo di spesa che si va a pagare. A puro titolo esemplificativo, l aliquota IVA è pari al 10% per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi, così come su i c.d. beni significativi forniti dall impresa, quali infissi, sanitari, ascensore, eccetera; tale aliquota IVA passa invece al 21% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Risulta evidente come la base di calcolo (base imponibile) su cui operare la ritenuta non deve comprendere l IVA, proprio in virtù del principio di neutralità dell imposta (infatti, in caso contrario si avrebbe una doppia tassazione ). Dal momento che chi effettua la ritenuta del 4% non può sapere né quale è l ammontare dell IVA compresa nell importo del bonifico, né quale è l aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare possibili errori, l Agenzia delle Entrate con la circ. n. 40/E ha chiarito che dall importo del bonifico va scorporata l IVA del 21% (l aliquota IVA ordinaria dal 17 settembre 2011 è passata dal 20% al 21%) e su questa base va operata la ritenuta d acconto del 4%. Come ci si deve comportare nel caso in cui sia stata effettuata un altra ritenuta d acconto? Se le prestazioni, per cui tornano applicabili le agevolazioni fiscali in commento, sono assoggettate ad altri tipi di ritenuta d acconto, dovrà essere applicata solo la nuova ritenuta d acconto del 4%, considerando il carattere speciale della disciplina dell art. 25, d.l. n. 78/2010. Con la circ. n. 40/E, l Agenzia delle Entrate ha fatto l esempio delle prestazioni relative a contratti d appalto di opere o servizi, effettuate nei confronti di condomini, alle quali si applica solo la ritenuta del 4%, nel caso in cui le spese siano agevolate dalle detrazioni fiscali in commento, e non anche quella ordinaria del 4% (art. 25-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600). Solo in tale modo sarà possibile evitare un doppio prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo. Tale interpretazione vale anche nei casi in cui i professionisti fatturino prestazioni detraibili al 36% (percentuale aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) a ditte individuali o a società di persone, per le quali non è più applicabile l ordinaria ritenuta d acconto del 20%. A tal riguardo sarebbe opportuno che i committenti comunichino, al prestatore/all'impresa che esegue i lavori, che hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni fiscali del 36% (percentuale aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) o del 55% (percentuale aumentata al 65% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013); tutto ciò allo scopo di consentire al prestatore/all'impresa di emettere fattura senza evidenza della ritenuta d acconto. La ris. n. 47/E del 5 luglio 2013 ha precisato che la ritenuta sui bonifici non va operata nel caso in cui i prestatori rientrino nel nuovo regime dei minimi. Più nel dettaglio è stato stabilito che «[ ] i contribuenti che rientrano nel [ ] regime di vantaggio e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d acconto prevista dall art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all ufficio postale presso il quale risultano correntisti». Esempi Di seguito, alcuni esempi di calcolo della ritenuta (per i bonifici effettuati prima del 6 luglio 2011, quindi, con l applicazione della ritenuta nella misura del 10%) per lavori di ristrutturazione edile, eseguiti su abitazione, pari a euro, oltre IVA pari al 10% (1.000 euro). Trattamento fiscale fino al 30 giugno 2010 Imponibile IVA 10% Totale fattura Compenso totale di competenza dell impresa edile euro euro euro euro Trattamento fiscale a decorrere dal 1º luglio 2010 fino al 5 luglio 2011 Imponibile euro IVA 10% euro Totale fattura euro Ritenuta del 10% sul bonifico effettuato eseguita da banche 916,66 euro e da Poste Italiane S.p.A Formula di calcolo: 10% * (11.000/1,2) = euro 916,66 (somma che si ottiene scorporando dall importo 6 Cesi Multimedia
13 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità Totale incassato dall impresa che ha eseguito i lavori complessivo fatturato l IVA a forfait del 20%, così come chiarito dalla circ. n. 40/E/2010) ,33 euro Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011 al 16 settembre 2011 Imponibile euro IVA 10% euro Totale fattura euro Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato eseguita da banche e 366,66 euro da Poste Italiane S.p.A. Formula di calcolo: 4% * (11.000/1,2) = euro 366,66 (somma che si ottiene scorporando dall importo complessivo fatturato l IVA a forfait del 20%; infatti, fino al 16 settembre 2011 l aliquota IVA ordinaria era pari al 20%) Totale incassato dall impresa che ha eseguito i lavori ,33 euro (quindi, a decorrere dal 6 luglio 2011 l impresa si vedrà accreditato un importo superiore rispetto a quanto avveniva fino a tale data!) Tale ritenuta opera a titolo d acconto dell imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO. Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 17 settembre 2011 (da tale data l aliquota IVA ordinaria è passata al 21%; tale informazione serve al fine del corretto calcolo della ritenuta del 4% con il metodo dello scorporo) Imponibile euro IVA 10% euro Totale fattura euro Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato eseguita da banche e da Poste Italiane S.p.A. Totale incassato dall impresa che ha eseguito i lavori 363,64 euro Formula di calcolo: 4% * (11.000/1,21) = euro 363,64 (somma che si ottiene scorporando dall importo complessivo fatturato l IVA a forfait del 21%) ,36 euro Cesi Multimedia 7
14 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità 8 Cesi Multimedia
15 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 2. Ristrutturazioni edilizie 2.1 Premessa Si ricorda che il decreto salva Italia (d.l. 201/2011, pubblicato sulla G.U. 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha stabilito che la detrazione IRPEF del 36% prevista per le ristrutturazioni, dal 1 gennaio 2012 diventa strutturale: quindi, non vi sarà bisogno delle consuete proroghe a cui gli operatori, periodicamente, sono abituati. Più nel dettaglio, l art. 4 del d.l. 201/2011 rubricato «Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali» a fare data dal 1 gennaio 2012, ha inserito le nuove norme direttamente nel TUIR e più nel dettaglio all interno dell art. 16-bis. Inoltre, si fa presente che la Manovra Monti è intervenuta anche chiarendo un incertezza che era nata con l ultima legge di stabilità (d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), e più in particolare in merito alla possibilità di trasferire, in presenza di cessione dell immobile sul quale erano stati effettuati interventi di recupero, le quote agevolative non ancora fruite 1. Sul punto è stato chiarito che, in tale ipotesi, vi è l automatico trasferimento delle quote non ancora pienamente godute, salvo che nel rogito notarile non vi sia un diverso accordo fra le