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- Giuditta Bevilacqua
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1 IL RESPONSABILE DEI LAVORI (R. L.) Art. 89/1c - D.Lgs n. 81/08-106/09 : E' obbligatoria la sua designazione? Privati NO D.Lgs n.81/2008 TESTO UNICO D.Lgs n.106/2009 CORRETTIVO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PROBLEMATICHE E PRIME IPOTESI APPLICATIVE Pubblici SI Chi può essere designato come Responsabile Lavori? Privati CHIUNQUE EDILIZIA Analisi del TITOLO IV (artt ) Pubblici SOLO il R. U. P. Il conferimento dell incarico deve essere formalizzato? Privati E CONSIGLIABILE in attesa di chiarimenti istituzionali 1 Pubblici NO 2 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) Art. 90/3 - D.Lgs n. 81/08-106/09 E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese? LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE ESEGUITI DA UNA SOLA IMPRESA MA CON INTERVENTO SUPERIORE AI 200 UOMINI GIORNO RISPETTO A QUANTO IMPOSTO DAL D. LGS 81/2008: Privati Pubblici Publici e Privati SI solo se i lavori sono soggetti a Permesso di Costruire SI sempre Altra novità consiste nel fatto che la nomina è indipendente dai rischi particolari compresi nell All. II e dai 200 Uomini Giorno di entità presunta del cantiere. Publici e Privati Chi può essere designato come CSP? SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all art. 98 Ivi compreso il Committente o il Responsabile Lavori Quali sono i suoi obblighi? -- Redigere il PSC art. 100/1 contenuti in All. XV -- Predisporre il Fascicolo contenuti in All. XVI 3 Non cambia nulla in quanto, operando in cantiere un unica impresa, il committente o il responsabile dei lavori, così come stabilito dall articolo 90 commi 3 e 4 del D. Lgs 81/08, che non è stato modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs106/09 se non nella precisazione che le imprese a cui viene fatto riferimento nei due commi sono da intendersi le imprese esecutrici, non hanno l obbligo di designare il CSE, e quindi di far redigere il PSC, né quello di designare il CSE i quali sono invece richiesti obbligatoriamente nei casi in cui sia prevista la presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. 4 LAVORI PRIVATI: NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA, VERIFICA IDONEITA TECNICO-PROFESSIONALE E NOTIFICA PRELIMINARE: Il D. Lgs 106/09 non ha apportato modifiche al c. 11 del D. Lgs. n. 81/08 per cui si deve intendere che la soglia al di sotto della quale sussiste nei lavori privati l esonero della nomina del CSP rimane quella fissata dalla legge comunitaria e cioè quando non sussiste l obbligo del permesso di costruire e l entità dei lavori è inferiore ai euro. Resta comunque l obbligo da parte del CSE, nel caso in cui il COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI abbiano inteso usufruire dell esonero della designazione del CSP, di svolgere le funzioni del Coordinatore per la progettazione medesimo e quindi di redigere il PSC e di predisporre il F.T.O.. Quindi è necessario per stabilire se sussiste l obbligo o meno di designare il CSP che venga fatta una ulteriore verifica e cioè se l entità dei lavori è o meno superiore o uguale ai euro. 5 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA ESECUZIONE (CSE) Artt. 89/1f-90/4/5-92/2 - D.Lgs n. 81/08-106/09 E' obbligatoria la sua designazione in presenza di più imprese? Pubblici e Privati Pubblici e Privati SI Chi può essere designato come CSE? SOLO coloro in possesso dei requisiti di cui all art. 98 Escluso : Datore di Lavoro e dipendenti delle imprese Esecutrici o RSPP designato dal Datore di Lavoro Quali sono i suoi obblighi? Pubblici e Privati soggetti a Perm. di C. Privati senza Perm. di C. Obblighi di cui all art. 92/a-f Redige PSC e Fasc. + Obblighi di cui all art. 92/a-f 6 1
