Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n del 10 agosto 2015 Responsabilità del committente per la morte di un lavoratore autonomo
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- Valeria Tortora
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1 Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n del 10 agosto 2015 Responsabilità del committente per la morte di un lavoratore autonomo In questa sentenza la Suprema Corte ha sottolineato che il committente, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui, ove l evento debba ricollegarsi, in tutto o in parte alla sua condotta colposa omissiva o commissiva, come quando permette lo svolgimento dei lavori in situazioni nelle quali emerga situazione di pericolo, dovuto allo stato dei luoghi e/o all impiego di determinati mezzi, o quando si sia ingerito. Ha poi affermato che non si rinviene ragione alcuna per potersi escludere la posizione di garanzia del committente, pacificamente sussistente, in quanto soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle
2 disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Cass., Sez. 4, n del 28/5/2013, dep. 13/9/2013, Rv ). La Corte di Cassazione, inoltre, ha ribadito che è di decisivo rilievo il disposto dell art cc, in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell impresa, con l ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all obbligo di tutela, l evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall art.40 cp.,comma 2. Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l altro, dovendolo desumere dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell impresa (cfr. Sezione
3 4^, 20 aprile 2005, Stasi ed altro). FONTE: Corte di Cassazione Auto: addio all esposizione del contrassegno assicurativo Dal 18 ottobre 2015, il tagliando dell RC auto non sarà più cartaceo: spazio alle nuove tecnologie per scovare trasgressori. Vetri puliti dal 18 ottobre Da tale data, infatti, sparisce l obbligo per gli automobilisti di esporre il contrassegno assicurativo cartaceo, in quanto verrà materialmente sostituito da strumenti elettronici in dotazione agli organi di controllo e alle telecamere. Sarà, quindi, impossibile per gli automobilisti falsificare il proprio tagliando, che non sarà più visibile sul parabrezza della macchina o sul finestrino laterale, bensì sarà elettronico e grazie alle numerose tecnologie in possesso delle Autorità, si saprà immediatamente chi non è in regola con il pagamento dell RC Auto. Quindi, qualora l automobilista non sia in regola con i pagamenti assicurativi, la Polizia individuerà in tempo reale la targa del veicolo senza assicurazione e invierà la multa direttamente a casa del trasgressore. Attenzione. Nella prima fase di attuazione della nuova disciplina, in via sperimentale, le compagnie di assicurazione continueranno a consegnare agli assicurati il tagliando di carta che, tuttavia, non dovrà essere esposto sul parabrezza e avrà soltanto finalità informative. Terminata tale fase il
4 tagliando non verrà più consegnato. A chiarirlo è stata l Associazione nazionale delle imprese assicuratrici. Controllo virtuale La novità, contenuta nel D.L. n. 1/2012, si è resa necessaria a causa dei numerosi contrassegni falsi. Di conseguenza è molto elevato anche il numero di veicoli che circolano senza regolare copertura: secondo una stima dell ANIA, nel 2014 circa veicoli (pari all 8,7& del totale) viaggiavano in Italia senza assicurazione. Con i controlli elettronici invece sarà quasi impossibile circolare sprovvisti di assicurazione senza essere individuati dalle Forze dell ordine. Questi ultimi, in particolare verificheranno se il numero di targa nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso a Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di bocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come autovelox, tutor, telepass e telecamere ZTL. Banca dati motorizzazione Ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione dovrà inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall ANIA denominata Sita. Da questo sistema le informazioni confluiranno nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dati sui veicoli immatricolati. L incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consentirà alle Forze dell Ordine di sapere, in pochi secondi, chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione. Ulteriore fondamentale novità è l obbligo per le compagnie di comunicare, in tempo reale, le informazioni sulle nuove coperture o sui rinnovi di polizza alla banca dati. In questo modo, anche pochi minuti dopo la stipula del contratto è possibile circolare senza il pericolo di essere segnalati come trasgressori.
