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TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Da anni si diventa notai, magistrati, avvocati, funzionari di enti pubblici e privati anche grazie al supporto delle Edizioni Simone che, per taglio, selezione degli argomenti, sistematica espositiva, aggiornamento e veste grafica, costituiscono gli strumenti ideali per lo studio, l approfondimento e il ripasso. Così anche nelle collane universitarie, di cui gli ipercompendi fanno parte, vengono esposti gli argomenti di studio nella maniera più agevole e, soprattutto, tenendo conto delle reali esigenze di chi deve superare gli esami. Ci auguriamo che anche i lettori di questo ipercompendio possano trarre gli opportuni vantaggi raggiungendo risultati di eccellenza. In bocca al lupo, l Editore. Nella stessa collana: IP1 Ipercompendio di diritto del lavoro IP2 Ipercompendio di diritto pubblico e costituzionale IP3 Ipercompendio di diritto penale IP4 Ipercompendio di diritto amministrativo IP5 Ipercompendio di diritto civile IP6 Ipercompendio di diritto commerciale IP7 Ipercompendio di diritto processuale penale IP8 Ipercompendio di diritto processuale civile IP9 Ipercompendio di istituzioni di diritto romano IP10 Ipercompendio di economia politica IP11 Ipercompendio di diritto dell Unione Europea IP12 Ipercompendio di economia aziendale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30) Coordinamento redazionale a cura della dott.ssa Simonetta Gerli Hanno collaborato all aggiornamento di questa edizione le dott.sse Giovanna Cammilli e Sara Pugliese Finito di stampare nel mese di giugno 2010 dalle «Arti Grafiche Italo Cernia» - Via Capri, 67 - Casoria (NA) per conto della «Esselibri S.p.A.» - Via F. Russo, 33/D - 80123 (Napoli) Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA Apriamo il nostro manuale per prepararci all esame Cominciamo a leggere Poi continuiamo Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, selezionare e memorizzare. Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente le parole cardine e la sequenza logica di quanto stiamo apprendendo. Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare, consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione? Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e soddisfatto esaurientemente le aspettative del docente! Ma perché non cambiare sistema? E come? Oltre al prezioso elenco delle «domande» d esame diligentemente raccolte prima di affrontare la prova, cos altro può venirci incontro? Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate al manuale adottato, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma. L ipercompendio è una stimolante opportunità per sfuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali: il colore, il neretto, le schede, le mappe concettuali permettono di ottimizzare la preparazione, «navigare» nella materia, tenere viva la curiosità di apprendere, e, soprattutto, migliorare attraverso l ausilio della memoria visiva la memorizzazione. L ipercompendio offre poi, in appendice, un glossario di particolare utilità per il ripasso finale, momento nel quale occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate» per avere un quadro finale sintetico e completo della disciplina. Basta sfogliarlo per frugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero e dormire più tranquilli la notte che precede l esame. L ipercompendio ha così compiuto la sua missione!

I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea 5 Capitolo Primo I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea L idea di costruire un Europa unita nacque nel 1950 con la proposta di Robert Schuman di mettere l intera produzione francese e tedesca del carbone e dell acciaio sotto il controllo di un organizzazione comune. L obiettivo era di pervenire alla formazione di un unione economica cui avrebbero potuto aderire gradatamente gli altri Stati europei. La proposta Schuman portò nel 1951 alla firma del Trattato di Parigi con il quale fu creata la Comunità economica del carbone e dell acciaio (CECA). L esperienza positiva della CECA indusse gli Stati membri a promuovere altre forme di cooperazione; con l entrata in vigore dei Trattati di Roma nel 1957 nacquero, così, la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l energia atomica (EURATOM). L obiettivo comune di tali comunità era rappresentato da una unione doganale cui sarebbe dovuta seguire la creazione di un area economica integrata col divieto di applicare dazi e con l adozione di una tariffa doganale comune. I Trattati istitutivi delle Comunità europee sono stati modificati e integrati diverse volte nel corso degli anni, sia per tener conto delle esigenze degli Stati che hanno aderito successivamente alla stipula del contratto (oggi gli Stati membri sono 27) che per ampliare il raggio d azione delle Comunità (dall idea iniziale dell unione doganale si è giunti, attraverso varie tappe, all unione economica e monetaria che ha condotto, il 1 gennaio 2002, all adozione di una moneta unica, l euro, per la maggior parte degli Stati europei. 1. LA DICHIARAZIONE SCHUMAN E LA NASCITA DELLA CECA Il 9 maggio 1950, l allora ministro degli esteri francese Robert Schuman rendeva pubblica una dichiarazione con la quale proponeva di «mettere l intera produzione francese e tedesca del carbone e dell acciaio sotto una comune Alta autorità, nel quadro di un organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei». Per capire il senso della proposta francese si deve ricordare che lo sfruttamento dei ricchi giacimenti di carbone e di acciaio della Ruhr e della Saar era stato in passato il motivo scatenante di vari conflitti tra la Francia e la Germania e, nel corso della prima metà del 900, di due conflitti mondiali. Inoltre, a cinque anni dalla fine della seconda guerra mondiale, gli Stati occidentali (in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna) volevano evitare un nuovo isolamento della Germania, anche nell ottica di contrastare, col baluardo tedesco, l affermarsi del blocco sovietico nell Europa centro-orientale. L esperienza che si voleva realizzare con la costruzione dell unione carbosiderurgica era del tutto originale; a differenza delle altre organizzazioni internazionali, in questo caso nasceva una figura nuova, una comunità internazionale nella quale i singoli Stati membri cedevano quote sovranità (v. in Appendice voce Sovranazionalità) (anche se in un settore limitato) ad un organismo superiore, che avrebbe gestito la politica comune nel settore.

