PIATTAFORMA CONTINENTALE

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1 IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO (SECONDA PARTE) PROF. GIUSEPPE CATALDI

2 Indice 1 PIATTAFORMA CONTINENTALE L ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLO STATO COSTIERO SULLA PIATTAFORMA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA STATI FRONTISTI O CONTIGUI LINEA MEDIANA O DI EQUIDISTANZA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ALTRI STATI NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DELIMITAZIONE DELLA ZEE MARE INTERNAZIONALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO di 12

3 1 Piattaforma continentale La disciplina della piattaforma continentale è contenuta negli artt. 76 e ss. della Convenzione di Montego Bay. Articolo 76 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS): 1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore. Fermo restando la libertà di tutti gli Stati di utilizzare le acque e lo spazio atmosferico sovrastanti (art. 78), lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma (art. 77), intesa come quella parte del suolo marino contiguo alle coste che costituisce il naturale prolungamento della terra emersa e che pertanto si mantiene ad una profondità costante (200 m circa) per poi precipitare o degradare negli abissi L esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma L esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente convenzione. Dato normativo: Art. 77 UNCLOS: 1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali. 2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso. 4. Le risorse naturali indicate nella presente parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo 3 di 12

4 o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo. Il diritto esclusivo di esercitare il potere di governo sulle attività di sfruttamento, viene acquistato dallo stato costiero in modo automatico a prescindere da qualsiasi occupazione effettiva della piattaforma (art. 77). Tale diritto, inoltre, ha natura funzionale: lo Stato può esercitare il proprio potere di governo solo nella misura strettamente necessaria per controllare e sfruttare le risorse della piattaforma. Articolo 78 UNCLOS 1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati frontisti o contigui Un problema importante è quello che riguarda la delimitazione della piattaforma tra Stati che si fronteggiano o fra Stati contigui. La Convenzione di Ginevra risolveva il problema ricorrendo al criterio dell equidistanza. Tale criterio consiste nel tracciare una linea i cui punti siano equidistanti dalle rispettive linee di base del mare territoriale. Tuttavia la sentenza del della Corte Internazionale di Giustizia, decretò che il criterio dell equidistanza non era imposto dal diritto consuetudinario. Pertanto, la delimitazione poteva essere effettuata soltanto mediante accordo tra gli Stati interessati, ma sempre secondo principi di equità. Quest ultima affermazione appare, a diversi autori, priva di senso. Infatti subordinare l accordo all equità è insignificante poiché nel momento in cui un accordo viene concluso, esso resta comunque valido, siano equi o siano iniqui i suoi criteri. Occorre affermare, pertanto, che la giurisprudenza internazionale, rifacendosi al criterio dell equità, ha solo indicato dei criteri pratici, non vincolanti, che hanno un mero carattere correttivo del criterio dell equidistanza da considerare comunque come criterio base La Convenzione di Ginevra del 1958 stabilisce dunque il criterio dell equidistanza. Secondo quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del nel caso della delimitazione della Piattaforma continentale del mare del Nord, la delimitazione - può essere effettuata solo mediante accordo tra le parti 4 di 12

5 - essere ispirata a principi di equità Orientamento ripreso dall art. 83 UNCLOS 1.3. Linea mediana o di equidistanza È tale la linea, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata, tracciata per la delimitazione delle zone di rispettiva giurisdizione di Stati con coste opposte o adiacenti. I termini di linea mediana e di linea di equidistanza sono attualmente considerati equivalenti (UNCLOS 15). Piattaforme continentali del Mare del Nord Piattaforma continentale italiana L. 21 luglio1967, n. 613: Il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta latecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso) Accordi stipulati dall Italia relativamente alla piattaforma continentale Accordo con la Iugoslavia dell 8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970) Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 357;in vigore dal 16 dicembre 1978) Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 348;in vigore dal 16 novembre 1978) Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con L. 23 marzo 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio 1980) Accordo con l Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). 5 di 12

