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Parte Quarta I titoli di credito Capitolo Primo Lineamenti generali dei titoli di credito Sommario: 1. Generalità. - 2. Titoli impropri, di legittimazione e atipici. - 3. Eccezioni opponibili dal debitore (art. 1993). - 4. Ammortamento dei titoli di credito. 1. Generalità Il codice non definisce i titoli di credito, ma detta soltanto regole generali (artt. 1992 e ss.) e ne rinvia la disciplina specifica alle leggi speciali che regolano la cambiale, gli assegni etc. Trattasi, comunque, di un documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione in favore di chi presenterà il titolo al debitore. Tale documento ha le seguenti caratteristiche: rappresenta, di regola, un diritto di credito ad una prestazione pecuniaria ma può incorporare anche un diritto di credito alla consegna di merci o perfino un diritto reale di garanzia quale il «pegno» risultante, appunto, dalla cd. nota di pegno; attua con la massima speditezza il trasferimento dello stesso, in quanto trasferendo il documento si attribuisce ad altri il diritto in esso incorporato; nella sua materialità è una «res» e specificamente un bene mobile al quale si applica la regola del «possesso vale titolo» di cui all art. 1153, sostanzialmente riprodotto, per i titoli di credito, nell articolo 1994; il diritto che si acquista con il titolo di credito è originario ed autonomo, ed è determinato dal tenore letterale del titolo. Quanto esposto chiarisce i seguenti caratteri dei titoli di credito: letteralità, ossia, a tutela del debitore, il diritto è quello che risulta dal tenore letterale del titolo; autonomia, il diritto acquistato non è lo stesso ceduto dal precedente creditore, ma è un diritto «originario» sorto, cioè, «ex novo». L autonomia tutela il creditore in quanto non possono a lui essere eccepite dal debitore cartolare le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore. Dei titoli di credito possono farsi differenti classificazioni.

308 Libro Secondo: Diritto commerciale - Parte Quarta: I titoli dicredito In base al rapporto fondamentale (e cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo), si distingue tra: a) titolo causale: nel quale, insieme alla promessa di eseguire una prestazione a cui correlativamente corrisponde il diritto di credito del destinatario della stessa, è pure indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte viene legato l adempimento del titolo anche di fronte ai terzi (ad esempio le azioni societarie); b) titolo astratto: in cui, invece, il rapporto fondamentale, cioè quello sottostante, non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo. Costoro avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussiste più, ovvero è viziato (ad esempio cambiale e assegno circolare). All astrattezza è connessa però la letteralità del titolo. I titoli di credito si distinguono anche in base al loro regime di circolazione: a) titoli nominativi: intestati ad una determinata persona. Il trasferimento avviene mediante l annotazione del nome dell acquirente sul titolo e nel registro dell emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare; b) titoli all ordine: intestati anch essi ad un titolare; l intestazione, però, risulta unicamente dal titolo, e l emittente non è tenuto a registrarla. Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnato da girata («girata» è, appunto, l ordine di pagare ad una determinata persona: «e, per me, pagate a» rivolto dal creditore al debitore). La girata non può essere parziale, né sottoposta a condizione; c) titoli al portatore: non intestati ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo. In relazione al contenuto dei diritti enunciati nel titolo, si distinguono: titoli di pagamento: che danno diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario (esempio: cambiale, assegno); titoli rappresentativi: che attribuiscono un diritto diverso dal diritto ad una prestazione pecuniaria, come ad esempio la pretesa alla consegna di una merce, e possono attribuire anche un diritto reale (come ad esempio la nota di pegno); tali sono la fede di deposito, la polizza di carico etc.; titoli di partecipazione: che assegnano al possessore uno «status giuridico» con i relativi diritti (esempio: azioni di società con cui viene attribuito lo stato di socio con i relativi diritti di partecipazione alle assemblee, di voto etc.). In relazione alla natura dell emittente, si distinguono: titoli di credito pubblici: sono quelli emessi da un ente pubblico a ciò legittimato (esempio i cd. «buoni del tesoro»); titoli di credito privati: sono tutti gli altri. In relazione al modo in cui sono creati ed emessi, si distinguono: titoli individuali: sono creati di volta in volta in relazione ad ogni singola operazione; titoli di massa: sono creati con un unica operazione, diretta a porre in essere più titoli del medesimo contenuto (esempio: azioni sociali, obbligazioni sociali). 2. Titoli impropri, di legittimazione e atipici Alcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come «titoli», debbono essere tenute distinte dai titoli di credito in quanto sono prive dei caratteri propri di quest ultimi. Tali sono: a) i cd. titoli impropri, che consentono solo il trasferimento di un diritto senza l osservanza delle normali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale ed autonomo (es.: polizza di assicurazione); b) i cd. titoli (o documenti) di legittimazione, che servono solo ad identificare l avente diritto ad una determinata prestazione (es.: biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici,

