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1 Documentazione e ricerche La decretazione d urgenza n marzo 2014

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione e ricerche La decretazione d urgenza n marzo 2014

3 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni / st_istituzioni@camera.it I dati sulla decretazione d urgenza sono stati forniti dall Osservatorio sulla legislazione. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: AC0276.doc

4 INDICE LA DECRETAZIONE D URGENZA Le dimensioni della decretazione d urgenza dalla XV alla XVII legislatura 3 - Quadro generale 3 - I dati della XV legislatura 6 - I dati della XVI legislatura 7 - I dati della XVII legislatura 8 - Gli incrementi dimensionali dei decreti-legge nel corso dell esame parlamentare 9 - La posizione della questione di fiducia 12 La decretazione d urgenza nella XVII legislatura 14 - L iter nei due rami del Parlamento: il bicameralismo alternato 15 - Il ruolo delle Commissioni parlamentari 15 Il monitoraggio sull attuazione dei decreti-legge 19 I presupposti di necessità e urgenza 22 - La giurisprudenza costituzionale 22 - L esame in sede parlamentare 23 - La immediata applicazione delle disposizioni 25 - I tempi di adozione dei decreti-legge 27 L omogeneità del contenuto dei decreti-legge 29 - La giurisprudenza costituzionale 29 - Gli interventi del Presidente della Repubblica 33 - L esame parlamentare: i criteri di ammissibilità degli emendamenti 36 I limiti di contenuto alla decretazione di urgenza 40 - Le riforme ordinamentali 40 - Le deleghe legislative 41 - La materia elettorale 43 - Il diniego di emanazione del Presidente della Repubblica 44 Il problema della reiterazione dei provvedimenti di urgenza 46 - La giurisprudenza costituzionale sul divieto di reiterazione 46 - La confluenza del contenuto dei decreti-legge in altri provvedimenti normativi 48 I decreti legge nei progetti di riforma costituzionale e regolamentare 51 I

5 - Il dibattito in corso 51 - I progetti di riforma delle legislature precedenti 52 ALLEGATI I decreti-legge dalla XIII Legislatura: media mensile 59 I decreti-legge dalla XIII legislatura: incrementi dimensionali e questione di fiducia 65 II

6 La decretazione d urgenza

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8 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA Le dimensioni della decretazione d urgenza dalla XV alla XVII legislatura Quadro generale Ai fini di una valutazione del fenomeno della decretazione d urgenza nell ambito del complesso della legislazione, risulta utile un confronto tra i dati della XV legislatura ( ), della XVI legislatura ( ) e della XVII legislatura (dal 2013 ad oggi). Un primo dato significativo è che nella legislatura in corso, il dato percentuale delle leggi di conversione sul totale delle leggi approvate ha subito una brusca impennata, passando dal 28,6 per cento della XV legislatura e dal 27,1 per cento della XVI legislatura all attuale 60 per cento. Percentuale delle leggi di conversione approvate rispetto al numero totale di leggi approvate 60,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 28,57% 27,11% 20,00% 10,00% 0,00% XV XVI XVII 3

9 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA Questa evidenza deve però essere considerata congiuntamente al dato sui cc.dd. spazi normativi, misurati in numero di commi, occupati dalla decretazione di urgenza (considerando i testi coordinati dei decreti-legge che includono le modificazioni apportate dalle Camere - e le leggi di conversione). In tal caso, a fronte di un 32,5 per cento di spazi normativi occupati dai provvedimenti di urgenza nella XV legislatura, si è saliti al 54,8 per cento della XVI legislatura e al 65,8 per cento della legislatura in corso. Percentuali degli spazi legislativi (commi) delle leggi di conversione approvate e dei relativi testi coordinati rispetto al totale dei commi delle leggi approvate 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 65,79% 54,82% 32,48% XV XVI XVII Nel corso della XVI legislatura, si è dunque registrato un incremento significativo (+22,3%) degli spazi normativi occupati dai decreti-legge, a fronte di una leggera riduzione (-1,46%) del numero delle leggi di conversione in rapporto al numero complessivo delle leggi. Questo dato può spiegarsi alla luce del progressivo aumento di dimensione dei singoli decreti-legge, che hanno via via ampliato i loro ambiti di intervento, incidendo su una pluralità di settori fino a divenire veri e propri decreti omnibus, fenomeno quest ultimo particolarmente accentuato nella parte finale della XVI legislatura (governo Monti). Nella legislatura in corso si sono ulteriormente ampliati gli spazi normativi della decretazione urgenza (+11%), fino a raggiungere, come anticipato, un totale del 65,8 per cento, ma è anche notevolmente salito, fino al 60% (+32,9%) il numero delle leggi di conversione sul numero totale delle leggi approvate. Ciò è indice del fatto che: 4

