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1 S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO Corso Re Umberto, TORINO Tel r.a. Fax A V V. G I A N N I M A R I A S A R A C C O A V V. A N T O N I O F I N O C C H I A R O A V V. L A U R A F O R M E N T I N A V V. D A V I D E F I N O C C H I A R O A V V. S T E F A N I A P E D A C E A V V. F A B R I Z I O C O L A S U R D O A V V. M A R I A A N T O N I E T T A D A M A T O A V V. S E R E N A M A R I N O D O T T. E D O A R D O F E R R E R O Torino, lì 4 febbraio 2016 A V V. B R U N A B R U N I ALESSANDRIA, C.SO CAVALLOTTI 68 TEL FAX Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d Aosta alla c.a. preg.mo dott. Alessandro Casiraghi Incarico n. 36/adhoc OGGETTO: sgombero della neve dalle strade e dalle aree pubbliche poteri e compiti dell ente comunale tipologie di strade su cui il servizi deve essere assicurato casistica parere In data 21 gennaio 2016 il Celva, per conto dell Amministrazione comunale di La Salle, ha sottoposto alla nostra attenzione quesito con cui si domandano chiarimenti circa eventuali obblighi di legge gravanti sull ente Comune per quel che riguarda lo sgombero della neve dalle vie e dalle aree pubbliche. Oltre ad una ricognizione generale della disciplina in materia e della eventuale qualificazione dell attività come servizio pubblico, il Comune domanda delucidazioni rispetto ad un articolata casistica di situazioni ritenute dubbie.

2 L art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo. Pertanto, la pulizia delle strade anche dalla neve costituisce un compito istituzionale dell Ente proprietario, da svolgersi al fine di garantire un fine pubblico, ossia la sicurezza e fluidità della circolazione. L attività materiale di pulizia delle strade rientra, perciò, tra nel novero del più ampio servizio pubblico denominato igiene urbana, di cui è pacifico il carattere addirittura essenziale, in quanto destinato a soddisfare un interesse primario e incomprimibile della cittadinanza. Quindi, il Comune è tenuto ex lege ad assicurare la rimozione della neve dalle strade di sua proprietà che, ai sensi dell art. 2 del codice della strada, sono le seguenti: - strade extraurbane principali e secondarie e strade locali che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale (art. 2, comma 6, lett. D); - strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali situate nell interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti (art. 2, comma 7). Con riferimento alle strade non di proprietà comunale, ma appartenenti ad altri enti pubblici quali la Regione o lo Stato, i medesimi obblighi saranno ovviamente da individuarsi in capo ai rispettivi enti proprietari. L art. 14 del codice della strada prevede ancora, al comma 4, che per le strade vicinali di cui all art. 2, comma 7 [oggi comma 6], i poteri dell ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune ; l art. 2, comma 6 lettera D, in cui è trasposto il contenuto dell originario comma 7, coerentemente prevede che ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. L articolo in parola, quindi, attribuisce al Comune il compito istituzionale (tra gli altri) di assicurare la pulizia e la sicura circolazione sulle strade vicinali, la cui definizione ai soli fini del codice della strada è quella di cui all art. 3 comma: strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico (si precisa che, ai fini del codice, risultano equivalenti alla dizione strada vicinale quelle di strada poderale o di strada di bonifica ). 2

3 I doveri gestori gravano sul Comune, quindi, con solo riferimento alle strade vicinali (o poderali o di bonifica) di uso pubblico, mentre non si estendono alle strade vicinali che, oltre ad essere di proprietà privata come tutte le strade vicinali, sono dedicate ad un uso esclusivamente privato, e non al servizio della collettività. La norma in questione deve, però, essere letta in combinato disposto con l art. 3, comma 1 del d.lgt. n. 1446/1918, in forza del quale il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Pertanto, per le strade vicinali di uso pubblico, sussiste l obbligo per il Comune di intervenire per assicurare la manutenzione delle strade, ma al contempo l onere per i proprietari frontisti di partecipare alle spese sostenute dall ente in misura variabile dalla metà ai 4/5 secondo la diversa importanza delle strade previamente decisa dall ente comunale. Diversamente, per le strade vicinali non soggette ad uso pubblico, le spese di manutenzione e pulizia competono esclusivamente ai proprietari frontisti; in tal senso depone anche il comma 2 dell art. 3 del d.lgs. n. 1446/1918, per cui per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Ne consegue, quindi, che, in linea generale e salvi diversi accordi specifici o peculiari situazioni locali ovvero casi di errata qualificazione della strada, nessuna responsabilità per danni a persone o cose potrà essere addebitata al Comune per eventuali incidenti dovuti all utilizzo di strade vicinali private non adeguatamente sgomberate dalla neve. Viceversa una responsabilità può essere rinvenuta per il caso di strade vicinali di uso pubblico, sussistendo un obbligo gestorio da parte dell Ente. Tanto premesso in linea generale, si può passare alla disamina della casistica sottoposta alla nostra attenzione dal Comune di La Salle. In primo luogo, si domanda se sia necessario assicurare lo sgombero della neve lungo alcune strade poderali di proprietà di un consorzio. Le strade poderali consorziali sono da ritenersi assimilate a strade vicinali, di cui seguono il regime ai fini del codice della strada (cfr. art. 3); pertanto occorre comprendere preliminarmente se su di esse sia esercitato passaggio uti cives (ossia per soddisfare finalità di interesse generale) da una pluralità di cittadini (vicinali di uso pubblico) ovvero se il passaggio sulle stesse sia limitato ai frontisti per esigenze proprie uti singuli. 3

