COMUNE DI ISOLA D'ASTI
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1 REGIONE PIEMONTE COMUNE DI ISOLA D'ASTI PROVINCIA DI ASTI P.E.C. LE TERRAZZE art. 43 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013 Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. (D.lgs 152/2006 e 4/2008 DGR ) PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DETERMINAZAIONE DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Il professionista Incaricato Organo Tecnico Comunale: Arch. Fabrizio Bava Il Sindaco: Il Segretario Comunale:
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3 Indice dei contenuti 1. Inquadramento normativo 2. Descrizione dei contenuti del P.E.C. 3. Identificazione dei possibili effetti sull ambiente derivanti dalil P.E.C. 4. Valutazione della portata degli effetti significativi - Contributi dei soggetti competenti in materia ambientale 5. Conclusioni
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5 1. Inquadramento normativo La presente relazione rappresenta il contributo dell Organo Tecnico comunale di VAS nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla formazione del Completamento Piano Esecutivo Convenzionato Le Terrazze La L.R. 25 marzo 2013, n. 3 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2013) che ha modificato la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), stabilisce che i PEC siano sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VAS nel caso in cui il PRG non è stato sottoposto a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell art. 20 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. Il PRG di Isola d'asti non ha subito valutazioni in merito all'area oggetto di PEC ne ai sensi del D.Lgs. 152/06, che ha introdotto nell ordinamento italiano la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi, ne ai sensi della L.R. 40/98, ed in particolare dell art. 20, che ha stabilito la necessità di valutare la Compatibilità ambientale dei piani e programmi. La Verifica di Assogettabilità a VAS è svolta dal Comune che è Organo competente per la VAS, purchè sia dotato di Organo tecnico per la VAS istituito ai sensi dell art. 7 della L.R. 40/98, e prevede la consultazione dei Soggetti aventi competenze ambientali. I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall applicazione dell art. 20 della L.R. 40/98 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, disciplinato dalla D.G.R. n del 09/06/2008 a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, infine, dalla L.R. 3/2013. L Organo tecnico comunale di VAS è stato istituito dal Comune di Isola d'asti con Determinazione n. 16 del 23/07/2013, nella persona dell Arch. Fabrizio Bava. La Verifica di Assoggettabilità, così come è definita dalla Legislazione Comunitaria, nazionale e regionale, è finalizzata a stabilire che le modifiche minori ai piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della valutazione ambientale strategica siano tali da non comportare effetti significativi sull ambiente. L oggetto della Verifica sono quindi gli specifici effetti incrementali (sia positivi che negativi) determinati dal PEC, e non il PRG nel suo complesso di cui il PEC è strumento attuativo. Il Documento tecnico preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS, è stato redatto dall arch. Claudio Gozzellino iscritto all Albo dell Ordine degli architetti della Provincia di Asti al n Per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale è stata inviata la documentazione con lettera prot. n 45 del 07/01/2014 con richiesta agli organi di esprimere il contributo entro il 13/02/2014. Entro tale data hanno risposto i seguenti Soggetti competenti in materia ambientale: - ARPA Dipartimento Provinciale di Asti; - Provincia di Asti Settore Ambiente;
6 2. Descrizione dei contenuti del P.E.C. La verifica di assoggettabilità così come definita dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale è finalizzata a stabilire se le modifiche minori ai piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della valutazione siano tali da comportare effetti significativi sull ambiente. L oggetto della verifica sono quindi gli specifici effetti incrementali (sia positivi che negativi) determinati dalle modifiche al piano, e non il piano nel suo complesso. Nel seguito si analizzeranno quindi gli specifici interventi per i quali il P.E.C. oggetto di verifica costituisce quadro di riferimento. Il presente Piano Esecutivo Convenzionato (di seguito indicato come P.E.C.) riguarda: L intervento di completamento al PEC 1 prevede la costruzione di n. 2 unità bifamiliari sui lotti ancora liberi. La variante al PEC in data 2/12/2005 individuava queste aree come "LOTTO n. 4" e "LOTTO C4". La Variante Generale Strutturale approvata con D.G.R. n. 15/5669 in data 10/04/2007, la 1 Variante parziale approvata con D,C.C. n. 30 in data 30 settembre 2008, la 2 Variante parziale approvata con D.C.C. n. 17 in data 30 aprile 2009 e la Variante Strutturale attualmente in regime di salvaguardia ai sensi dell art. 58 della L.R. 56/77 e s,m.i.) adottata in data 09/03/2013 con la D.C.C. n. 2, hanno denominato l Iotti in oggetto con Ia sigla "C19b".