6 Capitolo Primo Si inaugurava in questo modo un approccio funzionalista al processo di integrazione europea, che doveva attuarsi attraverso il graduale trasferimento di compiti e funzioni in settori limitati a istituzioni sovranazionali, indipendenti dagli Stati, capaci di gestire in modo autonomo le risorse comuni (il cd. sector by sector approach). La favorevole accoglienza alla proposta Schuman, che nel frattempo aveva ricevuto anche l adesione dell Italia, del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, portò alla firma del Trattato di Parigi il 18 aprile 1951 (entrato in vigore il 23 luglio 1952), con il quale fu creata la Comunità economica del carbone e dell acciaio (CECA). Il trattato CECA aveva, però, durata cinquantennale ed è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. Le attribuzioni della CECA sono state assorbite dall Unione europea (oggi subentrata alla Comunità europea). 2. LA CREAZIONE DELLA CEE E DELL EURATOM La positiva esperienza dei primi anni di attività della CECA indusse i governi degli Stati aderenti a promuovere nuove e più ampie forme di integrazione. Ben presto quegli stessi Stati avviarono le trattative per costituire altre due Comunità. Nel corso dell incontro tenutosi a Messina il 1 giugno 1955 i ministri degli esteri dei sei delinearono le tappe per la costituzione della Comunità europea dell energia atomica (Euratom o CEEA) e della Comunità economica europea (CEE), affidando ad un Comitato di delegati governativi il compito di esaminare, perfezionare e trasformare in strumenti concreti le direttive e le idee scaturite dalla conferenza. I negoziati per la stesura dei nuovi trattati iniziarono il 30 maggio 1956 e si conclusero nel mese di febbraio dell anno successivo. I due testi furono ufficialmente firmati a Roma il 25 marzo 1957 e le due organizzazioni poterono cominciare a lavorare a partire dal 1 gennaio 1958 (v. in Appendice voce Trattati di Roma). Con la ratifica dei trattati comunitari è stato istituito un nuovo tipo di ordinamento giuridico (nel campo del diritto internazionale) che impone agli Stati membri determinati comportamenti per il raggiungimento di una unione economica e monetaria tra gli stessi. La caratteristica di tale comunità sovranazionale è rappresentata dal fatto che i rapporti fra gli Stati membri non sono improntati alla mera coordinazione intergovernativa per il raggiungimento dei fini dell ente, ma sono subordinati direttamente (solo in determinati campi) alla volontà superiore dell ente stesso, che travalica la volontà dei singoli Stati membri. L ordinamento comunitario (oggi dell Unione europea) è, infatti, in grado di imporsi direttamente ai singoli Stati membri e, pertanto, si caratterizza come organizzazione sovranazionale, ossia come un unione di Stati fornita di istituzioni legittimate ad emanare provvedimenti di carattere generale, nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti, ma che entrano a far parte direttamente nell ordinamento nazionale dei vari Stati. Rispetto alle organizzazioni di semplice cooperazione (vale a dire le classiche organizzazioni internazionali), le Comunità europee (ora sostituite dall UE) presentano alcune particolarità: infatti, perché si realizzi il processo di integrazione, occorre che gli Stati membri limitino in qualche modo la propria sovranità, delegando alle istituzioni dell organizzazione il potere di prendere decisioni in via esclusiva e vincolanti in nome e per conto di tutti i membri, riconoscendo diretta applicabilità alle norme emanante dagli organi di vertice. Naturale conseguenza di questa impostazione è la creazione di una serie di vincoli all esercizio di determinate attività dello Stato in numerosi settori, nei quali i singoli paesi non sono più liberi di agire, ma sono tenuti a rispettare la volontà delle istituzioni comunitarie (oggi dell Unione). Settori come la gestione delle risorse agricole o i rapporti commerciali con gli Stati terzi sono ormai completamente gestiti in ambito europeo. Altri settori, invece, sono sottoposti a regolamentazioni comuni che spesso impongono l adozione di determinate misure interne.

I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea 7 CECA Firma del trattato istitutivo: Parigi, 18 aprile 1951 Stati firmatari: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo Entrata in vigore: 23 luglio 1952 Scadenza: il trattato è stato firmato per un periodo di 50 anni. È venuto a scadenza il 23 luglio 2002 Obiettivo: cooperazione nel settore del carbone e dell acciaio in vista del raggiungimento di un unione economica fra gli Stati europei Alta autorità Istituzioni Consiglio dei ministri Corte di giustizia Firma dei trattati istitutivi: Roma, 25 marzo 1957 Entrata in vigore: 1 gennaio 1958 Stati firmatari: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo CEE ed EURATOM Obiettivi fondamentali: creazione di un mercato comune e una politica comune nel settore dell energia nucleare Assemblea (in comune con la CECA) Istituzioni Consiglio Commissione Corte di giustizia (in comune con la CECA) 3. L UNIONE DOGANALE Mentre il Trattato CECA prevedeva l instaurazione di un area di libero scambio limitatamente al settore carbo-siderurgico (che comportava l abolizione ai dazi doganali interni e la soppressione di qualunque limite all importazione ed esportazione di carbone e acciaio tra gli Stati membri), i Trattati CEE ed Euratom gettavano le basi per la creazione di un unione doganale, ossia di un area economica in cui vigono: il divieto di applicare dazi o altre tasse di effetto equivalente ovvero introdurre qualsiasi altra regolamentazione che limiti la libera circolazione delle merci provenienti dal territorio di uno degli Stati membri; una tariffa doganale comune, che si applica ai prodotti importati da Stati terzi, per evitare che l applicazione di una tariffa diversa (es.: più bassa) all importazione un membro possa generare effetti distorsivi nel sistema. Secondo le intenzioni dei sottoscrittori del trattato, l unione doganale doveva essere realizzata nell arco di un periodo di dodici anni e, quindi, essere completata entro il 1970. In realtà i notevoli progressi compiuti consentirono di raggiungere l obiettivo in anticipo rispetto ai tempi fissati, per cui già dal 1 gennaio 1968 gli Stati hanno creato un unione doganale e istituito una tariffa doganale esterna unica. 4. LE ADESIONI DI NUOVI STATI Il principale Stato europeo occidentale a non aderire al progetto lanciato nel 1950 fu il Regno Unito, che decise di creare nel 1960 un area di libero scambio con vincoli meno stretti insieme ad altri Stati europei (l EFTA - European Free Trade Area) (v. in Appendice). L adesione all EFTA permetteva alla Gran Bretagna di mantenere la sua posizione di privilegio negli scambi commerciali con le sue ex colonie, a cui era legata, attraverso

