Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali Regolamento di Facoltà

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali Regolamento di Facoltà"

Transcript

1 Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali Regolamento di Facoltà Tiitolo I Disposizioni generali Articolo 1 Ambito della disciplina 1. Nell esercizio dell autonomia riconosciuta e garantita alle strutture didattiche dall art.5 dello Statuto dell Università degli Studi della Tuscia, in armonia con le disposizioni ed i principi posti dal Regolamento generale dell Ateneo ed in esecuzione del Regolamento didattico dell Ateneo, con il presente Regolamento: a) sono disciplinate le competenze ed il funzionamento degli organi della Facoltà di Conservazione dei beni culturali e dell Ufficio di Presidenza; b) sono dettate le norme generali valide per tutti i Corsi di studio istituiti presso la Facoltà di Conservazione dei beni culturali relativamente alle modalità dell espletamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto necessarie per il conseguimento dei Crediti Formativi Universitari; c) sono dettate le norme generali valide per tutti i Corsi di studio istituiti presso la Facoltà di Conservazione dei beni culturali relativamente alle modalità dello svolgimento delle prove finali necessarie per il conseguimento della laurea ovvero della laurea specialistica; d) sono stabilite le modalità secondo le quali potrà essere esercitato dagli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico d Ateneo il diritto di opzione per l iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea specialistica di nuova istituzione, ed in particolare i criteri in base ai quali valutare in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti ai Corsi di laurea preesistenti. Articolo 2 Organi della Facoltà di Conservazione dei beni culturali 1. Sono organi della Facoltà di Conservazione dei Beni culturali il Consiglio di Facoltà, il Preside, la Giunta di Facoltà, la Commissione didattica ed i Consigli di Corso di studio, ove attivati. 2. La composizione e le competenze specifiche della Giunta di Facoltà sono previste nel seguente art. 11. Articolo 3 Uffici della Facoltà 1. Sono uffici della Facoltà l ufficio di Presidenza, l ufficio della segreteria studenti, l ufficio dei coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, ove istituiti. 1

2 2. L Ufficio di Presidenza è costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall Amministrazione centrale ed ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all attività del Preside e degli altri organi della Facoltà. Articolo 4 Entrata in vigore e procedure per la modificazione delle norme contenute nel presente Regolamento 1. Ai sensi dell art. 4, comma 9 del Regolamento didattico di Ateneo il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Facoltà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, viene approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto rettorale che ne indica la data di entrata in vigore. 2. Ai sensi dell art. 11, comma 10 del Regolamento generale di Ateneo all approvazione del Regolamento di Facoltà e delle sue eventuali modificazioni partecipano con voto deliberativo i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti limitatamente agli argomenti di loro competenza individuati dai commi 4 e 5 dell art. 28 dello Statuto. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere modificate su proposta del Preside o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Facoltà, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà, approvata dal Senato Accademico e deliberata con Decreto Rettorale che ne indica la data di entrata in vigore. 4. La proposta sarà discussa nella riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa. Titolo II Gli Organi della Facoltà Articolo 5 Il Consiglio di Facoltà: composizione e funzionamento 1. Il Consiglio di Facoltà è composto secondo le disposizioni dettate nell art. 28 dello Statuto. La rappresentanza degli studenti è determinata nella misura del 15% del totale dei componenti del Consiglio di Facoltà. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni. 2. La disciplina sulla convocazione del Consiglio di Facoltà, sulla validità delle sedute, sulle modalità della votazione e sulla verbalizzazione delle adunanze è stabilita, rispettivamente, dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 11 del Regolamento generale di Ateneo. Articolo 6 Compiti del Consiglio di Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà ha il compito di organizzare, coordinare e disciplinare l attività didattica dei Corsi di studio e degli altri Corsi che afferiscono alla Facoltà, assicurando il coordinamento di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima. 2. In adempimento di tali compiti il Consiglio di Facoltà esercita direttamente le competenze indicate nei seguenti articoli del presente Regolamento e delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge o di regolamento. 2