7 3. Identificazione dei possibili effetti sull ambiente derivanti dal P.E.C. Le Terrazze L identificazione degli effetti sull ambiente derivanti dall attuazione del P.E.C. deve articolarsi in primo luogo caratterizzando i due elementi della relazione causale che si intende individuare prima e valutare poi. È quindi da un lato necessario destrutturare tanto il piano quanto l ambiente negli elementi che costituiscono da un lato le determinanti degli effetti, e dall altro gli specifici bersagli o recettori di tali effetti. Per quest ultimo punto si può fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, che specifica che sono da considerare gli effetti sui seguenti aspetti che articolano la nozione generale di ambiente: la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l interrelazione tra questi fattori. Meno immediata risulta invece la scomposizione del piano nei suoi elementi generatori di effetti sull ambiente, dal momento che gli strumenti urbanistici agiscono secondo una molteplicità di fattori determinanti, alcuni diretti e con precisa cogenza normativa (apposizione di vincoli, definizione di destinazioni d uso), altri di tipo indiretto e attraverso meccanismi di implementazione non direttamente legalmente vincolanti (incentivi, programmi). D altra parte l identificazione di quelle che si possono definire le capacità del piano, cioè le diverse modalità con cui questo può, in maniera più o meno diretta, influenzare lo stato dell ambiente, risulta un passaggio fondamentale per la fase di individuazione delle relazioni causali fra strumento urbanistico e ambiente. Nella tabella successiva sono elencati gli ambiti d'interesse ambientale in relazione al contenuto del P.E.C. e gli effetti significativi e non, da questo derivanti secondo lo schema logico delineato nel paragrafo precedente. Gli effetti sono connotati in relazione alla loro certezza o potenzialità, dove quest ultima è legata alla successiva attuazione del piano o ad altri fattori non ponderabili in fase di definizione delle scelte di pianificazione. Gli effetti significativi, o potenzialmente tali, individuati (certi e potenziali) saranno quindi oggetto di specifica valutazione nel paragrafo successivo. La tabella successiva sintetizza i contenuti del P.E.C. in relazione al loro possibile impatto sull'ambiente. Ambito d'interesse ATMOSFERA SOSTANZE CHIMICHE RIFIUTI NATURA E BIODIVERSITA ACQUE DEGRADO DEL SUOLO Possibili effetti sull ambiente (cambiamenti climatici, ozono stratosferico, acidificazione, ozono troposferico, ossidanti). (pesticidi, metalli pesanti, ecc.) Nessun effetto significativo. Lieve aumento di consumo di suolo impermeabilizzato dovuto alle nuove previsioni insediative ma già compresa nelle previsioni di paino. Nessun effetto significativo.
8 AMBIENTE UMANO RISCHI TECNOLOGICI RISCHI NATURALI Nuove possibilità abitative sul territorio comunale ma già compresa nelle previsioni di paino. non penalizzanti per l'attività prevista. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE possibile limitata sofferenza paesaggistica, dovuta alla realizzazione di nuove abitzoni comunque eliminabile con corretta progettazione, adeguata scelta dei colori e alberature di mitigazione. Nessun effetto significativo.
9 4. Valutazione della portata degli effetti significativi - Contributi dei soggetti competenti in materia ambientale Premesso che con lettera prot. n 45 del 07/01/2014 veniva trasmesso il Documento Tecnico di verifica VAS e si invitavano gli enti competenti in materia ambientale ad inviare i propri contributi entro il termine massimo di 30 gg dal ricevimento della stessa ed indicato con il giorno 13/02/2014. Entro tale data sono pervenuti i pareri dai seguenti enti: A.R.P.A. PIEMONTE Piazza Alfieri n ASTI PROVINCIA DI ASTI - Settore Ambiente - Piazza Alfieri n ASTI AT di seguito sono stati riportati gli stralci conclusivi dei contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati: ARPA Piemonte SC Dipartimento Provinciale di Asti, SS Produzione Prot. n del 27/01/2014 ESTRATTO...omissis......omissis... Si concorda con i contributi sopra esposti PROVINCIA DI ASTI Area Territorio, Servizio Ambiente - Prot n del 30/01/2014; ESTRATTO...omissis......omissis... Si concorda con il contributo sopra esposto. La versione integrale dei contributi pervenuti viene allegata al presente documento di cui costituisce parte integrante
10 5. Conclusioni Le principali vulnerabilità/criticità del territorio riguardano, in sostanza, gli aspetti paesaggistici, quelli legati all'inquinamento e quelli legati al territorio agricolo. In relazione ad essi le azioni del P.E.C. dovranno andare in direzione di una maggiore tutela e prevenzione, e soprattutto di una maggiore e migliore conoscenza degli stessi attraverso l'indagine puntuale e la loro corretta definizione e localizzazione al fine di andare a costituire al tempo stesso un valido punto di tutela paesaggistica, degli ecosistemi e assorbimento del CO2 derivante dalle immissioni dovute ai nuovi insediamenti. Gli effetti prodotti dalle nuove edificazioni appaiono: Prevedibili e quantificabili; Quantitativamente limitati; Spazialmente circoscritti; Facilmente mitigabili e compensabili Visto il contributo pervenuto da parte dell'arpa Visto il contributo pervenuto da parte della Provincia di Asti Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il P.E.C. in oggetto NON DEBBA ESSERE SOTTOPOSTA AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ai sensi del D.lgs 152/2006 successivamente modificato e integrato, per la parte concernente la VAS, dal D.lgs 4/2008 Organo Tecnico Comunale Arch. Fabrizio Bava Si ritiene tuttavia opportuno, anche in riferimento ai contributi precedentemente riportatii, formulare alcune osservazioni delle quali si dovrà tenere conto e che dovranno trovare chiaro riscontro all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.C.: Aspetti Ambientali: Occorre verificare la capacità residua dei depuratori interessati dall'allaccio del presente intervento, se insufficiente occorrerà prendere adeguate misure in merito Aspetti Acustici: Verificare che l'inserimento delle nuove aree non generi Accostamenti Critici rispetto alle previsioni contenute nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente; nel caso si dovesse presentare una tale situazione occorrerà predisporre opportune soluzioni in merito alle stesse. Si rammenta la necessità che gli interventi previsti dal Rapporto Preliminare per minimizzare gli impatti generati dal PECLI, unitamente alle prescrizioni sopra elencate, trovino adeguato riscontro nel corpo normativo del PECLI. Infine, la Relazione illustrativa del PECLI dovrà prevedere uno specifico capitolo che illustri come il processo di analisi ambientale abbia influito sulla formazione dello strumento urbanistico e sul recepimento delle prescrizioni sopra evidenziate.
11 CONTRIBUTI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
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