Detrazione e deduzione per locazione di alloggi sociali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Detrazione e deduzione per locazione di alloggi sociali"

Transcript

1 Detrazione e deduzione per locazione di alloggi sociali ADEMPIMENTO AMBITO APPLICATIVO UNICO 2015 Detrazione e deduzione per locazione di alloggi sociali In favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, è prevista una detrazione rapportata al reddito complessivo per il triennio : nelle imprese il reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali sconta una deduzione del 40% sia ai fini IRPEF/IRPEF che IRAP. L art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito con modificazione dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80) reca agevolazioni fiscali per il triennio in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale attribuendo, per il suddetto arco temporale, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale una detrazione pari, complessivamente, a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i ,72 e ,41 euro. La relazione illustrativa precisa che le detrazioni, avendo natura transitoria, sono disciplinate al di fuori della normativa del T.U.I.R. (il cui art. 16 è specificamente dedicato alle detrazioni per canoni di locazione). Definizione di alloggio sociale Si ricorda che l art. 1 del D.M. 22 aprile 2008 definisce «alloggio sociale» «l unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato». L alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella predetta definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà. Quanto al canone di locazione dell alloggio sociale, questo viene definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell alloggio. L ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresì, della funzione sociale dell alloggio. Detrazione spettante Alle detrazioni sopra riportate si applica la disciplina della detrazione per canoni di locazione prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 2008, secondo la quale nell ipotesi in cui la detrazione per canoni di locazione superi l imposta lorda (diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.I.R.) riconosce un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.I.R., consentendo, quindi, a tutti i soggetti che ne hanno diritto di usufruire del beneficio. Gli interessati in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi dovranno compilare il Rigo RP71 dedicata agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e indicare il codice relativo alla detrazione di cui s intende fruire nella Colonna 1 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015 VII

2 (Tipologia). Nello specifico occorrerà indicare 4 Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale: Mentre in colonna 2 (n. giorni) occorrerà indicare il numero dei giorni nei quali l unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Se il contratto di locazione decorre dal 1 ottobre 2014 (92 giorni) in dichiarazione s indicherà: Nella colonna 3 (percentuale), inoltre, dovrà indicarsi 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto ovvero la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti. L importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN12 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rapportato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 e alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP71. Deduzione dal reddito di impresa L art. 6 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con mod., dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80) dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, non concorrono alla formazione del reddito d impresa ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nella misura del 40 per cento. I redditi da locazione di alloggi sociali: di nuova costruzione, oppure per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, non concorrono nella misura del 40 per cento: alla formazione del reddito d impresa ai fini delle imposte sui redditi; alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell IRAP. La non concorrenza alla formazione della base imponibile comporta, specularmente, l indeducibilità delle spese sostenute a fronte di tali redditi (T.U.I.R., art. 109, comma 5). Tale previsione è valida fino all eventuale riscatto dell unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente. VIII Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015

3 Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio ediriqualificazioneenergetica ADEMPIMENTO AMBITO APPLICATIVO Detrazioni del 50% e del 65% La Legge di Stabilità 2015 proroga l applicazione delle massime detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici fino al 31 dicembre Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio Il T.U.I.R. prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale con un limite massimo di spesa pari a euro Tra queste vi sono le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Si evidenzia che la detrazione si applica anche alle spese sostenute per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. È, altresì, prevista una detrazione d imposta delle spese documentate sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura della detrazione è stata fissata al 50% delle spese documentate, sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre A partire dal 26 giugno 2012 e fino a tutto il 2015, l ammontare complessivo delle spese detraibili è stato elevato a ,00 euro per unità immobiliare. Il limite di ,00 euro costituisce, comunque, un limite massimo per periodo d imposta (anno solare). In relazione al periodo d imposta 2015: spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute per un ammontare massimo di ,00 euro in caso di prosecuzione dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di ,00 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Il limite di ,00 euro va riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze, unitariamente considerate (Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 giugno 2007, n. 124/E). La detrazione per le spese sostenute deve essere ripartita: in 10 rate di pari importo. Per le spese sostenute nel 2014 per il recupero del patrimonio edilizio pari a euro la dichiarazione dei redditi al fine di fruire dei benefici previsti dovrà essere compilata come di seguito: Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015 IX