5 Sanzioni Ma cosa succede agli automobilisti se venissero sorpresi senza assicurazione? Ebbene, in tali casi scatta una sanzione che va da un minimo di 841 euro a un massimo di euro, oltre al sequestro del veicolo, che viene prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. FONTE: fiscal-focus.info Aprire un Bed and Breakfast a casa propria? La Guida L attività di Bed and Breakfast può essere avviata in forma non imprenditoriale senza bisogno di partita Iva, rispettando alcuni requisiti fissati dalla normativa fiscale e dalle Leggi Regionali. Il Bed and Breakfast (B&B) è un attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale. Quello che molte persone non sanno è che è possibile avviare questa attività anche in maniera non imprenditoriale, ovvero senza aprire partita Iva, mettendo a disposizione di ospiti esterni parte della propria abitazione o di immobili attigui. Ad oggi l attività di Bed and Breakfast si sta sviluppando in maniera esponenziale, soprattutto nelle citta turistiche, in quanto consente di sfruttare al meglio la propria abitazione senza utilizzare lunghi contratti di affitto.
6 Bed and Breakfast, affitti turistici e affittacamere Prima di vedere come avviar un attività di Bed and Breakfast è opportuno chiarire subito eventuali equivoci evidenziando le differenze che vi sono tra le attività di Bed and Breakfast, gli affitti turistici e gli affittacamere. Bed and Breakfast l attività di Bed and Breakfast, ovvero il servizio di alloggio con prima colazione, effettuata esclusivamente con l ausilio dei familiari, con un massimo di 3/6 camere per un totale di 20 posti letto, con periodi di chiusura di almeno tre mesi l anno, ai fini fiscali non è considerata un attività commerciale, e come tale può essere esercitata senza partita Iva; Locazioni turistiche l attività di locazione turistica è quella volta alla sola locazione di un immobile o di parte di esso, a clienti esterni, per periodi inferiori ai 30 giorni, senza l effettuazione di ulteriori servizi aggiuntivi (somministrazione di alimenti o bevande, cambio giornaliero di biancheria, ecc). In questo caso non è necessario aprire partita Iva, ma è sufficiente stipulare contratti di locazione turistici. Per maggiori informazioni vi rimando a questo contributo: Locazioni turistiche: come sfruttarle al meglio ; Affittacamere l attività di affittacamere è una vera e propria attività commerciale, infatti, oltre al servizio di alloggio, sono compresi i tipici servizi che fanno parte dell attività alberghiera. Per avviare un attività di affittacamere è necessario aprire partita Iva, effettuare la comunicazione di inizio attività in Camera di Commercio, e al SUAP del proprio Comune. Avvio dell attività di Bed and Breakfast La normativa in materia di Bed and Breakfast è disciplinata dalle Leggi Regionali, le quali a loro volta si rifanno alla Legge nazionale di riferimento: Legge n. 135/2001 Riforma della legislazione nazionale del turismo.
7 Secondo le normative regionali costituiscono attività di Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali o di settore o di regolamenti comunali specifici. Per avviare l attività di Bed and Breakfast è necessario presentare allo sportello SUAP del Comune ove si vuole avviare l attività, una dichiarazione di inizio attività, denominata SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La SCIA deve essere compilata inserendo i dati dell attività e i dati riguardanti l immobile ove si vuole avviare l attività, e deve essere inviata, con mezzi cartacei o telematici, allo sportello SUAP. Solitamente la presentazione della SCIA deve essere accompagnato dal versamento dei diritti di istruttoria che variano dai. 60 ai Dal giorno successivo rispetto alla presentazione della SCIA è possibile iniziare effettivamente ad esercitare l attività. A questo punto è necessario avviare le pratiche, presso le Agenzie per la Promozione delle Attività Turistiche (A.A.P.I.T.), o presso gli uffici turistici del Comune per la classificazione della struttura per avviare le pratiche per la comunicazione degli ospiti extra-ue alle autorità di Pubblica Sicurezza. I requisiti da rispettare e gli alloggi Sia le normative regionali, sia i vari uffici SUAP dei Comuni richiedono che gli alloggi utilizzati per l attività di Bed and Breakfast siano in possesso di tutti i requisiti urbanistico edilizi ed igienico sanitari prescritti per le abitazioni. Di solito queste informazioni devono essere inserite nella SCIA da presentare al Comune, per questo è bene farsi assistere, da un geometra o da un professionista esperto in questo campo. Per rispettare il carattere saltuario dell attività è obbligatoria l interruzione dell attività per almeno tre mesi l anno (anche