4 Con riferimento al caso di strada poderale destinata a consentire l accesso a fabbricato di proprietà di privato cittadino appare evidente che la strada sia destinata al solo servizio del privato proprietario, sicché la strada si qualifica come vicinale privata e su di essa non vi è obbligo alcuno di provvedere alla pulizia in capo al Comune. Si precisa, quindi, a risposta dell ulteriore e specifico quesito del Comune, che non vi è obbligo di sgomberare l accesso privato alla via pubblica per residenze private anche utilizzate come prima casa. Sul punto, peraltro, si rinvia alla risposta già fornita al CELVA dalla Presidenza della Regione in data 16 febbraio 2011 (atto prot. 2747/DEL), a seguito di quesito formulato dal Comune di Oyace. Identica risposta deve essere fornita per le vicinali destinate a consentire l accesso a centrali idroelettriche private. Più complesso è il caso della poderale di accesso a vasche di acquedotto comunale: a seconda della attualità dell uso del complesso e alla frequenza e necessità degli accessi, si potrebbe individuare un effettivo uso pubblico della strada, anche se la stessa appare destinata non tanto al transito generalizzato della collettività di cittadini, quanto al transito dei soli mezzi/personale del Comune addetto ad interventi di manutenzione. Si consiglia, pertanto, di verificare preliminarmente la vera natura e qualificazione della strada (anche verificando a quali soggetti il transito sia consentito) e successivamente valutare l opportunità di pulire e sgomberare la neve dalla via, sul presupposto della sua natura vicinale pubblica, comunque col concorso di spesa del Consorzio proprietario. Il Comune espone, quindi, il caso di una strada di proprietà regionale qualificata come pista forestale non in sicurezza per rischio di frane, che viene utilizzata per l accesso ad un agglomerato privato di case in cui è situato un parcheggio pubblico, si suppone di proprietà comunale. In base ai principi esposti supra, la Regione sarebbe tenuta ad assicurare la pulizia della strada di sua proprietà, mentre il Comune dovrebbe assicurare la pulizia della neve dal parcheggio pubblico di sua proprietà. La situazione appare, però, dubbia, atteso che il condominio risulterebbe accessibile solo attraverso una pista forestale (anche qualificata pista tagliafuoco ), benché di tale nozione non vi sia traccia nella normativa regionale (competente in materia a seguito del trasferimento di tutte le funzioni in materia di boschi dallo Stato alle Regioni deciso coll art. 66 del D.P.R. n. 616/1977), che parla di strade forestali solo all art. 8 della l.r. 54/1981, senza peraltro fornirne definizione. In ogni caso, caratteristica delle piste forestali è usualmente quella di essere riservate 4

5 ad uso privato limitato al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada, in tal senso incompatibile con le esigenze di un condominio di civile abitazione. Nel caso di specie qualora la pista forestale fosse l unico accesso all agglomerato privato, dovrà presumersi che sia intervenuta una sua trasformazione in strada comune e che, pertanto, dovrà verosimilmente procedersi a sua riclassificazione, impregiudicata la problematica della sicurezza del transito sulla stessa, che al momento parrebbe non garantita. Nessun dubbio sussiste per il caso della strada comunale di accesso a località con esercizio commerciale e seconde case, attesa la dichiarata proprietà comunale della via e la sua funzione di accesso ad una località abitata del Comune: lo sgombero neve dovrà essere assicurato a spese del Comune. Si presenta anche il caso di tratti di strada interna che dipartono dalla strada comunale per collegare alcuni fabbricato del centro storico di La Salle, che sono stati accatastati come area urbana. Benché non siano assimilabili a strade in senso tecnico, parrebbe comunque trattarsi di aree di proprietà comunale di cui dovrà essere assicurato lo sgombero neve quando idonei al transito pedonale, assumendo natura di accessori stradali. Viene, poi, rappresentato il caso di alcune strade declassificate da vie pubbliche a vicinali di uso pubblico con delibera del consiglio comunale. Si premette che vi sono alcuni dubbi sulla fattibilità giuridica di tale operazione e sulla sua efficacia fintantoché non interviene la dismissione della proprietà del sedime delle strade dall ente ai frontisti, dato che si avrebbero altrimenti strade di proprietà pubblica soggette al regime delle vicinali, che presuppongono una proprietà privata del sedime. In ogni modo, il Comune è tenuto allo sgombero della neve e alla pulizia delle strade in forza dell art. 14 comma 4 citato, salva ripartizione dei costi del servizio con gli eventuali proprietari privati. Quanto ai marciapiedi affaccianti su strade regionali e statali, la pulizia dei medesimi compete agli enti proprietari in forza dell art. 14 comma 1. Riteniamo con ciò di aver esaurientemente affrontato il quesito sottoposto alla nostra attenzione. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti. avv. Fabrizio Colasurdo 5 avv Gianni Maria Saracco

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