L EVOLUZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI NATURA DECISORIA NEL GIUDIZIO CIVILE. Roma, 20 aprile 2017
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1 L EVOLUZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI NATURA DECISORIA NEL GIUDIZIO CIVILE Roma, 20 aprile 2017 Prof. Avv. Carlo Rasia Dipartimento scienze giuridiche Università di Bologna
2 Funzioni della motivazione Tradizionalmente la motivazione ha due funzioni (ma in dottrina di ravvisano tesi contrarie, v. Chiarloni, Fazzalari): endoprocessuale: permette alle parti e al giudice dell impugnazione di conoscere appieno il significato della decisione (motivazione come strumento tecnico-processuale). extraprocessuale: si rende possibile il controllo dell opinione pubblica e del cittadino circa il modo con cui il giudice esercita il potere cui è affidato (garanzia politico-costituzionale). Si può aggiungere una terza (ed eventuale) funzione: c.d. extraprocessuale di ricaduta : - permette alle Corti supreme di svolgere la loro funzione nomofilattica garantendo un applicazione certa e uniforme del diritto (art. 65 ord. giud.) e permette di creare dei precedenti; - non tutte le sentenze tendono ad obiettivi teleologici (Cass. 395/17 ha stabilito che davanti alla Corte ci deve essere una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive si siffatto connotato (ossia il contenzioso più nutrito) il procedimento camerale non partecipato e da definirsi tramite ordinanza, in luogo della celebrazione dell udienza pubblica e della decisione con sentenza, previste essenzialmente per le cause dalla articolare rilevanza della questione di diritto ).
3 Funzioni della motivazione Nei testi normativi, non si disciplina come deve essere costruita la motivazione né si stabiliscono regole di stile. I costrutti motivazionali possono essere potenzialmente diversi. Dunque non esiste un concetto statico di motivazione. Può essere modulata secondo le tipologie di decisioni che devono essere rese, in particolare secondo la funzione che queste decisioni vanno a svolgere (saranno dunque più ampi quelli indirizzati alla nomofilachia).
4 La necessità della motivazione L obbligo motivazionale è una conquista recente. Oggi è stabilito nella costituzione (art. 111, co.6), con applicazione generale a tutti i provvedimenti (salvo per i decreti che abbiano un contenuto ordinatorioamministrativo). Sotto il profilo comparatistico, per es., negli U.s.a. manca un obbligo espresso di motivazione: - la motivazione è frequente presso le corti superiori; - assente in primo grado quando c è la giuria.
5 Quadro storico Prammatica del regno di Napoli elaborata da Berardo Tanucci (1774), abrogata con legge del 1791: - viene imposto a tutti i giudici della città di Napoli di motivare le sentenze non sulla base delle opinioni dottrinali, ma con riferimento alle sole leggi; - obbligatorietà della pubblicazione a stampa. Codice di procedura civile napoleonico del 1806: stabilisce la necessità di motivare le sentenze (art. 141 c.p.c.) Eccezione per il regno Lombardo-Veneto, dove non vi è un dovere generale: «[...] la sentenza o sia decisione stessa dovrà essere concepita chiaramente ed intelligentemente come le parti l'avranno chiesta, ma non vi farà menzione de' motivi che avranno determinato il giudice a giudicare così e non altrimenti» ( 315). Ma comunque prevedendo che: «sopra le sentenze, contro le quali sarà permesso d'interporre gravame, si dovranno comunicare alle parti, qualora vengano richiesti in voce o in iscritto, ed al più tardi tre giorni dopo intimata la sentenza, i motivi del giudicato colla citazione degli atti relativi, senza però far menzione delle opinioni particolari [ ]» ( 318) V. il Regolamento generale del 1815.
