D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E. concernente la concessione di mutui e sussidi a piccole e medie imprese (PMI)
|
|
- Lia Gatto
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 19/ Coira, Reichsgasse 35 Tel Fax D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E concernente la concessione di mutui e sussidi a piccole e medie imprese (PMI) Conformemente all'articolo 11 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE; CSC ), possono essere concessi mutui o sussidi a progetti di PMI. Vengono definite PMI le ditte che nel Cantone dei Grigioni contano tra 0 e 249 dipendenti (equivalenti a tempo pieno). Non viene considerato il numero di impieghi a tempo pieno offerto all'interno e al di fuori del Cantone dei Grigioni a livello di gruppo di società. Progetti di PMI esistenti o di nuova costituzione che hanno un potenziale di sviluppo possono essere sostenuti con sussidi o mutui se, conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (OSE; CSC ): a) vengono creati nuovi posti di lavoro o rivalutati quelli esistenti; b) con essi si promuovono innovazioni in settori di particolare interesse per l'economia pubblica grigionese; c) i mercati di sbocco si trovano prevalentemente al di fuori del Cantone; d) le possibilità di successo del progetto sono indicate in un business plan e e) è assicurato un finanziamento di base a prezzi di mercato. Con rivalutazione di posti di lavoro si intende che i collaboratori devono acquisire competenze specifiche superiori tramite riqualificazioni e/o perfezionamenti profes-
2 2 sionali mirati e che il progetto rende possibile un arricchimento qualitativo del campo di attività. Il termine di innovazione si riferisce a novità promettenti dal punto di vista commerciale, che possono condurre a un vantaggio concorrenziale sul mercato. Si può trattare ad esempio del miglioramento di caratteristiche di un prodotto, dell'ottimizzazione di un procedimento di produzione oppure di una tecnologia. In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 OSE, i dettagli vengono disciplinati come segue: 1. Principi generali Mutui e sussidi possono essere versati per progetti innovativi e importanti per l'economia regionale. Il sostegno per la creazione e lo sviluppo riguarda di norma un aiuto al finanziamento di investimenti in infrastrutture e impianti, nonché dello sviluppo di prodotti. I mutui e i sussidi del Cantone costituiscono un complemento al capitale proprio dell'impresa e al finanziamento da parte di terzi. Nel caso di mutui sono richiesti un giudizio bancario, nonché una verifica esterna del progetto da parte della Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale (OBTG). Le spese per la verifica esterna sono a carico dell'ufficio dell'economia e del turismo (UET). Il finanziamento di base a prezzi di mercato conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera e OSE significa che oltre al capitale proprio deve esservi un finanziamento da parte di terzi a condizioni usuali nel ramo. A seconda del ramo e dell'impresa, ciò può anche significare l'assenza di un finanziamento da parte di terzi o di una banca. Ciò sarà il caso soprattutto per le start up o le imprese del settore tecnologico i cui prodotti non sono ancora pronti per essere immessi sul mercato e che non conseguono ancora pressoché alcuna cifra d'affari.
3 3 Nel quadro del finanziamento globale si deve badare a un'equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti coinvolte. In casi motivati possono venire sostenute anche PMI non previste dalle presenti regolamentazioni. 2. Progetti non degni di essere sostenuti Non vengono concessi mutui e sussidi a) se i lavori o la costruzione iniziano oppure se l'ordinazione avviene prima che il Cantone abbia emanato la decisione di promozione. Se, in via eccezionale, la decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, il Cantone può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o della costruzione oppure un'ordinazione anticipata; b) a rifinanziamenti e a rilevamenti d'esercizio risultanti da risanamenti, per quanto non si tratti di un nuovo orientamento aziendale; c) per finanziamenti di mezzi aziendali allo scopo di risolvere problemi di liquidità; d) a richiedenti la cui situazione finanziaria non giustifica tali mutui o sussidi. 3. Promozione e calcolo 3.1 Mutui Per il calcolo dei mutui fanno stato le seguenti prescrizioni: a) Il periodo di validità del mutuo è di 10 anni al massimo. b) Il mutuo ammonta ad al massimo il 25% dei costi d'investimento. Di norma, l'uet calcola i mutui secondo le graduazioni seguenti: - periodo di validità fino a 5 anni al massimo il 25% - periodo di validità 6 7 anni al massimo il 21% - periodo di validità 8 10 anni al massimo il 17% c) Il mutuo ammonta di norma ad al massimo fr. 300' per progetto. d) Le spese d'investimento ammontano ad almeno fr. 100' per progetto. e) Per il mutuo va di norma fornita una garanzia.
