Comunicazione del 9 febbraio 2012 Normativa in materia di bilancio e segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari.

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1 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia omunicazione del 9 febbraio 2012 ormativa in materia di bilancio e segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari. ono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte di banche e intermediari finanziari in ordine alle corrette modalità di rilevazione, in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza, di talune operazioni. ell acclusa nota tecnica (cfr. allegato 1) sono riportate le relative risposte. ve non diversamente disposto, i criteri indicati per le banche devono essere applicati in modo coerente anche agli intermediari finanziari, nel bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza, quando si tratta di fattispecie anche a loro applicabili e laddove siano previste analoghe informazioni. on l occasione, si fa presente che per le voci segnaletiche di seguito indicate si è resa necessaria una rimodulazione delle relative sottovoci (cfr. allegati da 2 a 5) a causa di un problema tecnico connesso con la quantità degli attributi informativi richiesti: voce ttività finanziare per cassa della ottosezione.1 (ati patrimoniali arte terza ita residua rischio di liquidità) della matrice dei conti; voce ttività finanziare per cassa della ottosezione.5 (ati integrativi ita residua rischio di liquidità) delle segnalazioni di vigilanza consolidate. lla prima circostanza utile si provvederà a modificare le ircolari n. 272 Matrice dei conti, n. 115 struzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e n. 154 egnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. chemi di rilevazione e istruzioni per l inoltro dei flussi informativi per recepire le sopra descritte modifiche..1

2 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia G 1 1. nformativa sui crediti in bonis: chiarimenti on omunicazione del 16 febbraio 2011 ( 1 ) è stato, fra l altro, fatto presente che le banche sono tenute a fornire nella arte della nota integrativa del bilancio bancario il dettaglio, per portafogli, delle esposizioni in bonis per anzianità dello scaduto, distinguendo tra esposizioni oggetto di rinegoziazione ed altre esposizioni. n proposito, è stato chiesto di conoscere: con riferimento alle esposizioni con rimborso rateale con almeno una rata scaduta, se debba essere segnalato solo l importo delle rate scadute oppure l intero ammontare delle esposizioni; nel caso di aperture di credito in conto corrente a revoca : i) il momento a partire dal quale inizia il calcolo dei giorni di sconfino; ii) se debba formare oggetto di rilevazione solo l ammontare dello sconfino oppure l intero ammontare dell esposizione. l riguardo, si precisa che: nel caso di esposizioni con rimborso rateale nelle quali almeno una rata risulti scaduta, va segnalato come scaduto l intero ammontare delle esposizioni rilevato in bilancio; nel caso di aperture di credito in conto corrente a revoca nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), il calcolo dei giorni di sconfino inizia a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfino oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale. noltre, va segnalato l intero ammontare dell esposizione. oerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini del bilancio consolidato e delle segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate). 2. neri funzionalmente connessi con il personale on omunicazione del 16 febbraio 2011 ( 2 ) sono state, fra l altro, fornite alcune precisazioni circa le modalità di rilevazione nel conto economico di alcune tipologie di oneri del personale. seguito di tale comunicazione, sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento. n particolare, è stato chiesto di conoscere se nella voce 150 a) spese amministrative: spese per il personale del conto economico del bilancio bancario debbano essere rilevati: a) sia i costi forfetari per vitto e alloggio dei dipendenti sia i costi che rappresentano un rimborso analitico e documentato delle spese sostenute dai dipendenti stessi; b) sia i costi per rimborsi forfetari di indennità chilometrica sia i rimborsi analitici determinati sulla base di tariffari riconosciuti come validi (es. ) e dei chilometri effettivamente percorsi; (1) fr. ollettino di igilanza n. 2, febbraio 2011, pag , sul sito internet della anca d talia all indirizzo (2) it..2