10 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA la decretazione di urgenza si è affermata come lo strumento normativo principale, per cui passa una quota sempre più consistente di legislazione; è stata in parte abbandonata la pratica dei decreti-legge omnibus, con il ricorso ad un maggior numero di decreti-legge di dimensioni più contenute, che spesso hanno peraltro mantenuto un carattere multisettoriale o intersettoriale. Altra considerazione che emerge dai dati è che la decretazione di urgenza ha nelle ultime due legislature eroso spazi normativi dapprima di pertinenza delle leggi finanziarie (ora di stabilità) e di bilancio, che hanno perso di peso sul totale della legislazione, passando dal 49,3 per cento della XV legislatura al 12,1 per cento per cento della XVI legislatura per poi risalire al 26,7 per cento nella legislatura in corso. Infine, nella attuale legislatura si è ulteriormente accentuata la tendenza secondo cui una parte assolutamente preponderante di legislazione 1 è approvata attraverso la decretazione di urgenza o attraverso leggi di stabilità o di bilancio, ossia attraverso strumenti normativi che godono di un iter parlamentare accelerato, dai tempi ben definiti: nella XV legislatura l 81,8 per cento degli spazi normativi è stato occupato da questa tipologia di leggi, nella XVI legislatura il 66,9 per cento, nella XVII legislatura il 92,5 per cento. Le tabelle dei paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio i dati sin qui esposti, dando conto, per ciascuna delle ultime tre legislature: del numero totale di leggi di conversione rispetto alle altre tipologie di leggi e al totale delle leggi approvate; degli spazi normativi, misurati in commi, occupati dalla decretazione di urgenza (leggi di conversione e decreti-legge nei testi coordinati, comprendenti le modifiche apportate dalle Camere), rispetto alle altre tipologie di leggi e al totale delle leggi approvate. 1 Si fa riferimento alla legislazione direttamente approvata dalle Camere; sono dunque esclusi i decreti legislativi. 5

11 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA I dati della XV legislatura Per quanto riguarda la XV legislatura (durata due anni: ) si segnala che: su 112 leggi approvate, 32 sono leggi di conversione (28,6%) e 41 (36,6%) sono leggi di ratifica; circa la metà degli spazi normativi (49,3%) è occupata dalle due leggi finanziarie della legislatura; la decretazione di urgenza occupa il 32,5 per cento degli spazi normativi, mentre su questi ultimi è molto limitata l incidenza delle leggi di ratifica (3,4%). XV legislatura leggi di conversione (con i testi coordinati dei decretilegge) Atti % atti Commi % commi 32 28,60% ,48% legge comunitaria 2 1,80% 134 2,28% legge di ratifica 41 36,60% 202 3,43% leggi finanziarie o di bilancio 8 7,10% ,29% leggi costituzionali 1 0,90% 1 0,02% altre leggi ordinarie 28 25,00% ,50% Totale

12 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA I dati della XVI legislatura I dati riferiti alla XVI legislatura (durata: cinque anni ) mettono in evidenza che: su 391 leggi approvate, 106 sono leggi di conversione e 144 sono leggi di ratifica, con un incidenza percentuale sul totale delle leggi che non si discosta da quella della precedente legislatura (rispettivamente 27,1% e 36,8%); aumentano significativamente gli spazi normativi occupati dalla decretazione d urgenza, con un 54,8 per cento rispetto al 32,5 per cento della legislatura precedente; si riducono ancor più significativamente gli spazi normativi delle leggi finanziarie e di bilancio; tale riduzione è ascrivibile, oltre che alla crescita degli spazi dei decreti-legge, anche al maggior peso delle leggi ordinarie (26,2% a fronte del 12,5% della legislatura precedente). XVI legislatura Atti % atti Commi leggi di conversione (con i testi coordinati dei decreti-legge) ,10% legge comunitaria 3 0,80% legge di ratifica ,80% leggi finanziarie (o stabilità) o di bilancio 20 5,10% leggi costituzionali 4 1,00% altre leggi ordinarie ,20% Totale % commi 54,82% 2,17% 4,58% 12,12% 0,09% 26,22% 7

13 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA I dati della XVII legislatura Dalla lettura dei dati della legislatura in corso (un anno finora- dal ), si evidenzia che: la decretazione di urgenza si è indiscutibilmente affermata come lo strumento normativo principale, sia perché l incidenza quantitativa delle leggi di conversione sul totale delle leggi è più che raddoppiata, attestandosi al 60 per cento (+32,9% rispetto alla precedente legislatura), sia perché gli spazi normativi dei provvedimenti di urgenza hanno raggiunto il 65,8 per cento del totale (+10,9% rispetto alla precedente legislatura); all aumento percentuale del numero di leggi di conversione, fa riscontro una diminuzione della percentuale delle leggi di ratifica, che risulta più che dimezzata rispetto alla legislatura precedente (17,5%), e delle altre leggi ordinarie (7,5% a fronte del 29,2 per cento della legislatura precedente); i dati sono comunque da considerare come provvisori, dato l arco temporale circoscritto della legislatura in corso. XVII legislatura Atti % atti Commi % commi leggi di conversione (con i testi coordinati dei decretilegge) 24 60,00% ,79% legge comunitaria 2 5,00% 116 3,40% legge di ratifica 7 17,50% 44 1,29% leggi di stabilità o di bilancio 4 10,00% ,71% leggi costituzionali 0 0,00% 0 0,00% altre leggi ordinarie 3 7,50% 96 2,81% Totale

14 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA Gli incrementi dimensionali dei decreti-legge nel corso dell esame parlamentare La tabella che segue dà conto dei decreti-legge emanati dai Governi che si sono succeduti nel corso delle ultime tre legislature, fino alla data del 22 marzo 2014, nonché degli incrementi dimensionali derivanti dall iter parlamentare. Un dato appare evidente: nel corso dell esame parlamentare si registra un cospicuo aumento del contenuto dei decreti-legge. Nel corso della XV legislatura (governo Prodi 2) l incremento medio di tale contenuto, misurato in base al numero di commi, è stato di ben il 51,8 per cento. Nella legislatura successiva, il dato è del 45,2 per cento per il governo Berlusconi 4 e del 41,2 per cento per il governo Monti, mentre nella legislatura in corso il dato si attesta al 41,9 per cento. 9

