E-commerce Aspetti giuridici e fiscali
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1 E-commerce Aspetti giuridici e fiscali Le principali problematiche legali e fiscali legate all e-commerce Milano 22 ottobre 2015 Dott. Beniamino Lo Presti
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3 Di che cosa parleremo Gli aspetti giuridici dell e-commerce () Gli aspetti fiscali dell e-commerce (Dott. Beniamino Lo Presti)
4 Gli aspetti giuridici dell e-commerce Riferimenti normativi Tipologie di commercio elettronico (diretto/indiretto; b2b/b2c) Condizioni generali di contratto Modalità di conclusione del contratto Assenza di confini nel web e giudice competente per la risoluzione delle controversie
5 Riferimenti normativi Direttiva n. 31/2000/CE (direttiva sul commercio elettronico) D.Lgs. n. 70/2003 (attuazione della Direttiva n. 31/2000/CE) D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) Regolamento CE n. 44/2001 (competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) L. n. 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
6 Tipologia di commercio elettronico Definizione generale Il commercio elettronico consiste «nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica; nella distribuzione on line di contributi digitali; nell effettuazione per via elettronica ;» (Comunicazione UE n. 157 del 1997). A. Classificazione in base all oggetto dell attività/transazione 1. Commercio elettronico diretto 2. Commercio elettronico indiretto B. Classificazione in base ai soggetti dell attività/transazione 1. Commercio elettronico b2c 2. Commercio elettronico b2c
7 Classificazione in base all oggetto Commercio elettronico diretto - Oggetto del rapporto sono beni immateriali/digitali - Tutte le fasi del contratto (compresa la sua esecuzione) avvengono on line Commercio elettronico indiretto - Oggetto del contratto sono beni materiali - Solo alcune fasi del rapporto avvengono on line (per es. la conclusione) mentre altre avvengono off-line (per es. la consegna dei beni)
8 Classificazione in base ai soggetti Commercio elettronico b2b Le parti del contratto sono entrambe operatori professionali (per es. aziende) Commercio elettronico b2c Una delle parti (di solito l acquirente dei beni o il richiedente i servizi) è un consumatore, ovvero un soggetto che richiede le prestazioni altrui per soddisfare esigenze personali, non legate ad attività professionali o imprenditoriali NB: applicazione del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005)
9 Contenuti fondamentali Chi vende Che cosa si vende Come si vende Quanto costa Condizioni generali di contratto Obblighi informativi ex D.Lgs. n. 70/2003 Obblighi informativi ex D.Lgs. 265/2005
10 Condizioni generali di contratto Chiare Esaustive Facilmente individuabili (unica pagina) Trasmesse /comunicate al cliente via mail (Corte Giustizia Europea ) Successo dell e-commerce = trasparenza
11 Condizioni generali di contratto nel b2c particolarmente importanti nel caso di BtC il D.Lgs. 206/2005 prevede una serie di diritti a favore del consumatore: a. Diritto di ricevere compiuta informativa sul fornitore e sui prodotti; b. Diritto di recesso c.
12 Casi pratici CASO EBAY CASO PRIVATE OUTLET
13 Caso ebay Nei contratti telematici, le clausole vessatorie sono nulle se non sono specificamente approvate con firma digitale (Trib. Catanzaro, Sez. I Civile, )
14 Caso Private Outlet l AGCM contesta alla società le seguenti pratiche commerciali scorrette: Diffusione di informazioni non rispondenti al vero (disponibilità/tempi di consegna) Mancata restituzione somme denaro Mancata prestazione garanzia di conformità beni venduti Provvedimento (n /12) di sospensione attività diffusione dei contenuti (poi revocato, però l homepage riportava un messaggio che informava i consumatori del precedente oscuramento)
15 Modalità di conclusione del contratto Regola generale: Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell accettazione dell altra parte Nel web 1. Posta elettronica (art c.c.) 2. Compilazione di form nel sito web (offerta al pubblico ex art c.c.) 3. Point&clik (Direttiva 2002/58/CE, nel Considerando n. 17) 4. Principio di esecuzione
16 Quale giudice in caso di controversia Caratteristiche di internet Transnazionalità Assenza di confini fisici Problema Individuazione del giudice che deciderà sulle eventuali controversie nascenti da un contratto di e-commerce Criteri ex Reg. CE 44/2001 Criteri ex L. n. 218/1995
17 Criteri ex Reg. CE 44/2001 Foro generale (art. 2) Fori speciali (art. 5) Determinazione convenzionale (art. 23) Disciplina speciale nel caso di consumatori (sez. IV)
18 Foro generale In assenza di una determinazione convenzionale, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
19 Fori speciali Competenza del giudice del luogo in cui l obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita Luogo di esecuzione dell obbligazione - Nel caso di compravendita, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati; - Nel caso di prestazione di servizi, è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere presati NB: distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto
20 Determinazione convenzionale Sarà competente il Giudice scelto dalle parti di un contratto, che abbiano convenzionalmente e per iscritto accettato di indicare tale giudice