3 Articolo 7 Competenze organizzative generali 1. Nell esercizio delle proprie competenze organizzative generali il Consiglio di Facoltà, in particolare: a) elegge, nella composizione stabilita dall art. 27, comma 2 dello Statuto, il Preside della Facoltà; b) provvede alla utilizzazione dei posti di Professore e di Ricercatore di ruolo assegnati alla Facoltà, sentiti i Consigli dei Corsi di studio ed i Dipartimenti interessati; c) individua periodicamente, sentiti i Consigli dei corsi di studio ed i Dipartimenti interessati, le esigenze di organico della Facoltà ed avanza le richieste di posti all Ateneo anche in relazione a piani pluriennali di sviluppo; d) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche, d intesa con i Consigli dei Corsi di Studio, con la Commissione didattica e con il consenso dei docenti interessati; e) autorizza i congedi dei docenti per motivi di studio e stabilisce i periodi di alternanza; f) stabilisce, nel rispetto del calendario accademico dell Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti, che possono articolarsi in semestri e in moduli didattici; provvede al coordinamento del calendario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici; g) delibera, nella composizione indicata dall art. 28, comma 3, dello Statuto, sulle chiamate e sulle altre questioni attinenti alle persone dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori, sentiti, ove occorra, i Dipartimenti interessati. Articolo 8 Competenze relative all ordinamento didattico dei corsi di studio istituiti presso la Facoltà 1. Il Consiglio di Facoltà esercita altresì le seguenti competenze relative all ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti presso la Facoltà: a) propone al Senato Accademico l istituzione di nuovi Corsi di studio o la loro soppressione; b) esprime parere ove le iniziative di cui alla lettera precedente siano invece assunte direttamente dal Senato Accademico; c) propone al Senato Accademico l approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio istituiti presso la Facoltà e la loro eventuale modificazione, anche su proposta dei Consigli di Corso di studio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà; d) delibera sulla eventuale delega ai Consigli di Corso di studio di competenze in materia didattica attribuite ordinariamente al Consiglio di Facoltà. Articolo 9 Il Preside 1. Ai sensi dell art.27, comma 1, dello Statuto dell Ateneo, il Preside è l organo che rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni. 2. Le modalità di elezione del Preside sono stabilite dall art. 27, commi 2 e ss. dello Statuto dell Ateneo. 3

4 Articolo 10 Compiti del Preside 1. Ai sensi dell art.27, comma 1, dello Statuto dell Ateneo, il Preside ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà ed esercita tutte le competenze attribuitegli dall ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti. Articolo 11 Giunta di Presidenza 1 Al fine di rendere più funzionale ed efficiente il lavoro del Consiglio di Facoltà, viene costituita una Giunta di Presidenza con il compito di: coordinare le attività del Consiglio di Facoltà e delle Commissioni di Facoltà; fungere da raccordo tra le strutture didattiche e di ricerca; contribuire ad istruire con il Preside gli argomenti da discutere nel Consiglio di Facoltà. 2 La Giunta di Presidenza è composta da: a) il Preside; b) il Preside Vicario; c) i Direttori dei Dipartimenti; d) un membro per ciascun dipartimento, eletto in seno al rispettivo Dipartimento. 3 La Giunta di Presidenza è presieduta dal Preside che la convoca per le vie brevi o mediante convocazione inviata per telegramma o per via informatica con un anticipo di almeno tre giorni sulla data delle riunioni. La convocazione conterrà l ordine del giorno della riunione. Il Preside può invitare a partecipare alla riunione, con voto consultivo, chiunque ritenga utile per la discussione di specifici argomenti. 4 E compito dei singoli componenti la Giunta di Presidenza curare il raccordo tra Giunta e gli organismi rappresentati. 5 La Giunta dura in carica per il periodo corrispondente al mandato di presidenza. Articolo 12 La Commissione didattica 1. Ai sensi dell art. 29 dello Statuto di Ateneo è istituita presso la Facoltà una Commissione didattica presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e per metà da una rappresentanza degli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà. 2. La nomina dei componenti avviene per designazione da parte, rispettivamente, dei docenti del Consiglio di Facoltà e dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, nel proprio ambito. 3. La composizione della Commissione didattica è di sei membri, compreso il Preside, e viene rinnovata ogni tre anni accademici o comunque in concomitanza con l elezione del Preside. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Preside. Articolo 13 Compiti della Commissione didattica 1. Ai sensi dell art. 29 dello Statuto di Ateneo la Commissione ha il compito di coadiuvare e valutare l organizzazione didattica. 2. In adempimento dei propri compiti istituzionali la Commissione didattica: a) esercita poteri propositivi nei confronti delle competenze proprie del Consiglio di Facoltà e dei Consigli dei Corsi di studio, in particolar modo per tutto ciò che attiene alle esigenze 4