8 Capitolo Primo il Commonwealth, in una misura che non sarebbe stata possibile qualora fosse entrata a far parte della Comunità. Tuttavia, già a partire dal 1961 il governo britannico cominciò a modificare il proprio orientamento e presentò una prima domanda di adesione, che fu però bloccata dall opposizione del governo francese, all epoca guidato dal generale De Gaulle. Sorte analoga toccò ad una nuova domanda di adesione presentata nel 1967, bloccando in tal modo per diversi anni qualunque progetto di allargamento delle Comunità europee. Soltanto a partire dai primi anni settanta furono riprese le trattative per consentire l adesione dei nuovi Stati membri. Tali trattative proseguirono altresì negli anni seguenti come si evince dalla tavola che segue. LE ADESIONI ALL UNIONE STATO DATA DI INGRESSO REFERENDUM Danimarca 1 gennaio 1973 SI Irlanda 1 gennaio 1973 SI Regno Unito 1 gennaio 1973 NO Grecia 1 gennaio 1981 NO Portogallo 1 gennaio 1986 NO Spagna 1 gennaio 1986 NO Austria 1 gennaio 1995 SI Finlandia 1 gennaio 1995 SI Svezia 1 gennaio 1995 SI 5. UN EUROPA SENZA FRONTIERE INTERNE Nel 1968 gli Stati membri avevano realizzato l unione doganale, ma non avevano completamente liberalizzato la circolazione di merci, servizi, persone e capitali da uno Stato all altro. Alla nuova Europa restavano ancora da eliminare molte barriere fisiche (i controlli alle frontiere tra uno Stato e l altro), barriere tecniche (i diversi requisiti richiesti dagli Stati per la fabbricazione di determinati prodotti) e barriere fiscali (la diversa incidenza delle imposte sugli stessi prodotti da uno Stato all altro). Fu proprio per eliminare tali ostacoli che si frapponevano alla creazione di un mercato unico europeo che nel giugno del 1985 fu presentato a Milano il famoso «Libro bianco sul completamento del mercato interno» (v. in Appendice), con il quale si individuavano tutte le azioni da realizzare per completare, entro il 31 dicembre 1992, uno spazio senza frontiere interne nel quale fosse assicurata l effettiva libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. Le indicazioni contenute nel Libro bianco furono successivamente richiamate nell Atto unico europeo (v. in Appendice) del 28 febbraio 1986. Negli anni successivi fu avviato un intenso lavoro di armonizzazione in tutti i settori, che diede i risultati sperati e consentì di far partire dal 1 gennaio 1993 il mercato unico (v. in Appendice). 6. L UNIONE EUROPEA. I TRATTATI DI MAASTRICHT E AMSTERDAM Gli anni 90 rappresentarono per le Comunità europee un periodo di grandi slanci e di grandi iniziative. Ancora doveva essere completato il lungo lavoro per la realizzazione del mercato unico che già gli Stati membri avevano fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi, con la firma, il 7 febbraio 1992, del Trattato sull Unione europea (meglio noto come Trattato di Maastricht) (v. in Appendice).

I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea 9 Si trattava di un atto per molti versi rivoluzionario nel panorama internazionale, con il quale si inaugurava la fase più ambiziosa del processo di integrazione, volta a creare una comunità politica ed economica unica nel suo genere, che unisce ai tradizionali elementi di cooperazione intergovernativa altri straordinariamente innovativi di sovranazionalità. Con il Trattato di Maastricht veniva, infatti, creata l Unione europea (v. in Appendice), una organizzazione anomala che da un lato inglobava le Comunità europee già esistenti e dall altro avviava la cooperazione tra gli Stati membri anche in settori non strettamente economici, come la politica estera comune, la politica di difesa europea, la cooperazione tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie. Nasceva in tal modo un organizzazione la cui struttura viene spesso illustrata attraverso la figura del tempio retto da 3 pilastri (v. in Appendice voce Pilastri dell Unione europea). UNIONE EUROPEA PRIMO PILASTRO SECONDO PILASTRO TERZO PILASTRO PILASTRO CE + CECA + EURATOM POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (TITOLO V TUE) COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA IN MATERIA PENALE (TITOLO VI TUE) METODO COMUNITARIO METODO INTERGOVERNATIVO METODO INTERGOVERNATIVO DISPOSIZIONI COMUNI La Comunità europea (CE) è sempre stata considerata una comunità di diritto di tipo sovranazionale, fondata su competenze di attribuzione: gli Stati membri, ricorrendo al principio costituzionale della cessione di quote di sovranità, hanno affidato alla gestione centralizzata delle istituzioni comunitarie tutte quelle materie che ritenevano potessero essere meglio disciplinate ad un livello sovranazionale (riguardanti essenzialmente la sfera economicosociale), sottoponendosi ad atti normativi (regolamenti, decisioni, sentenze della Corte di giustizia etc.) aventi effetti giuridici vincolanti, in grado persino di abrogare fonti del diritto interne. Il secondo ed il terzo pilastro, invece, sono stati sempre caratterizzati da una struttura più tradizionale, intergovernativa, in cui il potere decisionale è stato attribuito agli Stati membri. Il Trattato sull Unione europea, così come concepito a Maastricht, è stato sottoposto a successive modifiche ed integrazioni, che già il 2 ottobre 1997 hanno condotto alla firma del Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1 maggio 1999. Le novità introdotte ad Amsterdam La più importante novità introdotta dal Trattato nell ambito delle politiche comunitarie è consistita nell impegno assunto per la promozione di un più alto livello occupazionale: nel Trattato istitutivo della Comunità europea, infatti, è stato aggiunto un nuovo titolo interamente dedicato alle problematiche occupazionali, con il quale, pur ribadendo che la responsabilità dei singoli Stati membri in materia di occupazione, si è tentato di introdurre un coordinamento anche a livello europeo. Si è, inoltre, modificato l assetto istituzionale, aumentando i poteri del Parlamento europeo, snellendo il processo di adozione degli atti comunitari e rafforzando i poteri del Presidente della Commissione.