4 SCHEMA DI SINTESI Detrazione per il risparmio energetico Per ciò che concerne la detrazione del risparmio energetico: l aliquota della detrazione del 65% è stata confermata fino a tutto il Questa detrazione si differenzia rispetto a quelle per i lavori di recupero edilizio, giacché si applica non solo ai soggetti IRPEF, ma anche ai soggetti IRES; il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all importo delle spese sostenute, ma all importo della detrazione del 65% spettante sulle stesse. La detrazione riguarda anche gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 in relazione agli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali (artt e 1117-bis cod.civ.) o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In particolare la detrazione d imposta del 65% in esame spetta a: persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all art. 5 del T.U.I.R., non titolari di reddito d impresa, che sostengono le spese per l esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; soggetti titolari di reddito d impresa che sostengono le spese per l esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni del 65% occorre anche che vengano posti in essere alcuni adempimenti formali. Necessita, infatti, che: a) un tecnico abilitato asseveri, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l intervento risponde ai requisiti di riqualificazione energetica previsti dalle norme in esame; b) il contribuente acquisisca la documentazione idonea a comprovare il conseguimento dei requisiti prescritti. c) Il contribuente, inoltre, deve trasmettere all ENEA: i dati contenuti nella certificazione energetica, ovvero nell attestato di qualificazione energetica, ove richiesti; per gli interventi di miglioramento dell isolamento termico attuati mediante la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ovvero per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la scheda informativa (Allegato F al D.M. 19 febbraio 2007, introdotta dal D.M. 7 aprile 2008); per gli altri interventi realizzati, la scheda informativa di cui all Allegato E al D.M. 19 febbraio X Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015

5 Le detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica: non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (es. detrazione IRPEF del 50% delle spese di recupero edilizio); non sono cumulabili con il premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell energia contenente i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare; sono, invece, compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (D.M. 20 luglio 2004, certificati bianchi ). Se è stata sostenuta una spesa nel 2014 per un intervento di risparmio energetico pari a euro , la dichiarazione dei redditi dovrà essere compilata come di seguito indicata: Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015 XI

6 Deduzione per l acquisto di immobili da locare ADEMPIMENTO SCHEMA DI SINTESI Deduzione per l acquisto di immobili da locare Spetta una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore delle persone fisiche non esercenti attività commerciale che acquistano dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. L art. 21 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con mod., dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164) prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore delle persone fisiche non esercenti attività commerciale che acquistano dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. Le unità immobiliari a destinazione residenziale, devono essere di nuova costruzione e invendute al 12 novembre 2014 od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettere d) e c), del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione. La deduzione spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell immobile risultante dall atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari medesime. È possibile ottenere la deduzione in tre casi: acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettere d) e c), del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) costruzione di un unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori (in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall impresa che esegue i lavori) (comma 2); acquistoorealizzazionedi ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione (comma 3). Condizioni richieste Occorre che sussistano determinate condizioni per poter usufruire della deduzione e in particolare: a) l immobile, entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto; b) l immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); c) l immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444/1968); d) l immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; XII Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015

7 UNICO 2015 e) il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione (art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ovvero non deve essere superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado. Considerando che il tetto alla deduzione è di euro, la quota massima deducibile all anno è di euro. La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Nel compilare il modello UNICO PF 2015 bisogna far riferimento al quadro RP, rigo RP32: e compilare: la colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell immobile acquistato o costruito. la colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare, entro il limite di euro, la spesa sostenuta per l acquisto o la costruzione dell immobile dato in locazione. la colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l acquisto dell unità immobiliare oggetto dell agevolazione. la colonna 4 (Totale importo deducibile): indicare il 20% dell ammontare risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3. Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la presente colonna 4 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, indicando, in tal caso, il 20% della somma di tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati. Se la deduzione spetta per l acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli. Un fabbricato di nuova costruzione acquistato il 29 giugno 2014 e stato locato in data 20 novembre 2014 per una durata di 8 anni. Il costo di acquisto è pari ad euro e il modello dovrà essere compilato nel seguente modo. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015 XIII