15 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA DL Testo originario Articoli Commi Testo coordinato Articoli Commi Commi aggiunti durante l'esame Incremento % commi D.L. Prodi 2 (dal 17/5/2006 al 7/5/2008) Berlusconi 4 (dal 7/5/2008 al 16/11/2011) Monti (dal 16/11/2011 al 28 aprile 2013) Letta (dal 28/4/2013 al 21/2/2014) convertiti ,8% decaduti respinti TOTALE convertiti ,2% decaduti respinti TOTALE convertiti ,2% decaduti TOTALE convertiti ,9% decaduti in corso di conversione Renzi (dal 22/2/2014) TOTALE in corso di conversione

16 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA Si rileva inoltre che la decretazione d urgenza assume caratteristiche peculiari e dimensioni molto maggiori rispetto al passato durante il Governo Monti; analogamente, gli incrementi dimensionali nell iter parlamentare sotto questo Governo sono molto cospicui in assoluto, anche se in termini percentuali risultano i più bassi dei 4 Governi che si sono succeduti a partire dalla XV legislatura. I dati mensili medi evidenziano ancora di più come si registri un progressivo aumento sia delle dimensioni dei testi dei decreti-legge licenziati dal Consiglio dei ministri, sia di quelle dei testi come convertiti dalle Camere: il Governo Prodi sottopone al Parlamento una media di 57, 59 commi al mese, che diventano 91,46 con il Governo Berlusconi e 203,70 con il Governo Monti, per poi ridimensionarsi a 149,69 con il Governo Letta e scendere ulteriormente a 95 con il Governo Renzi. Conseguentemente, ogni mese il Parlamento, lavorando sui procedimenti di conversione, produce in media 78,70 commi durante il Governo Prodi; 128,59 durante il Governo Berlusconi; 274,29 durante il Governo Monti; 198,78 durante il Governo Letta. Altrettanto eloquenti appaiono le medie relative ai singoli provvedimenti di urgenza, che crescono in maniera progressiva nel passaggio dalla XV alla XVI legislatura e dal Governo Prodi al Governo Berlusconi (da 29,04 commi di media ai 48,30), per crescere in maniera esponenziale con il Governo Monti (76,51 commi in media) e ridursi significativamente nella XVII legislatura, con il Governo Letta (58,68 commi) e con il Governo Renzi (23,75). Un andamento analogo si registra tenendo conto dei testi dei decreti-legge come risultanti dopo il passaggio parlamentare (testi coordinati): si passa infatti da una media di 54,76 commi del Governo Prodi ad una media di 78,74 commi con il Governo Berlusconi per arrivare ad una media di 120,69 commi con il Governo Monti e quindi ridiscendere ad una media di 92,76 commi con il Governo Letta. 11

17 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA Raffronto tra le dimensioni dei DL originari e quelle dei testi coordinati 120,69 92,76 76,51 78,74 48,30 58,68 54,76 29,04 23,75 0,00 M edia dei commi DL originari M edia dei commi dei testi coordinati Prodi 2 (dal 17/5/2006 al 7/5/2008) Berlusconi 4 (dal 7/5/2008 al 16/11/2011) Monti (dal 16/11/2011 al 28 aprile 2013) Letta (dal 28/4/2013 al 21/2/2014) Renzi (dal 22/2/2014) La posizione della questione di fiducia Le tabelle allegate al presente dossier (v. pag. 65) mettono insieme gli aspetti dimensionali con quelli riguardanti la posizione della questione di fiducia: presentano infatti le dimensioni dei decreti-legge sia nei testi licenziati dal Consiglio dei ministri sia nei testi risultanti dall esame parlamentare e danno conto della posizione della questione di fiducia nell iter di conversione. All interno della tabella dedicata a ciascun Governo, i decreti-legge sono ordinati in ordine decrescente in base all incremento di commi registrato in valori assoluti durante l iter parlamentare. Sembra abbastanza evidente la correlazione tra dimensione iniziale dei testi e posizione della questione di fiducia, anche se non mancano casi sia di decretilegge di notevole entità convertiti senza ricorso alla questione di fiducia, sia di decreti-legge di ridotte dimensioni ma politicamente delicati. Si rileva che vi è un uso più frequente della questione di fiducia alla Camera rispetto al Senato, nonostante la presenza, in genere, di maggioranze più ampie. Nella legislatura in corso, la questione di fiducia è stata posta complessivamente 8 volte alla Camera e 3 al Senato. Delle otto fiducie votate presso la Camera 7 hanno riguardato disegni di legge di conversione di decreti-legge, mentre l ottava fiducia ha riguardato l approvazione della legge di 12