6 Quadro storico Nel 1838 c è patente regia di Carlo Alberto nel regno di Piemonte-Sardegna, stabilisce: -l obbligo di motivare tutte le decisioni, ma solo delle Supreme magistrature; -per i giudici inferiori, si sceglie la strada della motivazione a richiesta (ricomparsa di recente nel d.d.l 17/12/2013, diventato d.d.l. 1/2/2014, n. 2092, disegno di legge delega al governo recante disposizioni per l efficienza del processo civile, collegato alla legge di stabilità del 2014). Nel c.p.c. del 1865 si dava per scontato l obbligo motivazionale: - Art. 436 c.p.c.: «la sentenza deve contenere l indicazione del nome e cognome, del domicilio o della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, i motivi, il dispositivo», pena la nullità della decisione stessa. - Art. 265 reg. gen giudiz. (1865) «nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto da quelle di diritto: si enunciano gli articoli di legge, sui quali la sentenza si è fondata e si fa un cenno conciso de principi generali di diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti e senza invocare l autorità degli scrittori legali».
7 La motivazione nel c.p.c. (dopo il 2009) Art. 132, n. 4, c.p.c.: La sentenza deve contenere: [ ] 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Art. 118 disp. att. c.p.c. ( Motivazione della sentenza ): La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati Art. 281-sexies c.p.c. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Art. 134 c.p.c. L'ordinanza e' succintamente motivata.
8 La motivazione nel c.p.c. (dopo il 2009) Evoluzione della motivazione nei provv. decisori da concisa a succinta? C è differenza tra questi due termini? E ancora attuale la divisione tradizionale tra sentenza ed ordinanza? Si assiste alla crisi della teoria sentenzo-centrica (=sentenza come modello decisionale ideale)?
9 Le principali ordinanze con natura decisoria nell ultimo ventennio Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. Ordinanza sulla questione di competenza ex art. 38 c.p.c. (ma non nel caso in relazione ad una convenzione d arbitrato ex art. 819-ter c.p.c.: rimane la sentenza); Ordinanza del rito sommario ex art. 702-quater c.p.c. Ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. (è un modello decisorio a cognizione piena ma dai tratti semplificati ed anticipati, teso a sfoltire il lavoro nei casi di manifesta infondatezza) Ordinanza come provvedimento decisorio ordinario in cassazione (adottata in esito all adunanza camerale)
10 Evoluzione dei modelli decisori che si concludono con la sentenza Vi è un reticolo di possibilità di modelli decisori per arrivare ad una sentenza: sentenza a seguito di trattazione scritta; sentenza a seguito di trattazione mista; sentenza a seguito di trattazione orale (c.d. sentenza a verbale); sentenza con motivazione contestuale nel rito del lavoro e locatizio (art. 429 c.p.c.- art. 447-bis c.p.c.), seppure sopravvive la sentenza a struttura bifasica nei casi di particolare complessità e in appello. sentenza semplificata: ex Decreto dott. Canzio del 14/9/16, che prevede la motivazione semplificata quando non è necessario alcun esercizio nomofilattico: l esposizione dei fatti di causa deve essere concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Centralità oggi della sentenza a verbale (art. 281-sexies c.p.c.), utilizzabile davanti al tribunale monocratico, alla Corte d appello, al tribunale collegiale.
11 I requisiti della motivazione Logicità La motivazione è logica e razionale quando deve essere coerente nelle varie articolazioni argomentative che non devono risultare sostanzialmente contrastanti o contraddittorie. Completezza La motivazione deve esistere ed essere completa, cioè deve essere capace di giustificare tutti gli aspetti rilevanti della decisione (i fatti decisivi del giudizio) Sufficienza La motivazione deve spiegare in maniera idonea (plausibile e persuasiva) le ragioni (logiche) che hanno condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento. - Ricavabili a contrario dall abrogato 360, n.5, c.p.c.
