I TALENTI DELLE DONNE
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I TALENTI DELLE DONNE LE DONNE AI VERTICI DEL SETTORE PUBBLICO E DELLE ISTITUZIONI PROF.SSA MARILISA D AMICO 25/10/2016 Auditorium San Fedele
2 Struttura dell intervento I) Il difficile cammino della democrazia paritaria: le donne in Politica Focus: la democrazia paritaria in Parlamento II) La parità di genere negli organi delle società Focus: la legge n. 120 del 2011 Focus: la novità introdotta dalla riforma della Pubblica amministrazione 2
3 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I) Il difficile cammino della democrazia paritaria: le donne in Politica
4 La parità di genere nella Costituzione - Nel 1946, le donne sono state elette e hanno votato per la prima volta - 21 donne in Assemblea Costituente - Art 3 Cost.: divieto di discriminazione e principio di eguaglianza fra donne e uomini; - Art. 37 Cost.: parità di genere nel mondo del lavoro - Art. 29 Cost.: parità fra i coniugi e nella famiglia - Art. 51 Cost.: parità di accesso alle assemblee elettive e nei pubblici uffici 4
5 Le tappe della democrazia paritaria Le tappe Accesso delle donne ai pubblici uffici e alla magistratura (Sent. Corte costituzionale 33 del 1960; Legge n. 66 del 1963.) All inizio degli anni 90, il legislatore introduce norme volte a promuovere l accesso alle assemblee elettive, delle Regioni (l. n. 43 del 1995) dei Comuni (l. n. 81 del 1993) e del Parlamento (l. n. 277 del 1993). Sentenza n. 422 del 1995: la Corte costituzionale dichiara illegittimità delle norme volte a promuovere l accesso alle assemblee elettive. I dati Donne in magistratura: 4 % negli anni 60; oggi 58%. All inizio degli anni 90, le donne erano il 5,4% alla Camera e il 9,2% al Senato. Nel 1996, le donne alla Camera erano il 10, 8 % ed al Senato il 6,9%. 5
6 Segue.. Le tappe Legge costituzionale n. 2 del 2001 introduce l art. 117, comma 7, Cost. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. I dati Il 13% di consiglieri regionali è donna, ma ci sono differenze significative tra le diverse regioni: in Emilia e Toscana le donne sono circa il 30%, mentre in Basilicata non è stata eletta alcuna donna. Legge costituzionale n. 1 del 2003 riforma l art. 51 Cost. prevedendo che A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La riforma costituzionale non ha prodotto effetti immediati. Nel 2001, le donne alla Camera rappresentavano l 11 % e al Senato il 7,9 %. 6
7 Recentemente sono stati introdotti diversi interventi legislativi volti a promuovere la presenza femminile a vari livelli: negli organi elettivi e non elettivi degli Enti locali e nei Consigli regionali: l. n. 215 del 2012; nell elezione del Parlamento europeo: l. n. 64 del 2014; negli organi elettivi e non elettivi della Città metropolitana: l. n. 56 del 2014; Nell elezione della Camera dei deputati: l. n. 52 del 2015 c.d. Italicum nell elezione dei Consigli regionali: l. n. 20 del
8 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Focus: La democrazia paritaria in Parlamento
9 Le donne in Parlamento Pur in assenza di norme antidiscriminatorie nella legge elettorale, nelle elezioni politiche del 2013 sono state elette il 29% di donne al Senato e il 31% alla Camera dei Deputati. Fonte: Openpolis
10 La democrazia paritaria in Parlamento: l Italicum e la riforma costituzionale - La legge n. 52 del 2015 prevede norme molto incisive per promuovere la presenza femminile all interno della Camera dei deputati: Nel complesso delle candidature circorscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50%; Alternanza di genere in lista; I capolista dello stesso sesso non posso rappresentare più del 60% del totale in ogni circoscrizione; Doppia preferenza di genere (tranne che per candidati capolista bloccati ) 10
11 Segue - L art. 55, comma 2, della riforma costituzionale stabilisce che le leggi per le elezioni delle due Camere dovranno «promuovere l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza» N.B: Il Parlamento non potrà più sfuggire all obbligo di introdurre norme antidiscriminatorie nella legge elettorale; Obiettivo ambizioso: non basta promuovere condizioni di pari opportunità, ma è necessario promuovere l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 11
12 Nonostante gli interventi legislativi in materia e l aumento della presenza femminile nelle istituzioni - Vi sono ancora gravi disparità di genere nella società che impattano negativamente sulla vita quotidiana delle donne Solo alcuni esempi: la differenza salariale tra donne e uomini è ancora di 11 punti %; nel mila donne discriminate per via della maternità o per aver avanzato richieste per conciliare il lavoro con la vita familiare (dati Osservatorio nazionale mobbing 2015). la presenza femminile in Parlamento dovrebbe incidere positivamente sulla vita di tutte e tutti: non basta un cambiamento formale, ma è necessario un cambiamento sostanziale e culturale 12