18 DALLA XV ALLA XVII LEGISLATURA stabilità Al Senato la questione di fiducia è stata posta due volte, in prima e in seconda lettura, sulla legge di stabilità 2014 ed una volta sul disegno di legge su città metropolitane e province; essa non è invece mai stata posta nell0 ambito di procedimenti di conversione. Questo dato può essere ascritto alle diverse regole per l esame parlamentare dei decreti-legge nei due rami del Parlamento. Presso il Senato al decreto-legge si applica in via ordinaria l istituto del contingentamento dei tempi e la prassi è da lungo tempo consolidata nel senso di procedere comunque alla votazione finale in tempo utile per garantire il rispetto dei termini costituzionali (cd. tagliola ). Alla Camera invece i decreti-legge non sono soggetti al contingentamento dei tempi e per superare le pratiche ostruzionistiche si fa ricorso alla posizione della questione di fiducia (cd. fiducia tecnica ). La cd. tagliola è stata applicata una sola volta, nella seduta del 29 gennaio Si segnala inoltre che il Governo Monti come già rilevato si contraddistingue per l adozione di numerosi decreti-legge con ampi contenuti multisettoriali, convertiti in genere attraverso un doppio voto di fiducia, alla Camera ed al Senato. Tutti i decreti-legge sui quali è stata posta la fiducia sono stati convertiti, con due sole eccezioni: nella XVII legislatura, il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, è stato approvato dal Senato in prima lettura; alla Camera, dopo l approvazione della questione di fiducia, il Governo ha rinunciato alla sua conversione; nella XV legislatura, il decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, è stato approvato in prima lettura dal Senato attraverso la posizione della questione di fiducia e trasmesso alla Camera, dove è decaduto. 13

19 LA XVII LEGISLATURA La decretazione d urgenza nella XVII legislatura Come già rilevato, le 24 leggi di conversione sinora approvate rappresentano il 60 per cento delle leggi complessivamente approvate, arrivando ad occupare il ben il 65,8 per cento degli spazi normativi della legislatura. Le leggi di conversione hanno riguardato:. 3 decreti-legge emanati dal Governo Monti all inizio della legislatura; 21 decreti-legge emanati dal Governo Letta. Dei 32 decreti-legge emanati nel corso della XVII legislatura: 24 sono stati convertiti con modificazioni; 3 sono decaduti 2 ; 5 risultano, alla data del 22 marzo 2014, in corso di conversione. Il sempre più frequente ricorso alla decretazione di urgenza da parte del Governo è stato recentemente stigmatizzato in una lettera del 31 gennaio 2014, inviata al Presidente del consiglio dalla Presidente delle Camera, che esprime in proposito una forte preoccupazione istituzionale derivante dalle oggettive difficoltà - se non impossibilità - di organizzare i lavori della Camera dei deputati, rilevando altresì come l'assemblea - chiamata a convertire entro il termine costituzionale una mole così ingente di decreti legge si trovi costretta a concentrarsi pressoché esclusivamente nell'esame dei provvedimenti di urgenza, a scapito dell'esame di altri progetti di legge, anche di iniziativa parlamentare. L analisi che segue sull esame parlamentare dei disegni di legge di conversione è volta a mettere in evidenza i seguenti aspetti: il funzionamento del bicameralismo perfetto, attraverso l analisi della successione delle letture tra Camera e Senato; la complessità degli argomenti oggetto di ciascun provvedimento, misurata attraverso il numero delle Commissioni coinvolte nei procedimenti di conversione. 2 I contenuti del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono confluiti nella legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. 14

20 LA XVII LEGISLATURA L iter nei due rami del Parlamento: il bicameralismo alternato L esame delle 24 leggi di conversione approvate alla data del 22 marzo 2014 ha avuto inizio in 12 casi presso la Camera dei deputati e in 12 casi presso il Senato della Repubblica. Tutti i 24 decreti-legge convertiti hanno subito modificazioni durante l esame parlamentare. In generale, può ravvisarsi una prassi, sviluppatasi soprattutto nel corso della XVI Legislatura, di una sorta di bicameralismo alternato, per cui la Camera titolare dell esame in prima lettura di un decreto-legge invia il testo all altra Camera solo pochi giorni prima della scadenza, precludendo all altro ramo del Parlamento la possibilità di un esame approfondito. In ben 17 casi è stata infatti sufficiente una sola lettura in ciascuna delle due Camere; le modificazioni sono state apportate esclusivamente dalla Camera che ne ha iniziato l esame (in 10 casi la Camera dei deputati e in 7 il Senato della Repubblica). Nei restanti 7 casi la navette ha compreso una doppia lettura in un ramo del Parlamento (in 2 casi il percorso è stato Camera-Senato-Camera, mentre in 5 casi il Senato ha effettuato una prima lettura e, dopo le modifiche della Camera, un secondo esame). Il ruolo delle Commissioni parlamentari Con riguardo alle 24 leggi di conversione approvate finora si può osservare in modo riassuntivo che: 11 (pari al 45,8 per cento del totale) sono state assegnate in sede referente a due Commissioni riunite; sono state tutte esaminate, in sede referente ovvero in sede consultiva, dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio; molto impegnate in sede consultiva risultano altre Commissioni con competenze tipicamente trasversali, come le Commissioni Giustizia (soprattutto per la previsione di sanzioni), Ambiente, Lavoro e Affari sociali. 15