12 I requisiti della motivazione Sono ancora attuali a seguito della modifica del n.5 nel 2012? Le sentenze gemelle (Cass. ss.uu /14) stabiliscono che il legislatore del 2012 ha voluto: - ridurre al minimo costituzionale il sindacato motivazionale, possibile solo se integra violazione di legge (lo si sposta nel n. 4 del 360); - far scomparire il controllo sulla sufficienza; - mantenere quello sull esistenza (intesa come assoluta omissione o mera apparenza) o della coerenza (intesa come irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta): dunque solo censura dei vizi più gravi e manifesti. Ben presto però il concetto della motivazione apparente si confonde con quello della grave insufficienza motivazionale (la motivazione che non spiega dipende spesso da una significativa carenza esplicativa che rende la motivazione, appunto, insufficiente). Cass. 8412/15: definisce prima insufficiente la motivazione per poi dire che è apparente.
13 I requisiti della motivazione Si tratta di una disputa nominalistica della Corte Oggi i requisiti della motivazione non cambiano, ma muta semmai la censura in sede di legittimità, limitata ai casi di violazione grave e manifesta (parametro affidato alla Corte). Si è aggiunto di recente però un nuovo requisito della motivazione: Chiarezza e sinteticità.
14 Il requisito della chiarezza e sinteticità La motivazione deve essere chiara e sintetica, così come gli atti devono essere chiari e sintetici. C è una stretta concatenazione tra gli atti di parte e i provvedimenti del giudice. Evoluzione giurisprudenziale sulla chiarezza/sinteticità degli atti -Cass /14; Cass /14 il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d inammissibilità dell impugnazione -Cass /16: dichiara inammissibile un ricorso lungo 251 pagine con vari stralci di atti e documenti, e contenente 18 motivi di impugnazione sussiste una prescrizione di sinteticità per gli atti giudiziari negli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.. L inammissibilità non viene dichiara per violazione del principio di sinteticità ma perché l atto pregiudica l intelligibilità dei motivi sollevati (violazione dell art. 366, nn. 3 e 4). - Consiglio di Stato n. 3296/14; n. 3210/13
15 Il requisito della chiarezza e sinteticità Evoluzione dei protocolli: - Protocollo CNF-Cassazione del 17/12/15 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile, tributaria e penale in materia di autosufficienza del ricorso- con la sanzione dell improcedibilità in mancanza del fascicoletto -Protocolli dei Tribunale di Milano, Torino, Reggio Emilia, Corte d appello di Ancona, Corte d appello di Bologna. Dati normativi anche per i provvedimenti del giudice: Art. 132, 118 disp. att. c.p.c.: per gli atti giudiziari. Art. 16 bis., co. 9-octies, nella l. 221/12 (introdotto nel 2015): gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Art.3 del c.p.a. il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica e la sua violazione è valutata anche ai fini delle spese del giudizio (art. 26, co.1). Art. 120, comma 10. c.p.a. prevede, in materia di appalti, che tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici Decreto del presidente del Consiglio di Stato 22/12/2016: stabilisce criteri dimensionali degli atti di parte, con una sanzione: il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulle questioni a lui sottoposte in quelle parti dell atto eccedenti i limiti.
16 Il requisito della chiarezza e sinteticità Il principio di chiarezza/sinteticità è dunque un principio assodato nel processo civile. Problematiche: 1) quali sono i confini della chiarezza/sinteticità? 2) come si realizza all interno dello sviluppo del processo? 3) quali sono le sanzioni?
