COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 01/03/1979

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1 COMUNE DI MASSA REGOLAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 01/03/1979 1

2 ART. 1 Il Comune di Massa promuove e favorisce la partecipazione popolare alle attività dei pubblici poteri ed in particolare all amministrazione locale. A tal fine è impegnato a prendere tutte le iniziative che risulteranno idonee in relazione alle specifiche circostanze ed a riformare la propria struttura organizzativa anche in modo da agevolare la partecipazione all Amministrazione Comunale. Col presente regolamento sono istituiti i Consigli di Quartiere come espressione di base dell autonomia comunale, che realizzano, attraverso il decentramento, la più ampia e democratica partecipazione popolare al governo della vita politica del Comune e vengono disciplinate le forme e le condizioni per detta partecipazione. ART. 2 I QUARTIERI Il territorio del Comune è diviso in quartieri secondo la planimetria allegata al presente regolamento. Il numero, la denominazione ed il territorio ed i quartieri possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere dei Consigli delle popolazioni dei quartieri interessati e dalla Commissione Consiliare per il decentramento. ART. 3 COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DURATA I Consigli di Quartiere si compongono di 16 (sedici) Consiglieri. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente alla affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso. Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale, per le cause previste dalla legge, i Consigli di Quartiere esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente alla affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il consiglio di Quartiere è eletto dalla popolazione del quartiere con voto diretto, libero, segreto, contemporaneamente al Consiglio Comunale. L elezione si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e con l osservanza delle norme stabilite per le elezioni dei Consigli Comunali per i Comuni con popolazione superiore a (cinquemila) abitanti, approvate con D.P.R. 26 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni. L elettore può esprimere due preferenze. 2

3 ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE LISTE Le liste dei candidati per l elezione dei Consigli di Quartiere devono essere sottoscritte da elettori di quartiere. Il numero dei sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell articolo 10 della legge 24 Aprile 1975, n. 130 e cioè: a) Da almeno 35 e, da non più di 50 elettori nei Quartieri con più di e fino a abitanti; b) Da almeno 70 e, da non più di 100 elettori nei Quartieri con più di abitanti. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista, quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno. ART. 5 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE Il Consiglio di Quartiere, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell Ufficio Centrale, si riunisce in prima seduta per l accertamento delle condizioni di eleggibilità e per l elezione del Presidente e del Vice-Presidente. Il Consiglio di Quartiere si riunisce in sessione ordinaria almeno 4 volte l anno, con cadenza trimestrale. Si riunisce inoltre per determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco, della Commissione Consiliare per il Decentramento, su richiesta scritta di almeno 2/5 dei Consiglieri di Quartiere, di almeno 100 cittadini del Quartiere che presentano richiesta scritta e motivata con l indicazione dell argomento da porre all ordine del giorno. Nei casi di richiesta la riunione deve avvenire entro 15 giorni. La convocazione del Consiglio di Quartiere è fatta dal Presidente, possibilmente con avvisi scritti contenenti l indicazione degli argomenti da trattare, recapitati ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza, 2 giorni prima. Dell ordine del giorno viene data notizia anche al Sindaco. La documentazione essenziale relativa agli argomenti da trattare deve essere contemporaneamente depositata e tenuta a disposizione dei Consiglieri di Quartiere. Le sedute di Consiglio di Quartiere sono pubbliche. Per la loro validità è richiesto l intervento della metà più uno dei Consiglieri. Di ogni seduta è compilato, a cura del Presidente o di un Consigliere delegato con funzioni di segretario, un verbale contenente il testo delle deliberazioni ed il resoconto sommario della seduta, che viene approvato al termine della seduta stessa, e sottoscritto dal Presidente e da un Consigliere. Il Presidente è responsabile della conservazione degli atti del Consiglio e del verbale delle sedute, la cui copia, sottoscritta come nell originale, viene trasmessa al Sindaco. Nessuna proposta, atto o richiesta potranno considerarsi approvati se non avranno ottenuto la 3