parti 2. Si ritiene che tale disposizione torni applicabile sia ai trasferimenti a titolo oneroso (compravendita), sia a quelli a titolo gratuito (donazioni) 3. Di conseguenza, all interno degli atti stipulati dal 1 gennaio 2012, le quote agevolative non ancora godute rappresenteranno una componente sicuramente rilevante ai fini della fissazione del prezzo di vendita e sarà fondamentale specificare nel rogito l eventuale diverso accordo fra le parti. Le principali novità in tema di detrazione IRPEF del 36% (dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 pari al 50%) La detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) a decorrere dal 1 gennaio 2012 diventa strutturale. A partire dal 26 giugno 2012 (entrata in vigore del d.l. 83/2013 convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) e fino al 31 dicembre 2013 (a seguito delle novità apportate dal d.l. 63/2013) la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia passa dal previgente 36% (percentuale valida fino al 25 giugno 2012) al 50% (ciò è quanto stabilito dall art. 11 del d.l. 83/2012 e dal d.l. 63/2013). Inoltre, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è stata anche incrementata la soglia massima di spesa passando dai previgenti euro (soglia valida fino al 25 giugno 2012) a euro Ne consegue che i contribuenti potranno detrarre, per le spese di ristrutturazione (per meglio dire: spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di Agevolazione immobili residenziali nonché manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali) un importo massimo di euro (50% di euro ). L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, ha chiarito che il contribuente che fino al 25 giugno 2012 ha sostenuto spese per euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno Infatti, come noto, con la manovra di fine estate era stato previsto che in caso di alienazione del bene immobile sui cui fossero stati effettuati interventi di recupero edilizio, l ammontare delle detrazioni non ancora beneficiate dal dante causa potessero essere cedute, unitamente al bene, all acquirente persona fisica o continuare a essere usufruite dallo stesso. 2 Di fatto è stata confermata la facoltà, mediante l utilizzo della locuzione «[ ] salvo diverso accordo delle parti [ ]». 3 Chiarimento dell Agenzia delle Entrate fornito in sede di videoconferenza di ItaliaOggi, nel Cesi Multimedia 9
16 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie Salvo diversi interventi del legislatore, dal 1 gennaio 2014, la detrazione sarà di nuovo del 36%, per un ammontare massimo di euro per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Tabella riepilogativa Spese sostenute fino al 25 giugno 2012 Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 Spese sostenute dal 1 gennaio 2014 Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di euro Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di euro Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di euro Spese agevolabili Decorrenza L art. 16-bis del TUIR, introdotto dall art. 4, comma 1, lett. c), contiene la disciplina della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono comprese nell agevolazione anche altre tipologie di intervento: le attività necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di un edificio residenziale. Le parti comuni sono: suolo su cui sorge l edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, parti necessarie all uso comune, locali per la portineria e per l alloggio del portiere, ascensori, pozzi, cisterne, fognature, ecc...; la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; l eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico; la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alle fonti rinnovabili (ad es. fotovoltaico); l adozione di misure antisismiche; la bonifica dall amianto; l esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Le disposizioni introdotte dalla Manovra Monti si rendono applicabili a decorrere dal 1 gennaio per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 la detrazione spetta nella misura del 50%. Trasferimento Possibilità di trasferire in capo all acquirente e passaggio in capo all erede se lo stesso conserva la detenzione materiale e diretta dell unità immobiliare. 10 Cesi Multimedia
17 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 2.2 Le diverse novità 2011 per beneficiare della detrazione del 36% (che dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa al 50%) Si ricorda che il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato in G.U. 13 maggio 2011, n. 110 (c.d. Decreto sviluppo, in vigore dal 14 maggio 2011) ha apportato delle semplificazioni operative allo scopo di poter beneficiare, ai fini delle ristrutturazioni edilizie, della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) e più precisamente: a fare data dal 14 maggio 2011, il Decreto sviluppo ha abrogato il comma 19 dell art. 1, legge 244/2007. Con l abrogazione di tale comma è venuto meno anche per l agevolazione IRPEF del 36%, aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (infatti, per beneficiare dell aliquota IVA ridotta del 10% non sussisteva più tale obbligo già a decorrere dal 1 gennaio 2008) l obbligo di distinta indicazione nella fattura del costo della manodopera impiegata per l esecuzione degli interventi agevolati; l art. 1, c. 1, lett. a), d.m. 41/1998, a fare data dal 14 maggio 2011, sostituendo la precedente formulazione, stabilisce che al fine di beneficiare dell agevolazione fiscale IRPEF del 36%, aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 il contribuente dovrà «indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate». In base a quanto sopra, si evince, al fine di potere beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), viene meno l obbligo di preventivo invio della Comunicazione di inizio lavori all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara. Il soggetto che vorrà fruire della detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta in cui si sono effettuati i lavori (a puro titolo esemplificativo: UNICO 2013 ovvero 730/2013 per l anno d imposta 2012), le seguenti informazioni: dati catastali dell immobile oggetto degli interventi; estremi di registrazione dell atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario); gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Devono, infine, essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all interno del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre Più precisamente (oltre alla comunicazione all Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente dovrà essere in possesso: della domanda di accatastamento (se l immobile non è ancora censito); delle ricevute di pagamento dell ICI (dal 1 gennaio 2012 IMU), se dovuta; della delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; della dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi; delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc...) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 2.3 Limiti alla detrazione del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) Anche a decorrere dal 1 gennaio 2012, la detrazione compete per le spese sostenute nell anno, in applicazione del c.d. principio di cassa. Si fa presente che la detrazione in questione spetta fino al limite massimo di spesa di euro da suddividere in dieci anni. Così come stabilito dal d.l. 83/2012 e dal d.l. 63/2013, a decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia passa dal previgente 36% (percentuale valida fino al 25 giugno 2012) al Cesi Multimedia 11