3 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia c) i costi per visite di check-up effettuate in occasione dell assunzione del personale ed i costi per le visite obbligatorie del personale disposte per legge (es. visite oculistiche per video terminalisti). l riguardo, con riferimento ai costi di cui al punto sub a) si precisa che nella voce 150 a) spese amministrative: spese per il personale del conto economico del bilancio bancario vanno segnalati solo i costi forfetari per rimborsi generici di vitto e alloggio sostenuti da dipendenti in trasferta, le indennità di trasferta nonché le indennità forfetarie a fronte di una vacanza premio. iceversa, i rimborsi analitici e documentati dei costi per vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti in trasferta vanno rilevati nella voce 150 b) spese amministrative: altre spese amministrative del conto economico del bilancio bancario. elativamente ai costi di cui al punto sub b) si fa presente che nella voce 150 a) va ricondotta la corresponsione di una forfetaria indennità chilometrica, il cui valore prescinde dalla quantificazione del percorso e dall utilizzo di tariffari validi (es. ). iceversa, vanno rilevati nella voce 150 b) spese amministrative: altre spese amministrative del conto economico del bilancio bancario i rimborsi analitici e documentati calcolati sulla base di tariffari riconosciuti come validi (es. ) e dei chilometri effettivamente percorsi. er quanto concerne i costi di cui al punto c) si precisa che essi vanno indicati nella voce 150 b). oerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini del bilancio consolidato e delle segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate). 3. tilizzo della riserva da valutazione relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita per la copertura di perdite d esercizio È stato chiesto di conoscere il possibile utilizzo della riserva da valutazione costituita a fronte del portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita (di seguito riserva ) a parziale copertura delle perdite d esercizio, nonché la relativa rappresentazione in bilancio. (1) o 39 n base a quanto previsto dallo 39 inancial nstruments: ecognition and Measurement (para. 55b), le plusvalenze e le minusvalenze diverse dalle perdite connesse con il deterioramento creditizio di tali attività nonché dagli utili e dalle perdite su cambi - relative alle attività finanziarie disponibili per la vendita devono essere rilevate nelle riserve da valutazione del patrimonio netto fino a quando le anzidette attività finanziarie non vengano cancellate dall attivo dello stato patrimoniale. ertanto, ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza, tali riserve possono essere cancellate solo in ossequio a quanto stabilito dallo 39. n relazione a ciò, si precisa che in bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza la riserva non va diminuita degli eventuali utilizzi a copertura delle perdite di esercizio e, corrispondentemente, l importo della perdita di esercizio coperto con tali riserve va indicato tra le perdite di esercizio portate a nuovo. ella nota integrativa le banche e gli intermediari finanziari potranno fornire l informativa ritenuta necessaria circa i profili civilistici relativi alla copertura delle perdite di esercizio attraverso la riserva. a rilevazione a saldi aperti delle perdite d esercizio e della riserva utilizzata a copertura consente anche di evitare che, ai fini del computo del patrimonio di vigilanza, l utilizzo della riserva per la copertura di perdite di esercizio trasformi, di fatto, tale riserva positiva da elemento del patrimonio supplementare a elemento del patrimonio di base. (2) tilizzo della riserva a copertura delle perdite.3