21 LA XVII LEGISLATURA Commissione Assegna ti in sede referente Assegnati in congiunta con altra Commissione Assegnati in sede consultiva Totale assegnati in referente e consultiva I (Affari costituzionali) II (Giustizia) III (Affari esteri) IV (Difesa) V (Bilancio) VI (Finanze) VII (Cultura) VIII (Ambiente) IX (Trasporti) X (Attività produttive) XI (Lavoro) XII (Affari sociali) XIII (Agricoltura) XIV (Politiche UE) La seguente tabella da conto delle Commissioni riunite assegnatarie delle leggi di conversione in sede referente: I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) 1 I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) 1 I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) 1 III (Affari esteri) e IV (Difesa) 2 V (Bilancio) e VI (Finanze) 1 VI (Finanze) e X (Attività produttive) 2 VI (Finanze) e XI (Lavoro) 2 VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) 1 La tabella che segue pone in evidenza come il procedimento di conversione, per la complessità degli argomenti oggetto di ciascun provvedimento, coinvolga 3 Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, emanato dal Governo Monti, è stato assegnato in un primo tempo alla Commissione per l esame di atti del Governo, istituita nelle more della costituzione delle Commissioni permanenti, e quindi alla V Commissione Bilancio. 16

22 LA XVII LEGISLATURA generalmente un numero piuttosto alto di Commissioni; in un terzo dei casi (8 su 24) sono state coinvolte 13 o 14 Commissioni permanenti; soltanto in un caso (decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, emanato dal Governo Letta) sono state coinvolte un numero relativamente basso di Commissioni (4). Numero di Commissioni coinvolte Numero di decreti-legge Come già rilevato, rispetto all immediato passato, i decreti-legge licenziati dal Consiglio dei ministri risultano di dimensioni un poco più ridotte. Dal punto di vista contenutistico, si producono meno decreti omnibus ma i provvedimenti d urgenza sono per lo più macrosettoriali (si occupano cioè con multiformi interventi di vasti settori dell ordinamento, come la pubblica amministrazione) ovvero intersettoriali (investono cioè più settori, non sempre affini tra di loro). A dimostrazione del loro carattere intersettoriale, come visto, delle 24 leggi di conversione approvate finora 11, vale a dire il 45,8%, sono state assegnate a due Commissioni riunite, con otto diversi tipi di abbinamento (la Commissione Finanze è stata coinvolta 5 volte e la Commissione Affari costituzionali 3); in 16 casi su 24 il procedimento di conversione ha interessato almeno 10 commissioni, tra sede referente e sede consultiva. Il minore ricorso a provvedimenti omnibus si può invece dedurre dal tasso di assegnazione in sede referente alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, in genere assegnatarie di tali provvedimenti, da sole o congiuntamente. Delle 24 leggi di conversione, 1 sola, relativa al cosiddetto decreto del fare (decreto-legge n. 69/2013) è stata assegnata alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, in forza delle sue caratteristiche multisettoriali. Sembra quindi in atto un recupero, da parte delle due Commissioni, del loro ruolo di 17

23 LA XVII LEGISLATURA Commissioni filtro rispetto ai procedimenti sviluppati nelle Commissioni di settore. Peraltro, anche quando questo non è risultato possibile, come nel caso appunto del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del Fare ), si è sperimentata l introduzione di un innovazione procedurale a regolamento invariato. Si è tentato, infatti, un rafforzamento del ruolo delle Commissioni competenti in sede consultiva. Nella fase istruttoria, le due Commissioni hanno stabilito di non svolgere audizioni per l approfondimento delle diverse questioni poste dal testo, rimettendo l attività conoscitiva alle Commissioni in sede consultiva. Nell esame degli emendamenti, un apposito spazio è stato riservato agli emendamenti riproduttivi di condizioni od osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione. Il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva è stato conseguentemente acquisito prima dell inizio dell esame degli emendamenti. Di queste decisioni i Presidenti delle due Commissioni hanno informato con una lettera i Presidenti delle Commissioni in sede consultiva. Nel corso dell esame degli emendamenti, molti di quelli risultanti dai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva sono stati illustrati da deputati appartenenti a tali ultime Commissioni o dai loro Presidenti (che, attraverso apposite sostituzioni, hanno anche potuto partecipare alle votazioni). 18

24 IL MONITORAGGIO Il monitoraggio sull attuazione dei decreti-legge La seguente tabella, elaborata sulla base dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per il programma di Governo, fornisce i dati sull adozione di provvedimenti attuativi previsti da decreti-legge emanati sotto gli ultimi due governi, presieduti da Monti e da Letta. I dati prendono in considerazione sia i provvedimenti attuativi di carattere normativo che di carattere non normativo. Provvedimenti attuativi previsti da decreti-legge Governo Monti (Dati aggiornati al 4 febbraio 2014) Governo Letta Adottati ,7% 55 19,0% Non adottati ,4% ,0% di cui: termini scaduti termini non scaduti senza termine Non adottabili 48 7,9% 0 - Totale Nota: i decreti-legge emanati sotto il Governo Monti e convertiti sotto il Governo Letta sono considerati tra i dati del Governo Letta I decreti-legge adottati e convertiti sotto il Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013) prevedono 606 provvedimenti attuativi, dei quali risultano adottati, al 4 febbraio 2014, poco più della metà (51,7%), ossia 313. Dei restanti 293 provvedimenti, solo per 13 i termini di emanazione non risultano scaduti. Per 97 adempimenti, invece, i termini peraltro generalmente ordinatori - sono scaduti, per 135 adempimenti non erano previsti termini espliciti e 48 provvedimenti risultano non adottabili. Il tasso di attuazione dei decreti-legge convertiti sotto il Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014) risulta allo stato molto basso (19%), ma questo dato è da considerare ancora parziale, in considerazione della recente conclusione dell esperienza di questo Governo. Si segnala peraltro che per 73 dei 290 provvedimenti attuativi richiesti, i termini risultano scaduti ed i relativi adempimenti non risultano adottati. 19