8 Credito di imposta per titolari di reddito di lavoro dipendente eassimilati ADEMPIMENTO Credito di imposta per titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati L art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv., con mod. dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89) ha disposto, limitatamente all anno 2014 (la Legge di stabilità 2015 lo ha reso un credito di imposta a regime), il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati; l importo del credito è pari ad un importo fisso di 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a euro, e decresce linearmente al superamento del predetto limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a euro al fine di ridurre «nell immediato» la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale. Viene previsto il riconoscimento di un credito, che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, in misura pari a: 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 640 euro, per i redditi superiori a euro ma non a euro; il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini dell attribuzione del bonus in commento è assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il credito spetta, altresì, ai percettori delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente, e cioè i redditi di cui all art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h- bis) e l) T.U.I.R.. Il suddetto bonus spetta anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti stabiliti; il credito non spetta, comunque, nell ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Al ricorrere dei presupposti di legge, il credito spetta anche ai lavoratori che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni (CIG), indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell art. 6 del T.U.I.R., costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Il credito spetta ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati e non rileva la circostanza che l imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia. XIV Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015

9 Calcola UNICO 2015 Va evidenziato che il credito in esame deve essere rapportato con riferimento al periodo di lavoro effettuato nell anno e deve, dunque, essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. Il calcolo del periodo di lavoro nell anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria. Pertanto, se il periodo di lavoro nell anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l importo del credito spettante, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l applicazione delle detrazioni previste per le diverse tipologie di reddito (art. 13 T.U.I.R.). Se un lavoratore ha un reddito complessivo pari a euro e ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41 in quanto i giorni di lavoro prestati nel 2014 sono 120. Se un lavoratore ha un reddito complessivo pari a euro e ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito pari a 371,73 euro. Ciò in quanto occorre effettuare il seguente calcolo per rapportare il bonus al periodo lavorativo euro 640/365 x 212 = euro 371,73. I dati relativi al credito di imposta spettante devono essere riportati nel modello di dichiarazione dei redditi ove nel quadro RC di UNICO PF 2015 è prevista un apposita sezione che va compilata nel seguente modo: Rigo RC14 - Bonus IRPEF Nella Colonna 1 deve essere riportato il codice indicato nel punto 119 della Certificazione Unica 2015: ilcodice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta (punto 120 della Certificazione Unica); il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14. Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, nella colonna 1 deve riportare il codice 2. Nella Colonna 2 va indicato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta, indicato nel punto 120 della Certificazione Unica In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello Unico l importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 della Certificazione Unica. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015 XV

10 In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati: nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 119; nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 119; nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 120 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati. Diversamente, in presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 119 e 120 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio. XVI Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015

11 Contratti di locazione con cedolare secca ADEMPIMENTO AMBITO APPLICATIVO Cedolare secca L art. 9 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito con mod. dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80) stabilisce l applicazione, per il quadriennio , di un aliquota ridotta al 10% (in luogo del 15%) per la cosiddetta cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori Comuni italiani (e nei Comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei Comuni ad alta tensione abitativa. Inoltre, il regime della cedolare secca viene esteso anche per le abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. La misura ordinaria dell aliquota della «cedolare secca sugli affitti» è pari al 21% mentre l aliquota relativa ai contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa, inizialmente pari al 19%, era stata già ridotta al 15% ( art. 4 del D.L. n. 102/ 2013, conv., con mod., dalla Legge n. 124/2013). Cedolare secca, leggasi tassazione sostitutiva agevolata La cedolare secca sugli affitti è un imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (oltre che delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione). La base imponibile su cui calcolare l imposta è pari al 100 per cento del canone di locazione. Il versamento è effettuato con le medesime modalità, tramite presentazione del Modello F24 e con le stesse scadenze previste per l IRPEF. Pertanto, l imposta cedolare si paga a saldo il 16 giugno oil16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento (salvo eventuali proroghe come avvenuto negli anni precedenti) e l acconto si paga entro la fine di novembre. Questa imposta trova applicazione solo se i soggetti interessati sono persone fisiche e gli immobili sono abitativi. In altre parole, non possono, quindi, accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali e il regime sostitutivo è applicabile solo con riferimento ai contratti di locazione aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A10). Sono esclusi dall applicazione della cedolare secca: gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi). gli immobili accatastati come abitativi per i quali è stato stipulato un contratto di locazione per uso ufficio o promiscuo. La disciplina dal 2014 Dal 2014 è prevista un aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015 XVII