4 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia remesso che l utilizzo sotto il profilo strettamente civilistico della riserva a copertura delle perdite esula dalle competenze della anca d talia, si formulano le seguenti considerazioni. articolo 6 istribuzione di utili e riserve del.lgs. n. 38/2005 (di seguito decreto ) prevede talune regole volte a limitare in un ottica di tutela dell integrità patrimoniale delle società - la distribuibilità delle plusvalenze da fair value imputate direttamente a conto economico (comma 1, lettera a) ovvero attribuite ad una riserva di patrimonio netto (comma 1, lettera b). ppartengono a tale seconda categoria anche le plusvalenze su strumenti finanziari disponibili per la vendita. l decreto stabilisce un vincolo generale di indisponibilità delle plusvalenze rivenienti dalla valutazione al fair value di attività e passività (diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura), indipendentemente dal fatto che tali plusvalenze siano imputate direttamente a conto economico o iscritte tra le riserve (di seguito plusvalenze non distribuibili ). iò si evince dalla lettura dei seguenti passaggi del citato art. 6: comma 1, lett. b), che stabilisce la non distribuibilità delle riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al fair value di strumenti finanziari e attività; comma 2, che stabilisce che gli utili non distribuibili corrispondenti alle plusvalenze imputate direttamente a conto economico di cui al comma 1, lettera a) siano iscritti in una riserva indisponibile; comma 4, che stabilisce l indisponibilità delle riserve di cui ai precedenti alinea anche ai fini dell imputazione a capitale e degli utilizzi previsti da specifici articoli del codice civile. elativamente invece all utilizzo delle plusvalenze non distribuibili a copertura delle perdite di esercizio il decreto prevede espressamente, al comma 5, questa possibilità solo per quelle iscritte nella riserva indisponibile di cui al comma 2) e solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. naloga disposizione non è invece contemplata con riferimento alla riserva di cui al comma 1, lett. b). n mancanza di un esplicita previsione normativa, non vi è certezza che le riserve possano essere considerate ai fini della copertura delle perdite d esercizio. n ogni caso, anche volendo ammettere tale possibilità, si esprime l avviso che ad esse non possa essere applicato un trattamento più favorevole di quello previsto per la riserva indisponibile di cui al comma 2). ertanto, le perdite d esercizio potrebbero trovare copertura nelle riserve da valutazione solo dopo aver utilizzato tutte le riserve di utili disponibili e la riserva legale. 4. iserva da fusione relativa alle banche di credito cooperativo on riferimento a un operazione di fusione per incorporazione riguardante banche di credito cooperativo é stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione della riserva da fusione che può emergere ai sensi dell 3 usiness combination. l proponente il quesito ha osservato che dal 1 luglio 2009 il principio contabile internazionale 3 usiness ombinations si applica anche alle entità mutualistiche (mutual entities). n particolare, è stato reso noto che l 3 (para. 33 e 47) con riferimento alle entità mutualistiche prevede che la società acquirente determini il valore dell avviamento utilizzando il fair value alla data di acquisizione delle interessenze della società acquisita, invece che il fair value alla data di acquisizione delle interesse trasferite dall acquirente come corrispettivo..4

5 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia n relazione a quanto precede, è stato chiesto di conoscere: 1) la natura contabile della riserva da fusione da rilevare per effetto dell operazione in esame, nonché in quale voce di bilancio segnalare tale riserva; 2) il trattamento ai fini del patrimonio di vigilanza della riserva in questione; 3) la natura civilistica della riserva da fusione e, nel caso di rilevazione di riserva positiva, la possibilità di utilizzarla a copertura di eventuali perdite civilistiche. (1) 3 a nuova versione dell 3 emanata nel gennaio 2008 ha esteso l ambito di applicazione di tale principio contabile alle entità mutualistiche, prevedendo anche per esse l applicazione del c.d. metodo dell acquisizione (acquisition method). n base a tale metodo, la società acquirente rileverà un goodwill oppure un badwill a seconda che, in via generale, alla data di acquisizione il fair value delle attività trasferite sia superiore o inferiore del fair value netto delle attività e passività identificabili della società acquisita (para. 32). ifferentemente da quanto stabilito con riferimento alle altre società, nelle operazioni di aggregazione tra entità mutualistiche l 3 prevede che (para. 33 e 47) il fair value della società acquisita può essere stimato in maniera più affidabile del fair value delle azioni della società acquirente trasferite agli azionisti della società incorporata ( 3 ). n tal caso, il goodwill o il badwill sono determinati prendendo come riferimento il valore economico, alla data di acquisizione, della società acquisita, anziché il fair value, alla data di acquisizione, delle azioni trasferite dall incorporante a titolo di corrispettivo. a differenza positiva tra il valore economico della società acquisita e il valore nominale delle nuove azioni emesse dall incorporante va allocata in un apposita riserva di patrimonio netto, distinta da quella relativa agli utili patrimonializzati ( retained earnings ) (para 47). eventuale badwill - pari alla differenza tra il fair value netto delle attività e passività identificabili della società acquisita e il valore economico di quest ultima - è, invece, un ricavo da iscrivere a conto economico (para. 34). n relazione a tutto quanto precede si fa presente che nei processi di aggregazione tra banche di credito cooperativo ai fini del bilancio il goodwill o il badwill vanno determinati sulla base di quanto previsto dai para e 49 dell 3. iò posto, in considerazione del particolare regime di distribuibilità delle riserve previsto per i soci delle, si precisa che la riserva da fusione ( 4 ) va rilevata: a) nello stato patrimoniale nelle voci del patrimonio netto 170 ovrapprezzi di emissione, per un importo pari alla medesima voce iscritta nel bilancio dell incorporata e 160 iserve, per l importo rimanente; b) nella nota integrativa, nella arte nformativa sul patrimonio, ezione 1 l patrimonio dell impresa, abella.1 atrimonio dell impresa: composizione, voce 2. ovrapprezzi di emissione, per un importo pari alla medesima voce iscritta nel bilancio dell incorporata e voce 3. iserve: altre, per l importo rimanente. (2) l trattamento prudenziale (3) l vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci può dar luogo a un fair value del corrispettivo trasferito ai soci dell incorporata - pari, di regola, al valore nominale delle azioni emesse dall incorporante - inferiore al fair value netto delle attività e passività identificabili acquisite, con conseguente registrazione di un avviamento negativo ( badwill ) in conto economico dovuto a una sottostima del valore economico dell incorporata. (4) a riserva da fusione comprende anche la riserva di pertinenza della incorporata. noltre, il valore di prima iscrizione delle attività finanziarie allocate dall incorporata nel portafoglio corrisponde per la incorporante al valore considerato nel calcolo del fair value netto delle attività e passività identificabili acquisite..5