4 maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla riunione. Alle riunioni dei Consigli di Quartiere possono intervenire con diritto di parola: a) Il Sindaco, i componenti la Giunta e i componenti la Commissione Consiliare per il Decentramento; b) Il primo firmatario della richiesta di convocazione di iniziativa dei cittadini; In presenza di problemi di comune interesse due o più Consigli di Quartiere possono tenere riunioni congiunte. Inoltre unarappresentanza del Consiglio di Quartiere può essere invitata al dibattito delle Commissioni Consiliari e consultive dell Amministrazione Comunale, seguendo una procedura concertata fra il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio di Quartiere. ART. 6 COMMISSIONI DI LAVORO Ogni Consiglio di Quartiere può istituire commissioni su specifici problemi. Esse sono presiedute da un Consigliere di Quartiere. Delle Commissioni possono essere chiamati a far parte anche membri esterni rappresentanti di forze sociali organizzate nel quartiere, o singoli cittadini, che per particolare esperienza o competenza tecnica, possono portare un utile contributo. Ciascun Consiglio di Quartiere provvederà ad emanare norme per regolare il funzionamento delle Commissioni, le modalità della loro integrazione e l intervento dei soggetti esterni. ART. 7 IL PRESIDENTE Nella prima seduta, presieduta fino all elezione del Presidente dal Consigliere che ha conseguito più voti elettorali, il Consiglio di Quartiere elegge a scrutinio segreto e nel proprio seno, con due votazioni separate, il Presidente e il Vice-Presidente, con la maggioranza dei componenti il Consiglio. Se, dopo due votazioni, nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, nella stessa seduta si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell ultima votazione; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza della carica di Consigliere, morte, o quando è stata disposta la sua revoca dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. Durante il periodo di vacanza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice-Presidente, che ha fra l altro il compito di convocare il Consiglio per l elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dall inizio della vacanza, e di coadiuvare e sostituirlo in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Presidente del Consiglio di Quartiere: a) Rappresenta il quartiere; 4

5 b) Convoca e presiede il Consiglio di Quartiere assicurando il buon andamento delle sedute e ne firma i verbali; c) Collabora nel far osservare le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta; d) Dà corso ai voti ed alle risoluzioni del Consiglio di Quartiere e cura l esecuzione delle sue deliberazioni; e) Cura, secondo le deliberazioni e con le modalità stabilite dal Consiglio di Quartiere ogni rapporto con l Amministrazione Comunale. ART. 8 LE FUNZIONI I Consigli di Quartiere potranno esercitare funzioni di proposta, funzioni deliberative delegate e di gestione di servizi comunali di quartiere. ART. 9 FUNZIONI DI PROPOSTA I Consigli di Quartiere formulano alla Giunta Comunale proposte di deliberazione per ala soluzione di problemi interessanti il quartiere. I relativi atti di proposta debbono essere trasmessi entro 8 giorni al Sindaco e devono essere posti all ordine del giorno alla prima seduta del Consiglio Comunale. ART. 10 LE FUNZIONI CONSULTIVE I Consigli di Quartiere sono chiamati ad esprimere pareri obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti di carattere generale: 1) Piano regolatore generale e relative varianti di interesse generale; 2) Piani di zona di cui alla legge n. 865 e successive modificazioni; 3) Piani del commercio; 4) Regolamenti comunali; 5) Bilancio di previsione, conto consuntivo e piani d investimento; Ed in ordine ai seguenti provvedimenti di specifico interesse del Quartiere: 6) Varianti di P.R.G. interessanti il quartiere; 7) Piani particolareggiati, lottizzazioni, convenzioni urbanistiche, piani poliennali d attuazione; 8) Localizzazione, progettazione, costruzione ed ampliamento di attrezzature sociali riferentisi al quartiere (asili nido, scuole, campi da giuoco, verde attrezzato); 9) L istituzione, il trasferimento e la modificazione delle strutture dei mercati rionali, fissi ed ambulanti; 10) Le concessioni d uso del demanio comunale esistenti nel quartiere; 11) Servizi socio-sanitari; L Amministrazione Comunale è anche tenuta a richiedere il parere dei Consigli di Quartiere sulle licenze edilizie e di commercio che, a giudizio proprio o di 2/3 dei componenti il Consiglio di Quartiere, siano di particolare rilievo per l assetto del territorio o per la rete distributiva del 5

6 quartiere stesso. La Giunta assegna ai Consigli di Quartiere, per i pareri di cui ai commi precedenti, un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 per esprimersi, fatti salvi i diversi termini stabiliti da norme di legge o di regolamento comunale. Il termine si considera interrotto se il Consiglio di Quartiere chiede chiarimenti o informazioni sull atto su cui è chiamato ad esprimersi. Se i pareri non pervengono formalmente entro i termini previsti dal presente regolamento, l Amministrazione Comunale delibera dando atto della mancanza del parere. Oltre che nei casi suindicati, l Amministrazione Comunale può richiedere il parere dei Consigli di Quartiere su tutti i servizi di competenza comunale, indicando il termine in cui il parere deve essere espresso. Il parere del Consiglio di Quartiere deve essere menzionato nel provvedimento adottato dall Amministrazione Comunale o trasferendolo integralmente o allegandolo alla deliberazione, che dovrà motivare le eventuali difformità. ART. 11 LE ALTRE FUNZIONI I Consigli di Quartiere saranno chiamati ad esercitare poteri deliberativi, di gestione, in ordine ai seguenti servizi: Asili nido e servizi sociali per la prima infanzia; Strutture ricreativo-sportive di interesse zonale; Iniziative culturali zonali e centri sociali; Mercati rionali ambulanti; Giardini pubblici e spazi verdi servizi socio-sanitari; Altre materie che saranno successivamente indicate in relazione a nuove funzioni attribuite ai Comuni. ART. 12 INTERROGAZIONI I Consigli di Quartiere possono rivolgere interrogazioni al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, per conoscere le ragioni dell adozione o della mancata adozione di determinati provvedimenti. La risposta in forma scritta, viene data dall organo competente entro 30 giorni o al primo Consiglio Comunale successivo. ART. 13 GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Per promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali operanti nel quartiere, all attività del Consiglio di Quartiere e dell Amministrazione Comunale, sono previsti i seguenti strumenti di partecipazione popolare: - Le Assemblee; - L iniziativa popolare; - Il referendum. ART. 14 LE ASSEMBLEE Il Consiglio di Quartiere può convocare le Assemblee quando lo 6

