LE BONIFICHE AMBIENTALI

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1 LE BONIFICHE AMBIENTALI Il problema dei siti contaminati riveste un ruolo prioritario nei programmi ambientali e di risanamento in gran parte dei paesi Europei. Con tale termine si intendono oggi tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, sia stata accertata un'alterazione delle caratteristiche naturali del suolo da parte di agenti inquinanti tale da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. Avere in gestione un sito contaminato significa essere soprattutto in grado di valutare i differenti scenari ambientali, il grado di effettivo inquinamento, la sua estensione e la sua natura, in modo da poter eseguire tutti gli interventi destinati a ristabilire l'equilibrio eco-ambientale che rientrano per legge nella propria responsabilità. E' quindi necessario dotarsi di strumenti e metodologie in grado di individuare, con precisione, i rischi associati ai siti contaminati: strumenti e metodologie che la Ge.Co. Srl possiede e offre ai propri clienti insieme ad un pacchetto completo di servizi propedeutici allo svolgimento di ciascuna delle fasi progettuali che definiscono le bonifiche ambientali. I Siti di Interesse Nazionale Si definisce sito contaminato, il sito nel quale i valori della concentrazione delle sostanze contaminanti superano la concentrazione massima ammissibile per legge. La legislazione italiana riconosce quali Siti d Interesse Nazionale (SIN) quelle aree in cui l inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica. In Italia ci sono 57 SIN, perimetrali dal 1998 in poi sulla base di diverse leggi, ultima delle quali il Decreto Legislativo n.152 del Il totale della superficie interessata consiste in 1800 Km 2 di aree marine, lagunari e lacustri e 5500 Km 2 di aree terrestri, per un totale di circa il 3% del territorio nazionale. I comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita al Ministero dell Ambiente, che può avvalersi anche dell ISPRA, delle ARPAT, dell ISS ed altri soggetti. In seguito ad interventi normativi i siti vengono individuati e perimetrati, in alcuni casi anche in aree molto vaste; alla perimetrazione segue una sub-perimetrazione, condotta a scala di dettaglio, che ha evidenziato le aree sulle quali avviare le procedure di caratterizzazione. Il Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco A seguito delle procedure iniziate con l emanazione del DPCM 19/05/2005 che dichiarava l emergenza ambientale per i Comuni della Valle del Fiume Sacco, la Legge 248/2005 istituiva il Sito di Interesse

2 Nazionale Bacino del Fiume Sacco la cui perimetrazione veniva definita successivamente con il decreto del e pubblicato sulla G.U. n.100 del La sub-perimetrazione introdotta per il SIN in questione definisce circa 600 diverse aree, appartenenti a molteplici soggetti pubblici e privati, sulle quali devono essere avviate le procedure previste dalla legislazione nazionale in materia di siti inquinati di cui al D.Lgs.152/06 e s.m.i. Le fasi di una bonifica Normalmente la procedura di bonifica di un sito contaminato viene avviata a seguito del riscontro di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito e della comunicazione agli Enti preposti per lo svolgimento di indagini preliminari atte a verificare l eventuale superamento di soglie di contaminazione stabilite per legge 1. A seguito dell accertata avvenuta contaminazione vengono avviate le tre fasi previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i. di seguito brevemente descritte: - Piano di Caratterizzazione - Analisi di rischio - Bonifica del sito Piano di Caratterizzazione Il Piano di Caratterizzazione (PdC) costituisce la prima delle tre fasi progettuali previste dal D.Lgs. 152/06 per il trattamento di siti contaminati ed è finalizzata alla predisposizione del progetto preliminare di bonifica. Si tratta di una attività di studio preparatoria, che prevede l esecuzione di indagini e raccolta dati in situ, per l'elaborazione di un modello concettuale all'interno del quale verranno ipotizzati i processi di contaminazione verificatisi. Ai necessari accertamenti documentali, completati eventualmente da ricerche bibliografiche viene sistematicamente affiancata un'attività sul campo che comprende rilievi e campionamenti di aria, acque e terreno. Tali indagini devono essere attuate per definire tipologia e grado di estensione della contaminazione di suolo, sottosuolo ed acque (superficiali e sotterranee) presenti nel sito e gli eventuali percorsi di migrazione delle sorgenti di contaminazione ai bersagli ambientali ed alla popolazione. Il PdC deve pertanto prevedere la raccolta di precise informazioni in merito a: - il sito e tutte le attività che in esso si sono svolte; 1 Nel caso di un Sito di Interesse Nazionale e, nello specifico, del SIN Bacino del Fiume Sacco, la definizione di una potenziale contaminazione del sito risulta implicita nella perimetrazione stessa del SIN