5 organizzative ed al buon andamento dei Corsi di studio, anche in considerazione dell esigenza di armonizzare il calendario delle lezioni in relazione alla collocazione delle singole discipline nel primo o nel secondo semestre nei piani di studio ufficiali dei singoli Corsi di studio; b) propone i criteri in base ai quali il Consiglio di Facoltà delibera sull approvazione o meno dei piani di studio individuali predisposti dagli studenti; c) esprime parere sulla richiesta di deroga all adempimento dell obbligo di frequenza avanzata da studenti-lavoratori ovvero motivata sulla base di un oggettiva impossibilità determinata da sovrapposizione degli orari delle lezioni ai sensi del successivo art. 20 del presente Regolamento; d) consente allo studente cui sia stata rifiutata l approvazione del piano di studi individuale di esercitare il diritto di audizione riconosciuto dall art. 6, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo e redige in merito un motivato parere non vincolante per le successive determinazioni del Consiglio di Facoltà. e) verifica il rispetto degli impegni didattici assunti dai docenti che hanno presentato domanda di incentivazione ed assegna i compensi sulla base dei risultati raggiunti. Articolo 14 I Consigli dei Corsi di studio 1. Per ogni Corso di studio istituito presso la Facoltà di Conservazione dei beni culturali può essere attivato un Consiglio di Corso di studio ai sensi dell art. 30 dello Statuto di Ateneo. 2. Il Consiglio del Corso di studio è costituito: a) dai Professori e dai Ricercatori di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell ambito del Corso di studio ovvero ricoperti per supplenza interna o per supplenza esterna; b) dai docenti non di ruolo titolari, in virtù di contratto di diritto privato, di insegnamenti o di moduli attivati nell ambito del Corso di studio medesimo; c) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente alla Facoltà eletto dalla stessa categoria e da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso/corsi di studio che costituiscono il Consiglio. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni. In sede di prima istituzione di un Consiglio di Corso di studio la rappresentanza degli studenti viene provvisoriamente garantita mediante designazione dei componenti da parte dei rappresentanti degli studenti in sede di Consiglio di Facoltà, anche al di fuori del proprio ambito. 3. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Coordinatore, eletto per un triennio tra i Professori di ruolo a tempo pieno dell Università della Tuscia che ne fanno parte, applicando le medesime disposizioni dettate per l elezione del Preside dallo Statuto dell Ateneo. Articolo 15 Disciplina delle afferenze ai Consigli di Corso di studio istituti presso la Facoltà 1. Nell ipotesi dell istituzione di una pluralità di Corsi di studio presso la Facoltà ciascuno dei soggetti di cui all art. 14, comma 2, lettere a) e b), opta per l afferenza ad uno dei relativi Consigli di Corso di studio tramite dichiarazione resa al Consiglio di Facoltà. Tale opzione non comporta, in ogni caso, la decadenza dal diritto di partecipazione, senza voto deliberativo, agli altri Consigli di Corso di studio dei quali sarebbe stato membro di diritto. 5

6 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, la presenza o meno del docente alla seduta del Consiglio di Corso di studio non concorre alla formazione del numero legale necessario per la validità della costituzione dell organo. 3. Nell ipotesi in cui, a seguito dell esercizio delle opzioni di cui al comma 1, taluni Consigli di Corso di studio risultino composti da un numero di componenti inferiore a 15 unità, il Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire l accorpamento di più Consigli di Corso di studio tra di loro affini. Articolo 16 Afferenze ai Consigli dei Corsi di studio interfacoltà 1. La disciplina sull opzione di cui all articolo precedente non si applica con riferimento alle afferenze ai Consigli dei Corsi di studio interfacoltà. 2. Resta salva la possibilità, su deliberazione conforme dei Consigli di Facoltà, di accorpare il Consiglio del Corso di studio interfacoltà con altro Consiglio di Corso di studio istituito presso una delle Facoltà interessate. Articolo 17 Funzionamento dei Consigli di Corso di studio 1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 15, per ogni altro aspetto il funzionamento interno dei Consigli di Corso di studio, relativamente in particolare a quanto attiene alla ritualità delle convocazioni, alla formulazione dell ordine del giorno, alle modalità di votazione ed alle maggioranze necessarie per assumere valide determinazioni, alla verbalizzazione degli argomenti discussi nelle adunanze, è disciplinato dalle norme dettate in generale per il funzionamento degli organi collegiali dal titolo II del Regolamento Generale d Ateneo (artt. 3 ss.). Articolo 18 Competenze dei Consigli di Corso di studio 1. I Consigli dei corsi di studio: a) propongono al Consiglio di Facoltà le modificazioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio che siano ritenute necessarie ai fini del migliore perseguimento degli specifici obiettivi formativi del Corso stesso; b) propongono i piani di studio ufficiali del Corso di studio da sottoporre all approvazione del Consiglio di Facoltà, individuando eventuali propedeuticità fra gli esami da sostenere, e l approvazione dei piani di studio individuali che gli studenti predispongono e svolgono per il conseguimento del titolo di studi; c) propongono al Consiglio di Facoltà l attivazione degli insegnamenti ufficiali inerenti al Corso di studio e le modalità della loro copertura con personale di ruolo dell Università ovvero con supplenze, interne od esterne, o con contratti di diritto privato; d) deliberano sulla partecipazione e sulle modalità dello svolgimento dei programmi di tirocinio predisposti per gli studenti; e) stabiliscono le modalità idonee all accertamento della effettiva presenza dello studente alle lezioni ai fini del riconoscimento della possibilità di sostenere l esame ovvero altra forma di verifica del profitto. 6