17 Il requisito della chiarezza e sinteticità 1) quali sono i confini della chiarezza/sinteticità? Sinteticità/ chiarezza degli atti sembra un endiadi, ma non lo è. - La chiarezza espositiva non si può prescrivere. - La sinteticità si può limitare in maniera quantitativa. (Vedi anche le istruzioni pratiche alla Corte U.E.; Decreto del Pres. C.d. Stato 22/12/16) Ma è corretto ragionare sempre con termini rigidi e non flessibili? Le cause non sono tutte uguali. Si può intervenire con dei format? Ma sorgerebbero problemi con l ordine delle questioni
18 Il requisito della chiarezza e sinteticità 2) come si realizza all interno dello sviluppo del processo? Gli atti introduttivi hanno esigenze diverse da quelli endoprocedimentali. Al pari, l avvocato ha il problema di capire quale linea logica sposerà il giudice e dunque sovrabbonda. 3) quali sono le sanzioni? Ventaglio di ipotesi: condanna alle spese anche ex art. 96, co.3, c.p.c. mancato esame delle questioni trattate oltre i limiti; sanzione disciplinare per l avvocato (doveri di diligenza, correttezza, lealtà); inammissibilità dell atto (es. ricorso per cassazione) Il Gruppo di lavoro ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali (lavori conclusi il 1/12/16) non ha previsto sanzioni specifiche ma, al più, un aumento discrezionale del 20% sulle spese nel procedimento in cassazione.
19 Il requisito della chiarezza e sinteticità E auspicabile una cultura della sobrietà : più l atto è sobrio, più è efficace. «i difetti degli avvocati reagiscono sui giudici e viceversa. L avvocato oscuro prolisso e cavilloso induce il giudice alla disattenzione e all isolamento mentale Ma a sua volta il giudice disattento e pigro induce l avvocato alla superficialità e talvolta al malcostume processuale» (P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato). Puntare a che la capacità di sintesi del magistrato diventi un indice di valutazione della professionalità (Circolare n dell 8/10/07 che stabilisce il parametro nella capacità [da ricavarsi anche nel possesso delle tecniche di argomentazione ], laboriosità, diligenza, impegno).
20 Il contenuto della motivazione Recenti evoluzione sul contenuto dell elemento motivatorio, che può anche non essere autosufficiente. Motivazione «per relationem» Sia nella parte di fatto: rinvio agli elementi contenuti in atti del processo (CTU, atti amministrativi, atti di parte). Oggi v. anche art. 348-ter c.p.c. Sia nella parte di diritto: rinvio a precedenti conformi (art. 118 disp. att.) Motivazione «c.d. collage» (copiatura della argomentazioni degli atti di parte) (Cass. sez. un. 642/2015). Importanza di esporre in sentenza l iter logico-giuridico seguito per spiegare la propria decisione è la soglia minima.
21 Il concetto variabile di motivazione alla luce del principio di ragionevole durata Dovere di motivazione - principio di ragionevole durata (art. 111 cost.) C è un principio che prevale? E meglio una giustizia veloce o una giustizia giusta? Come facciamo a dare una giustizia «giusta» con poche risorse? Il principio di ragionevole durata come principio di «ragionevole e proporzionale impiego delle risorse giurisdizionali» rispetto ad un dato processo (v. Art Eng. Civil Procedure Rules the court has to deal with cases justly and at proportionate cost).
22 Il concetto variabile di motivazione alla luce del principio di ragionevole durata La giurisdizione è una risorsa limitata (Cass. sez. un /14). Dunque l offerta di giustizia deve essere misurata, in modo proporzionale alle risorse. Puntare al case management : il giudice deve, da un lato, dirigere il processo ma, dall altro, guidarlo con uno scarso impiego delle risorse disponibili Equilibrio ragionevole tra «quel» processo e il complesso dell attività giurisdizionale di un dato organo, con beneficio per l intero servizio pubblico giustizia.
23 Conclusioni Crisi del concetto di motivazione o nuova nozione di motivazione? -Crisi del concetto classico di motivazione autosufficiente, a schema statico, rigido. -Non si può più pensare che le motivazioni delle decisioni siano sempre uguali nella struttura e nel contenuto. -Verso una nuova nozione di motivazione da intendersi in senso dinamico, più flessibile e semplificata, in modo da trattare la lite nelle modalità più convenienti in rapporto alle energie giudiziarie disponibili. -Nuovo modo di conciliare i bisogni di effettività della tutela delle parti con le esigenze di efficienza del sistema.
24 Prof. Avv. Carlo Rasia Dipartimento Scienze Giuridiche
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