18 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 50%. Inoltre, è stata anche incrementata la soglia massima di spesa passando dai previgenti euro (soglia valida fino al 25 giugno 2012) a euro Ne consegue che i contribuenti potranno detrarre, per le spese di ristrutturazione (per meglio dire: spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di immobili residenziali nonché manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali) un importo massimo di euro (50% di euro ). Focus: la ripartizione della detrazione fiscale Il decreto salva Italia ha eliminato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la norma che consentiva ai contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali. Si ritiene, quindi, che fino al 31 dicembre 2011 per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull immobile oggetto dell intervento edilizio - di età non inferiore a 75 e a 80 anni - la detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), anziché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. 2.4 Ambito soggettivo La detrazione fiscale è un agevolazione che opera sull imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile. Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l imposta, da tale imposta vengono detratte le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese detraibili). Ciò premesso, considerato che quella prevista per le spese di ristrutturazione è una detrazione IRPEF, i soggetti che possono fruire di tale agevolazione fiscale sono quelli assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. Possono beneficiare dell agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati: il proprietario o il nudo proprietario dell immobile; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il locatario (vale a dire chi prende in locazione l immobile); il comodatario (chi riceve in uso gratuito l immobile); i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa; gli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o fra i beni merce ; i soci di società semplici, di s.n.c. o di s.a.s., purché sussistano le medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali; il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell invio della comunicazione di inizio lavori. Il caso Domanda: può essere utilizzabile per la detrazione fiscale l importo lavori fatturato a nome di una persona fisica (per es. marito), pagato dal conto corrente di un altra persona fisica (per es. moglie) con bonifico bancario, dove vengono indicati come titolari della detrazione entrambe le persone? Risposta: la risposta è affermativa. Più nel dettaglio, si fa presente che, come chiarito dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011 (punto 2), in caso di non coincidenza tra soggetto intestatario delle fatture e relativi bonifici ovvero più soggetti beneficiari della detrazione non risultanti dai bonifici e/o fatture, è possibile fruire dell agevolazione qualora gli interessati provvedano a integrare le fatture con l indicazione della spesa effettivamente sostenuta da ciascun soggetto. 12 Cesi Multimedia
19 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 2.5 Interventi agevolabili Si ricorda che la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all agevolazione solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Fra le spese per le quali compete la detrazione rientrano: interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell art. 3, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, vale a dire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all art. 1117, c.c.; interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell art. 3, d.p.r. 380/2001, vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, e sulle loro pertinenze; interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; interventi finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori, montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per i portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; interventi per l adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi; opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell inquinamento acustico; opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. La detrazione per tale intervento si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013; interventi finalizzati all adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche e all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La Manovra Monti ha confermato che tra le spese detraibili possono essere ricomprese anche quelle di progettazione nonché per le prestazioni professionali connesse all esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. Inoltre, è stata confermata anche la detrazione IRPEF prevista per l acquisto di immobili ristrutturati il cui beneficio fiscale si applica nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile entro 6 mesi dal termine dei lavori. In tali ipotesi, la detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) dovrà essere calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell immobile, risultante dall atto di acquisto o di assegnazione. L ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti, non può comunque superare l importo massimo di euro (importo aumentato a euro nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Non rientrano, invece, fra le spese che danno diritto alla detrazione: gli interessi passivi pagati per mutui, anticipazioni o scoperti di c/c, stipulati per sostenere le spese di recupero edilizio; i costi di trasloco o di custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Cesi Multimedia 13
