AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di CASARANO. Regolamento sull Affido Familiare
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- Diana Palmisano
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1 CASARANO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO VISTI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di CASARANO Regolamento sull Affido Familiare la L.184/1983 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; il DM 24 aprile 2000, Progetto obiettivo materno - infantile, allegato al Piano Sanitario Nazionale per il triennio , che elencava in premessa, tra gli obiettivi che il Servizio Sanitario è chiamato a perseguire, il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari e assistenziali dei minori, assicurando la necessaria collaborazione agli Enti locali anche per quanto riguarda le attività connesse agli iter adottivi previsti dalla Legge 184/83 e dalla Legge 476/98. il rep. Atti n. 1009, Proposta di accordo ( ) per l attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che, nella seduta del 3/8/2000, prevedeva che le attività indicate dalla Legge 184/83 e successive modificazioni venissero svolte da «équipe composte da assistenti sociali e psicologi», tenuto conto del carico di lavoro e del bacino d utenza. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, e in particolare l art. 4, tabella A, che individuava, tra le prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie, e indicava la competenza dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l indagine sociale sulla famiglia; la L.149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile ; Il Piano delle Politiche Sociali della Regione Puglia (DGR , n.1875) che individua quali obiettivi specifici per il nuovo triennio l attuazione piena delle linee guida regionali per l affido familiare dei minori (Del. G. R.n. 494/2007), al fine di dare pieno recepimento sul territorio regionale ai principi e agli indirizzi di cui alla l. n. 149/2001 e di sostenere 1
2 l inversione di tendenza tra accoglienza familiare e accoglienza residenziale dei minori fuori famiglia, anche mediante un rafforzamento delle reti multi professionali per l accompagnamento dei minori e delle figure genitoriali, attraverso una forte integrazione tra istituzioni, enti, servizi e organismi del terzo settore, anche con la definizione di progetti sperimentali di affido familiare di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali attraverso la collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia; La L.R.19/2006, ove si fornisce una definizione dell affido minori inteso come «un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare» (art. 47, comma 6); Il Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007, come modificato ed integrato dal Regolamento della Regione Puglia n.19/2008, all art. 96, precisa che l affidamento familiare minori è di pertinenza del Servizio Sociale dell Ambito Territoriale, previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento. Le caratteristiche del provvedimento di affidamento che il Servizio Sociale deve disporre sono le stesse sia per l affidamento consensuale sia per quello giudiziale. In particolare deve prevedere un progetto individualizzato contenente: analisi della situazione familiare e personale del/la minore; modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata dell affidamento; interventi a favore della famiglia d origine, degli affidatari, del/la minore; tipo e frequenza dei rapporti tra le due famiglie; momenti di verifica periodici. Lo stesso art. 96 riassume i compiti del Servizio Sociale, individuati dalla L. n. 184/83 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/01: disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati; valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all inserimento in struttura comunitaria; vigilare sull andamento dell affidamento svolgendo opera di sostegno educativo; agevolare i rapporti tra minore e famiglia d origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee; ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari del territorio, nell attuazione dell affidamento; avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari per l individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze di affidamento; comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale) ogni evento di particolare rilevanza che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d origine; inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. 4 L. 184/83 e s.m.i.); dare sostegno al minore per l elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo d origine; definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di 2
3 origine, anche valutando l opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria. Il Regolamento spiega che le funzioni di presa in carico, di promozione della cultura dell affidamento familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti affidatari, di formazione e sostegno degli affidatari, di attivazione dei possibili abbinamenti, richiedono l apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento articolato e protratto nel tempo. A tal fine, i Comuni, in collaborazione con la ASL, si dotano, in rapporto alla propria organizzazione territoriale di una o più équipes integrate alle quali attribuire compiti specifici. Le èquipes operano in modo tale da evitare che medesimi operatori abbiano in carico famiglia naturale e famiglia affidataria. Tali équipes integrate devono essere composte almeno da un assistente sociale, da un educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati a questo compito dal proprio Servizio di appartenenza, e devono essere organizzate in modo da prevedere ore di lavoro sia congiunto sia individuale. Alle suddette figure si affiancano mediatori interculturali, rispettivamente per supportare in specifiche condizioni la elaborazione del progetto educativo per il minore, e per sviluppare iniziative di sensibilizzazione all accoglienza da parte di famiglie miste o della stessa etnia dei minori interessati. Il Regolamento stabilisce, infine, che il Servizio di Affidamento familiare deve essere disciplinato dall Ambito Territoriale, con l adozione di un Regolamento