12 Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna Utilizzo della sezione I del quadro RB). L aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi (art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225). In questo caso, nella sezione II del quadro RB, va barrata la casella di colonna 9 Stato di emergenza. Opzione per il regime sostitutivo L opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. L opzione viene espressa in dichiarazione solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto. In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella sezione I del quadro RB vanno indicati i dati dell immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 Cedolare secca, mentre nella sezione II del quadro RB devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella Contratti non superiori a 30 gg. ): XVIII Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 10 18.03.2016 I redditi degli immobili in locazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Dopo avere affrontato nei precedenti speciali le questioni legate

Dettagli

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-

Dettagli

Circolare N.56 del 15 Aprile 2014

Circolare N.56 del 15 Aprile 2014 Circolare N.56 del 15 Aprile 2014 Cedolare secca e canone concordato. Con l aliquota al 10 per cento si ricalcola la convenienza Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n.

Dettagli

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. COMUNE DI TORTONA Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. Esercizio finanziario 2011 (canone anno 2010) Il sottoscritto, intestatario di contratto

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 16 29.03.2016 730: quadro K e amministratore di condominio Un confronto con il quadro AC di UNICO Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Una delle principali

Dettagli

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 "Differenza" del mod. Unico 2015 PF.

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 Differenza del mod. Unico 2015 PF. Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2015 Si illustrano le modalità di determinazione e versamento della seconda o unica rata dell acconto IRPEF, IRAP ed IRES e della cedolare

Dettagli

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria G u i d a a l l I M U C o m u n e d i V i l l a S a n G i o v a n n i ( R C ) P a g i n a 1 COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria GUIDA ALL IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1. CHE COS E

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 24 APRILE 2009 Informativa n. 32 Detrazione del 55%:

Dettagli

COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 Entro il prossimo 17 giugno deve essere effettuato il versamento della prima rata dell imposta municipale propria (IMU) dovuta

Dettagli

La cedolare secca. Chi, cosa, come, quando e perché

La cedolare secca. Chi, cosa, come, quando e perché La cedolare secca Chi, cosa, come, quando e perché La cedolare secca è una novità di quest anno. Osserviamola più da vicino e scopriamo in cosa consiste. Partiamo dal principio Che cos è la cedolare secca

Dettagli

NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU 2013. Dott. Stefano Spina

NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU 2013. Dott. Stefano Spina NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU 2013 Dott. Stefano Spina IMPOSTE DIRETTE NOVITÀ OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA Contratti in essere al 7.4.2011 Opzione in sede di UNICO 2012 Conferma mediante

Dettagli

STUDIOME. Circolare n. 3/2016. Focus su: 1 Bonus Mobili. Notizie flash della settimana

STUDIOME. Circolare n. 3/2016. Focus su: 1 Bonus Mobili. Notizie flash della settimana Circolare n. 3/2016 Focus su: 1 Bonus Mobili Notizie flash della settimana Bonus arredi e giovani coppie I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. N. 20261 / 2008 protocollo Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione 730/2008, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, 770/2008 Semplificato e 770/2008 Ordinario, approvati

Dettagli

(I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012

(I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012 COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna SERVIZIO TRIBUTI (I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012 Riferimenti Normativi : D. Lgs. n..23 del 14 marzo 2011, istitutivo dell'imposta Municipale

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014

Dettagli

Cedolare secca. I chiarimenti di Telefisco. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Cedolare secca. I chiarimenti di Telefisco. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 29 05.02.2016 Cedolare secca. I chiarimenti di Telefisco I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Categoria: Irpef Sottocategoria: Redditi fondiari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012 RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione

Dettagli

comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014

comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014 comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI > GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014 INDICE Imposta unica comunale pag. 4 TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili pag. 5 TARI - Tassa

Dettagli

Modello 730/2010 Quadro E Bonus arredi

Modello 730/2010 Quadro E Bonus arredi PERIODICO INFORMATIVO N. 30/2010 Modello 730/2010 Quadro E Bonus arredi Tra le novità di quest anno in merito agli oneri detraibili, troviamo nella Sezione E del modello 730/2010 dedicata appunto agli

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 12.11.2014 Cedolare secca e secondo acconto imposte Metodo previsionale, per coloro che adottano il regime della cedolare secca Categoria:

Dettagli

Ristrutturazione della casa: guida alle detrazioni 2016

Ristrutturazione della casa: guida alle detrazioni 2016 Ristrutturazione della casa: guida alle detrazioni 2016 Ristrutturazione della casa: prorogati per il 2016 il bonus Irpef sulle ristrutturazioni edilizie del 50%, l ecobonus del 55%, e il bonus mobili

Dettagli

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA CASTELLANO

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA CASTELLANO AREA FISCALE E SOCIETARIA - RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI- trasformazioni-fusioni-scissioni-conferimenti- - FISCALITA INTERNAZIONALE - TAX LEGAL - MERGER & ACQUISITION - GESTIONI PATRIMONI - TRUST COMPANY

Dettagli

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007 RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Prot. n. 54135/2016 Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo

Dettagli

La fiscalità del leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA DIRETTORE GENERALE ASSILEA. 18 febbraio 2016 ANCE

La fiscalità del leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA DIRETTORE GENERALE ASSILEA. 18 febbraio 2016 ANCE La fiscalità del leasing prima casa GIANLUCA DE CANDIA DIRETTORE GENERALE ASSILEA 18 febbraio 2016 ANCE ASSILEA Associazione Italiana Leasing Cosa prevede il leasing su abitazione principale? Le imposte

Dettagli

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la

Dettagli

L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata:

L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata: CHI DEVE PAGARE L ICI L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata: 1. Dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2015

CERTIFICAZIONE UNICA2015 CERTIFICAZIONE UNICA0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA fiscale Telefono, fax CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n., RELATIVA

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA L. R. D.M. n 900 DEL 15/GIUGNO/1998

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA L. R. D.M. n 900 DEL 15/GIUGNO/1998 IL DIRETTORE - VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro

Dettagli

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata Focus di pratica professionale di Andrea Bongi La cedolare secca tra rinnovi contrattuali e novità del modello Unico 2012 I contratti registrati, scaduti o rinnovati prima del 7 aprile 2011 e le novità

Dettagli

MODELLO 730-3 redditi 2013

MODELLO 730-3 redditi 2013 MODELLO 730-3 redditi 03 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata Modello N. 989980 Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'agenzia delle Entrate

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico nel Mod. 730 Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico nel Mod. 730 Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico nel Mod. 730 Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730/2014 contiene alcune sezioni

Dettagli

IMU / ICI. Dov'è: via Cavour 28 12022 Busca (CN) Orari: Da lunedì a venerdì 8,30-12,15; mercoledì 14,00-17,00. (B285)

IMU / ICI. Dov'è: via Cavour 28 12022 Busca (CN) Orari: Da lunedì a venerdì 8,30-12,15; mercoledì 14,00-17,00. (B285) IMU / ICI I.M.U. - Imposta Municipale Propria L'Imposta Municipale Propria (comunemente nota come I.M.U.) dal 1/1/2012 ha sostituito l'i.c.i. Sono tenuti alla denuncia e al pagamento dell'i.m.u. i proprietari

Dettagli

«L Agenzia delle Entrate risponde» PUNTATA 1-4 NOVEMBRE 2015

«L Agenzia delle Entrate risponde» PUNTATA 1-4 NOVEMBRE 2015 «L Agenzia delle Entrate risponde» PUNTATA 1-4 NOVEMBRE 2015 CANONE LIBERO CANONE CONCORDATO 4 anni + 4 3 anni +2 Accordo tra proprietario e inquilino sull importo da pagare Soglia massima stabilita negli