20 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 2.6 Fattura della spesa detraibile La detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), per i lavori fatturati fino al 14 maggio 2011, tornava applicabile solo nel caso in cui il costo della relativa manodopera fosse stato evidenziato in fattura. A decorrere dal 14 maggio 2011, tale modalità non è più richiesta. Focus: regime IVA delle ristrutturazioni Si ricorda che, dopo numerose proroghe, l art. 2, c. 11, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. Finanziaria 2010) ha stabilito, a regime con effetto dal 2010, l aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Definizione Fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circ. min. 7 aprile 2000, n. 71/E): a) singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo a esclusione della categoria A10 (uffici) e anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia parte di un edificio non a prevalente destinazione abitativa; b) interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa, per i quali l agevolazione si applica agli interventi eseguiti sulle parti comuni. Il Ministero delle Finanze ha precisato (circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E) che rientrano nell agevolazione gli immobili con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, senza però che debba sussistere l altra condizione richiesta dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 (c.d. legge Tupini); vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra; c) edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalente destinazione abitativa e individuati dalla circ. 9 luglio 1999, n. 151/E; d) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della l. 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (orfanatrofi, ospizi, conventi, ecc..., ma non scuole, caserme, ospedali, ecc..., in quanto privi del carattere di stabile residenza); e) pertinenze di immobili abitativi, così come intese ai sensi dell art. 817, c.c., anche nel caso in cui gli interventi abbiano a oggetto la sola pertinenza di unità a uso abitativo e nell ulteriore ipotesi in cui detta unità abitativa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa. L aliquota IVA ridotta spetta anche quando gli interventi riguardano le case di abitazione di lusso, così come definite dal d.m. 2 agosto 1969, mentre restano esclusi i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche. A tale riguardo si precisa che, per le sole manutenzioni straordinarie effettuate su edifici di edilizia residenziale pubblica, è già prevista, a regime, l aliquota del 10% (Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-duodecies). Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria Per manutenzione ordinaria si deve intendere quel tipo di intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell esistente; riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (l. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a)). Sulla base di quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze nella circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo): il rifacimento o la riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio; la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari; l impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore; la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci; le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti. Invece, nella manutenzione straordinaria rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso (l. 457/1978, art. 31, lett. b)). Si tratta, sostanzialmente, di interventi che corrispondono al criterio dell innovazione nel rispetto dell immobile esistente. Sulla base di quanto contenuto all interno della circ. min. n. 57/E/1998, rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo): il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura; la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto; la sostituzione dei singoli macchinari; 14 Cesi Multimedia
21 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni; il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura; la sostituzione o la riparazione dell ascensore e dei macchinari relativi; l installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, il funzionamento e l utilizzo dell impianto stesso. Secondo quanto chiarito dalla circ. min. del 7 aprile 2000, n. 71/E l agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d appalto, sia quelle da contratto d opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti. Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri, ecc...) non rientrano nell agevolazione in esame, in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell intervento di recupero. Fornitura di beni con posa in opera Le cessioni di beni con posa in opera, sempreché la stessa sia effettuata dal medesimo soggetto che ha fornito i beni (contratto di appalto), possono beneficiare dell aliquota IVA ridotta del 10% anche se il valore dei beni ceduti risulta prevalente rispetto alla prestazione di manutenzione. Si fa presente che l aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti, per meglio dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc...). L agevolazione spetta sia quando l acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d opera che li esegue. Il caso Domanda: Il mio progetto di ristrutturazione edilizia (Dia) presentato al Comune prevede, tra l altro, la sostituzione dei pavimenti necessaria dopo il rifacimento del massetto di sottofondo. Ho intenzione di acquistarli direttamente per poi affidare la posa in opera a una ditta specializzata. I rivenditori che sto visitando vogliono fatturare con IVA al 21% mentre io sostengo che, rientrando l acquisto nelle opere di ristrutturazione, debba applicarsi l IVA agevolata al 10%. Chi ha ragione? Qual è, in questo caso specifico, la corretta imposizione IVA? Risposta: Si ricorda che l aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile alle forniture dei cosiddetti beni finiti, per meglio dire quei beni che, ancorché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (a puro titolo esemplificativo, si pensi alle porte, agli infissi esterni, ai sanitari, ecc...). Inoltre, l agevolazione IVA spetta sia quando l acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori (si veda la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000), sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d opera che li esegue. Con riferimento all acquisto dei pavimenti da parte del committente, si rileva che non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario, come precisato dalla circolare n. 1 del Si tratta, ad esempio, di mattoni, maioliche, piastrelle di gres, marmo, ceramica, lastre di marmo e, in genere, materiali e prodotti dell industria lapidea. Conseguentemente, l acquisto del pavimento (vale a dire delle piastrelle, ecc...) da parte del committente non è considerato acquisto di beni finiti. Va da sé che, in tal caso, tornerà applicabile l aliquota IVA ordinaria del 21%. L aliquota ridotta per le manutenzioni derivanti da contratti di appalto non può essere estesa ai contratti di subappalto, in quanto la disposizione agevolativa in esame considera la prestazione avente a oggetto l intervento di manutenzione nella sua unitarietà. Pertanto, sono escluse dall aliquota ridotta le operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell intervento; ossia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso l appaltatore o il prestatore d opera. Tali beni e servizi, come precisato dallo stesso Ministero delle Finanze (circ. n. 71/E/2000), godranno dell aliquota ridotta nella fase successiva di riaddebito al committente finale, confluendo nel corrispettivo globale dell intervento di manutenzione agevolato. Manutenzione con impiego di beni significativi Nei casi in cui, per eseguire la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria, vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l aliquota IVA ridotta potrà essere applicata unicamente sul valore di tali beni, non eccedente il valore della mano- Cesi Multimedia 15