25 IL MONITORAGGIO Provvedimenti attuativi del Governo Monti LEGGE Denominazione sintetica delle leggi e dei decreti legislativi 20 Totale provv. Adottati Totale Non adottati Nei termini Scaduti Senza termine espresso 2011 L. 214 D.L. 201/2011 Salva Italia L. 009 D.L. 211/2011 Sovraffollamento carceri L. 013 D.L. 215/2011 Missioni int.li di pace L. 014 D.L. 216/2011 Proroga termini L. 027 D.L. 01/2012 Cresci Italia L. 028 D.L. 02/2012 Misure in materia alimentare L. 035 D.L. 05/2012 Semplifica Italia L. 044 D.L. 16/2012 Semplificazione Fiscale L. 056 D.L. 21/2012 Difesa e sicurezza nazionale L. 094 D.L. 52/2012 Spending review I L. 100 D.L. 59/2012 Riordino protezione civile L. 103 D.L. 63/2012 Stampa quotidiana istit.le L. 118 D.L. 67/2012 Comitati cons. italiani estero L. 122 D.L. 74/2012 Terremoto 5/ L. 131 D.L. 79/2012 VV.F. e Servizio Civile Naz.le L. 132 D.L. 89/2012 Proroga termini santià L. 134 D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo II L. 135 D.L. 95/2012 Spending review II L. 171 D.L. 129/2012 Risanamento Taranto L. 189 D.L. 158/2012 Decreto Salute L. 213 D.L.174/2012 Terremoto 5/ Proroga termini L. 221 D.L. 179/2012 Sviluppo BIS L. 231 D.L. 207/2012 Decreto "Ilva" L. 12 D.L. 227/2012 Proroga missioni internazionali Totale Non adottabili

26 IL MONITORAGGIO Provvedimenti attuativi del Governo Letta LEGGE Denominazione sintetica delle leggi e dei decreti legislativi Totale provv. Adottati Totale Non adottati Nei termini Scaduti Senza termine espress o 2013 L. 57 D.L. 24/2013 Disp. urgenti in materia sanitaria L. 64 D.L. 35/2013 Disp. urgenti pag. debiti scaduti P.A L. 71 D.L. 43/2013 Disp. urgenti area industr. Piombino L. 85 D.L. 54/2013 IMU, ammortizz. sociali, stip. Parlam L. 89 D.L. 61/2013 Tutela ambiente, salute e lavoro L. 90 D.L. 63/2013 Prest. Energetica nell'edilizia L. 98 D.L. 69/2013 "Decreto del Fare" L. 99 D.L. 76/2013 "Decreto lavoro" L. 112 D.L. 91/2013 Disp. urgenti attiv. Culturali e turismo L. 119 D.L. 93/2013 Disp. urgenti in materia di sicurezza L. 124 D.L. 102/2013 Disp. urgenti in materia di IMU L. 125 D.L. 101/2013 Disp. urgenti razionalizzazione P.A L. 128 D.L. 104/2013 Disp. urgenti istruz., univers. e ricerca L. 135 D.L. 114/2013 Proroga missioni internaz. FFAA e PS L. 137 D.L. 120/2013 Mis. urgenti materia immigrzione L. 005 D.L. 133/2013 Disp. urg. IMU, alienazione imm pubbl Totale Non adottabili 21

27 IL MONITORAGGIO I presupposti di necessità e urgenza La giurisprudenza costituzionale A partire dalla sentenza n. 29 del 1995 (DL n. 453/ Corte dei conti), la Corte costituzionale ha ribadito una giurisprudenza costante sulla questione dell apprezzamento dell esistenza e dell adeguatezza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione per la decretazione, affermando che tale sindacato può essere esercitato soltanto in caso di evidente mancanza dei requisiti prescritti dall art. 77 Cost. Con tale sentenza la Corte ha mutato il proprio precedente orientamento, fino a quel momento consolidato, in base al quale il sindacato sui presupposti di necessità e urgenza era difficilmente ammissibile, in quanto, una volta intervenuta la legge di conversione, si ritenevano sanate le censure di illegittimità dedotte nei confronti dei presupposti per l adozione del decreto-legge da parte del governo (si cfr. sentt. n. 108 del 1986, n. 243 del 1987, nn. 808, 810, 1033, 1035 e 1060 del 1988, n. 263 del 1994). Con la sentenza 29 del 1995 la Corte afferma invece la possibilità di sindacare un decreto legge in caso di eventuale evidente mancanza e aggiunge che l assenza dei presupposti per l adozione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Il nuovo approccio inaugurato dalla Corte viene confermato da non sempre univoche pronunce successive che, in ogni caso, hanno valorizzato il limite della evidente mancanza (si cfr. sentt. n. 398 del 1998, n. 16 del 2002, n. 341 del 2003, nn. 178, 196, 285 e 299 del 2004, nn. 62 e 272 del 2005). La Corte ha successivamente sviluppato le premesse di tale giurisprudenza con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del In particolare, la sentenza n. 171 del 2007 (DL n. 80/2004 Incandidabilità negli enti locali), per la prima volta, dichiara incostituzionale un decretolegge per mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, sanzionando la disposizione che introduce una nuova disciplina in materia di cause di incandidabilità e di incompatibilità in un decreto-legge relativo a misure di finanza locale. La sentenza ha precisato che lo scrutinio di costituzionalità «deve svolgersi su un piano diverso» rispetto all esercizio del potere legislativo, in cui «le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti», avendo «la funzione di preservare 22