10 Capitolo Primo Le modifiche più rilevanti hanno, però, investito il terzo pilastro, con la comunitarizzazione di alcune materie che in precedenza venivano trattate esclusivamente secondo il metodo intergovernativo (rilascio di visti, concessione di asilo, azione comune in materia di immigrazione, cooperazione giudiziaria in materia civile etc.). È stata, infine, introdotta la cd. cooperazione rafforzata, consistente nella facoltà, per quegli Stati membri intenzionati a perseguire determinate politiche comuni, di procedure anche in assenza di una volontà condivisa da tutti i Paesi membri. Tale strumento ha rappresentato il fondamento di un integrazione differenziata, multilivello, ideata allo scopo di far procedere il processo di integrazione al ritmo degli Stati più dinamici, superando in tal modo le reticenze dei Paesi meno «entusiasti». 7. L EURO, LA MONETA UNICA EUROPEA La seconda grande novità del Trattato di Maastricht è quella di aver stabilito le tappe per il passaggio dall unione economica a quella monetaria, con la conseguente adozione di una moneta unica europea (v. in Appendice voce Area dell euro). Tuttavia una simile operazione sarebbe stata destinata al fallimento se gli Stati membri non avessero raggiunto uno sviluppo economico e una situazione di bilancio uniforme. Per questo motivo fu deciso che l introduzione della nuova moneta sarebbe stata preceduta da una fase di progressiva convergenza economica, durante la quale gli Stati che intendevano adottare l euro (come nel frattempo era stata ridenominata la moneta unica europea) dovevano rispettare gli ormai famosi criteri di convergenza (v. in Appendice). Tale fase è iniziata il 1 gennaio 1994 ed è terminata il 1 maggio 1998, quando nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles sono stati individuati gli Stati che avevano i requisiti di sviluppo e di bilancio tali da poter adottare l euro. Gli Stati ritenuti pronti, sin dal 1998, ad adottare l euro sono Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Germania, Italia, Francia, Portogallo, Spagna, Irlanda e Finlandia. Ad essi si sono progressivamente aggiunti la Grecia (1 gennaio 2001) e, dopo le nuove adesioni del 2004 e del 2007, la Slovenia (1 gennaio 2007), Malta e Cipro (1 gennaio 2008) e la Slovacchia (1 gennaio 2009). L Estonia adotterà la moneta unica del 2011. A partire dal 1 gennaio 1999 è scattata la terza e ultima fase dell unione economica e monetaria (v. in Appendice) al termine della quale (1 gennaio 2002) sono entrate effettivamente in circolazione le monete e le banconote in euro. FORME E CONTENUTI DEI DIVERSI STADI DI INTEGRAZIONE FRA STATI 1. Area di libero scambio Forma di semplice collaborazione per la liberalizzazione dei flussi commerciali dei prodotti originari mediante eliminazione dei dazi e delle altre restrizioni al commercio tra gli Stati parti dell accordo. 2. Unione doganale La liberalizzazione investe non solo le merci originarie ma anche le merci in libera pratica (entrate nell Unione). Verso l esterno è istituita una sola frontiera con una tariffa doganale comune (TDC). In assenza di una legislazione doganale comune o sufficientemente armonizzata si parla più propriamente di unione tariffaria. 3. Mercato comune La libertà di circolazione investe non solo le merci e i servizi ma anche le persone e i capitali (le quattro libertà). Si attivano alcune politiche comuni funzionali al mercato, mentre le politiche economiche si ravvicinano tra di loro. 4. Mercato unico È un evoluzione del mercato comune con una più piena attuazione della quattro libertà (v. in Appendice) (integrazione ne-