6 2 Zona economica esclusiva Ai poteri dello stato costiero sulla piattaforma continentale si sono venuti sovrapponendo quelli esercitabili nell ambito della c.d. zona economica esclusiva. A favore di tale istituto si sono pronunciati praticamente tutti gli Stati e numerosi sono i Paesi che hanno già provveduto ad istituirla con apposite leggi senza incontrare opposizioni, tanto che può ormai affermarsi che si sia di fronte ad un istituto di diritto consuetudinario. La Convenzione di Montego Bay se ne occupa agli artt. 55 e ss. La zona economica esclusiva può estendersi fino a 200 miglia marine, limite che essendo calcolato a partire dalla linea di base del mare territoriale, è situato in genere parecchio a largo delle coste. Secondo l istituto in parola, allo Stato costiero spetta il controllo esclusivo di tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche, sia minerali, siano esse del suolo, del sottosuolo o delle acque sovrastanti. Gli artt. 61 e 62 della Convenzione di Montego Bay stabiliscono inoltre che spetta allo Stato fissare la quantità massima delle risorse ittiche sfruttabili, determinare la propria capacità di sfruttamento e, solo se questa è inferiore al massimo, consentire la pesca agli stranieri. Poteri degli stati diversi dallo stato costiero nella zona economica esclusiva Per quanto riguarda i poteri degli Stati diversi dallo Stato costiero sulla zona economica esclusiva, l opinione maggiormente difesa è che l attribuzione delle risorse allo Stato costiero non debba pregiudicare la partecipazione degli altri Stati alle altre possibili utilizzazioni della zona; tutti gli Stati continueranno a godere della libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di condotte e di cavi sottomarini. In realtà, inquadrare la situazione degli altri Stati nella zona economica in termini di libertà dei mari è più difficile di quanto non appaia. Occorre riconoscere che oggi la situazione sta infatti mutando e la disciplina non si caratterizza più per il principio di libertà di navigazione, di sorvolo e di posa. Da un lato vi è il diritto dello Stato costiero di sfruttare totalmente, esclusivamente e razionalmente le risorse marine, dall altro permane la possibilità degli altri Stati di navigare, di sorvolare, di posare cavi sottomarini; è dunque ovvio che si tratta di un regime che non è improntato né alla libertà di tutti gli Stati, né alla sovranità dello Stato costiero. I diritti hanno invero carattere funzionale, nel senso che allo stato costiero sono consentite soltanto quelle attività 6 di 12

7 indispensabili allo sfruttamento delle risorse e, agli altri stati, sono consentite quelle attività riconducibili al principio della libertà delle comunicazioni e dei traffici marittimi e aerei. Art. 57 UNCLOS La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale. Diritti dello Stato nella zona economica esclusiva Art. 56 UNCLOS 1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di: a) diritti sovrani sia ai fini dell esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall acqua, dalle correnti e dai venti; b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell ambiente marino; c) altri diritti e doveri previsti dalla presente convenzione. 2.1 Diritti ed obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva Art. 58 UNCLOS 1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle libertà di 7 di 12

8 navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione. 2.2 Delimitazione della ZEE Art. 74 UNCLOS La delimitazione della ZEE tra stati frontisti o contigui segue le regole relative alla delimitazione della piattaforma continentale. Sentenza CIG del : se avviene in contemporanea la linea deve essere unica ZEE nel Mediterraneo Egitto: accordo con Cipro per la delimitazione delle rispettive zee (2003) Cipro: oltre che con l Egitto, accordo per la delimitazione con il Libano (2007) Libano: oltre che con Cipro, anche con la Siria (2003) Tunisia: con la legge n del 27 giugno 2005 ha istituito unilateralmente la propria ZEE. Rapporto tra piattaforma continentale e ZEE Artt. 76 e 82 UNCLOS: una parte di quanto lo Stato costiero ricava dallo sfruttamento delle zone situate tra le 200 miglia e il margine continentale deve essere versato all Autorità internazionale dei fondi marini (Parte XI UNCLOS come modificata dall Accordo applicativo dell AG del ). All Autorità internazionale dei fondi marini dovrebbe altresì essere versata la metà di quanto ottenuto dall esplorazione del fondo e del sottosuolo del mare internazionale. Tali risorse sono considerate patrimonio comune dell umanità (Ris. AG n. 2749) Cosa resta agli Stati geograficamente svantaggiati? Solo risorse biologiche eccedentarie. 8 di 12