7 f) deliberano, previo parere della commissione didattica, sulle richieste di deroga all obbligo di frequenza delle lezioni nelle ipotesi di accertata impossibilità di partecipazione causata da impegni di lavoro ovvero dalla sovrapposizione degli orari delle lezioni prescelte; g) deliberano sulle modalità dello svolgimento delle prove preliminari e delle prove finali richieste per la verifica del profitto, in conformità a quanto stabilito nelle norme generali contenute nel successivo Titolo III del presente Regolamento; h) deliberano sulle modalità dell espletamento della prova finale necessaria per il conseguimento del titolo di studio, in conformità a quanto stabilito nelle norme generali contenute nel successivo Titolo IV del presente Regolamento. Articolo 19 Ufficio di Presidenza 1. L Ufficio di Presidenza è la struttura di supporto per l attività ordinaria degli organi della Facoltà e costituisce un centro secondario di spesa ai sensi dell art.3 del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 2. In particolare, l Ufficio adempie ai seguenti compiti: a) provvede alla gestione delle aule delle lezioni, redigendo gli elenchi degli orari delle lezioni in relazione alle richieste dei docenti ed ottimizzando il coordinamento fra le discipline; b) provvede alla raccolta dei dati relativi alle date degli esami ed all elaborazione dei relativi elenchi; raccoglie le proposte dei docenti relativamente ai membri delle commissioni d esame e redige il decreto di nomina; c) provvede alla raccolta delle prenotazioni degli studenti all esame di laurea, prepara il decreto di nomina delle commissioni e mantiene l elenco dei laureati con le rispettive cartelle personali; d) predispone gli atti necessari per le sedute del Consiglio di Facoltà e ne elabora e distribuisce i verbali; e) svolge ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dal Preside o dal Consiglio di Facoltà. Titolo III Norme generali sulle forme di verifica del profitto Articolo 20 Disposizioni generali sull obbligo di frequenza delle lezioni 1. La frequenza delle lezioni impartite nell ambito degli insegnamenti ufficiali attivati nel Corso di studio è obbligatoria per tutti gli studenti. 2. Deroghe all obbligo di frequenza di cui al comma 1 possono essere concesse dal Consiglio del Corso di studio, previo parere della commissione didattica, solo in ipotesi di accertata impossibilità di partecipazione alle lezioni causata da impegni di lavoro, dalla sovrapposizione negli orari delle lezioni prescelte e dalla partecipazione a moduli e seminari a distanza. 3. E rimessa alla competenza del Consiglio del Corso di studio la decisione sulla possibilità di ricorrere a modalità di formazione a distanza, da concordare con il docente, nonché sulle particolari modalità che dovranno conseguentemente assumere le forme di verifica del profitto. 7

8 Articolo 21 Verifiche intermedie del profitto conseguito 1. Accertamenti intermedi sul profitto conseguito al termine di ciascun singolo modulo, ovvero al termine di più moduli omogenei, possono essere effettuati anche prima dell esame finale. 2. Le forme di tali verifiche intermedie sul profitto conseguito sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio. Articolo 22 Prove finali per la verifica del profitto conseguito 1. Le prove finali per la verifica del profitto conseguito, necessarie per l acquisizione del Credito Formativo Universitario, si svolgono in forma scritta o con colloquio orale e saranno comprovate da una Commissione d esame composta secondo le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo. 2. E rimessa alla competenza del Consiglio del Corso di studio la possibilità di prevedere altre modalità di verifica ritenute idonee ad accertare il profitto conseguito dallo studente nel corso dello svolgimento di moduli che dovranno comunque prevedere la certificazione di una Commissione d esame. Articolo 23 Certificazioni e verbalizzazioni 1. L avvenuta partecipazione alle lezioni, ai seminari ed alle altre attività didattiche sarà certificata al termine di ciascuna attività didattica per consentire allo studente di organizzare, conseguentemente ed in modo autonomo, la progressione con la quale intenderà partecipare alle forme di verifica del profitto, intermedie o finali. 2. Le verifiche del profitto, intermedie o finali, per i singoli moduli, per moduli aggregati e per le altre attività didattiche saranno registrate in appositi verbali. Articolo 24 Limiti temporali minimi per la ripetizione della verifica non superata positivamente 1. L esame non superato non potrà essere ripetuto prima che sia decorso un periodo minimo stabilito dal Consiglio di Corso di studio competente. Titolo IV Norme generali sulle modalità dello svolgimento delle prove finali Articolo 25 Prove finali per il conseguimento del titolo di studi 1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studi deve prevedere in ogni caso una esposizione dinanzi ad un apposita Commissione composta da almeno cinque membri. 2. Nelle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica deve in ogni caso essere prevista l elaborazione da parte del candidato di una dissertazione scritta su un argomento scelto d accordo con il Professore relatore e la discussione dei contenuti della tesi, presentata da un relatore ed da almeno un correlatore, dinanzi alla Commissione di cui al precedente comma. 8