22 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie dopera e degli altri beni e materiali di valore non significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). Va da sé che la parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all aliquota IVA stabilita per il bene stesso. I beni di importo significativo sono stati determinati con il d.m. 29 dicembre 1999 e sono: ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Fatturazione della manutenzione ordinaria e straordinaria L Agenzia delle Entrate, con la circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, ha precisato che per le fatture emesse dal 1 gennaio 2008, ai fini del riconoscimento dell agevolazione in esame, non è più richiesto che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (per meglio dire, distinto rispetto alla fornitura dei beni). Diversamente, nei casi in cui con la manutenzione ordinaria o straordinaria siano utilizzati anche beni di valore significativo (come sopra identificati), nella fattura si dovranno indicare in modo distinto: il corrispettivo della manutenzione (incluse le eventuali forniture di beni o materiali non significativi), al netto del valore dei beni significativi; la parte del valore dei beni significativi cui torna applicabile l aliquota IVA ridotta del 10% (che coincide con il corrispettivo totale senza i beni significativi, ossia la fornitura di altri beni non significativi e la manodopera); l eventuale parte residua del valore dei beni significativi per cui torna applicabile l aliquota IVA dei beni stessi (nella generalità dei casi l aliquota ordinaria del 21%). Esempio Fatturazione nel caso in cui siano impiegati beni di importo significativo. FATTURAZIONE IMPORTI (in euro) Costo complessivo dell intervento ,00 di cui: - beni significativi impiegati: ascensore 7.000,00 - prestazioni di manutenzione (comprensive altri beni o materiali non significativi) 3.000,00 IVA Prestazioni di manutenzione (comprensive di altri beni o materiali) 3.000,00 10% Beni significativi impiegati: ascensore (pari al costo della manutenzione più la fornitura di 3.000,00 10% altri beni o materiali non significativi) Differenza beni significativi (10.000, ,00) 4.000,00 21% Tot. imponibile ,00 IVA (6.000,00 al 10% e 4.000,00 al 21%) 1.440,00 Tot. fattura ,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI SU FABBRICATI ABITATIVI Aliquote IVA Descrizione della prestazione Aliquota IVA in caso di contrato di appalto Costruzione di abitazioni non di lusso IVA al 4% nel caso esista il ovvero di fabbricati c.d. Tupini presupposto prima casa ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere Costruzione di fabbricato rurale IVA al 4% IVA al 4% Altra abitazione IVA al 10% IVA al 10% Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto IVA al 4% nel caso esista il presupposto prima casa ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere 16 Cesi Multimedia
23 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie Costruzione di edifici di lusso IVA al 21% IVA al 21% Opere di urbanizzazione primaria e IVA al 10% IVA al 10% secondaria Interventi di manutenzione ordinaria IVA al 10% (tenendo presente le IVA al 21% e straordinaria limitazioni nel caso in cui vi sia l utilizzo di beni significativi) Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione IVA al 10% IVA al 10% PRESTAZIONI DI SERVIZI SU FABBRICATI STRUMENTALI Descrizione della prestazione Aliquota IVA in caso di contratto di appalto Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto Costruzione di fabbricato IVA al 21% IVA al 21% Opere di urbanizzazione primaria e IVA al 10% IVA al 10% secondaria Interventi di manutenzione ordinaria e IVA al 21% IVA al 21% straordinaria Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica IVA al 10% IVA al 10% Il caso Domanda: Una società ha costruito un edificio di abitazioni civili pagando l IVA sulle fatture dei fornitori al 4% e vendendo alcuni appartamenti come prima casa con applicazione dell IVA al 4%. La maggior parte degli appartamenti rimane tuttora invenduta, non risultando però tali appartamenti ultimati internamente per la mancanza di: pavimenti, rivestimenti, porte, installazione dei sanitari e imbiancature. Poiché le finiture interne vengono effettuate in funzione delle vendite, si chiede se è ancora possibile l applicazione dell IVA al 4% sulle fatture dei fornitori che andranno a completare l interno degli appartamenti. Risposta: Sulla base del quesito posto, considerato che l acquisto delle prestazioni di servizi da parte della società costruttrice per rivendita hanno scontato, precedentemente, l aliquota IVA agevolata del 4% si presuppone che si sia di fronte a un immobile c.d. Tupini (si ricorda che l immobile Tupini deve rispettare le seguenti condizioni: più del 50% della superficie totale sopra terra deve essere destinata a uso abitativo; non più del 25% della superficie totale sopra terra deve essere destinata a negozi). Infatti, secondo quanto stabilito dal n. 39 della Tabella A parte II allegata al d.p.r. n. 633/1972, le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati Tupini effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l attività di costruzione di immobili per la successiva vendita scontano l aliquota IVA agevolata al 4%. Sulla base di quanto sopra, rispondendo al quesito, in presenza di fabbricati Tupini l aliquota IVA agevolata al 4% tornerà comunque applicabile sulle forniture, indipendentemente dal momento della vendita degli appartamenti. Cesi Multimedia 17
24 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 18 Cesi Multimedia