13 i progressi per l inclusione delle donne nella vita politica richiedono un forte movimento delle donne nella società civile, che continui a esercitare pressione su chi sta al potere e appoggi le donne sia in corsa che dopo l elezione (Quarto punto della strategia per il cambiamento annunciata da John Hedra, Vice direttore esecutivo di UN Women) 13
14 Un esempio positivo: l Inter-gruppo Parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità Sull esempio di altri paesi europei è stato istituito nel 2015 l Inter-gruppo Parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità, presieduto da Laura Boldrini, al quale partecipano 80 Deputate afferenti a diverse forze politiche; - Obiettivi dell Inter-gruppo: porre le questioni di genere al centro del dibattito politico; discutere iniziative legislative già all'esame del Parlamento; proporre nuovi progetti di legge in ottica bipartisan; promuovere iniziative, incontri, dibattiti ed eventi culturali sui temi che riguardano la vita delle donne; 14
15 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO II) Le donne negli organi delle società
16 Le tappe.. Le tappe Azioni positive per promuovere la parità nel lavoro (1991) e nell impresa (1992). Legge n. 120 del 2011 introduce quote di genere negli organi delle società partecipate e delle società quotate I dati Le donne occupate negli anni 90 erano solo il 30%, oggi circa il 50%. Prima dell imposizione legislativa, le donne nelle società quotate erano il 6%; oggi superano il 20%. Legge n. 215 del 2012 impone agli Statuti comunali di garantire condizioni di parità nelle aziende, enti ed istituzioni ad essi dipendenti 16
17 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Focus: la legge n. 120 del 2011
18 All origine della legge n. 120 del 2011 Nel 2009, vengono presentati in Parlamento diversi progetti di legge (i principali: C a firma on. Mosca -; C a firma on. Golfo -; S a firma s. Germontani) Significativo il fatto che le iniziative provenissero da forze politiche diverse 18
19 Le Ragioni dell intervento I dati allarmanti: dopo l Italia solo Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo! Gli inviti dell Unione europea: il Parlamento europeo ha invitato più volte gli Stati a promuovere una presenza più equilibrata tra donne e uomini nei posti di responsabilità delle imprese, introducendo anche strumenti forti come le quote (es. Ris. 2009/2101(INI)). Le ricadute positive dell equilibrio di genere negli organi decisionali: nelle relazioni illustrative dei progetti di legge si partiva dalla convinzione che il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro e alla carriera sia un presupposto e uno strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo (C. 2956). 19
20 Le fasi salienti dell Iter legis: cenni I due progetti di legge presentati alla Camera confluiscono in un Testo unificato adottato dalla Commissione Finanze, che preferisce la versione in cui è presente la limitazione temporale a 3 mandati. Audizione di esperti economisti e giuristi. In prima deliberazione, la Camera approva un testo che prevedeva fin da subito un obiettivo forte: quota di 1/3 e l immediata sanzione della decadenza in caso di inottemperanza. 20
21 ..Segue Al Senato il Governo presenta emendamenti volti a depotenziare il testo: es. solo sanzioni pecuniarie, gradazione nel tempo del vincolo: 1/10, 1/5, 1/3 (nei diversi mandati a cui si applica la legge). Viene raggiunto un compromesso tra la versione al ribasso proposta dal Governo e il testo inizialmente presentato Il testo definitivo viene approvato dal Senato con 203 voti favorevoli, 14 contrari, 33 astenuti; dalla Camera con 438 voti favorevoli, 27 contrari, 64 astenuti 21
22 Cosa prevede la legge? che nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società interessate dall intervento normativo sia assicurato l «equilibrio tra i generi» ovvero..che si garantisca al «genere meno rappresentato» «un terzo» dei posti nell organo 22
23 Ambito di applicazione La legge si applica: alle società quotate in Borsa, intervenendo sulle norme del T.U.F. relative alla elezione e composizione del consiglio di amministrazione, alla composizione del consiglio di gestione, alla composizione del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza; Alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, c.c., non quotate. 23
24 L applicazione «temporale» e «graduale» della legge La regola si applica per tre mandati consecutivi: a partire dal primo rinnovo dell organo sociale successivo ad un anno dall entrata in vigore della legge (la legge è entrata in vigore ad agosto 2011=> da agosto 2012 le società si sono dunque dovute adeguare alla legge). L obiettivo dell equilibrio di genere deve essere raggiunto gradualmente: per il primo mandato la riserva di posti per il genere meno rappresentato è pari a «un quinto»; per il secondo e il terzo è pari a «un terzo». 24
25 L Impianto sanzionatorio (di tipo progressivo, ma piuttosto rigoroso) per le società quotate: la Consob diffida la società ad adeguarsi entro 4 mesi; la Consob commina sanzione (da euro a euro ) e diffida ad adeguarsi entro altri 3 mesi (n.b. sanzioni economiche più basse per inadempimenti riguardanti la composizione dei collegi sindacali); Decadenza automatica dei componenti 25