Capitolo Primo: Lineamenti generali dei titoli di credito 309 marche di guardaroba etc.), ma non sono titoli circolanti. Essi sono predisposti unicamente allo scopo di facilitare l esecuzione del contratto, approntando un mezzo di prova di particolare efficacia per l individuazione della persona del creditore; c) i titoli atipici sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa ma emergenti dalla pratica commerciale. Il codice ne esclude la libertà di emissione nel solo caso di titoli al portatore aventi per oggetto l obbligazione di pagare una somma di denaro (art. 2004); nessun divieto pone, invece, per i titoli all ordine e nominativi. Tra i titoli atipici vengono comunemente ricompresi: a) i warrants: speciali buoni di sottoscrizione che danno diritto al detentore di acquistare, ad un prezzo prefissato ed entro un lasso di tempo stabilito, un certo numero di azioni (cd. azioni di compendio); b) i certificati di partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare; c) i certificati di depositi d oro; d) i certificati rappresentativi di quote di associazione in partecipazione. 3. Eccezioni opponibili dal debitore (art. 1993) La conseguenza principale dei caratteri della letteralità ed autonomia dei titoli di credito è la non opponibilità, al possessore del titolo, delle eccezioni derivanti dai rapporti intercorrenti con i precedenti portatori. Sono opponibili solo: Eccezioni reali ed assolute (opponibili a tut ti i possessori) di forma fondate sul contesto letterale del titolo falsità della firma difetti di capacità o di rappresentanza del sottoscrittore al momento dell emissione mancanza delle condizioni necessarie all esercizio dell azione (es.: prescrizione) Eccezioni personali Nozione: sono le eccezioni fondate su rapporti diversi da quello cartolare, pertanto opponibili solo ad un determinato possessore Tipi difetto di titolarità (ad esempio titolo sottratto) tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale compensazione con un altro credito Intrasmissibilità: si trasmettono solo nel caso che il nuovo possessore, nell acquistare il titolo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore (art. 1993) Nozione: sono le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, a meno che non si provi che il possessore attuale abbia acquistato il titolo per danneggiare intenzionalmente il debitore 4. Ammortamento dei titoli di credito Lo stretto legame esistente tra il diritto cartolare e il documento in cui esso è incorporato avrebbe certamente prodotto gravi conseguenze nell ipotesi di perdita involontaria del documento (per distruzione, furto o smarrimento): in particolare, l impossibilità di ottenere la prestazione del debitore, dato che questa è subordinata alla presentazione del titolo.

310 Libro Secondo: Diritto commerciale - Parte Quarta: I titoli dicredito Per ovviare a ciò il legislatore ha predisposto un apposito procedimento cd. di ammortamento (artt. 2016-2019, 2027), finalizzato a reintegrare la legittimità dell ex-possessore del titolo ovvero a sancire la nullità del titolo sottratto o disperso. L ammortamento è ammesso solo per i titoli all ordine e nominativi e consta di due fasi: una fase necessaria: su ricorso del titolare spossessato, il presidente del Tribunale, dopo sommario accertamento, può stabilire con decreto, da notificare al debitore e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, l ammortamento del titolo. Con ciò il titolo di legittimazione perde efficacia ed il debitore non sarà liberato se paga al presentatore dello stesso; una fase eventuale: la legittimazione del ricorrente è reintegrata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento. Se in questo periodo intervengono opposizioni da parte del detentore del titolo, verrà istruito un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l effettiva titolarità del diritto cartolare; in mancanza di opposizioni, il decreto di ammortamento va in giudicato, cioè diviene definitivo, consentendosi al ricorrente di esercitare i suoi diritti sul debitore. Il proprietario spossessato di un titolo al portatore, non essendo per tali titoli azionabile il procedimento di ammortamento, potrà soltanto notificare il fatto, fornendone la prova, al debitore: tuttavia la sua legittimazione ad ottenere la prestazione sarà reintegrabile solo trascorso il termine di prescrizione del titolo (art. 2006).

