L'imposta sul reddito d'impresa (IRI)

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1 L'imposta sul reddito d'impresa (IRI) Circolare per la clientela n. 2 del 19/01/2017 IMPOSTE INDIRETTE La tassazione ordinaria Al fine di evitare che per utilizzare una tassazione reale con aliquota pari a quella dell'ires, un'impresa individuale o una società di persone si debbano trasformare (nel senso atecnico del termine) in società di capitali, viene introdotta anche per tali soggetti una flat tax L'imposta sul reddito d'impresa (IRI) era già stata prevista molti anni fa, ma ora, attraverso la legge di bilancio per il 2017 l'iri, che riguarda le società di persone e gli imprenditori individuali, diventa a tutti gli effetti operativa. Risulta essere un'imposizione alternativa rispetto all'irpef e con imposizione reale, anziché proporzionale, in quanto utilizza la stessa aliquota prevista per l'ires (attualmente al 27,5 per cento e dal 2017 del 24 %). Essa si applica sul reddito d'impresa che altrimenti verrebbe colpito da Irpef in capo al socio o allo stesso imprenditore. Con la tassazione ordinaria (Irpef), il reddito derivante dalle società di persone e, naturalmente, quello dell'imprenditore individuale, viene imputato, rispettivamente, ai soci o all'imprenditore stesso mediante il principio della così detta trasparenza fiscale. Nel caso delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, tali ultimi soggetti non sono quindi soggetti passivi d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con la nuova tassazione ossia con l'iri viene quindi stravolto il principio di trasparenza, divenendo soggetti passivi d'imposta direttamente le società di persone e non, quindi, i loro soci. E' bene evidenziare che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ha la caratteristica di incrementare con l'aumentare del reddito tassabile. Tanto più alto è, Pag. 1 di 7

2 quindi, il reddito e tanto maggiore sarà la tassazione che quest'ultimo è destinato a subire. L'imposta, quindi, viene definita come progressiva o a scaglioni e nel momento in cui si deve determinare la tassazione effettiva su una massa di redditi si deve necessariamente tenere conto degli scaglioni Irpef. In contrapposizione a tale tipologia di imposizione si colloca l'imposta sul reddito delle società, nota anche come Ires, che è caratterizzata da un'aliquota unica reale, ossia che non cambia mai al variare, in aumento o in diminuzione, del reddito. Nel panorama tributario nazionale mancava, dunque, una specifica opzione per i soggetti colpiti da Irpef che desse loro la possibilità di adottare una tassazione alternativa, possibilmente uguale a quella Ires, di modo da evitare che, per sfruttare una tassazione più favorevole, imprese individuali e società di persone si vedano costrette a trasformarsi in soggetti giuridici diversi. La legge di bilancio introduce nel panorama giuridico-tributario nazionale una nuova disposizione che va a colmare questo vuoto e che prevede l'adozione di una nuova imposta, ad effetti reali, quale opzione per la tassazione dei redditi d'impresa che altrimenti dovrebbero essere assoggettati ad Irpef. Attualmente imprenditori individuali e società di persone tassano i propri redditi attraverso l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Mentre, però, per l'impresa individuale è facile capire che, coincidendo essa con una persona fisica, questa tasserà gli interi redditi con la propria Irpef, sul fronte delle società di carattere personale è l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi a disciplinare la tassazione del reddito prodotto da tali soggetti. Più precisamente il primo comma della disposizione richiamata stabilisce che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Tornando all'irpef che colpisce, quindi, anche i redditi d'impresa prodotti dalle società di persone mediante tassazione in capo al socio, essa è un'imposta divisa per scaglioni che cresce al crescere del reddito prodotto dal contribuente. Pag. 2 di 7

3 Gli scaglioni Irpef Fascia di reddito Aliquota Irpef Fino a euro 23% oltre euro e fino a euro 27% oltre euro e fino a euro 38% oltre euro e fino a euro 41% oltre euro 43% IMPOSTE INDIRETTE Senza spingersi oltre nella disamina dell'imposta su redditi delle persone fisiche, è evidente che la tassazione per trasparenza risulta essere molto vincolante nel senso che non vi è una tassazione alternativa che possa premiare, per esempio, il reinvestimento degli utili all'interno dell'impresa. Il funzionamento La nuova imposta sul reddito d'impresa (Iri) consiste nella tassazione separata con la stessa aliquota prevista per l'ires, dei redditi prodotti da imprese individuali e società di persone. Proprio per tamponare questo vuoto ossia questo differente trattamento riservato alle società minori rispetto a quelle maggiori, il Legislatore fiscale con la legge di bilancio per il 2017, inserisce nell'ordinamento tributario una nuova opzione per una tassazione reale in capo ai soggetti che per natura vedono tassati i propri redditi per trasparenza. La norma, che è contenuta nell'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, si rivolge agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice solamente però se in contabilità ordinaria. Tutti i soggetti appena richiamati devono, quindi, aver adottato, si ritiene sia per obbligo che per opzione visto che la disposizione nulla dice in merito, il regime di contabilità ordinaria. Dispone la norma che i soggetti appena indicati con riferimento al reddito d'impresa Pag. 3 di 7