6 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia er ciò che attiene al trattamento prudenziale, l intera riserva da fusione va segnalata nel patrimonio di base, rispettivamente, nelle sottovoci atrimonio di base (ier 1) lementi positivi: ovrapprezzi di emissione e atrimonio di base (ier 1) lementi positivi: iserve. (3) profili civilistici remesso che la valutazione sulla natura civilistica della riserva da fusione e sull utilizzo della stessa a copertura delle perdite esula dalle competenze di questo stituto, si formulano le seguenti considerazioni. a riserva da fusione positiva sul piano della sostanza economica appare assimilabile alla riserva da sovrapprezzo azioni. n relazione a ciò e tenuto anche conto delle particolari cautele che presiedono alla determinazione del valore economico della società acquisita - appare ragionevole ritenere che la stessa possa essere utilizzata a copertura delle perdite. n assenza di qualsiasi indicazione normativa, peraltro, non può escludersi che considerate le modalità di formazione di tale riserva ragioni anche soltanto di tipo cautelativo inducano a ritenere che essa possa essere utilizzata a copertura delle perdite soltanto dopo che siano state utilizzate le altre riserve. 5. perazioni di rifinanziamento presso la anca entrale uropea stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione nelle segnalazioni di vigilanza e nel bilancio delle banche delle obbligazioni e certificati di deposito di propria emissione riacquistati - coperti da garanzia dello tato ai sensi dell art. 8 del ecreto egge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella egge n. 214 del 22 dicembre forniti a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la. l riguardo, si precisa che, ai fini della matrice dei conti, i titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati non formano oggetto di rilevazione nella sezione ati statistici mensili (cfr. vvertenze Generali, paragrafo itoli e derivati ) nella voce itoli dell attivo, ma vanno portati in deduzione dell ammontare dei titoli di debito in circolazione del passivo (voce 58035). ell ambito della sottosezione.3 ati statistici mensili ituazione patrimoniale: altre informazioni, i titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati vanno segnalati: a) nella voce itoli di debito di propria emissione riacquistati ; b) nella voce itoli di proprietà non iscritti nell attivo (nell ambito dei titoli impegnati oppure non impegnati a seconda dei casi). n particolare, i titoli obbligazionari di cui al presente quesito vanno ricondotti nella sottovoce itoli di proprietà non iscritti nell attivo impegnati: operazioni di credito sull urosistema. certificati di deposito di propria emissione riacquistati, a differenza delle obbligazioni, vanno rilevati nella sezione ati statistici mensili (cfr. pag ) nella sottovoce inanziamenti - verso banche centrali e banche: certificati di deposito dell attivo e nella sottovoce ebiti verso banche centrali e banche certificati di deposito del passivo ( 5 ). ell ambito della sottosezione.3 ati statistici mensili ituazione patrimoniale: altre informazioni, i certificati di deposito riacquistati vanno, convenzionalmente, segnalati nella voce itoli di proprietà non iscritti nell attivo (nell ambito dei titoli impegnati oppure non impegnati a seconda dei casi). n particolare, i certificati di deposito di cui al presente quesito vanno ricondotti nella sottovoce itoli di proprietà non iscritti nell attivo impegnati: operazioni di credito sull urosistema. (5) certificati di deposito emessi riacquistati vanno nominativamente imputati alla banca segnalante..6