I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea 11 gativa) e consistenti sviluppi dell integrazione positiva (politiche e comportamenti a sostegno non solo della competitività e della cooperazione ma anche della coesione all interno dell area). 5. Unione economica Si ha una convergenza delle politiche economiche e monetarie e monetaria degli Stati membri fino a pervenire a una moneta unica e a una politica monetaria unica attribuita ad un Autorità centrale sovranazionale. Sono rafforzate e ampliate anche le politiche dell integrazione positiva. 6. Unione politica Accanto e a completamento del UEM, che ha di per sé necessariamente dei caratteri federali o neofederali, cresce la dimensione politica dell integrazione fra Stati sia nell ambito dell area, in termini di giustizia e affari interni e di crescita di una coscienza comune da parte dei cittadini, sia verso l esterno, in materia di politica estera e di difesa. Nella costruzione europea l unione tariffaria era già stata raggiunta al 1 luglio 1968. L incompleta realizzazione del mercato comune ha portato all obiettivo del mercato unico realizzatosi alla scadenza del 31 dicembre 1992 ma di fatto in continuo svolgimento. La terza e ultima fase dell unione economica e monetaria ha condotto, il 1 gennaio 2002, all emissione dell euro. 8. L ALLARGAMENTO AD EST ED IL TRATTATO DI NIZZA (2001) Negli ultimi anni la sfida più importante che si è presentata all Unione europea è consistita nel procedere ad un allargamento che ha condotto all adesione di ben 12 Stati, in maggioranza appartenenti all Europa centrale e orientale, molti dei quali facenti parte dell ex blocco socialista. Per gestire al meglio tale allargamento era necessario ripensare l assetto istituzionale dell Unione, creato nel 1957 per soli sei Stati membri e rimasto finoad allora immutato. Si è data una risposta a questi problemi il 26 febbraio 2001 con l approvazione del Trattato di Nizza (v. in Appendice). Il nuovo testo, entrato in vigore il 1 febbraio 2003, ha apportato ai trattati modifiche estremamente tecniche, ma indispensabili per delineare il futuro equilibrio istituzionale dell Unione. Tra le novità più significative introdotte dal trattato di Nizza ricordiamo: la nuova ripartizione del numero dei rappresentanti degli Stati membri nelle istituzioni e negli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Consiglio economico e sociale, Comitato delle Regioni). Per il Consiglio, invece, è stata introdotta una nuova ponderazione dei voti; l ampliamento dei poteri attribuiti al Presidente della Commissione europea, che col Trattato di Nizza si è visto conferire un vero e proprio potere direttivo sul collegio, con la possibilità di decidere sulla struttura interna, sulla nomina dei vicepresidenti e con la facoltà di richiedere le dimissioni di un Commissario; le modifiche all ordinamento giudiziario comunitario. Per poter assorbire l aumentato carico di lavoro la competenza del Tribunale di primo grado è stata estesa anche ad altre materie precedentemente di esclusiva competenza della Corte. Per quanto riguarda il processo di allargamento un passo di fondamentale importanza è stato compiuto il 16 aprile 2003 con la firma ad Atene dei trattati di adesione di 10 Stati (dell Europa dell Est accanto a Cipro e Malta), che hanno ottenuto la membership a partire dal 1 maggio 2004, portando così, il numero totale degli Stati membri da 15 a 25. Il 25 aprile 2005, infine, sono stati firmati i trattati di adesione con la Romania e la Bulgaria, precedentemente escluse perché non in grado di soddisfare pienamente i requisiti socio-economici richiesti. Entrambe sono entrate ufficialmente a far parte dell Unione europea il 1 gennaio 2007, facendo salire il numero dei paesi membri a 27..

12 Capitolo Primo ADESIONI DEI NUOVI STATI ALL UNIONE EUROPEA STATO ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Cipro 1990 Malta 1990 Ungheria 1994 Polonia 1994 Estonia 1995 Lettonia 1995 Lituania 1995 Slovacchia 1996 Repubblica Ceca 1996 Slovenia 1996 Bulgaria 1995 Romania 1995 LA COSTITUZIONE EUROPEA Nel 2000 è stata avvertita l esigenza, soprattutto grazie all impulso fornito dal Parlamento europeo, di procedere ad una riorganizzazione del diritto scritto e non scritto dell Unione, avviando la redazione di una vera e propria Costituzione europea. In una risoluzione adottata il 25 ottobre 2000 il Parlamento europeo lanciava la proposta di procedere alla sostituzione dei trattati allora in vigore con un trattato-quadro, unico, che prevedesse la fusione dell Unione europea e delle tre Comunità in un unica entità. Esso avrebbe contenuto esclusivamente le disposizioni fondamentali di natura costituzionale, segnatamente gli obiettivi dell Unione, la protezione dei diritti fondamentali, la cittadinanza, l attribuzione e la ripartizione dei poteri e le questioni istituzionali, mentre tutte le altre disposizioni, in particolare quelle disciplinanti le politiche comuni, sarebbero figurate nei protocolli allegati al trattato-quadro. L invito è stato accolto dal Consiglio europeo riunitosi a Laeken il 14 e 15 dicembre 2001 e si è concretizzato nell istituzione di un organismo ad hoc, la Convenzione sul futuro dell Europa, incaricata di preparare la bozza della Costituzione europea. Le questioni essenziali su cui si sono concentrati i lavori della Convenzione sono state: le modalità per stabilire e mantenere una più precisa delimitazione delle competenze tra l Unione europea e gli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà; lo status da attribuire alla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea; una semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza; il ruolo dei Parlamenti nazionali nell architettura europea. Dopo circa un anno di intenso lavoro, nel mese di luglio del 2003 la Convenzione ha presentato la bozza completa della Carta costituzionale europea, che, con alcune modifiche apportate dai rappresentanti degli Stati membri, è stata definitivamente firmata a Roma il 29 ottobre 2004. Successivamente si è aperta la delicata fase della ratifica nei singoli Stati, che si è però interrotta nel momento in cui i cittadini di Francia e Paesi Bassi hanno espresso il loro voto negativo alla ratifica della Costituzione in due consultazioni referendarie svoltesi il 29 maggio e il 1 giugno 2005. Da allora il progetto di adottare un unico testo di livello costituzionale è stato definitivamente abbandonato, e si è preferito piuttosto procedere al più tradizionale processo di riforma dei trattati già vigenti (tradottosi, come vedremo, nell approvazione del Trattato di Lisbona). 9. IL TRATTATO DI LISBONA In seguito al fallimento della Costituzione europea il Consiglio europeo del giugno 2005 ha deciso l avvio di un periodo di riflessione, dandosi appuntamento al primo semestre 2006 «per procedere ad una valutazione globale dei