4 4 f) I mutui vanno ammortizzati il più rapidamente possibile nel periodo di validità. L'ammortamento avviene al più tardi a partire dal secondo anno in rate uniformi. g) I mutui devono essere soggetti a interessi. Il tasso d'interesse viene fissato annualmente per il 1 gennaio con una decisione del Dipartimento delle finanze e adeguato di conseguenza per i mutui in corso. Per stabilire le condizioni d'interesse, ci si basa sul tasso d'interesse di un'obbligazione della Confederazione vincolata a 10 anni, aumentato dello 0,5% e arrotondato al ¼ di punto percentuale superiore. Di principio, per la durata del mutuo non possono essere distribuiti utili né possono essere effettuati versamenti agli azionisti in assenza di una relativa prestazione. Se vengono comunque distribuiti utili, si deve al contempo versare un ammortamento supplementare pari al 50% dell'importo distribuito. 3.2 Sussidi In singoli casi il Cantone può anche versare sussidi a fondo perso. I sussidi ammontano ad al massimo il 25% delle spese d'investimento. 3.3 Mutui e sussidi Mutui e sussidi ammontano insieme ad al massimo il 25 percento dei costi di investimento. 4. Evasione della domanda e versamento 4.1 Mutui Le domande vengono sottoposte a esame dall'uet e dalla Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale (OBTG). Fa stato la procedura seguente: a) Tutte le domande vanno presentate all'uet. Se le condizioni conformemente all'articolo 19 OSE sono soddisfatte, l'uet inoltra la domanda all'obtg. Se non sono soddisfatte, l'uet respinge per iscritto la domanda.
5 5 b) L'OBTG esamina le domande sotto il profilo del personale, dell'esercizio e materiale e formula una raccomandazione a destinazione del Cantone. c) Se il giudizio basato sulla raccomandazione dell'obtg è positivo, l'uet prepara a destinazione del Dipartimento la proposta di concessione di un mutuo; è negativo, l'uet respinge la domanda. d) I dettagli concernenti il pagamento e il computo degli interessi e dell'ammortamento (ogni volta per la fine di novembre) sono disciplinati da un contratto di mutuo. 4.2 Sussidi Le domande vanno presentate all'uet, che verifica se la domanda soddisfa i criteri conformemente all'articolo 19 OSE. In caso di valutazione positiva, l'uet prepara a destinazione del Dipartimento la proposta di concessione di un sussidio. A seconda dell'ammontare del sussidio, decide il Dipartimento o il Governo. Se le condizioni non sono soddisfatte, l'uet respinge per iscritto la domanda. 5. Documentazione per l'esame della domanda Per l'esame della domanda, va di norma inoltrata all'uet la documentazione seguente: dichiarazione concernente la liberazione dal segreto bancario e professionale valutazione del progetto da parte di una banca business plan (3-5 anni) piano di bilancio, piano di conto economico e piano di conto del flusso di fondi conto degli investimenti del progetto da finanziare indicazioni dettagliate sul fabbisogno di capitale ultimi due conti annuali incluso il rapporto di revisione copie dei contratti di mutuo, di credito e di leasing (banche, privati) curriculum vitae personale con dichiarazione d'imposta privata ed estratto recente del registro delle esecuzioni
6 6 6. Controllo e rimborso L'OBTG sorveglia la solvibilità delle aziende sostenute per tutta la durata del mutuo. In particolare, esamina periodicamente la contabilità e la gestione aziendale. In accordo con l'uet adotta provvedimenti nell'interesse dell'azienda sostenuta e necessari per evitare perdite. Conformemente all'articolo 35 della legge del 30 agosto 2007 sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGVF; CSC ), in caso di mancato adempimento o di adempimento insufficiente degli oneri e delle condizioni i mutui e i sussidi vengono adeguatamente ridotti o ne viene chiesto il rimborso. I mutui e i sussidi percepiti ingiustamente oppure destinati ad altro scopo devono essere rimborsati con gli interessi. I dettagli sono disciplinati in un contratto di mutuo o di sussidio. 6.1 Mutui Se un debitore viola il contratto di mutuo, una volta trascorso inutilizzato un termine per rimediare alle violazioni contrattuali il Cantone può disdire il contratto. 6.2 Sussidi Se gli obiettivi e gli accordi stabiliti nel contratto non vengono raggiunti, il versamento dei sussidi del Cantone può venire sospeso con effetto immediato. 7. Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore immediatamente e sostituisce quella del 18 maggio 2009 (AWT 15/09). 8. Informazione Si incarica l'uet di informare in forma adeguata i potenziali richiedenti circa la presente decisione.