2 IMPRESA AFFIDATARIA Artt. 89/1i D.Lgs n. 81/08-106/09 Grande novità introdotta dal D.Lgs 81/08 L impresa Affidataria viene concepita per : Gestire la complessità della Organizzazione del cantiere (catene di subappalti, lavoratori autonomi, lavoro nero etc.) Affiancare il CSE in un compito che, da solo, finora non è riuscito a svolgere al meglio Assecondare quello che è l orientamento attuale della gestione della commessa nel settore Edile. i) IMPRESA AFFIDATARIA: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; i-bis) IMPRESA ESECUTRICE: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali 7 8 IMPRESA AFFIDATARIA Artt. 97, 95 e 96 - D.Lgs n. 81/08-106/09 Quali obblighi ha il Datore di Lavoro della Impresa Affidataria? Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC Verificare, conformemente all Alleg. XVII, l idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratoti autonomi a cui ha affidato l esecuzione dei lavori. Oltre agli altri obblighi indicati nell art. 26. Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art. 95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-pos). Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE. IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE Artt. 89/1l All. XVII - D.Lgs n. 81/08-106/09 Definizione: Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla realizzazione dell opera. Altra importante novità è che vengono elencati nell Allegato XVII i documenti che dovranno essere esibiti dalle imprese e dai Lavoratori Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale. In caso di subappalto la verifica della idoneità tecnico professionale con le modalità riportate nell Allegato XVII è un obbligo che ricade sul Datore di Lavoro committente IDONEITA T. P. -- ALLEGATO XVII 1) All. XVII - D.Lgs n. 81/08-106/09 DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione; Documentazione Iscrizione CCIA attestante con oggetto la conformità sociale inerente alle disposizioni alla tipologiadel dell appalto; presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali; Elenco dei DPI forniti Nomina: RSPP, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp. Nomina R.L.S. Attestati di formazione Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria D.U.R.C. Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi 2) IDONEITA T. P. -- ALLEGATO XVII All. XVII - D.Lgs n. 81/08-106/09 DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; Documentazione Iscrizione CCIA attestante con oggetto la conformità sociale inerente alle disposizioni alla tipologiadel dell appalto; presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali; Elenco dei DPI in dotazione; Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria D.U.R.C
3 SOSPENSIONE DELL EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO Art. 90 /9/10 - D.Lgs n. 81/08-106/09 Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria: IN ASSENZA DI DURC PSC FASCICOLO NOTIFICA L Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione concedente affinchè, quest ultima, possa procedere alla SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE Artt. 96 /1b e D.Lgs n. 81/08-106/09 Altra novità introdotta da T.U. riguarda le caratteristiche della recinzione: Il Datore di Lavoro deve: Predisporre l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l accesso agli estranei alle lavorazioni. Il maggior problema di adeguamento alle nuove disposizioni si ravvisa per le imprese stradali che dovranno rivedere il loro modus operandi se vorranno evitare di posizionare centinaia di metri di recinzione LAVORI IN QUOTA Capo II art. 107 D.Lgs n. 81/08 Definizione: Per lavoro in quota si intende attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a mt. 2 rispetto ad un piano stabile. La definizione non è una novità in quanto essa era già integralmente riportata nel D.Lgs 235/05. Questa, però, è una ghiotta occasione per ottenere chiarimenti istituzionali su cosa si intenda per piano stabile e, soprattutto, se il pianale del ponteggio possa essere considerato tale visto che anche il gruppo di lavoro non ha raggiunto una interpretazione condivisa sulla questione. Secondo la prima interpretazione la distanza fra la gronda e l ultimo pianale del ponteggio non deve superare i cm. 50 (art. 146 comma 3). Secondo l altra interpretazione ci si aggancia al concetto del sottoponte di sicurezza che, a maggior ragione, trova applicazione con quote inferiori ai mt previsti (art. 128 comma 1). 