Dettagli

COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E

COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E COMUNE DI GANGI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2014/2016 E DELLA DETRAZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE ( SE A/1,

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 46 del 14 ottobre 2011 La manovra di Ferragosto (DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di IRES INDICE 1 Premessa... 2

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante

Dettagli

Svolgono anche la libera professione

Svolgono anche la libera professione Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 27 Prot. 3021 DATA 11.04.2007 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Attività intramuraria e modello 730 Riferimenti: Istruzioni alla compilazione del Modello 730/2007

Dettagli

Bonus 36% - Documenti da conservare

Bonus 36% - Documenti da conservare Bonus 36% - Documenti da conservare Dopo l abolizione della comunicazione preventiva di inizio lavori, di seguito riportiamo gli atti che i contribuenti devono tenere a disposizione ed eventualmente mostrare

Dettagli

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016 Art bonus Dai credito all arte ti restituisce gli interessi Venerdì 12 febbraio 2016 1 Effetti operativi delle misure fiscali dedicate alla cultura Intervento a cura della Dott.ssa Lucia Starola Dottore

Dettagli

Fiscal News N. 193. Unico: acconto per i contribuenti forfettari. La circolare di aggiornamento professionale 08.07.2015. Premessa

Fiscal News N. 193. Unico: acconto per i contribuenti forfettari. La circolare di aggiornamento professionale 08.07.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 193 08.07.2015 Unico: acconto per i contribuenti forfettari Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Ai sensi dell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico ALLEGATO A Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE CREDITO D IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DM 23 OTTOBRE 2013 SCHEMA DELL

Dettagli

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. N. prot. 2015/35112 Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni

Dettagli

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ATTIVITÀ TEMPORANEA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Al Comune di Ai sensi del d.lgs. n.59/2010 (art. 64) e della legge n. 287/1991 (artt. 3 e 5) e del

Dettagli

INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria

INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ESENZIONE IMU SU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che dovranno

Dettagli

UNICO PF 2015 quadro RV: addizionali regionali e comunali Donatella Cerone e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo

UNICO PF 2015 quadro RV: addizionali regionali e comunali Donatella Cerone e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo UNICO PF 2015 quadro RV: addizionali regionali e comunali Donatella Cerone e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO All interno del Modello UNICO PF, il quadro RV deve

Dettagli

Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale,

Dettagli

ICI - Le novità e riflessi in Unico

ICI - Le novità e riflessi in Unico ICI - Le novità e riflessi in Unico a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati A partire dal 2007 in materia di imposta comunale sugli immobili sono previste numerose novità, più precisamente:

Dettagli

GLI INTERVENTI PER LE COOPERATIVE EDILIZIE GLI ALTRI INTERVENTI

GLI INTERVENTI PER LE COOPERATIVE EDILIZIE GLI ALTRI INTERVENTI IL FONDO DI HOUSING SOCIALE TRENTINO GLI INTERVENTI PER LE COOPERATIVE EDILIZIE GLI ALTRI INTERVENTI Il Fondo di Housing Sociale Trentino è un patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 17 APRILE 2009 Informativa n. 30 Detrazione del 19%

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 21 28.01.2016 Contratto di locazione a canone concordato Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU A cura di Pasquale Pirone I contratti di

Dettagli

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.

Dettagli

Detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Marco Castioni Corso Anaci 2013

Detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Marco Castioni Corso Anaci 2013 Detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie Legge 27.12.1997 n.449 art.1 (istituzione a tempo determinato) Art. 4 D.L. 201 / 2011 Dal 1/1/2012 NUOVO ART. 16 BIS DEL TUIR (DPR 917/86) Agevolazione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELL ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELL ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 43434 Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell articolo 1, comma 74, della legge

Dettagli

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 141

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 141 SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 141 15 aprile 2015 48/FS/om Codici tributo - Soppressione Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37 del 10 aprile 2015 Sintesi Nell ottica della semplificazione degli adempimenti

Dettagli

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni. REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Dettagli

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, 1 00198 Roma C. F. 80021670585