26 Segue per le società controllate: il Presidente del Consiglio o il Ministro per le p.o. diffida ad adempiere entro 60 gg (il termine è più breve perché è stata ritenuta meno complessa la procedura di nomina nelle società a controllo pubblico); il PdCM o il Ministro diffida ad adempiere entro altri 60 gg; decadenza automatica dei componenti 26
27 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le novità introdotte con la riforma della pubblica amministrazione (Legge n. 124 del 2015 e decreti attuativi)
28 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro (art. 14) - Telelavoro: dovranno essere adottate misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in modo che, entro tre anni, sia consentito ad almeno il 10 per cento dei dipendenti di avvalersi di tali modalità. - Convenzioni con asili-nido: le p.a. devono stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e organizzano servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. - Tutela vittime di violenza di genere: possibilità per le vittime di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica (da soddisfare se ci sono posti vacanti). 28
29 La dirigenza pubblica (art. 11, lett. h) - La legge di delega, nella parte dedicata alla dirigenza pubblica, prevede tra i principi e i criteri direttivi, il rispetto dell : «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» (in attesa di attuazione) 29
30 D.lgs. n. 175 del 2016: Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (attuativo della c.d. Legge Madia) - Art. 11, comma 4: 2010 «Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120». 30
31 Ratio della norma - La norma si compone di due parti: Equilibrio di genere nel singolo collegio => si ribadisce quanto già previsto per le società a controllo pubblico dalla legge n. 120 del 2011 Equilibrio di genere nel complesso delle nomine => si tratta di una novità. n.b. nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera sullo schema di decreto legislativo, si era osservato infatti che il Governo avrebbe dovuto individuare modalità per garantire la rappresentanza di genere in caso di amministratore unico. 31
32 Segue: ratio della norma - La regola dell equilibrio di genere nel complesso delle nomine annue è evidentemente stato previsto, allora, in quanto la legge n. 120 del 2011 non si applica ai c.d.a. composti da un solo amministratore Le società amministrate da amministratore unico donna: 3%! (fonte: Dipartimento Pari Opportunità, settembre 2016) 32
33 Amministratori unici - si noti che è lo stesso nuovo Testo unico sulle partecipate (art. 11, commi 2 e 3) a stabilire che: - «L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico». - e che verranno definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso «i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri» 33
34 Una considerazione per tutte: Il sistema previgente, lasciato al libero comportamento degli operatori del settore, determinava una sistematica esclusione delle donne dai boards delle società. ciò sia mettendo in crisi l effettiva concretizzazione del principio di uguaglianza consacrato in Costituzione. sia in spregio al criterio di meritocrazia: impedire a priori ad una intera categoria di soggetti di fare accesso nei ruoli apicali delle società significa, inevitabilmente, lasciare fuori anche persone capaci e competenti. 34
35 Nonostante gli interventi legislativi in materia e l aumento della presenza femminile ai vertici delle società - Non sono aumentante le donne nelle posizioni dirigenziali delle società quotate.. Fonte: Openpolis
36 - Neanche nelle società partecipate Fonte: Openpolis
37 Un esempio positivo: la Banca di Italia - L ADBI (Associazione donne della Banca di Italia) ha stilato un agenda di lavoro in 10 punti per promuovere un effettiva parità all interno della Banca di Italia - Alcuni punti della Strategia: 1) Analisi degli impatti di genere della riforma delle carriere e dell orario di lavoro in Banca. 2) Introduzione di una valutazione ex ante degli impatti sulle disparità di genere di qualsiasi innovazione regolamentare e organizzativa. 3) Formalizzazione del ruolo del Diversity manager aziendale. 4) Introduzione di precisi obiettivi per l avanzamento del personale femminile. 37
38 Un altro esempio positivo: il corso merito e parità di genere nella corporate governance delle società - Il corso (alla quarta edizione) ha lo scopo di fornire una preparazione sul tema della governance nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione coloro che intendono proporsi a far parte degli organi decisionali e degli organi di controllo di tali enti. 38
39 Affinché la democrazia paritaria possa rappresentare un vantaggio per i diritti di tutti, donne e uomini, gli interventi legislativi devono necessariamente essere accompagnati da un reale cambiamento culturale. Grazie! 39
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