7 ritenga opportuno. E tenuto a convocarle, su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri di Quartiere o di 300 elettori del quartiere, entro 10 giorni dalla richiesta. Le Assemblee possono esprimere giudizi e formulare proposte sui problemi del quartiere, possono sollecitare l adozione di provvedimenti di interesse generale, proporre l approvazione di specifiche mozioni o deliberazioni che impegnino il Consiglio di Quartiere, possono rivolgere al Consiglio stesso interrogazioni sui problemi del quartiere. Il Presidente del Consiglio di Quartiere provvede a formulare la risposta scritta da affiggere nel quartiere. ART. 15 INIZIATIVA POPOLARE Al Consiglio di Quartiere e al Consiglio Comunale possono essere presentate petizioni, proposte di mozioni o di deliberazioni sottoscritte rispettivamente da 300 elettori di quartiere o da 800 elettori dell intero Comune. Le petizioni e le proposte di cui sopra possono essere presentate dalle assemblee popolari convocate dal Consiglio di Quartiere ai sensi del 1 comma dell art. 14 con risoluzione approvata dal la maggioranza dei presenti e sottoscritta da almeno 100 elettori del quartiere presenti all assemblea. La discussione sulle petizioni e sulle proposte deve avvenire nel Consiglio di Quartiere, entro un mese dalla presentazione e, nel Consiglio Comunale entro due mesi. ART. 16 REFERENDUM Su iniziativa dei 2/3 del Consiglio di Quartiere o di 1/5 degli elettori del quartiere può essere indetto un referendum consultivo su proposte inerenti a problemi di quartiere. Il referendum è valido se alla votazione avrà partecipato almeno il 50% degli elettori del quartiere. ART. 17 ELEGGIBILITA A CONSIGLIERI DI QUARTIERE Sono eleggibili a Consigliere di Quartiere, tutti i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. Nessuno può candidarsi in più di un quartiere. ART. 18 INELEGGIBILITA A CONSIGLIERI DI QUARTIERE 7

8 Non sono eleggibili i cittadini che si trovano in una delle condizioni previste dal art. 15 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, nonché i membri del Consiglio Comunale. ART. 19 DECADENZA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE Il Consigliere di Quartiere decade dalla carica per assenze ingiustificate che si verifichino almeno per tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza viene accertata e dichiarata dal Consiglio di Quartiere. Ai Consiglieri decaduti subentreranno i primi tre non eletti delle rispettive liste di appartenenza sino ad esaurimento delle stesse. ART. 20 SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE Quando il Consiglio di Quartiere per dimissioni, decadenza od altre cause, sia ridotto a meno della metà dei propri membri, viene sciolto dal Consiglio Comunale che, contemporaneamente allo scioglimento fissa la data delle nuove elezioni nei termini di legge. Fino all insediamento del nuovo Consiglio di Quartiere, il Presidente resta in ogni caso in carica, per l esercizio delle funzioni a lui attribuite. ART. 21 LOCALI A ciascun Consiglio di Quartiere, appena possibile verrà messa a disposizione una sede idonea allo svolgimento della sua attività. ART. 22 FONDO ECONOMALE Presso ogni Consiglio di Quartiere, per le esigenze di funzionamento del rispettivo Consiglio, è costituito un fondo economale a render conto, il cui ammontare è determinato annualmente nel bilancio Comunale. L intestazione del fondo e le modalità di esercizio gestionale sarà regolato da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. ART. 23 La funzione di Consigliere di Quartiere è gratuita (art. 17, legge 8 aprile 1976, n. 278). ART. 24 NORMA TRANSITORIA 8

9 Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiama al Testo della Legge Istitutiva n. 278 del 8 aprile

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