I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea 13 dibattiti nazionali e per decidere sul seguito del processo di integrazione». Il periodo di riflessione è durato fino al giugno del 2007, data in cui il Consiglio europeo ha deciso di indire una Conferenza intergovernativa per l elaborazione di un nuovo Trattato di riforma del Trattato sull Unione europea e del Trattato delle Comunità europee. La CIG si è aperta il 23 luglio 2007 e ha concluso i suoi lavori il 18 ottobre. Il testo del Trattato è stato firmato a Lisbona dai 27 Stati membri il 13 dicembre 2007 e dopo un lungo e travagliato iter per le procedure di ratifica, è entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Nei suoi aspetti essenziali, il Trattato firmato a Lisbona prevede una profonda modifica del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) e del Trattato di Maastricht (TUE). Il TUE conserva la sua originaria denominazione ed è suddiviso in 6 Titoli, i primi tre dei quali presentano le innovazioni di maggior rilievo: il Titolo I (disposizioni comuni) accoglie un esplicito riferimento ai valori su cui si fonda l Unione, una chiara ripartizione di competenze tra l Unione e gli Stati membri ed un definitivo richiamo ai diritti fondamentali dell uomo. Sotto l ultimo profilo, la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea diventa finalmente atto giuridico vincolante per tutte le istituzioni europee, sebbene non sia stata incorporata nel TUE e resti, dunque, un testo separato; nel Titolo II (disposizioni relative ai principi democratici) sono inseriti alcuni importanti articoli aventi ad oggetto, ad esempio, i principi di uguaglianza giuridica dei cittadini, di democrazia rappresentativa e partecipativa, il diritto di iniziativa dei cittadini ed il ruolo dei Parlamenti nazionali nella vita democratica dell Unione; nel Titolo III, infine (disposizioni su una cooperazione rafforzata), trovano spazio tutte le principali norme che disciplinano le istituzioni europee. Di particolare rilevanza è l inserimento del Consiglio europeo nel quadro istituzionale dell Unione (come si vedrà nel Cap. 2, fino ad oggi il Consiglio non ha mai fatto parte delle istituzioni europee, trattandosi più semplicemente di una riunione dei Capi di Stato e di governo dei paesi membri). Il TCE, invece, assume la nuova denominazione di Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE): la Comunità europea viene, così, assorbita dall Unione, razionalizzando notevolmente la complessa struttura «a tempio» dell organizzazione. Anche nel TFUE sono inserite molte novità già presenti nella Costituzione del 2004. In particolare: sono aggiunti nuovi obiettivi (circa un trentina) che l Unione europea deve perseguire. Tra questi si ricordano: la pace, la piena occupazione, lo sviluppo sostenibile, la tutela della diversità culturale, la solidarietà, la coesione e la protezione dei cittadini; sono estesi i settori per i quali si potrà decidere con una votazione a maggioranza qualificata (e non all unanimità) rendendo in tal modo il processo decisionale più semplice; quasi tutti gli atti europei sono adottati con la procedura di codecisione (la nuova procedura legislativa ordinaria), che prevede un coinvolgimento a pieno titolo del Parlamento europeo; vi è una chiara distinzione tra atti legislativi europei e atti non legislativi; è introdotta una clausola di recesso dall Unione, per cui se uno Stato membro intende abbandonare l organizzazione potrà farlo liberamente seguendo una specifica procedura.

14 Capitolo Primo LA STRUTTURA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA (TUE) Preambolo Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Disposizioni comuni Disposizioni relative ai principi democratici Disposizioni relative alle istituzioni Disposizioni sulle cooperazioni rafforzate Disposizioni generali sull azione esterna dell Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune Capo I. Disposizioni generali sull azione esterna dell Unione Capo II. Disposizioni specifiche sulla PESC (con due Sezioni) Disposizioni finali Il Trattato sull Unione europea riformato consta, oltre che del preambolo, di 55 articoli che, a seguito del consolidamento, hanno la «rinumerazione» progressiva da 1 a 55. LA STRUTTURA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA (TFUE) Preambolo Parte I Principi Parte II Non discriminazione e cittadinanza dell Unione Parte III Politiche e azioni interne dell Unione Parte IV Associazione dei paesi e territori d Oltremare Parte V Azione esterna dell Unione Tit. I. Categorie e settori di competenza dell Unione Tit. II. Disposizioni di applicazione generale Tit. I. Mercato interno Tit. II. Libera circolazione delle merci (con 3 Capi) Tit. III. Agricoltura e pesca Tit. IV. Libera circolazione persone, servizi, capitali (con 4 Capi) Tit. V. Spazio di liberà, sicurezza e giustizia (con 5 Capi) Tit. VI. Trasporti Tit. VII. Norme comuni concorrenza, fiscalità, ravvicinamento legislazioni (con 3 Capi e con Sezioni) Tit. VIII. Politica economica e monetaria (con 5 Capi) Tit. IX. Occupazione Tit. X. Politica sociale Tit. XI. Fondo sociale europeo Tit. XII. Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport Tit. XIII. Cultura Tit. XIV. Sanità pubblica Tit. XV. Protezione dei consumatori Tit. XVI. Reti transeuropee Tit. XVII. Industria Tit. XVIII. Coesione economica, sociale e territoriale Tit. XIX. Ricerca, sviluppo tecnologico, spazio Tit. XX. Ambiente Tit. XX1. Energia Tit. XXII. Turismo Tit. XXIII. Protezione civile Tit. XXIV. Cooperazione amministrativa Tit. I. Disposiz. gen. sull azione esterna dell Unione Tit. II. Politica commerciale comune Tit. III. Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario (con 3 Capi)

I trattati istitutivi e gli sviluppi dell integrazione europea 15 Parte VI Disposizioni istituzionali e finanziarie Parte VII. Disposizioni generali e finali Tit. IV. Misure restrittive Tit. V. Accordi internazionali Tit. VI. Relazioni dell Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell Unione Tit. VII. Clausola di solidarietà Tit. I. Disposizioni istituzionali (con 4 Capi e con Sezioni) Tit. II. Disposizioni finanziarie (con 6 Capi) Tit. III. Cooperazioni rafforzate Il Trattato sul funzionamento dell Unione europea consta, oltre che del preambolo, di 358 articoli. Gli Stati membri dell Unione europea Stati membri dell Unione europea fino al 2004 Stati che hanno aderito nel 2004 Stati che hanno aderito nel 2007