7 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia l finanziamento ricevuto dalla va segnalato nel passivo dei dati patrimoniali nella sottovoce ebiti verso banche centrali e banche altri debiti. i precisa, infine, che: a) i certificati di deposito emessi riacquistati analogamente a quanto previsto per le obbligazioni emesse riacquistate non vanno rilevati nella voce 3896 ggregato soggetto a riserva obbligatoria ; b) la garanzia ricevuta dallo tato sugli anzidetti strumenti finanziari di debito di propria emissione non forma oggetto di specifica rilevazione. on riferimento al bilancio, si fa presente che le obbligazioni e i certificati di deposito in questione non formano oggetto di rilevazione né nell attivo né nel passivo dello stato patrimoniale. l finanziamento ricevuto dalla va segnalato nel portafoglio di classificazione (ad esempio, voce 10 ebiti verso banche ) e nella nota integrativa nelle voci relative ai ebiti verso banche centrali o ai debiti verso banche, a seconda del portafoglio di classificazione (ad esempio, nella abella 1.1. ebiti verso banche, voce 1 ebiti verso banche centrali ) della arte nformazioni sullo stato patrimoniale. n informativa su tali operazioni di credito presso l urosistema va fornita nella nota integrativa, arte nformazioni sullo stato patrimoniale, ltre nformazioni in calce alla abella 2. ttività costituite a garanzia di proprie passività e impegni. riteri segnaletici coerenti con quelli del bilancio vanno applicati nelle segnalazioni di vigilanza consolidate. i precisa che nella sottovoce Gestioni e intermediazione per conto terzi - titoli di proprietà depositati presso terzi non vanno segnalati i titoli di propria emissione. 6. perazioni di prestito titoli stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione in bilancio e nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle operazioni di prestito titoli senza garanzia oppure con garanzia costituita da altri titoli. l riguardo, si osserva innanzitutto che le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore vanno rilevate in bilancio e nella matrice dei conti ( 6 ) come le operazioni pronti contro termine. iò premesso, ai fini del bilancio si precisa che nel caso di operazioni di prestito titoli con garanzia costituita da altri titoli, ovvero senza garanzia, che non superano il test di derecogniton previsto dallo 39 inancial nstruments: ecognition and Measurement (paragrafi G 51.a e 51.b) il prestatore e il prestatario continuano a rilevare nell attivo dello stato patrimoniale, rispettivamente, il titolo oggetto del prestito e quello eventualmente dato in garanzia (cfr. 39 paragrafo 37). on riferimento al prestatore, nel caso riceva in garanzia altri titoli, si fa presente che le banche in calce alle abelle.3.1 sposizioni creditizie verso banche garantite e.3.2 sposizioni creditizie verso clientela garantite della arte nformazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura della nota integrativa devono fornire le informazioni di cui all 7 inancial nstruments: isclosures, paragrafo 15 (cfr. ircolare n. 262 l bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, pag ). on riferimento al prestatario, si precisa che le banche in calce alla abella 2 ttività costituite a garanzia di proprie passività e impegni, della arte nformazioni sullo stato patrimoniale, ltre nformazioni della nota integrativa devono fornire: (6) fr. ircolare n. 272 Matrice dei conti, vvertenze generali, paragrafo iporti, pronti contro termine e prestito titoli, pag