9 3. E rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di Corso di studio la decisione di regolamentare le modalità di svolgimento della prova finale che rimane finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio. 4. E rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di corso di studio la decisione sulla possibilità che, nelle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica, accanto alla necessaria elaborazione di una tesi scritta, venga sostenuta una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio. Articolo 26 Composizione delle Commissioni di laurea 1. Possono essere ammessi a far parte delle Commissioni di laurea di cui all art. precedente anche Professori di Facoltà diverse da quelle alle quali sono iscritti i candidati, Professori supplenti esterni e Professori a contratto in servizio nell anno accademico in cui si svolge la prova finale in un numero non superiore ai docenti in organico nella Facoltà nominati in Commissione. Articolo 27 Elementi rilevanti per la formazione della valutazione conclusiva 1. La Commissione di laurea deve operare una valutazione conclusiva che tenga conto dell intera carriera dello studente all interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla stessa prova finale. 2. E rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di Corso di studio la decisione sulla eventuale predefinizione di criteri in base ai quali pervenire, in relazione agli elementi rilevanti di cui al comma precedente, alla valutazione conclusiva sul profitto dello studente da parte della Commissione di laurea. Articolo 28 Certificazione dei titoli di studio conseguiti 1. Le certificazioni dei titoli di studio conseguiti dagli studenti dovranno riportare in ogni caso le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente nel Corso di studio. 2. E rimessa alla competenza di ciascun singolo Consiglio di Corso di studio la decisione circa le altre modalità della certificazione. Titolo V Istituzioni e/o disattivazioni di Corsi di studio e diritto di opzione degli studenti iscritti Articolo 29 Esercizio del diritto di opzione 1. Agli studenti già iscritti al Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico d Ateneo è attribuito un diritto di opzione per l iscrizione ai Corsi di laurea di nuova istituzione. 2. Il termine ultimo per esercitare il diritto di opzione è fissato in cinque anni a partire dall anno accademico Gli studenti che entro tale termine non abbiano ancora conseguito la 9

10 laurea secondo il previgente ordinamento mantengono comunque il diritto di vedersi riconosciuto il curriculum svolto sino a quel momento, secondo le seguenti norme generali. Articolo 30 Criteri per la valutazione in termini di C.F.U. delle carriere degli studenti 1. Agli studenti che esercitano il diritto di opzione verranno riconosciuti 10 Crediti Formativi Universitari per ogni esame superato. 2. Per il superamento di esami definiti semestrali nell ordinamento quadriennale previgente verranno riconosciuti 8 Crediti Formativi Universitari, ove questi siano comuni ai tre indirizzi nei quali si articolava la laurea in Conservazione dei beni culturali. 3. Ove al contrario si tratti di esami semestrali presenti solo in uno specifico indirizzo, la decisione sul numero di Crediti Formativi Universitari da riconoscere è demandata alla competenza dei Consigli di Corso di studio, che non potrà comunque attribuire un valore inferiore a 6 C.F.U. Articolo 31 Criteri per la valutazione in termini di C.F.U. dei tirocini e di altre attività formative 1. Agli studenti che abbiano partecipato a programmi di tirocinio organizzati dalla Facoltà sulla base di convenzioni approvate in data precedente all approvazione del presente Regolamento verrà riconosciuto un Credito Formativo Universitario ogni 15 ore di lavoro svolto. 2. Agli studenti che hanno partecipato ad attività formative svolte con la partecipazione diretta dell Università o in regime di convenzione o di accordo bilaterale con il nostro Ateneo comunque formalizzato sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari in relazione ai moduli superati, al numero di ore di lezione e di studio di ciascun modulo ed alla verifica del profitto con risultato positivo. Il numero di C.F.U. sarà stabilito da ciascun Consiglio di Corso di studio al quale viene presentata domanda di riconoscimento dei crediti. Articolo 32 Iscrizioni ai corsi di laurea di I livello 1. Il limite massimo di riconoscimento in termini di Crediti Formativi Universitari della carriera dello studente già iscritto al Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali che intenda iscriversi ad un Corso di laurea di primo livello è fissato in 150 C.F.U., calcolati a norma dei precedenti artt. 29 e 30 del presente Regolamento. Articolo 33 Iscrizioni di studenti laureati in Conservazione dei beni culturali 1. Ai laureati in Conservazione dei beni culturali è consentita l iscrizione ai corsi di laurea specialistica di nuova istituzione con un tetto massimo di riconoscimento del lavoro svolto in termini di Crediti Formativi Universitari stabilito nei Regolamenti vigenti. Articolo 34 Iscrizioni di studenti in possesso di altre lauree 1. Agli studenti in possesso di lauree dichiarate affini dal Consiglio del Corso di studio è consentita l iscrizione ai corsi di laurea specialistica di nuova istituzione con il riconoscimento di un minimo di 120 ed un massimo di 240 Crediti Formativi Universitari. 10

11 2. L iscrizione ai corsi di laurea specialistica di nuova istituzione agli studenti in possesso di lauree non dichiarate affini dal Consiglio del Corso di studio è consentita previa valutazione, ad opera del Consiglio stesso, della congruenza del curriculum pregresso sulla base delle declaratorie contenute nelle tabelle ministeriali sulle classi di laurea specialistica. 11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTÀ DI ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMeV) Regolamento Art. 1 1. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) è istituita ai sensi dello Statuto dell'università di Torino, artt. 24 e sgg.