7 7 9. Comunicazione Comunicazione a: Cooperativa di fideiussioni della Svizzera orientale, Rorschacherstrasse 150, 6006 San Gallo Dipartimento delle finanze e dei comuni Amministrazione delle finanze Controllo delle finanze Ufficio dell'economia e del turismo Coira, 22 giugno 2010 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALITÀ Il Direttore: Hansjörg Trachsel, Consigliere di Stato
DECISIONE DIPARTIMENTALE. concernente la concessione di mutui e sussidi a esercizi ricettivi
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni UET 10/14 7000 Coira, Reichsgasse
DettagliUET 4/13 7000 Coira, Reichsgasse 35 Tel. 081 257 23 12 Fax 081 257 21 71 D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni UET 4/13 7000 Coira, Reichsgasse
DettagliDIRETTIVA. concernente. la concessione di contributi e mutui a progetti innovativi
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 9/16 DIRETTIVA concernente
DettagliUET 11/14 7000 Coira, Reichsgasse 35 Tel. 081 257 23 12 Fax 081 257 21 71 DECISIONE DIPARTIMENTALE
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni UET 11/14 7000 Coira, Reichsgasse
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)
9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliMCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi
Amt für Gemeinden Graubünden Uffizzi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 3 Valutazione,
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Spiegazioni relative all avamprogetto del 3 novembre 2006 Sezione 1: Procedura di riconoscimento (art. 1 e 2) Questa sezione contiene le disposizioni esecutive concernenti il riconoscimento delle organizzazioni
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 4 09.01.2015 Legge di Stabilità 2015: moratoria dei mutui e finanziamenti La quota capitale della rata può essere sospesa fino al 2017 Categoria:
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
DettagliDocumento per la richiesta ufficiale del sostegno secondo la. LEGGE PER L'INNOVAZIONE ECONOMICA (del 25 giugno 1997)
Repubblica e Cantone Ticino Sezione della promozione economica Documento per la richiesta ufficiale del sostegno secondo la LEGGE PER L'INNOVAZIONE ECONOMICA (del 25 giugno 1997) e/o il DECRETO FEDERALE
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliLegge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)
70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio
DettagliBANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti OPERATIVITA A BREVE TERMINE I finanziamenti a breve termine sono regolati a tasso variabile, pari all Euribor maggiorato dei seguenti spread: Spread
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliOrdinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica
DettagliSulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1
A. Procedura Ordinaria - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell immobile),
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.
L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliL.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
DettagliOrdinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997
DettagliAllegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102
Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102 1. OBIETTIVI E BENEFICIARI 1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
DettagliSu richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
DettagliCircolare N. 90 del 17 Giugno 2015
Circolare N. 90 del 17 Giugno 2015 Giovani agricoltori: per l avvio delle attività contributi fino a 70.000 euro per l acquisto dei terreni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente
DettagliFOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE
(das Informationsblatt in deutscher Sprache ist in Ausarbeitung) FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare dell Alto Adige Società cooperativa per
DettagliRegolamento sugli investimenti
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sugli investimenti Stato 1.1.2007 Il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana con l accordo della Commissione
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliSCATTO. il prestito partecipativo di Fidi Toscana
SCATTO il prestito partecipativo di Fidi Toscana FINALITA BENEFICIARI SETTORI AMMISSIBILI PROGRAMMA D ATTIVITA Anticipare all impresa, alle migliori condizioni del mercato e sulla base di un programma
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliLinee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti
Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista
DettagliArt. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliRegolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)
70.600 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7
DettagliCOSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento
COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione
DettagliOrdinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)
470.00 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 05 (stato agosto 05) emanata dal Governo il 7 luglio 05 visto l'art. 45 della
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliCATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.
A LLEGATO A RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
DettagliOrdinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25
DettagliLezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating
Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo
DettagliCancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch Comunicato stampa Gennaio 2014 Incentivi della per iniziative nel campo della mobilità aziendale.
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliRILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA. Nota metodologica
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL USURA Nota metodologica La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell usura, prevede che siano resi
DettagliC.R.I.A.S. Le richieste possono essere presentate direttamente presso le sedi C.R.I.A.S. oppure presso le banche convenzionate con quest'ultima.