Capitolo Secondo I singoli titoli di credito Sommario: 1. La cambiale (R.D. 14-12-1933, n. 1669). - 2. Categorie di obbligati. - 3. La girata. - 4. L avallo. Le cambiali garantite. - 5. Azioni cambiarie. - 6. Assegno bancario (R.D. 21-12-1933 n. 1736). - 7. La circolazione dell assegno. - 8. L assegno circolare. 1. La cambiale (R.D. 14-12-1933, n. 1669) La «cambiale» è «un titolo all ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di pretendere il pagamento di una somma determinata alla scadenza indicata». In base alla definizione data si evince che la cambiale: è titolo all ordine: pertanto, requisito naturale di essa è la possibilità di circolare mediante girata (la trasferibilità mediante girata, però, può essere esclusa dalla clausola «non all ordine» in virtù della quale la circolazione del titolo avviene con la forma e gli effetti della cessione ordinaria di credito); è titolo formale: infatti, la forma nella cambiale è un elemento essenziale per l esistenza del titolo stesso; è titolo completo: deve contenere in sé tutti i requisiti richiesti sul «foglietto cambiario». Essi non possono, cioè, essere desunti da altri documenti; è titolo astratto: infatti, nella cambiale manca qualsiasi menzione del rapporto fondamentale sottostante al suo rilascio o alla sua girata; è titolo esecutivo: il creditore può iniziare direttamente la procedura esecutiva sui beni del debitore, prescindendo da una preventiva sentenza del giudice che riconosce la fondatezza della pretesa creditoria e condanni il debitore ad eseguirla, a condizione che siano state osservate le disposizioni di carattere fiscale prescritte dalla legge. Il D.M. 26-5-2009 ha stabilito che, a partire dal 5 dicembre 2009, vi sia soltanto il foglietto per cambiali privo, al momento dell acquisto, del valore del bollo e sul quale dovrà essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l Agenzia delle entrate. Alla nozione di cambiale sono riconducibili due figure particolari: A) La tratta o cambiale in senso stretto Contiene l ordine che una persona (traente) dà ad un altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di danaro.

312 Libro Secondo: Diritto commerciale - Parte Quarta: I titoli dicredito Esempio: Napoli, 21 luglio 2011 250 Pagate per questa cambiale, il 21 gennaio 2012, euro duecentocinquanta/00 al signor Tizio (prenditore) Caio (traente) al sig. Mevio (trattario) Per il pagamento la tratta deve essere presentata per l accettazione al trattario, che può rifiutarla: in tal caso il portatore ha azione di regresso nei confronti del traente. B) Il vaglia cambiario o pagherò cambiario È il principale strumento di credito e contiene la promessa incondizionata, fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di danaro ad una determinata scadenza. Esempio: Napoli, 30 novembre 2011 250 Pagherò il primo febbraio 2012 per questa mia cambiale euro duecentocinquanta/00 al signor Tizio (prenditore) Caio (emittente) C) Requisiti della cambiale La cambiale deve contenere: la denominazione di cambiale, l ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, il nome del trattario (nella cambiale tratta), il nome del primo prenditore, la data di emissione e la sottoscrizione dell emittente o del traente. Tali requisiti devono però sussistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il pagamento. Prima di tale momento, pertanto, la cambiale può circolare priva di un accordo circa il suo riempimento (si parla in tal caso di cambiale incompleta) ovvero corredata da un accordo separato circa le modalità per un riempimento successivo di essa (cambiale in bianco). Se mancano i requisiti della cambiale al momento della presentazione per il pagamento, il documento non vale più come cambiale ma come semplice attestazione di credito. D) La cambiale finanziaria Introdotta dalla L. 13-1-1994, n. 43, è un particolare titolo di credito all ordine, equiparabile alle cambiali ordinarie: deve però contenere la denominazione di cambiale finanziaria. Si tratta di titoli di credito emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione; sono girabili solo con la clausola «senza garanzia». Le cambiali finanziarie sono dirette alla raccolta di risparmio tra il pubblico: le imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine possono reperire i fondi senza ricorrere all indebitamento bancario, mediante la sottoscrizione di una serie di cambiali finanziarie, con le quali si impegnano incondizionatamente a pagare, alla scadenza stabilita, la somma indicata nel titolo. Si distinguono dalle polizze di credito commerciale che non sono titoli di credito.