25 Capitolo 3 Risparmio energetico 3. Risparmio energetico 3.1 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico L art. 1, commi , legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti. Il beneficio fiscale consiste, in particolare, in una detrazione IRPEF/IRES che fino ai pagamenti sostenuti dal 5 giugno 2013 era pari al 55% e dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (così come stabilito dal d.l. 63/2013) pari al 65%. Con il d.m. 19 febbraio 2007 sono state, poi, fissate le norme di attuazione delle agevolazioni in questione. L Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di risparmio energetico con la circolare 31 maggio 2007, n. 36/E e la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E (risposta n. 1.2) e con la risoluzione 5 luglio 2007, n. 152/E e la risoluzione 11 settembre 2007, n. 244/E. Con il provvedimento 6 maggio 2009 dell Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico che proseguono oltre il periodo d imposta. Salvo ulteriori proroghe, la detrazione per i lavori di risparmio energetico sarà del 36% a partire dal 1 gennaio Tuttavia, l art. 14 del decreto sugli ecobonus esclude dal beneficio del 65% le spese: per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Si tratta, infatti, di interventi già agevolati dal c.d. Conto termico (cfr. d.m. 28 dicembre 2012). Le tempistiche dell agevolazione Spese sostenute fino al 5 giugno 2013 Detrazione nella misura del 55% Spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 Detrazione nella misura del 65% Spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2014 Detrazione nella misura del 36% In cosa consiste tale agevolazione A tutti i contribuenti che, in generale, entro il 31 dicembre 2013 (tenendo presente che dal 6 giugno 2013 la percentuale è aumentata al 65%), sostengono determinate spese documentate relative a interventi per il contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti 1, è concessa una detrazione dall imposta lorda (sia IRPEF sia IRES) pari al 65% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) dell ammontare delle spese sostenute (entro precisi limiti di importo) da ripartire in quote annuali (dal 2009, 5 rate; per il 2008, da un minimo di 3 a un massimo di 10; per il 2007, in 3 rate) Chi può usufruire della detrazione fiscale Possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento. Più in particolare, sono ammessi all agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni fra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale In particolare riguardano: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); l installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Cesi Multimedia 19
26 Capitolo 3 Risparmio energetico Inoltre, fra le persone fisiche, possono fruire dell agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini 2 ; chi detiene l immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all ambito privatistico (a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all attività d impresa, arte o professione). Si ha diritto all agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzi la realizzazione dell intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all utilizzatore. Focus: variazione della titolarità dell immobile In caso di variazione della titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane, invece, in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua Cumulabilità con altre agevolazioni La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per interventi simili e, in particolare, con le spese di ristrutturazione edilizia. Di conseguenza, in presenza di spese suscettibili di essere collocate nell una ovvero nell altra agevolazione, il contribuente potrà avvalersi solo di una di esse rispettando gli adempimenti specificamente richiesti. Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, ecc...) previsti in materia di risparmio energetico Aliquota IVA applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici non sono state fatte oggetto di particolari disposizioni circa la misura dell aliquota applicabile. Conseguentemente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, poste in essere per la loro realizzazione, sono assoggettate all IVA sulla base delle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si fa presente, inoltre, che la Finanziaria 2010 ha stabilito che l aliquota IVA agevolata del 10% diventa permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Più nel dettaglio, l aliquota IVA ridotta del 10% torna applicabile per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata. Le cessioni di beni restano assoggettate all aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal d.m. 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall importo complessivo della prestazione, rappresentato dall intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi Con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all inquilino, per l ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa a euro , rispetto dei parametri tecnici dell intervento. La comunicazione all ENEA può essere unica, facendo riferimento all unico intervento e ai due beneficiari. 20 Cesi Multimedia
27 Capitolo 3 Risparmio energetico Interventi agevolati Tipo di intervento Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) Detrazione 55% fino al 5 giugno 2013 Limite massimo di Detrazione spesa su cui chiedere la massima detrazione euro ,18 euro euro ,20 Detrazione 65% dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 Limite massimo Detrazione massima di spesa su cui chiedere la detrazione euro euro ,90 euro euro ,69 euro Installazione di pannelli solari euro ,90 euro euro ,69 euro Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale euro ,45 euro euro ,85 euro Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti Riguardano tutti gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo Allegato A. I nuovi valori limite, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo I parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per gli interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti dalla legge Finanziaria per il Per quelli iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri stabiliti con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell 11 marzo In considerazione dell assenza di specifiche indicazioni, deve ritenersi che nella categoria in esame siano collocabili tutti gli interventi a condizione che dagli stessi derivi un risparmio energetico. Ai fini della fruizione dell agevolazione sarà, infatti, sufficiente che l intervento consenta di raggiungere il risultato richiesto in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria con la climatizzazione invernale. Interventi su strutture opache e su infissi Gli interventi su strutture opache e su infissi sono disciplinati al comma 345, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e attengono agli interventi di riqualificazione energetica, realizzati su edifici, o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture: opache verticali (pareti), orizzontali (coperture, pavimenti), finestre comprensive di infissi 3 delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m 2 K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio I parametri a cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. Cesi Multimedia 21