4 determinato ai sensi del presente Capo, ossia il Capo VI, del Titolo primo, del Tuir, rubricato semplicemente Redditi d'impresa, possono optare per l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo e l'assoggettamento dello stesso a tassazione separata, con l'aliquota che viene prevista per l'ires. Per quanto riguarda il funzionamento della nuova imposizione si può affermare che esso, da un punto di vista sostanziale, è abbastanza semplice, basandosi sulla tassazione in modo separato del reddito d'impresa. Una volta, però, tassato separatamente tale reddito, occorre analizzare il meccanismo di recupero della tassazione visto che in caso di distribuzione o prelevamento dell'utile da parte dell'imprenditore individuale o dei soci torna applicabile l'irpef a scaglioni. La norma sul punto dispone che Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Qualora l'imprenditore o i soci delle società di persone dovessero, quindi, prelevare utili che hanno già subito la tassazione separata attraverso la nuova imposta sul reddito, essi devono provvedere alla tassazione di tali redditi attraverso il loro normale assoggettamento ad Irpef. Ovviamente per evitare l'evidente doppia imposizione, il meccanismo per il recupero dell'imposta versata si basa sul rendere deducibile dal reddito d'impresa le somme prelevate e che hanno già subito la tassazione separata. Sebbene la relazione illustrativa alla legge di bilancio riporti alcuni esempi di funzionamento (si veda infra) in cui si parla sempre di reddito, è bene far presente che la norma, però, parla correttamente di deducibilità delle somme prelevate e le somme che possono essere prelevate sono quelle, comunque, al netto della nuova flat tax vi-sto che essa sarà un componente negativo che va ad abbattere l'utile. Riprendendo, quindi, l'esempio riportato nella relazione illustrativa, si supponga di avere la seguente situazione: reddito d'impresa prodotto nell'anno n pari a 100, con prelevamenti di 40; reddito d'impresa prodotto nell'anno n+1 pari a 100, con prelevamenti di 60; reddito d'impresa prodotto nell'esercizio n+2 pari a 20, con prelevamenti di 50; Pag. 4 di 7

5 reddito d'impresa prodotto nell'esercizio n+3 pari a 170, con prelevamenti di 40. A questo punto la tabella riepilogativa è la seguente. Anno Reddito prodotto Somme prelevate Reddito tassato Iri Perdite Iri riportabili Reddito prodotto complessivo Somme prelevate complessive Plafond iri N N N (100-30) N Totale E' bene tenere presente che nel periodo n+2 matura una perdita di periodo pari a 30, dovuta a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo. Tale perdita ridu-ce, quindi, a 70 il plafond di reddito tassato ai fini IRI. Nel periodo n+3, il reddito prodotto di 170 e ridotto di 40, per somme prelevate, e di 30 per effetto del riporto della perdita pregressa; di conseguenza, il reddito del periodo che e assoggettato all'aliquota IRI e pari a 100. Il plafond IRI al periodo n+3 aumenta a 170. Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI e pari a 200 con un plafond residuo di 170, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'impresa nel quadriennio, pari a 190 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF. In sostanza, come si evince dall'esempio e dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde sempre alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo. Pag. 5 di 7

6 E' bene far presente che in presenza di utili prodotti in periodi antecedenti all'opzione per l'iri e di prelevamenti, si considerano prelevati prima gli utili ribaltati per trasparenza ai soci e solo in un secondo momento quelli assoggettati ad Iri. Sul fronte dell'opzione, la norma stabilisce che gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, peraltro la norma non specifica se per obbligo o anche per opzione e, quindi, si ritiene in entrambi i casi, possono optare per la flat tax in commento. L'opzione ha una durata pari a cinque periodi di imposta, risulta essere rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. SI RICORDA CHE La nuova flat tax si basa sulla tassazione separata del reddito che viene assoggettato ad Iri I prelevamenti di utili Pag. 6 di 7

7 SCHEMI E TABELLE L'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - i punti salienti L Iri L Iri risulta essere un imposizione alternativa rispetto all Irpef e con imposizione reale, anziché proporzionale, in quanto utilizza la stessa aliquota prevista per l Ires (attualmente al 27,5 per cento e dal 2017 del 24 %). Essa si applica sul reddito d impresa che altrimenti verrebbe colpito da Irpef in capo al socio o allo stesso imprenditore L Irpef E bene evidenziare che l imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ha la caratteristica di incrementare con l aumentare del reddito tassabile. Tanto più alto è, quindi, il reddito e tanto maggiore sarà la tassazione che quest ultimo è destinato a subire. L imposta, quindi, viene definita come progressiva o a scaglioni e nel momento in cui si deve determinare la tassazione effettiva su una massa di redditi si deve necessariamente tenere conto degli scaglioni Irpef L attuale tassazione dei redditi d impresa Attualmente imprenditori individuali e società di persone tassano i propri redditi attraverso l imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Mentre, però, per l impresa individuale è facile capire che, coincidendo essa con una persona fisica, questa tasserà gli interi redditi con la propria Irpef, sul fronte delle società di carattere personale è l articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi a disciplinare la tassazione del reddito prodotto da tali soggetti. Più precisamente il primo comma della disposizione richiamata stabilisce che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La nuova norma Dispone il nuovo articolo 55-bis del Tuir che i soggetti appena indicati con riferimento al reddito d impresa determinato ai sensi del presente Capo, ossia il Capo VI, del Titolo primo, del Tuir, rubricato semplicemente Redditi d impresa, possono optare per l esclusione dalla formazione del reddito complessivo e l assoggettamento dello stesso a tassazione separata, con l aliquota che viene prevista per l Ires. La norma dispone che Dal reddito d impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d imposta e dei periodi d imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d imposta successivi, a favore dell imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Il prelevamento degli Qualora l imprenditore o i soci delle società di persone dovessero, quindi, prelevare utili utili che hanno già subito la tassazione separata attraverso la nuova imposta sul reddito, essi devono provvedere alla tassazione di tali redditi attraverso il loro normale assoggettamento ad Irpef. Ovviamente per evitare l evidente doppia imposizione, il meccanismo per il recupero dell imposta versata si basa sul rendere deducibile dal reddito d impresa le somme prelevate e che hanno già subito la tassazione separata. Pag. 7 di 7

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