8 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia l ammontare dei titoli eventualmente ceduti in garanzia che sono stati riclassificati ai sensi dello 39, paragrafo 37, lettera a), nonché l informativa di cui all 7, paragrafo 14, lettera b) (cfr. ircolare n. 262 l bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, pag ); l ammontare dei titoli ricevuti in prestito, distinti per tipologia di prestatore (banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti), distinguendo tra quelli dati in garanzia per proprie operazioni di finanziamento, ceduti, oggetto di operazioni pct passive e gli altri. ia il prestatore che il prestatario rilevano il rischio di controparte connesso con l operatività in prestito titoli nelle abelle.1.3 sposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti e.1.6 sposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti, voce sposizione fuori bilancio, della arte nformazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura della nota integrativa. n tale voce va anche segnalato il rischio di controparte connesso con le esposizioni relative a operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di merci in prestito, di finanziamento con margini rientranti nella nozione di perazioni ( ecurities inancing ransactions ) definita nella normativa prudenziale ( 7 ). ualora il titolo oggetto di prestito titoli sia venduto dal prestatario, quest ultimo rileva nel passivo dello stato patrimoniale un debito verso il prestatore (cfr. 39, paragrafo 37.b). ualora, invece, il titolo sia oggetto di operazioni di pronti contro termine passive il prestatario rileva un debito nei confronti della controparte del pct. a remunerazione dell operatività in esame va rilevata dal prestatore nella voce 40 ommissioni attive del conto economico e nella nota integrativa nella arte nformazioni sul conto economico, ezione 2 e commissioni, abella 2.1 ommissioni attive: composizione nella voce j) altri servizi. ualora l operatività in prestito titoli svolta dalla banca sia rilevante, la remunerazione può essere segnalata inserendo la specifica sottovoce k) perazioni di prestito titoli. orrispondentemente, il costo di tale operatività va rilevato dal prestatario nella voce 50 ommissioni passive del conto economico e nella nota integrativa nella arte nformazioni sul conto economico, ezione 2 e commissioni, abella 2.3 ommissioni passive: composizione nella voce e) altri servizi. ualora l operatività in prestito titoli svolta dalla banca sia rilevante, il costo può essere segnalato inserendo la specifica sottovoce f) perazioni di prestito titoli. addove l operatività in prestito titoli sia rilevante, la banca inserisce la voce 5 perazioni di prestito titoli nella nota integrativa arte nformazioni sullo stato patrimoniale, ltre nformazioni, nella quale va fornita un informativa di natura qualitativa e quantitativa sull operatività in esame (sintetica descrizione degli obiettivi e delle strategie sottostanti a tale operatività, il ruolo svolto dalla banca, le principali caratteristiche dei titoli sottostanti, le controparti utilizzate ecc.). oerenti criteri segnaletici vanno applicati nel bilancio consolidato e nelle segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate). er la matrice dei conti si rinvia anche a quanto previsto dalle vvertenze generali, paragrafi itoli e derivati e iporti, pronti contro termine e prestito titoli. n particolare, il prestatore e il prestatario indicano i titoli oggetto del prestito titoli, rispettivamente: a) nella sottosezione.1 ituazione patrimoniale ttivo nella sottovoce itoli impegnati ; b) nella sottosezione.3 ituazione patrimoniale: ltre informazioni nella voce (7) fr. ircolare n. 263 uove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, itolo, apitolo 3..8