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, 1 00198 Roma C. F. 80021670585 Associazione di Diritto Privato Via Mantova, 1 00198 Roma C. F. 80021670585 DOMANDA DI INTERVENTO ASSISTENZIALE EVENTI SISMICI INTERVENUTI DAL 20 MAGGIO 2012 PER I SOGGETTI RESIDENTI E/O AVENTI SEDE OPERATIVA

Dettagli

Ministero delle Finanze. Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41

Ministero delle Finanze. Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 1 di 6 22/02/2012 14.11 Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60 Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di

Dettagli

IMU 2013 UNITA IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D USO MODALITA E TERMINI

IMU 2013 UNITA IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D USO MODALITA E TERMINI IMU 2013 UNITA IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D USO MODALITA E TERMINI 1) Criteri per usufruire dell assimilazione a) Legame di parentela: primo grado in linea retta (GENITORI con FIGLI) b) Il parente

Dettagli

Auto in uso promiscuo all amministratore

Auto in uso promiscuo all amministratore Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano

Dettagli

1 AMMISSIBILITA SI SI NO. 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 5 CONTRIBUTO MASSIMO 50.

1 AMMISSIBILITA SI SI NO. 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 5 CONTRIBUTO MASSIMO 50. SCHEDA N. 6 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI Edifici nuovi o soggetti agli interventi di cui al comma 3 dell art. 4 del D.P.P. n.11-13/leg del 13 luglio 2009 (sostituzione edilizia,

Dettagli

Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO

Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 di Armando Barsotti Coordinatore Centro Studi Fiaip ----------------------------------------- I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Roma, 20-04-2016. Messaggio n. 1760 OGGETTO:

Roma, 20-04-2016. Messaggio n. 1760 OGGETTO: Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Roma, 20-04-2016 Messaggio

Dettagli

Bonus Fiscale 50% per Ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti.

Bonus Fiscale 50% per Ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti. Bonus Fiscale Bonus Fiscale 50% per Ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti. La Legge di Stabilità n.208/15 rende possibile beneficiare

Dettagli

RAPPORTO OSSERVATORIO UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI GLI IMMOBILI E L IMU: TUTTI I NUMERI TUTTI I NUMERI DELL IMU

RAPPORTO OSSERVATORIO UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI GLI IMMOBILI E L IMU: TUTTI I NUMERI TUTTI I NUMERI DELL IMU ALLEGATO 1 RAPPORTO OSSERVATORIO UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI GLI IMMOBILI E L IMU: TUTTI I NUMERI TUTTI I NUMERI DELL IMU IMU TOTALE I versamenti IMU totali ammontano a circa 23,7 miliardi di euro,

Dettagli

NOVITÁ IN MATERIA DI FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI. Stefano SPINA ODCEC Torino

NOVITÁ IN MATERIA DI FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI. Stefano SPINA ODCEC Torino NOVITÁ IN MATERIA DI FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI Stefano SPINA ODCEC Torino IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI IMPOSIZIONE INDIRETTA NEI LEASING IMMOBILIARI

Dettagli

IMU TASI - TARI. TASI: Tariffa sui servizi indivisibili

IMU TASI - TARI. TASI: Tariffa sui servizi indivisibili IMU TASI - TARI Gentile Contribuente, La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato importanti variazioni alla IUC, in particolare alla TASI sull abitazione principale, all IMU

Dettagli

- Codice Fiscale e Documento d identità del dichiarante. Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

- Codice Fiscale e Documento d identità del dichiarante. Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare Attenzione: dal 1 Gennaio 2015 la presente lista ha subito dei cambiamenti a causa del rinnovato ISEE 2015 di cui parliamo ampiamente in altro articolo. Il modello ISEE ( o meglio Dichiarazione Sostitutiva

Dettagli

730/2016 LE NOVITA è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del cont

730/2016 LE NOVITA è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del cont Il MODELLO 730/2016 730/2016 LE NOVITA è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto; è stata prevista la possibilità

Dettagli

GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Premessa Insieme alle spese mediche, gli interessi passivi sui mutui costituiscono il tipo di spesa più frequente nelle dichiarazioni dei redditi. È utile pertanto illustrare

Dettagli

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013. Circolare n. 11/2013 TORINO 09/05/2013. Studio effemme srl 1

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013. Circolare n. 11/2013 TORINO 09/05/2013. Studio effemme srl 1 VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013 Circolare n. 11/2013 TORINO 09/05/2013 1 VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013 In questa Circolare 1. Imposte a saldo e in acconto Unico

Dettagli

Presentare un nuovo modulo solo in caso di variazioni rispetto all anno precedente (usando il modulo anno 2013 e seguenti)!