28 Capitolo 3 Risparmio energetico Si fa presente che in tale gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l involucro riscaldato dell edificio, verso l esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (tale precisazione è stata fornita con la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010). Nelle spese agevolabili sono da ricondursi, poi, anche quelle sostenute per le strutture accessorie che, come le principali, hanno effetto sulla dispersione di calore, quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (ad esempio, le zanzariere). Per siffatti interventi, il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. In proposito, preme sottolineare che (trattandosi di un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico) non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi, essendo necessario che, a seguito dei lavori di rifacimento dell involucro degli edifici, gli indici di trasmittanza termica si siano ulteriormente ridotti. Per potere fruire della detrazione in relazione ai predetti interventi, pertanto, sarà necessario che dall asseverazione del tecnico sia possibile rilevare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e il valore di trasmittanza seguente gli interventi, al fine di permetterne il controllo sulla corrispondenza ai valori riportati nel citato decreto del 6 gennaio Installazione di pannelli solari 4 Per gli interventi di installazione di pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. Sono contemplati gli interventi che prevedono l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Si precisa altresì che i fabbisogni soddisfatti con l impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all ambito commerciale, ricreativo o socio-assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti ad attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Ai fini dell asseverazione dell intervento concernente l istallazione dei pannelli solari è richiesto: a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici); b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell Unione Europea e della Svizzera. Si fa presente che l installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 per l installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica). Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. Tali interventi includono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell agevolazione è necessario, quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne e In considerazione dei chiarimenti forniti dall ENEA, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Ne consegue che le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Invece, se si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica. In tale ipotesi, così come precisato dall Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011), la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall impianto. 22 Cesi Multimedia
29 Capitolo 3 Risparmio energetico rano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell edificio, se rispettano l indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione Spese agevolate In generale, sono spese agevolate tutte quelle, opportunamente documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2013 (tenendo presente che dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 65%) per la realizzazione degli interventi agevolati. Ne sono esempi i lavori edili connessi con l intervento di risparmio energetico, le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione dell intervento e quelle per acquisire la certificazione energetica richiesta Adempimenti I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione in oggetto devono adempiere ai seguenti obblighi: a) asseverazione: serve per attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti per ognuno di essi. Il suo contenuto deve essere quello espressamente previsto dalla norma attuativa. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kw, può essere sostituito da una certificazione dei produttori; b) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica 5 : comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2008, l attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto (successivamente alla esecuzione degli interventi) utilizzando: le procedure e metodologie di cui all art. 6, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ovvero le procedure approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre In assenza delle citate procedure, dopo l esecuzione dei lavori può essere prodotto l attestato di qualificazione energetica in sostituzione di quello di certificazione energetica. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell allegato A del decreto attuativo e asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi; N.B.: Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circ. 25 giugno 2013 n ha precisato che «Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia. Con tale provvedimento viene soppresso l attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue. L articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico. Si tratta in realtà di un attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei d.p.r. emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE. Nelle more dell aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al d.p.r. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Conseguentemente, l articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che, solo dall entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all articolo 4, sia abrogato il d.p.r. 59/2009; ciò, con l evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. Pertanto, fino all emanazione dei decreti previsti dall articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia». Cesi Multimedia 23
30 Capitolo 3 Risparmio energetico c) scheda informativa relativa agli interventi realizzati: redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l installazione di pannelli solari. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo (specificando l importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione); Focus: chi rilascia i documenti? L asseverazione, l attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. d) trasmissione documentazione: occorre trasmettere all ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori 6 : la copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica (Allegato A del decreto); la scheda informativa (Allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito ottenendo ricevuta informatica. Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA. L indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, Santa Maria di Galeria (Roma); va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali riqualificazione energetica. A decorrere dal 13 luglio 2010 è possibile modificare i dati, per il , riportati sulla scheda informativa, al fine di beneficiare della detrazione del 55% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 aumentata al 65%), accedendo al sito di invio ( e modificando la propria scheda. Al riguardo si fa presente che le schede relative al 2010 sono già da tempo modificabili. Ciò premesso, il comunicato stampa diffuso dall ENEA fa presente che, sulla base di quanto riportato all interno della circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 dell Agenzia delle Entrate, è possibile modificare le documentazioni già inviate anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori. Si fa presente, inoltre, che oltre alla scheda informativa dovrà essere reinoltrato anche l attestato di qualificazione energetica, nel caso in cui lo stesso sia richiesto. Non sarà, invece, necessario modificare la documentazione spedita originariamente, nel caso in cui all interno della stessa sia stato indicato un nominativo diverso dall intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell agevolazione più contribuenti. Infine, la risoluzione ministeriale n. 44/E del 27 maggio 2010 dell Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità operative al fine di potere godere della detrazione fiscale anche per quelle spese che non risultano dalla scheda informativa originariamente trasmessa all ENEA. Più precisamente, la risoluzione ministeriale in esame ha chiarito che il contribuente dovrà: presentare ai soggetti che prestano l assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all ENEA opportunamente modificati, nonché, provvedere all invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell ENEA. Per le spese sostenute a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, i soggetti interessati devono inviare apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate secondo il modello approvato dal provvedimento 6 maggio 2009 del Direttore dell Agenzia delle Entrate Che coincide con il giorno del cosiddetto collaudo (e non di effettuazione dei pagamenti). 7 Tale informazione è stata fornita direttamente dall ENEA tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito web. 24 Cesi Multimedia
31 Capitolo 3 Risparmio energetico a) Modalità di pagamento: le spese devono essere pagate attraverso bonifico bancario o postale in cui deve risultare: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi; b) conservazione della documentazione: il beneficiario della detrazione deve conservare ed eventualmente esibire all amministrazione finanziaria richiedente: l asseverazione del tecnico abilitato; la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all ENEA; le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; la ricevuta del bonifico bancario e postale effettuato in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddito d impresa); per gli interventi su parti condominiali comuni dell edificio, la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; per gli interventi effettuati dal detentore dell immobile, la dichiarazione del possessore di consenso all esecuzione dei lavori Modello di comunicazione L art. 29, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede l invio di un apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire del bonus fiscale, relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dall art. 1, commi , legge 27 dicembre 2006, n Il provvedimento 6 maggio 2009 del Direttore dell Agenzia delle Entrate, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione a interventi di risparmio energetico esclusivamente per i lavori che proseguono oltre il periodo d imposta. Il nuovo adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d imposta, allo scopo di ridurre il numero dei contribuenti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dell onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d imposta (IRPEF/IRES) del 65%. Soggetti obbligati alla presentazione del modello Come si rileva chiaramente dalle istruzioni, i contribuenti che effettuano interventi di risparmio energetico devono inviare il nuovo modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d imposta nel quale sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d imposta I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Il modello non deve essere presentato nei seguenti casi: per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; per il periodo o per i periodi d imposta in cui non sono sostenute spese. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d imposta, deve essere presentato un modello di comunicazione per ciascun periodo d imposta. Termini e modalità di presentazione Per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d imposta coincidente con l anno solare, il modello di comunicazione deve essere inviato all Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni dovevano essere inviate già a decorrere dall anno Ad esempio un contribuente che abbia iniziato, nel corso del 2010, lavori per interventi di risparmio energetico che proseguono nell anno 2011, dovrà inviare la comunicazione entro il 31 marzo Cesi Multimedia 25
32 Capitolo 3 Risparmio energetico I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese. La comunicazione deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Si ricorda che, se gli interventi proseguono per più periodi d imposta, il modello di comunicazione andrà inviato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese. Focus: dove reperire e come compilare il modello Il modello di comunicazione è disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate e sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze Cosa si deve indicare nel modello? Vanno indicati: l anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende usufruire del bonus fiscale del 65%; i dati identificativi del dichiarante; i dati dell immobile oggetto degli interventi; la data di inizio lavori; le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese sostenute nell anno a cui si riferisce la comunicazione: - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti il cui valore massimo della detrazione fiscale è di euro; - interventi sull involucro di edifici esistenti il cui valore massimo della detrazione fiscale è di euro; - interventi di installazione di pannelli solari il cui valore massimo della detrazione fiscale è di euro; - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il cui valore massimo della detrazione fiscale è di euro; - interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria il cui valore massimo della detrazione fiscale è di euro. Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale e, nella sezione riservata agli intermediari, va indicato il codice fiscale del professionista o il numero di iscrizione all albo se si tratta di CAF, e la data di assunzione dell impegno a trasmettere la comunicazione. Il provvedimento, inoltre, definisce i tempi e le modalità di scambio di informazioni tra ENEA e Agenzia delle Entrate Comunicazione di fine lavori I contribuenti che intendono fruire del bonus fiscale del 65% devono inviare all ENEA la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo con l apposita modulistica i dati indicati nel d.m. 19 febbraio Cesi Multimedia
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