C.R.I.A.S. Credito di esercizio Le richieste possono essere presentate direttamente presso le sedi C.R.I.A.S. oppure presso le banche convenzionate con quest'ultima. Finanziamento destinato a sopperire
DettagliCod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di
SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla
DettagliI - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliCONVEGNO BNL / ODCEC TORINO. Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi
Torino, 22 novembre 2013 CONVEGNO BNL / ODCEC TORINO Problematiche inerenti l utilizzo di prodotti a copertura dei rischi INTEREST RATE SWAP Gli strumenti finanziari che vengono utilizzati a copertura
DettagliCollaborazione tra l Amministrazione federale e le organizzazioni non governative
Collaborazione tra l Amministrazione federale e le organizzazioni non governative Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 21 agosto 2009 Onorevoli presidente e consiglieri,
DettagliMISURE ECONOMICO FINANZIARIE
Valentina Piuma mercoledì, 18 settembre 2013 G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese La norma è
DettagliDIRETTIVA. concernente la. concessione di mutui e contributi a favore di esercizi ricettivi
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 5/16 DIRETTIVA concernente
DettagliREGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI
REGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI Rev.01 Annulla e sostituisce Regolamento del 13/4/2006 Rev. n. 0 approvato dal Comitato Gestione Fondi Apportati e dei Fondi
DettagliNote per la corretta compilazione dell analisi finanziaria
!"#$%&'()* +,,-+,,./001%+,,./+,,.* 2 Note per la corretta compilazione dell analisi finanziaria Il piano economico e finanziario è uno studio previsionale che prende in considerazione le diverse azioni
DettagliBANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
OPERATIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI PER CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE TERMINE Finalità: favorire il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale attraverso la concessione di finanziamenti
DettagliIL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE
IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE L'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), impone la forma scritta del contratto di conto corrente Inoltre ai commi
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
DettagliCREDITO LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3 Costituzione di un fondo a favore del Credito fondiario Trentino-Alto Adige - Sezione opere pubbliche - o di altro istituto di credito speciale destinato all'erogazione
DettagliSIMEST: Partner d impresa per la competizione globale. Seminario di preparazione alla Missione Imprenditoriale in Iran
SIMEST: Partner d impresa per la competizione globale Seminario di preparazione alla Missione Imprenditoriale in Iran Marco Rosati Responsabile Funzione Desk Italia CONFINDUSTRIA - Roma, 8 ottobre 2015
DettagliMODELLO PER LA CREAZIONE DI UN BUSINESS PLAN
MODELLO PER LA CREAZIONE DI UN BUSINESS PLAN RICHIEDENTE Azienda, ragione sociale Indirizzo Persona di contatto Numero di telefono E-mail Luogo e data Firma e qualifica della persona autorizzata Business
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice
DettagliREGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In
DettagliINCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE
RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 Direzione Trasferimento di Conoscenza e Innovazione Dipartimento Centri e Reti
DettagliDati significativi di gestione
182 183 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto Economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
T:\Borse di Studio\ATTCULSTUD\REGATTCULTSTUD.DOC Decreto Rettorale n. Prot. n. Classif. z 43 y k / ~ 1 ; del 1/{4 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell università di Verona approvato con D.R. n. 6435 del 7/10/1994
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)
DettagliArt. 1 Campo di applicazione
DOCUMENTO TECNICO CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI - AI SENSI
DettagliLe nuove agevolazioni finanziarie per le imprese giovanili e femminili
Le nuove agevolazioni finanziarie per le imprese giovanili e femminili Dott. Giuseppe Giansiracusa Presidente LegaCoop Avv. Luigi Randazzo Presidente Associazione Giovani Professionisti Dott. Riccardo
DettagliLegge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis)
Legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis) del... Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. e l'art. 86 della Costituzione
DettagliRegolamento per la costituzione di accantonamenti della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo
della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo In vigore dal 15.5.2013 (Traduzione) Sommaire 1. Scopo 3 2. Definizioni 3 3. Basi attuariali 3 4. Competenze 4 5. Modalità degli accantonamenti 4 6. Capitali
DettagliMCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi
Amt für Gemeinden Graubünden Uffizi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 12 Contenuto
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
Dettaglivisti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Avamprogetto del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliLegge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport) del giugno 04 (stato agosto 05) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. 3 e 9 della Costituzione
DettagliDati significativi di gestione
36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza
DettagliAssolombarda e Mediocredito Italiano
AGGIORNATO AL 8 LUGLIO 2010 Assolombarda e Mediocredito Italiano Pag. 1. Riequilibrio Finanziario Finanziamento a medio termine finalizzato al sostegno di programmi di riequilibrio finanziario delle imprese,
Dettagli