16 Capitolo Secondo Capitolo Secondo Le istituzioni dell Unione Il conseguimento degli obiettivi fondamentali dell Unione europea è affidato dai trattati istitutivi a diverse istituzioni (assistite a loro volta da diversi organi ausiliari) con determinate competenze: il Parlamento europeo; il Consiglio europeo (elevato con il Trattato di Lisbona al rango di istituzione); il Consiglio; la Commissione europea; la Corte di giustizia dell Unione europea; la Banca centrale europea (elevata anch essa con il nuovo trattato al rango di istituzione); la Corte dei Conti. Nell ambito della struttura istituzionale il rapporto tra i cittadini e tali istituzioni si esplica sostanzialmente attraverso il Parlamento europeo (che è l espressione più diretta del corpo elettorale), il cui ruolo nell evoluzione dell Unione è andato via via modificandosi, e attraverso il riconoscimento (avvenuto gradualmente) al singolo cittadino europeo di una maggiore centralità. 1. LA STRUTTURA INTERNA DELL UNIONE Ai sensi del nuovo art. 13 TUE le istituzioni di cui l Unione dispone per il perseguimento degli obiettivi, la promozione dei valori, nonché la coerenza e l efficacia delle politiche e delle azioni sono: il Parlamento europeo, che esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio; il Consiglio europeo, divenuto a seguito dell entrata in vigore del Trattato di Lisbona istituzione a pieno titolo, che dà all Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali; il Consiglio, che esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio; la Commissione europea, cui compete una funzione esecutiva; la Corte di giustizia dell Unione europea, cui sono attribuite funzioni giurisdizionali; la Banca centrale europea, che con le banche centrali nazionali conduce la politica monetaria dell Unione; la Corte dei conti, con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione e agiscono nei limiti delle attribuzioni conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.

Le istituzioni dell Unione 17 LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA ISTITUZIONE MEMBRI NOMINA COMPETENZE Parlamento europeo Non oltre 750 più il Presidente Suffragio universale diretto Poteri deliberativi e di controllo Consiglio europeo 29 (il Presidente, un rappresentante per ogni Stato membro, un rappresentante della Commissione) Ogni Stato designa il Impulso allo sviluppo proprio rappresentante dell Unione Definizione di orientamenti e priorità politiche generali Consiglio Commissione europea 1 rappresentante per ogni Stato membro Fino Al 31/10/2014: 27 membri (1 per Stato) Dal 1/11/2014: numero pari ai due terzi del numero degli Stati Designazione da parte ciascuno Stato Presidente: proposta del Consiglio europeo e approvazione del Parlamento Altri membri: proposta del Consiglio e approvazione del Parlamento, con nomina finale del Consiglio europeo Adozione degli atti normativi Formazione e approvazione del bilancio Conclusione di accordi con Stati terzi Funzioni di proposta, esecutive, di vigilanza e di rappresentanza Corte di giustizia dell Unione europea 1 per ogni Stato membro Nomina di comune accordo dagli Stati membri Funzioni giurisdizionali Banca centrale europea Consiglio direttivo: membri del comitato esecutivo e governatori delle banche centrali Comitato esecutivo: presidente, vicepresidente e altri quattro membri Comitato esecutivo: Nomina di comune accordo degli Stati Governatori delle banche centrali: nomina da parte degli Stati Emissione dell euro e gestione della politica monetaria europea Corte dei conti 1 per ogni Stato membro Nomina di comune accordo degli Stati Controllo generale sui conti dell Unione 2. LA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE DELL UNIONE EUROPEA La delimitazione delle competenze dell Unione si fonda sul principio di attribuzione, in virtù del quale l Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti (art. 5 par. 2 TUE). Qualsiasi competenza non attribuita all Unione nei trattati appartiene agli Stati membri; l Unione europea, a differenza dei singoli Stati, può operare

18 Capitolo Secondo solo in quei settori esplicitamente contemplati dai trattati e solo per il raggiungimento delle finalità in essi previste. La delimitazione delle competenze dell Unione europea, con la riforma del Trattato di Lisbona, diventa più chiara e precisa, rappresentando il raggiungimento di un compromesso tra interessi europei ed interessi nazionali. In particolare gli artt. da 2 a 6 del TFUE prevedono: competenze esclusive: nei casi in cui solo l Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall Unione oppure per dare attuazione agli atti dell Unione; competenze concorrenti: sia l Unione che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l Unione non ha esercitato la propria; azioni di sostegno, coordinamento o completamento, intraprese dall Unione per completare l azione degli Stati membri ma senza sostituirsi alla loro competenza. L esercizio delle competenze è sottoposto a due principi: sussidiarietà, in virtù del quale l Unione, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, interviene solo se gli obiettivi dell intervento previsto non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri (sia a livello centrale, che regionale o locale); proporzionalità, per il quale la forma e il contenuto dell intervento dell Unione devono essere limitati a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai trattati. Il Trattato di Lisbona, infine, conferma l inserimento nei trattati della clausola di flessibilità, che consente all Unione europea di acquisire i poteri di azione necessari per realizzare gli scopi ricavabili dai trattati qualora questi non li abbiano espressamente previsti (art. 352 TFUE). Il ricorso a tale clausola è stato però limitato e reso più rigoroso. Il ruolo dei Parlamenti nazionali Con il Trattato di Lisbona il ruolo dei Parlamenti nazionali viene rafforzato. La novità di rilievo riguarda l istituzionalizzazione della partecipazione dei suddetti parlamenti all attività dell Unione europea. È infatti inserito nel nuovo TUE l art. 12 con il quale si riconosce che i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell Unione. Tale partecipazione avviene nel modo seguente: i Parlamenti nazionali sono informati dalle istituzioni e ricevono i progetti di atti legislativi; vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà; partecipano, nell ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione nell attuazione delle politiche dell Unione nel settore e sono associati al controllo politico messo in atto dall Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust; partecipano alle procedure di revisione dei trattati; sono informati delle domande di adesione all Unione europea; partecipano alla cooperazione interparlamentare. 3. I RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI E I CITTADINI DELL UNIONE A) La trasparenza delle istituzioni Il tema della trasparenza istituzionale, vale a dire la predisposizione di misure che accrescano la possibilità per il pubblico di accedere alle in-