8 non consecutivi). Se non si rispetta questo limite l apertura della partita Iva diventa obbligatoria. Per quanto riguarda poi i requisiti relativi agli alloggi, possiamo così riassumerli: Il Bed and Breakfast deve essere sito nel luogo ove il proprietario ha la sua residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura dell attività). Alcune Regioni permettono che il proprietario abbia la residenza in un immobile vicino alla struttura, ma è sempre richiesta la reperibilità; L alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere ed un massimo di 20 posti letto (la normativa varia da Regione a Regione). Ogni camera doppia deve essere di almeno 14mq, ed 8 mq per la singola. Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o servizi destinata alla famiglia proprietaria; I bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio, presa corrente, water, ecc). E necessario che vi sia un bagno esclusivo per ogni camera; Il cambio della biancheria deve avvenire due volte la settimana e sempre ad ogni cambio di ospiti. Il servizio offerto nei Bed and Breakfast deve comprendere soltanto la prima colazione. Le Leggi regionali disciplinano anche i cibi e le bevande che possono essere somministrate. In alcuni casi è possibile offrire solo prodotti confezionati (non manipolati o preparati in casa), al massimo solo riscaldati. Soltanto se il gestore possiede le necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla legge, può acquistare e servire alimenti manipolati. I prezzi applicati dal proprietario devono essere sempre esposti all interno della struttura. È possibile aprire un Bed and Breakfast anche all interno di
9 un condominio senza obbligo di richiedere l autorizzazione all assemblea condominiale. È necessario però verificare che il regolamento condominiale non contenga divieti di svolgere un attività di Bed and Breakfast o un attività ad essa riconducibile (ed esempio, l attività di affittacamere). Adempimenti fiscali Come abbiamo visto, da un punto di vista fiscale l attività di Bed and Breakfast effettuata esclusivamente con l ausilio dei familiari, con un massimo di 3/6 camere per un totale di 20 posti letto, con periodi di chiusura di almeno tre mesi l anno, ai fini fiscali non è considerata un attività commerciale, e come tale può essere esercitata senza partita Iva. Questo significa che i proventi dell attività, che devono essere dichiarati dal proprietario degli immobili, al netto delle spese inerenti (documentate), sono tassati come redditi diversi, ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir (ove non si rispettino questi requisiti l attività richiede l apertura della partita Iva). L Agenzia delle Entrate ha chiarito questa posizione con le Risoluzioni n. 180/E/1998 e n. 155/E/2000, le quali escludono l attività imprenditoriale (con partita Iva) del contribuente persona fisica che intraprende l attività di Bed and Breakfast, se rispetta le seguenti condizioni: Saltuarietà del servizio (sospensione per periodi minimi di 3 mesi); Assenza di organizzazione (non superare i numeri di alloggi e stanze previsti dalla Regioni). Naturalmente all interno dell unità abitativa si presuppone la presenza del proprietario che assiste gli ospiti con l ausilio della sua famiglia (qualora vi siano soggetti esterni che collaborano, l attività diventa imprenditoriale se sono utilizzati in modo stabile e professionale). Nella dichiarazione dei redditi del proprietario i redditi
10 derivanti dall attività di Bed and Breakfast devono essere inseriti nel quadro RL del modello Unico Persone Fisiche (o quadro D, modello 730), per essere assoggettati ad Irpef al netto delle spese inerenti e documentate (come materiali alimentari, materiali di pulizia, utenze). Per quanto riguarda gli adempimenti volti a certificare i compensi percepiti il contribuente emetterà delle ricevute non fiscali, da emettere in duplice copia (l originale al cliente e la copia per lui), sulle quali dovrà apporre una marca da bollo da. 2, per incassi superiori di. 77,47. La normativa regionale Si seguito si riportano le varie Leggi Regionali che disciplinano l attività di Bed and Breakfast nelle varie regioni italiane: Abruzzo Legge Regionale, n. 78/2000; Basilicata Legge Regionale n. 8/2008; Calabria Legge Regionale n. 2/2003; Campania Legge Regionale n. 5/2001; Emilia Romagna Legge Regionale n. 16/2004; Friuli Venezia Giulia Legge Regionale n. 17/1999; Lazio Regolamento Regionale n. 16/2008; Liguria Legge Regionale n. 05/2000; Lombardia Legge Regionale n. 15/2007; Marche Legge Regionale n. 9/2006; Molise Legge Regionale n. 13/2002; Piemonte Legge Regionale n. 20/2000; Puglia Legge Regionale n. 17/2001; Sardegna Legge Regionale n. 27/1998;
11 Sicilia Legge Regionale n. 32/2000; Toscana Legge Regionale n. 42/2000; Trentino Alto Adige Legge Provinciale n. 7/2002; Umbria Legge Regionale n. 18/2006; Valle D Aosta Legge Regionale n. 23/2000; Veneto Legge Regionale n. 33/2002. FONTE: Dichiarazioni telematiche, invio entro mercoledì 30 settembre Trasmissione diretta o tramite intermediari abilitati, Fisconline ed Entratel i canali da utilizzare. Chi salta l appuntamento, può rimediare, con una piccola sanzione, nei successivi 90 giorni. A fine mese scade il termine ordinario per presentare le dichiarazioni fiscali relative al La chiamata riguarda i modelli Unico, la dichiarazione annuale dell imposta sul valore aggiunto (Iva) e quella relativa all imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Sempre entro il 30 settembre, le persone fisiche esonerate dall invio della dichiarazione dei redditi possono presentare la scheda con le scelte per l 8, il 5 e il 2 per mille.