15 ASPETTI TECNICI VARI Capo II D.Lgs n. 81/08-106/09 Art. 111: il Datore di Lavoro dispone affinchè sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. Artt. 83 e 117 All. IX : Lavori in prossimità di parti attive - non c è più la distanza minima di 5 mt. Ma ci si rifà alle distanze riportate sulla tab. 1 dell Allegato IX che variano, in funzione della tensione elettrica presente, con un minimo fissato a mt E importante la valutaz. del rischio reale Art. 119 comma 7: Pozzi, scavi e cunicoli all esterno deve essere prevista adeguata assistenza di personale e mezzi idonei per recuperare l infortunato anche riverso e privo di sensi. La dimensione dei tombini deve essere adeguata al transito di un corpo riverso. Se non è previsto l accesso personale, la dimensione del tombino deve essere tale da permettere solo il passaggio della tubazione. Il problema si ravvisa per sanare le situazioni già esistenti e sul coinvolgimento dei costruttori. 16 ASPETTI TECNICI VARI Capo II D.Lgs n. 81/08-106/09 Art. 130 : Andatoie e passerelle Sebbene non venga richiamato nell Allegato XVII alla voce Tavolati si trova esplicito riferimento alle caratteristiche del pianale di calpestio di andatoie e passerelle. Il robusto parapetto in buono stato di conservazione è previsto, invece, per altezze maggiori di mt. 2. Art. 138 : Norme particolari Consentito: - un distacco del pianale del ponteggio dalla muratura max di cm. 20 (ovviamente durante le opere di manutenzione, quando è già presente una muratura). - altezza dei parapetti che superino di almeno 1 mt. il piano di gronda e almeno 95 cm. il piano di calpestio - altezza della tavola fermapiede di almeno 15 cm. La Direttiva europea sui cantieri D.Lgs.81/08 TESTO UNICO D.Lgs 106/09 CORRETTIVO TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.Lgs 81/08-106/09 ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
4 Cap. V ponteggi fissi D.LGS 81/08-106/09 CAPO V Rischi connessi con l impiego di ponteggi In particolare stabilisce che: l autorizzazione, la commercializzazione e l impiego vengono subordinati al rispetto delle norme tecniche previste I fabbricanti di ponteggi devono chiedere al Ministero del Lavoro l autorizzazione alla commercializzazione La richiesta di autorizzazione all impiego dei ponteggi va presentata dal fabbricante al Ministero del Lavoro Chiunque acquisti e impieghi ponteggi metallici fissi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell autorizzazione ministeriale L impiego di ponteggi è subordinato al rispetto di norme tecniche e prescrizioni Legislative. La staticità del ponteggio Formazione ed informazione degli operatori Caduta dall alto Caduta materiali dall alto alto Rischi connessi con l impiego di ponteggi L impiego di ponteggi è subordinato al rispetto di norme tecniche e prescrizioni Legislative. Organizzazione del lavoro Punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, movimentazione manuale dei carichi Uso D.P.I. Elettrocuzione Illuminazione nelle zone soggette a traffico 21 Articolo 107 del D.Lgs 81/08-106/09 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2,00 m, rispetto ad un piano stabile. H>2,0 m. 22 ARTICOLO SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all articolo 111, comma 1, lett. a)(priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. H<=1,5 m. con solo cordino H<=4,0 m. con dissipatore Articolo 115 D.Lgs 81/09 2. Il sistema di protezione, certificato per l uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m. o, in presenza di dissipatore di energia a 4 m. 3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali
5 Statistiche degli infortuni LA CADUTA DALL ALTO ALTO LA CAUSA PIU FREQUENTE La causa più frequente di infortuni resta la caduta dall alto alto (41,88%). Le altre cause sono: travolto da gru, carrello elevatore o ruspa (25,13%), il crollo di una struttura (9,95%), colpito da materiali di lavoro (10,99%), folgorato (9,42%). Il restante 2,62% è rimasto vittima per altre cause Statistiche degli infortuni LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE I MESI PIU NERI Sono i mesi di luglio, settembre e ottobre quelli più neri per quanto riguarda la mortalità nei cantieri edili. Anche giugno e luglio, i mesi estivi insomma, registrano molti infortuni. E significativo che anche nel mese di agosto si verificati infortuni mortali, nonostante la pausa estiva dei lavori. Statistiche degli infortuni IL PRIMO GIORNO DI LAVORO Gli infortuni spesso accadono più frequentemente nel primo giorno di lavoro, la percentuale sul totale è di 11,4, per quanto riguarda quelli mortali si arriva al 12(anno 2004). Un dato, questo, indicatore dell emersione emersione del lavoro irregolare al momento dell infortunio, particolarmente accentuato nelle microimprese Statistiche degli infortuni D.LGS 81/08-106/09 TITOLO IV LUNEDI E VENERDI LE GIORNATE PIU A RISCHIO I giorni della settimana più a rischio sono il lunedì e il venerdì, molti sono gli infortuni che si verificano nei giorni festivi. L ORA PIU PERICOLOSA E E PRIMA DI PRANZO Spesso gli infortuni si verifica nella tarda mattinata, prima dell interruzione per il pranzo. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO nell'uso di attrezzature per lavori in quota relativi all'impiego delle scale a pioli relativi all'impiego dei ponteggi concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
6 D.LGS 81/08-106/09 TITOLO IV Soggetti D.LGS 81/08-106/09 TITOLO IV Attività Campo di di applicazione Sanzioni LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI In sintesi vengono individuati i soggetti della sicurezza nel cantiere redigere un P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento per ogni Cantiere. Ogni impresa, per ogni cantiere, deve redigere uno specifico Piano Operativo di Sicurezza. lavori di di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento CANTIERE, temporaneo o mobile è qualunque luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria edile COMMITTENTE Persona fisica per conto della quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. RESPONSABILE DEI LAVORI soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il Responsabile del procedimento(rup) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Redige su incarico del Committente Piano di Sicurezza e Coordinamento Fascicolo dell opera COORDINATORE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento Coordina le varie imprese presenti nel cantiere sotto il profilo della sicurezza DATORE DI LAVORO Delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche qualora in cantiere operi una sola impresa, anche familiare, o con meno di dieci addetti. Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipo e l organizzazione, dell impresa ha la responsabilità della stessa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa LAVORATORI AUTONOMI Soggetti che intervengono nel cantiere, concorrendo alla realizzazione dell opera, fornendo esclusivamente la loro opera professionale, senza vincolo di subordinazione
7 P.S.C. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E un Documento di indirizzo e di principio: Non stardartizzabile Di tipo economico-gestionale Indica i rischi del cantiere Applicazione delle misure di sicurezza Stima dei costi Deve essere specifico per ogni singolo cantiere: Comprensibile dalle imprese Realizzabile e controllabile Articolato per fasi lavorative Integrato con le fasi progettuali P.O.S. PIANO OPERATIVO di SICUREZZA Documento redatto da parte dei Datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici presenti in cantiere. Ogni P.O.S. si riferisce ad un singolo cantiere ed alle specifiche opere ed attività che l impresa è chiamata a svolgere. Il P.O.S. contiene l individuazione e l analisi dei rischi specifici delle attrezzature utilizzate e delle misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori dell impresa in relazione ai lavori previsti. Il P.O.S. costituisce un piano complementare e di dettaglio del P.S.C Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori della propria impresa, e quindi il soggetto responsabile penalmente Numero delle imprese previste Consistenza dei lavori in in entità calcolata in in Uomini-Giorno Gli obblighi in in materia di di sicurezza e salute dei lavoratori fanno capo, congiuntamente al al Datore di di Lavoro, ai ai Dirigenti e ai ai Preposti, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Il Il caso tipico di di Preposto è il il Capo cantiere Condizioni essenziali per applicare le norme previste dal D.Lgs. 81/08 e D.Lgs 106/09 TITOLO IV Nei cantieri applicare Misure generali di tutela, ordine e pulizia luogo di lavoro Cooperazione tra i datori di lavoro Consultazione dei RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
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