28 PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ ED URGENZA l assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto»; ha aggiunto che «il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità» deve «risultare evidente», e che tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge». La verifica circa la sussistenza dell evidente mancanza dei presupposti del decreto-legge deve essere condotta attraverso indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata, ossia attraverso elementi contenuti nel testo normativo o estranei ad esso, come l epigrafe del decreto, la premessa e la relazione al disegno di legge di conversione. Secondo il ragionamento svolto dalla Corte alla luce degli indici, nel caso di specie, la norma censurata si connota, pertanto, per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dal decreto-legge in cui è inserita, trattandosi di disposizione relativa alla materia elettorale e non alla materia della disciplina degli enti locali; inoltre, manca peraltro ogni motivazione delle ragioni di necessità e di urgenza poste alla sua base. La Corte prosegue sostenendo che l utilizzazione del decreto-legge e l assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l art. 77 Cost. non può essere sostenuta dall apodittica enunciazione dell esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. E conclude per la illegittimità della norma censurata in quanto si connota per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita. Nella successiva sentenza n. 128 del 2008 (D.L. n. 262/2006 Esproprio del teatro Petruzzelli), la Corte per valutare la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza di provvedere si rivolge agli «indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata», constatando, nel caso di specie, sia il difetto di collegamento tra la disposizione censurata (previsione dell esproprio del teatro Petruzzelli di Bari) con le altre disposizioni inserite nel decreto, che, nella loro eterogeneità, concorrono alla manovra di finanza pubblica, in quanto intervengono in materia fiscale e finanziaria a fini di riequilibrio di bilancio, sia anche l assenza di ogni carattere di indispensabilità ed urgenza con riguardo alla finalità pubblica dichiarata. In tale sentenza la verifica circa la sussistenza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza si intreccia con il tema della omogeneità del contenuto del decreto-legge, per il quale si rinvia al capitolo successivo. L esame in sede parlamentare Entrambi i rami del Parlamento prevedono, seppur in forme diverse, una fase di valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza per l adozione di un decreto legge. 23

29 IL MONITORAGGIO Per quanto riguarda la Camera, con la riforma regolamentare del 1981, venne introdotta una procedura pregiudiziale che affidava alla Commissione affari costituzionali il parere sulla sussistenza dei presupposti (art. 96-bis r.c.). Con la riforma del 1997, tale filtro di costituzionalità è stato tuttavia eliminato, in considerazione del fatto che rischiava di riprodurre la discussione di merito. Al suo posto, il testo vigente dell art. 96-bis prevede in proposito: la possibilità di presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto del disegno di legge di conversione o del decreto che deve essere posta in votazione separatamente dal provvedimenti ed in tempi brevi rispetto all annuncio; peraltro solo in pochissimi casi la Camera ha approvato questioni pregiudiziali che hanno comportato la reiezione del decreto stesso 4. il parere del Comitato per la legislazione alla Commissione competente in sede referente, nel quale può essere proposta la soppressione delle disposizioni del decreto che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge previste dalla legislazione vigente; l obbligo per il Governo di motivare, nella relazione al disegno di legge di conversione, in merito ai presupposti costituzionali, a cui si affianca la possibilità per la Commissione di merito di chiedere integrazioni al Governo, anche in relazioni a singole disposizioni del decreto; di tale facoltà non si hanno, tuttavia, riscontri nella prassi parlamentare. Diversamente, al Senato permane il vaglio preliminare di costituzionalità dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge affidato alla Commissione Affari costituzionali, che si esprime entro cinque giorni dal deferimento. In questo caso, l esame ha ad oggetto non solo i presupposti dell art. 77, secondo comma, Cost. ma anche i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente. Qualora la Commissione esprima parere contrario, questo viene rimesso al voto dell Assemblea entro cinque giorni. Se l Aula vota per la mancanza dei presupposti costituzionali o legislativi, il disegno di legge di conversione si intende respinto. L Assemblea può pronunciarsi anche per la insussistenza parziale, con l effetto in tal caso di sopprimere solo le parti o disposizioni prive dei requisiti (art. 78 r.s.). Nella legislatura in corso, la Commissione ha espresso parere contrario in due occasioni: nel corso dell esame del disegno di legge di conversione del decretolegge n. 133 del 2013, recante disposizioni in materia di IMU e Banca d Italia (A.S. 1188) in data 4 dicembre e nel corso dell esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, recante misure finanziarie enti 4 Si v., ad esempio, la seduta n. 224 del 28 novembre 1984, nella quale la Camera ha approvato una questione pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge di conversione del decretolegge 20 ottobre 1984, n. 694, recante misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, in cui si evidenziavano profili attinenti alla violazione degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione. 24