Presentare un nuovo modulo solo in caso di variazioni rispetto all anno precedente (usando il modulo anno 2013 e seguenti)! ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L AN 2013 Presentare un nuovo modulo solo in caso di variazioni rispetto all anno precedente (usando il modulo anno

Dettagli

ALIQUOTE 2010. Aliquota 4

ALIQUOTE 2010. Aliquota 4 QUANTO SI DEVE PAGARE ALIQUOTE 2010 Aliquota 4 a. per l abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche che risiedono nel Comune, anche nel caso di soci di cooperative

Dettagli

Comune di VERRUA SAVOIA. (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Comune di VERRUA SAVOIA. (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Comune di VERRUA SAVOIA (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26/9/2012 e modificato con delibera

Dettagli

OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio

OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio Roma, 13/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma

Dettagli

Regolamento per l erogazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero presso le residenze sanitario assistenziali per anziani (R.S.A.

Regolamento per l erogazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero presso le residenze sanitario assistenziali per anziani (R.S.A. Regolamento per l erogazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero presso le residenze sanitario assistenziali per anziani (R.S.A.) Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 07/05/2015

Dettagli

GUIDA 65% ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE INSUFFLAGGIO

GUIDA 65% ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE INSUFFLAGGIO GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE INSUFFLAGGIO aggiornata al 22 dicembre 2015 Sommario Premessa... pag. 3 Edifici interessati... pag. 3 Soggetti beneficiari...

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 15 25.03.2016 Eventi eccezionali: riflessi sulla dichiarazione dei redditi Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Vi sono eventi, denominati

Dettagli

imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 1

imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 1 imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 1 imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 2 Imu 2012 come, dove e quando imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 3 Cos è: imposta in vigore dall 1/1/2012 che grava sul possesso a titolo di proprietà

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione

Dettagli

INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015

INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015 INFORMATIVA N. 020 15 GENNAIO 2015 Previdenziale INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015 Nel presente Aggiornamento AP si forniscono le tabelle delle nuove aliquote contributive INPS, valevoli per

Dettagli

Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole

Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni Ambito di applicazione Interventi di piccole

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA A tutti i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali e Responsabili Unici

Dettagli

IRAP E COSTO DEL LAVORO: REGOLE, CRITICITÀ E MODALITÀ PROCEDURALI

IRAP E COSTO DEL LAVORO: REGOLE, CRITICITÀ E MODALITÀ PROCEDURALI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ IRAP E COSTO DEL LAVORO: REGOLE, CRITICITÀ E MODALITÀ PROCEDURALI DAVIDE CAMPOLUNGHI Commissione Diritto

Dettagli

La cedolare secca sugli affitti D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011

La cedolare secca sugli affitti D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011 La cedolare secca sugli affitti D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011 FINALITA RISCONTRATA UNA FORTE EVASIONE SUI REDDITI DA LOCAZIONE DEI FABBRICATI INTRODOTTO UN MECCANISMO

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

Unità immobiliari oggetto di assegnazione in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Unità immobiliari oggetto di assegnazione in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 22/05/2013 - Il Dipartimento Risorse Economiche ha emanato una circolare esplicativa sulla sospensione dell'acconto Imu. In base a quanto disposto in sede di Consiglio dei Ministri il 17 maggio u.s. e

Dettagli

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 2013 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del

Dettagli

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno AREA 3 PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE Servizio Politiche Sociali e della Casa

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno AREA 3 PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE Servizio Politiche Sociali e della Casa BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE E SPESE FARMACEUTICHE. ANNO 2005. In riferimento al protocollo d intesa tra l Amministrazione Comunale di Castagneto

Dettagli

Nuovo costo per le auto

Nuovo costo per le auto Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 19 21.01.2014 Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l adozione di sistemi di gestione conformi

Dettagli