Le istituzioni dell Unione 19 formazioni di cui le istituzioni dispongono, comincia ad avere una certa risonanza in ambito comunitario all inizio degli anni 80. In quel periodo, infatti, il Parlamento adotta una serie di risoluzioni relative alla trasparenza della legislazione comunitaria. Sebbene il trattato contenesse già delle norme sulla trasparenza amministrativa, come ad esempio l obbligo di pubblicare e motivare gli atti giuridici, il primo richiamo esplicito a questo tema si ha con il Trattato di Maastricht. Il principio di trasparenza è direttamente evocato all art. 1 TUE oggi modificato dal Trattato di Lisbona, in cui si afferma che le decisioni dell Unione devono essere prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. Tale principio è reso ancora più esplicito nel nuovo art. 15, par. 1 TFUE, in cui si prevede che al «fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell Unione operano nel modo più trasparente possibile». B) Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni Sulle basi delle conclusioni dei Consigli europei del 1992, il Consiglio e la Commissione adottavano, il 6 dicembre 1993, un Codice di condotta destinato a consentire l accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni e s impegnavano, nei limiti delle rispettive competenze, ad adottare i provvedimenti necessari all attuazione dei principi enunciati nello stesso Codice anteriormente al 1 gennaio 1994. Il Codice di condotta enunciava il principio generale in base al quale il pubblico ha il più ampio accesso possibile ai documenti e, a tal fine, definiva il termine «documento» come ogni scritto contenente dati esistenti che sia in possesso del Consiglio o della Commissione, indipendentemente dal suo contenuto. La richiesta di accesso ad un documento era sottoposta, però, ad una serie di procedure relative alle varie modalità di richiesta (regime di trattamento), così come veniva contemplata la possibilità di respingere la richiesta (regime delle eccezioni). Le istituzioni, infatti, potevano negare l accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione pregiudicava l interesse pubblico o l interesse alla segretezza. Con il Trattato di Amsterdam il diritto di accesso ha trovato una diretta collocazione nel testo del Trattato CE all art. 255, ed è oggi contenuto nell art. 15 TFUE, ai sensi del quale qualsiasi cittadino dell Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell Unione, a prescindere dal loro supporto. È possibile che, qualora sia necessario tutelare interessi di natura pubblica o privata, il diritto di accesso ai documenti subisca delle limitazioni, regolate dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. In attuazione dell art. 255 (ora 15 TFUE) è stato adottato il regolamento CE n. 1049/2001 del 30 maggio 2001, relativo all accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il regolamento stabilisce che qualsiasi cittadino dell Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto ad accedere ai documenti delle istituzioni; stessa possibilità può essere concessa dalle istituzioni anche alle persone fisiche o giuridiche non appartenenti ad alcuno Stato membro. Tale diritto non è però privo di limitazioni. L art. 4 del regolamento prevede, infatti, che le istituzioni possano rifiutare l accesso ai documenti (per inte-

20 Capitolo Secondo ro o parti di essi) prodotti dalla stessa istituzione quando la loro divulgazione rischi di compromettere: a) l interesse pubblico; b) la vita privata e l integrità dell individuo; c) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica (compresa la proprietà intellettuale), le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, gli obiettivi dell attività ispettiva, di indagine e di revisione contabile. La tutela di questi interessi trova, però, un limite nel prevalente interesse pubblico alla divulgazione dei documenti. C) L iniziativa popolare Una delle novità significative apportate dal Trattato di Lisbona è quella di permettere ai cittadini una partecipazione più ampia al processo decisionale. In base alla cd. iniziativa popolare (art. 11 TUE) i cittadini dell Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico ai fini dell attuazione dei trattati. Lo scopo è quello di consentire ai cittadini uno scambio di opinioni in tutti i settori di azione dell Unione, mantenendo con le istituzioni un dialogo aperto, trasparente e regolare. Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la procedura legislativa ordinaria (vedi cap. 13).

Il Parlamento europeo 21 Capitolo Terzo Il Parlamento europeo Il Parlamento europeo è forse l istituzione di maggior rilievo dell architettura europea. In quanto composto dai rappresentanti dei popoli (e non degli Stati) dell Unione europea, esso rappresenta il primo forum multinazionale nella storia dell Europa. Inizialmente deputata a svolgere funzioni essenzialmente consultive, nel corso degli anni tale istituzione ha assistito all ampliarsi delle proprie competenze, che ricomprendono, oggi, una piena attività legislativa condivisa con il Consiglio. 1. INTRODUZIONE I trattati istitutivi della CEE, della CECA e dell Euraton prevedevano la creazione di tre diverse Assemblee, tutte composte dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri. Si preferì poi istituire un Assemblea unica per le tre Comunità, che avrebbe esercitato le competenze riconosciutele da ciascuno dei tre trattati. La prima riunione della nuova Assemblea parlamentare si tenne nel Palazzo d Europa a Strasburgo il 19 marzo 1958; l attuale denominazione di Parlamento europeo fu definitivamente adottata alcuni anni dopo, il 30 marzo 1962. Per molti anni il Parlamento è stato composto da esponenti dei Parlamenti nazionali. L elezione diretta dei suoi membri è stata decisa con atto del Consiglio europeo del 20 settembre del 1976 e le prime elezioni si sono svolte nel 1979, in base a sistemi elettorali diversi. La legittimazione formale della denominazione «Parlamento europeo» è avvenuta attraverso l art. 3 dell Atto unico. 2. COMPOSIZIONE A) Sistema previsto dai Trattati Secondo l art. 14 del Trattato sull Unione europea, il numero dei seggi del Parlamento non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei rappresentanti per Stato membro. A nessuno Stato sono assegnati più di novantasei seggi. Spetta al Consiglio europeo adottare all unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l approvazione di quest ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento stesso. Tuttavia, per la legislatura 2009-2014, il Consiglio europeo 11-12 dicembre 2008 ha stabilito che a titolo transitorio i membri del Parlamento siano 754, ripartiti secondo la tabella che segue.