unico di Ambito Territoriale che, recependo le linee guida regionali e le norme del presente regolamento, definisca impegni e compiti dei vari soggetti protagonisti dell intervento. In questo quadro l Ambito dovrà sottoscrivere specifici protocolli d intesa con le istituzioni che a vario titolo operano sul tema, in particolare con la AUSL, per favorire e rafforzare il processo di integrazione sociosanitaria dei servizi territoriali. - Le Linee Guida sull Affidamento Familiare dei Minori in Puglia (DGR , n. 494), Le Linee guida chiedono alle AA. SS. LL. di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e di benessere del minore in affido e delle famiglie affidatarie e di origine, assicurando in primo luogo la collaborazione degli operatori dei Consultori Familiari per sostenere ed assistere adeguatamente sotto il profilo psicologico e psicopedagogico il minore ed i soggetti affidatari nella realizzazione dell istituto dell affido. In secondo luogo, facendo intervenire su specifiche problematiche di cura e di riabilitazione gli altri Servizi sanitari specialistici, sempre però in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dell Ambito Territoriale. L alta complessità che caratterizza l affidamento familiare richiede «l apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse nonché un organizzazione complessiva e qualificata dei Servizi sociali degli enti di riferimento, capace di garantire una presa in carico articolata e protratta nel tempo». A tal fine le Linee guida evidenziano l importanza per gli Ambiti territoriali, nonché per le ASL, di dotarsi, in rapporto alla propria organizzazione territoriale, di una o più équipe integrate alle quali attribuire compiti specifici, evitando che medesimi operatori abbiano in carico sia la famiglia d origine che la famiglia affidataria. Le équipe integrate «devono essere composte, come minimo, da un assistente sociale, da un educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati a questo compito dal proprio Servizio di appartenenza, e devono essere organizzate in modo da prevedere ore di lavoro sia congiunto sia individuale, per un monte ore determinato in accordo tra gli Enti ed i Servizi interessati». 3
4 Tutto ciò visto, l Ambito Territoriale Sociale di Casarano promuove l istituto dell Affidamento Familiare secondo il Protocollo di Intesa ed sottoscritto il e adotta il Regolamento che segue. Operativo Art. 1 Definizione di Affido Familiare L Affido è un servizio volto a favorire l accoglienza di un minore, temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare, allo scopo di assicurargli il mantenimento, l istruzione, l educazione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. L affido si realizza nell interesse precipuo del minore e si prefigge di favorire il recupero e la conservazione del proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi e relazionali con la famiglia d origine. Art. 2 Competenza L affido familiare è proposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore e reso esecutivo con Decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (affido consensuale), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall art.330 e seguenti del C.C.(affido giudiziario). Art. 3 Gestione L Affido Familiare è gestito dal Servizio Integrato Affido e Adozione secondo le modalità previste dall Accordo e dal Protocollo Operativo sottoscritti tra Ambito Territoriale Sociale di Casarano, ASL LE DSS di Casarano e Provincia di Lecce. Art. 4 Beneficiari Beneficiari del servizio di Affido Familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni. Art. 5 Tipologie dell Affido Familiare L affidamento Familiare può essere: Affidamento residenziale eterofamiliare: consiste nell accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d origine temporaneamente in difficoltà; Affidamento Residenziale intrafamiliare: consiste nell accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado; Affidamento part-time: si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana (diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze); Altre forme di Affido Familiare sperimentale possono essere: Affidamento Familiare di neonati e bambini piccoli; Affidamento Familiare dei minori diversamente abili; 4
5 Affidamento degli ultradiciottenni; Affidamento di minori in situazioni di emergenza; Affidamento di madri sole con bambini; Affidamento Familiare di minori stranieri anche non accompagnati. Art. 6 Durata L affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i ventiquattro mesi, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuarsi sono rivolti al minore, alla famiglia d origine e agli affidatari. L affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto. Art. 7 Affidatari Possono essere affidatari: - un nucleo familiare, preferibilmente con figli minori - persone singole - una coppia - parenti L affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età. Art. 8 Servizio Integrato Affido e Adozione dell Ambito Territoriale di Casarano Il Servizio Integrato Affido e Adozione si occupa dell affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie. Il servizio ha sede a Casarano, via Padova presso gli uffici dell Ambito. Art. 9 Compiti del Servizio Integrato Affido e Adozione Il Servizio Integrato Affido e Adozione svolge i seguenti compiti: - individuazione dei nuclei affidatari; - proposta dell abbinamento famiglia affidataria - minore, in collaborazione con i servizi territoriali competenti dei Comuni dell Ambito; - formazione delle famiglie affidatarie; - gestione banca dati; - elaborazione periodica dei dati inerenti gli affidamenti; - predisposizione piano di lavoro annuale, con momenti di verifica e valutazione dell attività; - verifica e valutazione dell attività svolta, fornendo una supervisione di garanzia sull andamento del progetto di affido in corso; - sensibilizzazione e informazione sull istituto dell affidamento familiare, sulle problematiche della famiglia e dei minori; - reperimento degli affidatari; - conduzione dei gruppi per il sostegno delle famiglie affidatarie; - sensibilizzazione degli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto 5