Dettagli

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità Articolo 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, l attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento

Dettagli

Art. 4: è necessario specificare la percentuale di tempo da dedicare allo studio individuale.

Art. 4: è necessario specificare la percentuale di tempo da dedicare allo studio individuale. Allegato 2 Art. 4. Crediti formativi universitari Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 1. Il credito formativo universitario (cfu) - di seguito denominato credito - è l unità di misura

Dettagli

(Emanato con D.R. n. 1032/15 del 02.11.2015) REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) Art. 1 Oggetto

(Emanato con D.R. n. 1032/15 del 02.11.2015) REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) Art. 1 Oggetto REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina le finalità, l organizzazione e il funzionamento del Corso di studio in Giurisprudenza

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI (emanato con Decreto Rettorale N. 645 del 12/03/2003) ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Titoli per l accesso...

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

ART. 1 Oggetto del Regolamento

ART. 1 Oggetto del Regolamento REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELL ITALIANO COME LINGUA STRANIERA ART. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 1 comma 3 del Regolamento

Dettagli

Facoltà: SCIENZE STATISTICHE Corso: 8053 - FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA (L) Ordinamento: DM270 Titolo: FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA Testo: SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Regolamento

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica Classe di laurea magistrale n. LM-33 Ingegneria meccanica DM 270/2004,

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004

CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004 CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DELL ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente

Dettagli

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 Per conseguire le finalità di cui all art. 4, secondo comma, della legge 19 novembre

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Sentito per le vie brevi MIUR e CUN, per questa tipologia di classi sembrerebbe non applicarsi

Sentito per le vie brevi MIUR e CUN, per questa tipologia di classi sembrerebbe non applicarsi Documento contenente le linee guida per l attivazione dei Corsi di studio delle professioni sanitarie (DM 8 gennaio 2009 e DI 19 febbraio 2009) a partire dall offerta formativa dell a.a. 2011-2012 In attesa

Dettagli

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE PROVE FINALI PER I CORSI DI LAUREA EX DM 270/04 (Approvato CDF 9-3-2011) 1. Riferimenti normativi. 1.1. Decreto Ministeriale 22-10-2004 n. 270, art. 10 (Obiettivi ed attività

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Articolo 1 Definizione 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA Articolo 1 (Premesse) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica (definiti anche

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL AMBIENTE NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA DI I LIVELLO A) ESAME DI LAUREA Art. 1 Ammissione Lo studente

Dettagli

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto 1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI

Dettagli

Scuola di Lettere e Beni culturali

Scuola di Lettere e Beni culturali Scuola di Lettere e Beni culturali LAUREA IN CULTURE E TECNICHE DELLA MODA CLASSE L- 3 REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti di accesso

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8487 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE

Dettagli

8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

Capo I - PARTE GENERALE

Capo I - PARTE GENERALE Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) Art. 1 Ambiti d applicazione In attuazione della legislazione vigente (L. 64/2001; L.

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE. Art. 1. (Ambito di applicazione)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE. Art. 1. (Ambito di applicazione) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente Regolamento disciplina le finalità, l organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO. (Approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123)

REGOLAMENTO DIDATTICO. (Approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123) REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO (Approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123) Denominazione inglese della

Dettagli

Scuola di Lettere e Beni culturali

Scuola di Lettere e Beni culturali Scuola di Lettere e Beni culturali Titolo: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE Testo: LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - CLASSE L- 20 REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti

Dettagli

Regolamento per il funzionamento dei corsi

Regolamento per il funzionamento dei corsi Prot. n 5311/B3 del 3 novembre 2014 Il Direttore Vista la Delibera del Consiglio Accademico n 15 del 24 ottobre 2014 che approva il testo e le griglie del Regolamento per il funzionamento dei corsi di

Dettagli

Facoltà: ECONOMIA - SEDE DI RIMINI Corso: 8847 - ECONOMIA DEL TURISMO (L) Ordinamento: DM270 Titolo: ECONOMIA DEL TURISMO Testo: SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Sede Di Rimini Corso di Laurea

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E COMUNICAZIONE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E COMUNICAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E COMUNICAZIONE Emanato con DR. Rep. n. 548/2012 prot. n. 22878/XII/1 del 15.11.2015 Art. 1 Composizione 1. Il Dipartimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Università degli Studi della Tuscia Regolamento per l iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell Università degli Studi della Tuscia (D.R. n. 637/07 del 01.08.2007) REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO

REGOLAMENTO DIDATTICO REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI STUDIO: Culture e tecniche del costume e della moda FACOLTÀ: Lettere e Filosofia CLASSE: 23 Art. 1 Coerenza tra crediti delle attività formative e obiettivi formativi programmati

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO DEL LABORATORIO UNIVERSITARIO DI RICERCA MEDICA TITOLO I Costituzione e Finalità Art. 1 - Denominazione e sede Art. 2 - Finalità TITOLO II Organizzazione Art.