9 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia itoli di proprietà non iscritti nell attivo in una delle sottovoci previste in relazione al tipo di utilizzo che viene fatto dei titoli. 7. cconto sui dividendi È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione nella matrice dei conti e in bilancio degli eventuali acconti sui dividendi erogati a favore dei soci. l riguardo, ai fini del bilancio si osserva innanzitutto che lo 32 inancial nstruments: resentation, par. 35 prevede che le distribuzioni di riserve ai soci vanno addebitate direttamente a patrimonio netto, al netto degli effetti fiscali (8). iò posto, si precisa che nel bilancio bancario gli acconti su dividendi vanno rilevati nel passivo dello stato patrimoniale inserendo la voce 165 cconti su dividendi (-). ella nota integrativa, arte nformazioni sul patrimonio, ezione 1 l patrimonio dell impresa, abella.1 atrimonio dell impresa: composizione va inserita la voce 3.5 cconti su dividendi. oerenti criteri segnaletici devono essere utilizzati per il bilancio consolidato. i fini della matrice dei conti si precisa che, non essendo prevista nel passivo una specifica voce cconti su dividendi, va applicato un criterio di rilevazione a saldi aperti. ertanto, gli acconti su dividendi: ai fini della sottosezione.1, vanno rilevati nella sottovoce ltre attività: altre ; ai fini dei dati di bilancio (ezione, ottosezione, ati patrimoniali: attivo), vanno segnalati, convenzionalmente, nella sottovoce ltre attività: altre. oerenti criteri di rilevazione vanno applicati nelle segnalazioni di vigilanza consolidate. 8. iprese di valore da incasso on riferimento alle abelle.1.7 sposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde e.1.8 sposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive della arte nformazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura della nota integrativa del bilancio bancario, è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione degli importi, incassati in sede di riparto fallimentare, concernenti sofferenze cancellate integralmente dal bilancio. l riguardo, si fa presente che tali importi vanno rilevati, in corrispondenza della colonna offerenze, nelle sottovoci:.3 altre variazioni in aumento per entrambe le tabelle;.3 incassi per la tabella.1.7;.2 riprese di valore da incasso per la tabella.1.8. oerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini del bilancio consolidato e delle segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate). 9. ettifiche di valore su strumenti derivati finanziari (8) l par. 35 dello 32 recita così: istributions to holders of an equity instrument shall be debited by the entity directly to equity, net of any related income tax benefit..9

10 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia on omunicazione del 16 febbraio 2011 ( 9 ) è stato, fra l altro, fatto presente che, nel caso di strumenti finanziari derivati in bonis, le svalutazioni operate per tenere conto del rischio di controparte (ad es. credit adjustment del fair value ) non devono formare oggetto di autonoma rilevazione nelle abelle.1.3 sposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti e.1.6 sposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti della nota integrativa del bilancio bancario ( arte nformazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, ezione ualità del credito ). ra, é stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione di tali strumenti nelle colonne sposizione lorda ed sposizione netta. l riguardo, si fa presente che coerentemente con quanto precisato nella citata lettera del nelle colonne sposizione lorda ed sposizione netta deve essere indicato il medesimo valore. oerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini del bilancio consolidato. 10. ttività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi i fini della nota integrativa del bilancio bancario arte nformazioni sullo stato patrimoniale, ltre informazioni, abella 1. Garanzie rilasciate e impegni, é stato chiesto di conoscere le corrette modalità di compilazione della sottovoce 5) ttività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. n particolare, è stato chiesto se, nel caso di svalutazioni operate per tener conto del peggioramento del merito creditizio del soggetto garantito, debba essere segnalato il valore nominale oppure quello al netto delle rettifiche. l riguardo, si precisa che nella sottovoce in esame va rilevato il valore nominale delle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi, al netto delle eventuali escussioni e/o delle rettifiche di valore. noltre, le rettifiche di valore iscritte in conto economico, vanno rilevate in contropartita della voce 100 ltre passività del passivo dello stato patrimoniale. oerenti criteri segnaletici vanno applicati ai fini del bilancio consolidato e delle segnalazioni di vigilanza (individuali e consolidate). (9) it..10

11 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.11

12 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.12

13 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.13

14 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.14

15 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.15

16 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.16

17 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.17

18 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.18

19 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia.19

20 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia. chema segnaletico della voce M - Z - - H ' M Z: Z. 2 ' Z Z H -MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: M GG MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: Z llegato 4 M G '.20

21 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia M Z:. 2.1 M - Z - - H ' Z M GG Z H -MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: M GG MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: Z M G '.21

22 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia M - Z - - H ' Z '. Z: M Z. M G M GG ZM : -H H: ZM : ZM

23 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia chema segnaletico della voce llegato H ' GZ H Z: G M G G M.. M ' Z Z H -MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: M GG MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: Z M '.23

24 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia GZ H Z: G H ' M G G M M GG Z H -MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: M GG MG M M GM Z Z M GM Z Z Z M H: - M M GZ 'M M M Z: - M M GZ 'M Z ZZZ M ' Z: Z M '.24

25 rovvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie ezione - anca d'talia H ' Z '. Z: G GZ H.. G G M M M M GG ZM : -H H: ZM : ZM... 92

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