3 - le correlazioni tra le attività svolte e il tipo (localizzazione ed estensione) della possibile contaminazione; - le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da questo influenzata; - le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica. La Ge.Co. Srl, grazie all esperienza maturata in questo settore, è in grado di predisporre Piani di Caratterizzazioni completi e propedeutici alla realizzazione di progetti di bonifiche su piccola e grande scala avvalendosi di elevate professionalità nel campo dell ingegneria ambientale. Analisi di rischio Sulla base delle risultanze del Piano di Caratterizzazione, è necessario predisporre un documento di Analisi di rischio atto a valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. l punto di partenza per l applicazione dell analisi di rischio è lo sviluppo del Modello Concettuale del Sito (MCS), basato sull individuazione e parametrizzazione dei 3 elementi principali: - 1) la sorgente di contaminazione; - 2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali; - 3) i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno. Nel caso in cui i tre parametri siano tra loro collegati si può quindi parlare di rischio per la salute umana. Successivamente, l analisi procede alla stima del rischio secondo apposite codifiche internazionali seguendo generalmente quattro fasi: - Fase I: Raccolta dati ed identificazione del Pericolo - Fase II: Valutazione tossicologica - Fase III: Valutazione dell esposizione - Fase IV: Caratterizzazione e stima del rischio Il rischio così stimato viene quindi confrontato con le soglie previste dalla Normativa per verificare l eventuale necessità di procedere alla successiva fase di bonifica operativa del sito inquinato. La Ge.Co. Srl vanta un esperienza pluriennale in questo settore e mette al servizio del cliente competenze ad alto valore scientifico nel settore della modellazione geologicoambientale e della valutazione del rischio.

4 Bonifica del sito Fase terminale del procedimento di bonifica è la progettazione e la messa in opera di appositi interventi volti al risanamento e al ripristino ambientale del sito inquinato. La progettazione della bonifica di un sito è un operazione complessa e delicata che deve tenere conto di numerosissimi fattori ivi compresa un analisi costi-benefici degli interventi previsti per garantire la sostenibilità degli stessi. Un progetto di bonifica, tra le altre cose, deve prevedere: - Analisi dei livelli di inquinamento ed investigazioni di dettaglio - Descrizione delle tecnologie di bonifica e ripristino ambientale e delle misure di sicurezza da adottare e dei relativi interventi - Compatibilità di impatto ambientale degli interventi - Piani temporali di esecuzione - Natura e costo degli interventi - Criteri di protezione dei lavoratori e della popolazione - Piani di monitoraggio post-operam La Ge.Co. Srl offre in tal senso un servizio di elevata affidabilità e professionalità garantendo la ricerca di una continua e consapevole condivisione delle scelte progettuali con il cliente a vantaggio della sostenibilità totale degli interventi proposti nel loro La normativa per i siti contaminati La normativa in materia di bonifica di siti inquinati, introdotta con l art.17 del D.Lgs febbraio 1997 (Decreto Ronchi), successivamente completata ed attuata dal DM 25 ottobre 1999, n. 471, è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 152/2006, che ha abrogato l art. 17 del Ronchi. Il DM 471/99 rimane in vigore in quanto non superato dalle nuove disposizioni. In particolare il Titolo V del citato decreto legislativo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. Il D.Lgs. 152/06 introduce un approccio differente per definire un sito come contaminato, in quanto, pur se rimane sostanzialmente inalterato l'approccio tabellare, viene introdotto un ulteriore valore di soglia rispetto al precedente D.M. 471/99. Infatti il Testo Unico Ambientale, riprendendo la stessa terminologia prevista dalla normativa comunitaria (Direttiva 2004/35/CE), definisce (art. 240): - concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di