Dettagli

Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Giurista dell Impresa e dell Amministrazione. Parte generale

Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Giurista dell Impresa e dell Amministrazione. Parte generale Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Giurista dell Impresa e dell Amministrazione Capo I. Disposizioni generali Parte generale Art. 1. Ambito di competenza 1. Il presente Regolamento

Dettagli

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale sostenuto

Dettagli

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA Articolo 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività. Articolo 2 Funzioni 1.

Dettagli

- Capo 1 - Disposizioni generali. - Art.1 - Finalità

- Capo 1 - Disposizioni generali. - Art.1 - Finalità Regolamento recante la disciplina per la copertura dei posti di ruolo di professori di I e II fascia, nonché dei ricercatori universitari mediante trasferimento. - Capo 1 - Disposizioni generali - Art.1

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO Art. 1 Corsi per master universitario 1. L Università promuove, secondo la normativa vigente corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master

Dettagli

Emanato con Decreto Rettorale n. 340/AG del 01 febbraio 2013

Emanato con Decreto Rettorale n. 340/AG del 01 febbraio 2013 Emanato con Decreto Rettorale n. 340/AG del 01 febbraio 2013 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE Art. 1 - Il Dipartimento Art. 1.1 Generalità e obiettivi

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011)

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011) LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011) 1. Definizione delle tipologie di attività didattica Ai fini delle presenti linee guida, vengono così definite

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione

Dettagli

Scuola di Lettere e Beni culturali

Scuola di Lettere e Beni culturali Scuola di Lettere e Beni culturali Titolo: DAMS - DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO Testo: LAUREA IN DAMS Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo CLASSE L- 3 REGOLAMENTO

Dettagli

Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.

Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica. DECRETO N. 1099 /Prot. N. 22837/I-3 Div. Affari Istituzionali Sez. Pers. Doc. Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.

Dettagli

SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE. Titolo I Organi rappresentativi... pag.

SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE. Titolo I Organi rappresentativi... pag. SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE Titolo I Organi rappresentativi... pag. 2 art. 1 Organi della Facoltà di Architettura... pag. 2 art.

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI Via Collegio Gallarini, 1 28100 NOVARA (tel. 0321-31252 / 392629) Fax 0321 640556 E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it

Dettagli

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172 81,9(56,7 '(*/,678',',6,(1$ ',3$57,0(172',',5,772'(// (&2120,$ )$&2/7 ',(&2120,$³5,&+$5'0*22':,1 In convenzione con UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (CLASSE L-18 SCIENZE DELL ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE)

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo

Dettagli

a) Per "Ministero" si intende il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

a) Per Ministero si intende il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI [TRASFERIMENTO]* E DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01 GIURISPRUDENZA) Art. 1 Premesse

Dettagli

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente (Decreto Rettorale n.34 del 12 dicembre 2008) Sommario Articolo 1

Dettagli

Regolamento della Prova Finale di Laurea Magistrale

Regolamento della Prova Finale di Laurea Magistrale Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria Regolamento della Prova Finale di Laurea Magistrale (Approvato CdF 13-6-2012) 1. Elaborazione della tesi e presentazione del titolo 1.1 La prova

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina

Dettagli

Art. 1 Definizioni Art. 2 Istituzione Art. 3 Obiettivi formativi specifici Art. 4 Risultati di apprendimento attesi

Art. 1 Definizioni Art. 2 Istituzione Art. 3 Obiettivi formativi specifici Art. 4 Risultati di apprendimento attesi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL STUDIES (Classe LM 52 Relazioni

Dettagli

FACOLTÀ DI FARMACIA REGOLAMENTO DIDATTICO

FACOLTÀ DI FARMACIA REGOLAMENTO DIDATTICO FACOLTÀ DI FARMACIA REGOLAMENTO DIDATTICO Art. 1 CONSIGLIO DI FACOLTÀ 1. Il Consiglio di Facoltà ha il compito di programmare, coordinare e gestire tutte le attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA) in PRODUZIONI ANIMALI (Classe L-38) Ai sensi del D.M. 270/2004 Art. 1 Finalità 1.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE (Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010)

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE (Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010) REGOLAMENTO DELLE SCUOLE (Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010) emanato con D.R. n. 192 del 27 febbraio 2014 INDICE Art. 1 Istituzione 2 Pag. Art. 2 Attribuzioni 2

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

STATUTO DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS FERRARA 1391. Art. 1. Costituzione

STATUTO DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS FERRARA 1391. Art. 1. Costituzione SENATO ACCADEMICO 20/04/206 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 27/04/2016 DECRETO RETTORALE Rep. n. 873/2016 Prot. n. 45381 del 01/06/2016 UFFICIO COMPETENTE Ufficio Dottorato di Ricerca Pubblicato all Albo informatico

Dettagli

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07

Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Al termine del primo trimestre ( dicembre) Alla fine del mese di marzo inizio aprile ( valutazione intermedia) Alla fine dell anno scolastico.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività

Dettagli

Requisiti curriculari, loro accertamento e verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

Requisiti curriculari, loro accertamento e verifica dell'adeguatezza della personale preparazione Scuola di Lettere e Beni culturali LAUREA MAGISTRALE IN GEOGRAFIA E PROCESSI TERRITORIALI CLASSE LM- 80 REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO PARTE NORMATIVA - Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Dettagli

Università di Pisa DOTTORATO IN LETTERATURE STRANIERE MODERNE (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO) REGOLAMENTO

Università di Pisa DOTTORATO IN LETTERATURE STRANIERE MODERNE (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO) REGOLAMENTO Università di Pisa DOTTORATO IN LETTERATURE STRANIERE MODERNE (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO) REGOLAMENTO Art. 1 Istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca Il corso di Dottorato di Ricerca in

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA. Indice

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA. Indice REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA Indice TITOLO I PRINCIPI GENERALI...2 Art. 1 - Ambito di applicazione...2 Art. 2 - Sede, personale e assetto organizzativo...2

Dettagli

TITOLO II ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA

TITOLO II ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA REGOLAMENTO D ATENEO PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E L ACCESSO AI FONDI PER LA MOBILITA Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di stipula degli accordi internazionali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT1 - SCIENZE

Dettagli

Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO

Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO (II Stralcio della bozza di Regolamento degli studenti approvato con delibera del Consiglio Accademico

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE D IMPRESA (CLASSE L-18 Scienze dell economia e della gestione aziendale) Art. 1 Premesse e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ANALISI, CONSULENZA E GESTIONE FINANZIARIA (INTERCLASSE LM-16 FINANZA

Dettagli

Scuola di Ingegneria e Architettura. Regolamento di INGEGNERIA BIOMEDICA

Scuola di Ingegneria e Architettura. Regolamento di INGEGNERIA BIOMEDICA Scuola di Ingegneria e Architettura Regolamento di INGEGNERIA BIOMEDICA Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica è necessario il possesso di

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA

REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA (con la modifiche proposta al Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2014 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 dicembre 2014) Regolamento del Centro

Dettagli

CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera

CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano Approvato con delibera n. 56/2010 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

VADEMECUM NORMATIVO PER L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TFA II CICLO

VADEMECUM NORMATIVO PER L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TFA II CICLO VADEMECUM NORMATIVO PER L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TFA II CICLO Prova scritta Art.6 D.M.312/2014 comma 2 DISPOSIZIONI NORMATIVE E MINISTERIALI Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Scienze per la formazione

Dettagli

"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation

Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation Centro Permanente di Ricerca Permanent Research Centre Acronimo BAFFI CENTRE Denominazione "Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation Oggetto di attività Economia e diritto dei

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO ART. 1 SCOPO DELL ATTIVITÀ L ARCA, fra le sue attività istituzionali, persegue l obiettivo di favorire

Dettagli

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento dell'esame di Matematica generale.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento dell'esame di Matematica generale. SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Regolamento di MANAGEMENT E MARKETING - Parte normativa- Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti di accesso Per essere ammessi al corso di laurea è

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA (CLASSE LM-6 BIOLOGIA) Art. 1 Premesse e finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PROVE FINALI E TESI.

REGOLAMENTO PROVE FINALI E TESI. REGOLAMENTO PROVE FINALI E TESI. Art. 1 - Definizioni 1. Per il conseguimento della Laurea (L) lo studente deve sostenere una prova finale consistente in una discussione su un elaborato scritto relativo

Dettagli

PASSAGGI DI CORSO E RICONOSCIMENTO CREDITI

PASSAGGI DI CORSO E RICONOSCIMENTO CREDITI PASSAGGI DI CORSO E RICONOSCIMENTO CREDITI (Riconoscimento di crediti conseguiti nel Corso di laurea in Scienze giuridiche (classe 31) dell Università di Messina) 1. Gli studenti che hanno conseguito la

Dettagli

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Romsch UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA FACOLTÀ DI. Anno Accademico.. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Prof. PROFESSORE DI I FASCIA TEMPO PIENO PROFESSORE DI II FASCIA TEMPO DEFINITO SETTORE SCIENTIFICO

Dettagli

antropologico( e( scientifico*letterario,( orientata( al( conseguimento( del( livello( formativo( richiesto(dall'area(professionale;(

antropologico( e( scientifico*letterario,( orientata( al( conseguimento( del( livello( formativo( richiesto(dall'area(professionale;( REGOLAMENTO*DIDATTICO* * Corso*di*Studio*in*Scienze*della*Mediazione*Linguistica*Classe*di*Laurea*L=12* Articolo1*AttivazionedelCorsodiStudio Articolo2*ObiettiviformativiqualificantidellaClassediLaureaL*12

Dettagli

Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei

Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei Testo aggiornato al 13 gennaio 2006 Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei IL MINISTRO

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO ISTITUZIONI MUSICALI AFAM LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (Generalità) Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi

Dettagli