21 Consumatori Tutela del consumatore on line Il consumatore può scegliere se convenire la controparte avanti il giudice dello stato di proprio domicilio o davanti al giudice dello stato di domicilio dell altra parte, se ritenuto più conveniente
22 Foro Buonaparte, 51 Milano ecommerce disciplina fiscale dott. Beniamino Lo Presti
23 Peculiarità (possibile) Demateralizzazione dei beni scambiati Delocalizzazione delle operazioni Sistemi di pagamento elettronici Riduzione numero intermediari dott. Beniamino Lo Presti 1 23
24 Classificazione ai fini Fiscali Presentazione e della slide 1) diversa natura dei beni oggetto delle transazioni Commercio elettronico INDIRETTO per fornitura beni «materiali» Commercio elettronico DIRETTO per fornitura beni «virtuali» o servizi 2) diversa natura dei soggetti coinvolti B2B B2C, C2 dott. Beniamino Lo Presti 2 24
25 Imposte DIRETTE nozione di stabile organizzazione, al fine di eliminare fenomeni di doppia imposizione ( convenzione OCSE ed art. 162 TUIR) applicazione transfer pricing dott. Beniamino Lo Presti 3 25
26 E-Commerce DIRETTO (online) E-Commerce INDIRETTO (offline) cessione per via telematica consegna per via telematica cessione per via telematica consegna con canali tradizionali beni immateriali (digitalizzati) beni materiali prestazioni di servizi cessioni di beni dott. Beniamino Lo Presti 4 26
27 ART 162 TUIR ( art. 5 Modello OCSE) Il concetto di S.O. designa una SEDE FISSA DI AFFARI Comprende: 1) Una sede di direzione 2) Una succursale 3) Un ufficio 4) Un laboratorio dott. Beniamino Lo Presti 5 27
28 Sito web STABILE ORGANIZZAZIONE? Server che svolge solo attività ausiliarie e/o preparatorie Server che soddisfa le basic rules (esistenza per tempo sufficiente e svolgimento attività principali e rilevanti per l impresa ISP come agente indipendente ISP come agente dipendente (ipotesi non contemplata dall OCSE) NO NO SI NO SI dott. Beniamino Lo Presti 6 28
29 STABILE ORGANIZZAZIONE PRESENTE NON PRESENTE Il reddito si intende generato ove è sita la SO Non genera reddito d impresa in Italia Imposte corrisposte nel Paese della SO dott. Beniamino Lo Presti 7 Imposte corrisposte nel Paese dell impresa 29
30 SOGGETTO ESTERO CON SO IN ITALIA SENZA SO IN ITALIA Genera reddito d impresa in Italia non genera reddito d impresa in Italia Determina reddito deducendo costi inerenti e spese regia dott. Beniamino Lo Presti 8 Reddito complessivo come somma redditi come da Titolo I del Tuir 30
31 IVA : presupposti per l imponibilità OGGETTIVO Cessione di beni (art. 2) e prestazioni di servizi art. 3, D.P.R. 633/72) Importazioni (art. 67 D.P.R. 633/72) Acquisti intracomunitari (art. 38 D.L. n. 331/93) Esercizi impresa (art. 4 D.P.R. 633/72) esercizio arte/prof. (art.5 D.P.R. 633/72) SOGGETTIVO da chiunque (art. 2 D.P.R. 633/72) da soggetti passivi (art. 38 D.L. n. 331/93) TERRITORIALE Nel territorio dello Stato ( Italia) (artt. 7 7-septies D.P.R. 633/72) Art. 40 D.L. n. 331/93 dott. Beniamino Lo Presti 9 31
32 Commercio INDIRETTO DALL ITALIA CASO 1 Cessionario privato, residente in Italia (IT) Consegna merci in Italia (IT) Rilevante ai sensi art. 7 bis Cessionario privato, residente in Francia (FR) Consegna merci in Francia (FR) CASO 2 Si applica IVA nel paese dell acquirente. Il cedente italiano nomina un rappresentante fiscale con IVA INTRACOMUNITARIA. Il limite è e di valore o altra soglia stabilita da ciascun stato membro dott. Beniamino Lo Presti 10 32
33 Commercio INDIRETTO DALL ITALIA Si applica l Iva italiana Vendite sotto soglia Vendite sopra soglia Possibile opzione per applicazione imposta nel Paese del cessionario Nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta Effettuazione operazioni intracomunitarie Presentazione modelli Intrastat dott. Beniamino Lo Presti 11 33
34 Commercio INDIRETTO DALL ITALIA CASO 3 Cessionario privato, residente in Svizzera (CH) Consegna merci in Svizzera (CH) Cessione all esportazione ex art. 8 con concorso al plafond Cessionario soggetto passivo, stabilito in Italia Consegna merci in Italia (IT) CASO 4 Non si applicano le disposizioni della vendita a distanza: si applica art. 7 bis. E una cessione interna. dott. Beniamino Lo Presti 12 34
35 Commercio INDIRETTO DALL ITALIA CASO 5 CASO 6 Cessionario soggetto passivo, stabilito in Francia (FR) Consegna merci in Francia (FR) Cessione Intracomunitaria. La fattura recherà il titolo di non imponibilità ex art. 41, D.L. 331/93 Cessionario soggetto passivo, stabilito in Svizzera (CH) Consegna merci in Svizzera (CH) Cessione all esportazione ex art. 8 dott. Beniamino Lo Presti 13 35
36 Commercio INDIRETTO verso ITALIA CASO 1 Cedente UE (UE) Cessionario soggetto passivo (IT) Il comma 2 dell art. 38 del D.L. 331/93 stabilisce i seguenti presupposti per qualificare acquisto come intracomunitario Trasferimento della proprietà Deve verificarsi il trasferimento della proprietà del bene mobile, o di altro diritto reale dott. Beniamino Lo Presti 14 36
37 Commercio INDIRETTO verso ITALIA Onerosità del trasferimento Effettiva movimentazione del bene Soggettività passiva Il trasferimento deve avvenire a titolo oneroso Il bene deve effettivamente spostarsi da uno stato membro verso l Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto Sia il cedente che il cessionario devono essere soggetti passivi ai fini Iva dott. Beniamino Lo Presti 15 37
38 Grazie per l attenzione Dott. Beniamino Lo Presti nicolo@avvghibellini.com beniamino@studiovl.it n.ghibellini@madv.eu
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