5 rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; - concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito. Pertanto, se la concentrazione del contaminante CC è maggiore della concentrazione soglia di contaminazione CSC, il sito è potenzialmente contaminato ed è necessario procedere con una caratterizzazione del sito ed un'analisi di rischio sito specifica. Questo approccio è sostanzialmente differente da quanto proposto dal D.M. 471/99: in caso di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili, il sito era, infatti, da considerarsi contaminato e, pertanto, era necessario procedere alle operazioni di bonifica. Tale differenza di approccio appare ancor più evidente se si considera che i valori dei CSC (Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06) e dei valori di concentrazione limite accettabili (Allegato 1 D.M. 471/99) sono sostanzialmente identici al di là di pochissimi parametri. Una volta stabilito il superamento dei CSC, il D.Lgs. 152/06 stabilisce quindi il ricorso all'analisi di rischio sito specifica finalizzata alla determinazione della concentrazione soglia di rischio (CSR). Si opera, pertanto, in modalità inversa (backward mode), fissando un livello di rischio accettabile per il recettore e, sulla base di questo livello, calcolando il massimo valore tollerabile della concentrazione alla sorgente, compatibile con la condizione di accettabilità del rischio stesso. Se la concentrazione della contaminazione CC è maggiore della CSR allora il sito è da considerarsi contaminato ed è quindi necessario procedere alla bonifica. Anche in questo caso è evidente la differenza con il D.M. 471/99 che prevedeva il ricorso all'analisi di rischio e alla determinazione delle CSR solamente qualora il progetto di bonifica avesse dimostrato l impossibilità di riportare i valori di concentrazione delle sostanze entro i limiti previsti dalla legge a costi accettabili (così come previsto dall art. 5 D.M. n 471/99). Ulteriori novità introdotte dal nuovo T.U. Ambientale, consistono nella differenziazione fra sito dismesso e sito con attività in esercizio. Il primo è come recita la lettera della legge il sito in cui sono cessate le attività produttive, mentre il secondo è quello nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie, economiche. Direttamente connessa con la nozione di sito in esercizio è quella di messa in sicurezza operativa : attraverso questo nuovo termine si fa riferimento al complesso di interventi, eseguiti per l appunto

6 all interno di un sito in cui è ancora in corso attività di tipo produttivo, posti in essere per garantire adeguati livelli di sicurezza per le persone e per l ambiente, in attesa di assumere ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente. In questa tipologia di sito, la fase della bonifica viene posticipata solo al momento della cessazione dell attività che in quell area veniva esercitata. Per quanto riguarda i siti di interesse nazionale (SIN), così come per il caso in esame, l art. 252 definisce i principi e i criteri direttivi per la loro individuazione, da operarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica relativa ai siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Per quanto riguarda la caratterizzazione del sito, oggetto del presente elaborato, l Allegato 2 della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce i criteri generali e la identifica con l insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse. Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende quindi l intero processo costituito dalle seguenti fasi: - Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito. - Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. - Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti. - Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. - Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo. - Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell analisi di rischio- calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1.

7 La caratterizzazione ambientale sarà avviata successivamente all approvazione da parte delle Autorità Competenti del Piano di indagini e si riterrà conclusa con l approvazione, in unica soluzione, da parte delle Autorità Competenti dell intero processo sopra riportato, al termine delle attività di cui al punto 5 nel caso di non superamento delle CSC e al termine dell attività di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle suddette concentrazioni. Nella fase di attuazione dell intero processo, l Autorità competente potrà richiedere al Proponente stati di avanzamento dei lavori per ognuna delle fasi sopra riportate, rilasciando eventuali prescrizioni per ognuna delle fasi di cui sopra in un unica soluzione. Per i Siti di interesse nazionale, i tempi e le modalità di approvazione delle fasi di cui sopra potranno essere disciplinate con appositi Accordi di Programma.

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