9 Il fronte contrario all istituzione di ZEE in Mediterraneo ha cominciato a incrinarsi con la creazione di zone in cui gli Stati costieri si avvalevano di parte dei diritti esercitabili nella ZEE relativamente alla protezione della pesca e dell ambiente marino. Iniziative in questo senso: - zona riservata di pesca dell Algeria (1994) - zona di protezione della pesca della Spagna (1997) - zona di protezione ecologica della Francia (2003) - zona di protezione ecologica e della pesca della Croazia (2003) - zona di protezione della pesca libica (2005) - zona di protezione ecologica italiana (2006). Un impulso al processo creazione di zone di giurisdizione funzionale è venuto dalla politica di gestione delle risorse marine dell Unione Europea (v.) volta a contrastare il proliferare della pesca illegale praticata in molti casi da pescherecci di Paesi asiatici, che ha trovato riconoscimento nella Conferenza ministeriale di Venezia del In questa sede è stata infatti emanata la «Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile della pesca in Mediterraneo» con cui gli Stati Mediterranei sono stati invitati a prendere in considerazione la possibilità di dichiarare proprie zone di protezione della pesca. 9 di 12

10 3 Mare internazionale Il mare internazionale ricomprende gli spazi marini sottratti al controllo di un singolo Stato. Nel mare internazionale trova applicazione il principio della libertà dei mari, quindi ogni Stato può navigare, pescare, sfruttare le risorse delle acque, del suolo e del sottosuolo marino. Negli spazi marini situati oltre la zona economica esclusiva cessa ogni tutela degli interessi degli Stati costieri. Il mare internazionale è l unica zona in cui trova ancora integralmente applicazione il vecchio principio della libertà dei mari. Tutti gli Stati hanno eguale diritto a trarre dal mare internazionale le risorse che questo è in grado di offrire, dalla navigazione, alla pesca, alla posa dei cavi, etc. Il principio di libertà ha anche il suo risvolto negativo: esso comporta che uno stato non possa utilizzare gli spazi marini fino al punto di sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte degli altri Paesi, ad esempio esaurendo la specie ittica o accaparrandosi le risorse minerarie di una determinata area. È quanto gli antichi affermavano allorché sostenevano che il mare è res communis omnium. A riguardo va appunto sottolineata l importanza della risoluzione n.2749-xxv dell Assemblea Generale dell ONU la quale dichiara le risorse del fondo marino, al di la di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali, come patrimonio comune dell umanità, principio, questo, anche sostenuto all art. 136 della Convenzione di Montego Bay. 3.1 AUTORITÀ INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI Il problema posto dalla necessità di difendere le risorse del fondo marino sottostante le acque internazionali è stato affrontato nella Convenzione di Montego Bay con la costituzione della c.d. Autorità internazionale dei fondi marini. Quest ultima, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, è destinata a presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo del mare internazionale in modo tale da tutelare gli interessi della collettività internazionale. Gli organi principali dell Autorità sono: l Assemblea, il Consiglio, il Segretariato e l Impresa. 10 di 12

11 Quest ultima è un organo operativo attraverso il quale l Autorità partecipa direttamente allo sfruttamento. L obiettivo della tutela degli interessi dell umanità verrebbe raggiunto, stando a quanto stabilito dalla Autorità, attraverso il c.d. sistema dello sfruttamento parallelo, dividendo cioè ogni area da sfruttare in due parti uguali, l una attribuita allo Stato che l ha individuata e l altra direttamente sfruttata dall Impresa dell Autorità. 11 di 12

12 Bibliografia di riferimento B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, 2010 T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 12

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