30 PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ ED URGENZA locali, infrastrutture, trasporti e calamità (A.S. 1215) in data 8 gennaio In entrambi i casi l Assemblea del Senato non si è conformata al voto della Commissione è ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti richiesti. Si ricorda che successivamente il decreto-legge n. 151 è decaduto in quanto il Governo, nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 26 febbraio 2014, ha fatto presente di non insistere per la conversione del decreto-legge. La immediata applicazione delle disposizioni Al riconoscimento della sussistenza di casi straordinari di necessità e urgenza quale presupposto indefettibile per l adozione dei decreti-legge si connette la disposizione della legge n. 400 del 1988, secondo la quale i decretilegge devono contenere misure di immediata applicazione (art. 15, comma 3). Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013 (DL n. 201/2011- Riforma delle province), tale norma, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo. Da questo punto di vista, la verifica dei presupposti di necessità ed urgenza si interseca con la tematica dei limiti contenutistici degli interventi recati dai provvedimenti di urgenza, che non possono introdurre riforme organiche di interi settori dell ordinamento (quale, ad esempio, la riforma delle province, su cui v. infra). Sotto un altro profilo, ai fini della medesima verifica della sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza, deve essere valutato il sempre più frequente inserimento nei decreti-legge di disposizioni che rinviano ad atti normativi di rango subordinato o addirittura ad atti di carattere non normativo, quali i decreti di natura non regolamentare, definiti dalla giurisprudenza costituzionale atti dalla indefinibile natura giuridica (sentenza n. 116 del 2006). I termini indicati per la adozione di tali atti sono sempre stati pacificamente considerati come meramente ordinatori, con la conseguenza che l attuazione delle misure, che trovano la loro giustificazione nei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, risulta di fatto rimessa ad atti che possono intervenire a distanza di molto tempo o addirittura possono non essere emanati mai. Tale situazione risulta poi aggravata nei casi in cui per l attuazione delle misure è previsto non un singolo atto, ma una serie di atti fra loro concatenati. Possono in proposito richiamarsi, a titolo esemplificativo, i tre decreti-legge intervenuti in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione degli oneri delle imprese, che rinviavano l attuazione della disciplina a successivi regolamenti di delegificazione, poi non adottati. 25

31 IL MONITORAGGIO Si tratta, in particolare, di: art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, relativo all abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, che dettava i principi fondamentali della liberalizzazione rinviando a regolamenti di delegificazione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l individuazione delle disposizioni abrogate e la definizione della nuova disciplina; art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, relativo alla liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, che dopo aver dettato i principi generali della nuova disciplina rinviava a regolamenti di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2012, l individuazione delle attività per le quali permaneva l'atto di assenso dell'amministrazione e la disciplina dei requisiti per l'esercizio delle attività economiche; tali regolamenti dovevano essere a loro volta preceduti dall approvazione da parte delle Camere di una relazione che specificasse periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari; art. 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, relativo alla semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche, che rinvia a regolamenti di delegificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2012, la semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, compresa quella agricola. Si rinvia altresì al capitolo Il monitoraggio sull attuazione dei decreti-legge. Allo stesso modo, devono essere valutate le disposizioni inserite in decretilegge la cui entrata in vigore è differita rispetto all entrata in vigore del decretolegge medesimo. Si segnala infine che non infrequentemente sulla medesima disciplina o anche sulla medesima disposizione intervengono in successione più decreti-legge, anche a distanza ravvicinata, dando così luogo ad una serie di modifiche a catena che pure deve essere valutata alla luce dei presupposti di necessità e urgenza. Possono citarsi, a titolo di esempio, i molti provvedimenti di urgenza che sono intervenuti in poco meno di due anni in merito all Expo Milano 2015, spesso tornando su norme di recente approvazione, e le numeroso modifiche cui è stato soggetto l art. 357 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. In particolare si segnalano sull Expo Milano 2015: l articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali ; l articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 ; l articolo 1, co. 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio ; l articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione ; 26

32 PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ ED URGENZA gli articoli 46, 46-bis e 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; l articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 ; l articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali ; l articolo 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese ; gli Allegati del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile ; l articolo 56 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. L art. 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» è stato modificato (tramite novelle o indirettamente) dai decreti-legge: 13 maggio 2011, n. 70; 6 giugno 2012, n. 73; 18 ottobre 2012, n. 179; 21 giugno 2013, n. 69; 30 dicembre 2013, n I tempi di adozione dei decreti-legge In connessione con la previsione di casi straordinari di necessità ed urgenza quali presupposti per l adozione dei decreti-legge, l articolo 77, comma secondo, Cost. prevede una procedura molto celere per la presentazione e la convocazione delle Camere, secondo la quale i decreti-legge sono presentati per la conversione alle Camere il giorno stesso dello loro adozione; le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni. Nella pratica applicativa, il giorno stesso per la presentazione alle Camere è stato riferito al giorno della pubblicazione, data da cui decorre l entrata in vigore. Nella sentenza n. 22 del 2012 (DL n. 225/2010 mille proroghe ), la Corte costituzionale ha peraltro affermato, a titolo di obiter dictum, che il disegno di legge di conversione deve essere presentato alle Camere «il giorno stesso della emanazione dell atto normativo urgente.» Nella medesima sentenza, la Corte si è soffermata sulla rapidità che caratterizza il procedimento di esame del decreto-legge, connotato dalla brevità dei termini entro cui le Camere sono chiamate a riunirsi e dalle specifiche procedure parlamentari volte ad assicurare il rispetto dei termini costituzionali. 27

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