12 In particolare La presentazione di Unico persone fisiche 2015 avviene esclusivamente per via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato. Tuttavia, sono esonerati dall invio online e hanno potuto presentare il modello cartaceo a un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno, coloro che: pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare quel modello pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del modello Unico RM (redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all estero e/o attività estere di natura finanziaria monitoraggio Ivie/Ivafe), AC (comunicazione dell amministratore di condominio) devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Invece, i modelli di dichiarazione dei redditi Unico Sc, Sp ed Enc devono essere trasmessi in via telematica, rispettivamente, da: società di capitali, enti commerciali ed equiparati società di persone ed equiparate enti non commerciali ed equiparati. Inoltre, i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e quelli ammessi alla determinazione dell unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, devono provvedere all invio del modello Cnm (consolidato nazionale e mondiale). Questo, non potendo essere inserito nel modello Unico Sc, va presentato in forma autonoma esclusivamente in via telematica dalla società o ente controllante. Ovviamente, per società ed enti, la scadenza del 30 settembre
13 vale soltanto nel caso in cui tali soggetti abbiano periodo d imposta coincidente con l anno solare. Ricordiamo che chi, pur essendo obbligato a trasmettere la dichiarazione per via telematica, la presenta in formato cartaceo a un ufficio postale, commette una violazione punibile con la sanzione da 258 a euro: in tal caso, infatti, la dichiarazione si considera non redatta in conformità al modello approvato. 8, 5 e 2 per mille di chi non fa dichiarazione Anche le persone fisiche esonerate dall invio della dichiarazione dei redditi possono optare per la destinazione dell otto, del cinque e del due per mille dell Irpef, presentando l apposita scheda, in busta chiusa, entro mercoledì 30 settembre: allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all Amministrazione finanziaria (il servizio è gratuito) a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, ossia un professionista, un Caf (il servizio può essere a pagamento). La scheda può essere presentata anche direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico. La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve riportare l indicazione Scheda per le scelte della destinazione dell otto, del cinque e del due per mille dell Irpef, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Inoltre deve contenere la scheda integrale, anche se il contribuente ha espresso soltanto una delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell Irpef). Iva annuale e Irap 2015 Il 30 settembre è l ultimo giorno a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva, che esercitano attività d impresa, attività artistiche o professionali, per
14 trasmettere telematicamente la dichiarazione Iva annuale. La scadenza riguarda sia i contribuenti che presentano il modello in via autonoma sia quelli tenuti a comprenderlo nella dichiarazione unificata. Stessa scadenza anche per i contribuenti chiamati alla presentazione della dichiarazione Irap, adempimento da effettuare anche nell ipotesi in cui non risulti alcun debito d imposta. Chi salta l appuntamento, ha 90 giorni per ravvedersi L omessa presentazione della dichiarazione può essere regolarizzata, tramite il ravvedimento operoso, nei successivi novanta giorni. Per sanare la violazione, dunque, occorrerà, entro il 29 dicembre prossimo, provvedere all adempimento non effettuato tempestivamente e pagare, con F24, la sanzione ridotta di 25 euro, ossia un decimo della misura minima di 258 euro. FONTE:
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