6 per il mantenimento del minore, riguardo alla stipula dell assicurazione e all indennità di mantenimento agli affidatari; - sostegno agli affidatari nell accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore/familiari ; - verifica e valutazione periodica, in collaborazione con i servizi territoriali, dell andamento e attuazione del progetto di affido, e relazione all autorità giudiziaria. Art. 10 Valutazione della disponibilità degli affidatari La disponibilità può essere raccolta direttamente dal Servizio Integrato, dai Front Office del Segretariato Sociale professionale dei singoli Comuni, dai Servizi Sociali Territoriali, dalle associazioni del Terzo settore, dal Tribunale per i Minorenni. Spetta al Servizio Integrato Affido e Adozione avviare un percorso di conoscenza e valutazione attraverso le seguenti modalità: colloqui informativi sul significato dell affido, visita domiciliare e colloquio con gli affidatari per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all affido di tutti i componenti, somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dal Servizio, sulla base degli incontri effettuati e del risultato della testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all interno della banca dati tenuta dal Servizio stesso. Art. 11 Formazione degli affidatari La preparazione degli aspiranti affidatari, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati dal Servizio Integrato Affido e Adozione. Nell iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l intervento di famiglie che hanno esperienza di affido. Per le famiglie che hanno un affido in atto, la partecipazione agli incontri di gruppo è obbligatoria. Art. 12 Compito dei Servizi Territoriali (Comune e Consultorio Familiare) I Servizi Sociali Territoriali segnalano al Servizio Integrato Affido e Adozione il caso di possibile affidamento con relazione dettagliata relativa a: - i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia; - i motivi che hanno condotto all affidamento e la presumibile durata di questo; - la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni; I Servizi Territoriali seguono la famiglia d origine del minore per tutta la durata dell affidamento, collaborando con il Servizio Integrato nelle verifiche periodiche relative al progetto e valutando le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia. Art. 13 Abbinamento L abbinamento affidatari/minore viene svolto dal Servizio Integrato Affido e Adozione. Per abbinamento si intende quel processo attraverso il quale il Servizio Territoriale Integrato integrata individua tra gli iscritti nella propria banca dati o in quella di altri ambiti (in tal caso mediante la collaborazione con altri Servizi Integrati Territoriali) gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto. 6
7 Art. 14 Progetto sul minore in affido Il Servizio Integrato Affido e Adozione, sulla base di quanto relazionato dai Servizi Territoriali, elabora un progetto individualizzato comprendente: - l individuazione degli affidatari; - il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d origine e il minore; - il tipo di collaborazione tra famiglia d origine e affidatari; - l eventuale compartecipazione economica da parte della famiglia d origine, tenendo conto del reddito (le spese verranno individuate di volta in volta nel progetto); - verifica in itinere; - verifica del progetto; Art. 15 Impegno della famiglia di origine e degli affidatari All atto d ingresso del minore nella famiglia affidataria, il Servizio Integrato richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte della famiglia di origine, e degli affidatari se trattasi di affido consensuale. Nell impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. La famiglia d origine si impegna a concordare, con il Servizio Integrato, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e di quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni del Tribunale. Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. Art. 16 Garanzie agli affidatari, alla famiglia d origine, al minore Gli affidatari partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno, promossi dal Servizio Integrato, per l affido. Alla famiglia d origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell autorità che ha emesso il decreto. Alla famiglia d origine è garantito, durante tutto il percorso dell affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali, per rimuovere le cause che hanno determinato l affido. Il Servizio Integrato garantisce al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità. Art. 17 Conclusione dell Affidamento Familiare L Affidamento Familiare, come intervento educativo e psico-sociale, cessa quando, valutato l interesse del minore, sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine che lo ha determinato. Art. 18 Assicurazione All atto dell ingresso del minore nella famiglia affidataria, l Ambito Territoriale Sociale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose. Art. 19 Sostegno economico 7
8 La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dal reddito, al fine di riconoscere la natura di servizio dell opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell affidamento. Il contributo fisso mensile consiste in 300,00 per ogni minore in affidamento a tempo pieno, e di 150,00 per ogni minore in affidamento a tempo parziale. In caso di affidamento intrafamiliare a parenti, entro il quarto grado, il contributo economico sarà erogato se i familiari non hanno la possibilità di provvedere al mantenimento del minore. Si precisa che in caso di minore proveniente da altro Ambito il sostegno economico sarà a carico dall Ambito Territoriale Sociale ove il minore è residente. Art. 20 Innalzamento della quota di indennità Il contributo mensile dell indennità di mantenimento (per l affido a tempo pieno o parziale) può essere aumentato fino ad un tetto massimo di 500,00 annue per rimborso o percentuale rimborsabile (nei casi in cui il progetto sul minore in affido preveda determinate spese: spese mediche non mutuabili, asilo nido, ecc), fatte salve le disponibilità finanziarie. Art. 21 Revisione del Regolamento I firmatari si riservano di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive. 8
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
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