Capitolo Secondo: I singoli titoli di credito 313 2. Categorie di obbligati Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie: obbligati principali, quali l emittente nel pagherò e l accettante nella tratta; obbligati in via di regresso (ossia nel caso di rifiuto dell obbligato principale), quali il traente ed i giranti. Le varie obbligazioni cambiarie sono autonome: la incapacità di uno degli obbligati, la falsità di una firma, l invalidità in genere di una di tali obbligazioni non hanno alcuna influenza sulle obbligazioni degli altri firmatari, che restano valide. Se, invece, è l obbligazione del traente o dell emittente ad essere nulla per vizio di forma o di contenuto (es.: promessa di pagamento sottoscritta con il solo cognome o sottoposta a condizione), tale nullità (proprio perchè inficia la dichiarazione dell autore del titolo) travolge anche le dichiarazioni cambiarie degli altri obbligati (di per sé regolari). 3. La girata È un negozio giuridico (unilaterale ed astratto) con il quale viene trasferita la cambiale. La girata ha infatti la funzione di trasferire la legittimazione all esercizio del diritto cambiario: il presentatore del titolo è legittimato ad ottenere la prestazione dal debitore sulla base di una serie continua di girate (ogni girante deve corrispondere al giratario della girata precedente). La trasferibilità della cambiale mediante girata è elemento naturale, non essenziale ad essa; tuttavia solo il traente o l emittente possono, con la clausola «non all ordine», escluderne la girabilità: in tal caso il titolo sarà trasferibile mediante un ordinaria cessione del credito. La girata ha anche una funzione di garanzia: il girante è obbligato di regresso verso il giratario ed i successivi prenditori e risponde del mancato pagamento o della mancata accettazione. La girata non può essere condizionata: la condizione si ha per non apposta. Caratteri La girata parziale è nulla. Tipi Piena: con formula completa, per esempio «per me pagate a». In bianco: viene apposta la sola firma. Girata per procura o per incasso. Girata in garanzia. Chi possiede la cambiale deve verificare la continuità delle girate, non l autenticità. Se l acquisto avviene «a non domino», il possesso di buona fede vale ad attribuire la titolarità del diritto. 4. L avallo. Le cambiali garantite L avallo è una garanzia cambiaria tipica: consiste in una firma di garanzia posta sul titolo da un soggetto (avallante) a favore di un obbligato cambiario (avallato).

314 Libro Secondo: Diritto commerciale - Parte Quarta: I titoli dicredito Se la firma è apposta sul retro della cambiale, la funzione di garanzia dovrà risultare dalle parole «per avallo» o equivalenti. L avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati (trattario accettante, emittente, traente, girante etc.): la persona dell avallato dovrà, però, essere specificata poiché, in caso contrario, l avallo s intende offerto a favore del traente o dell emittente. L istituto presenta le seguenti caratteristiche: l avallante garantisce il pagamento (anche parziale) della somma da parte dell avallato; la responsabilità dell avallante è solidale; l obbligazione dell avallante è la medesima dell avallato: l avallante occuperà la posizione che l avallato deteneva nella gerarchia degli obbligati cambiari; tuttavia l obbligazione assunta dall avallante è autonoma; il pagamento dell avallante libera l avallato e i successivi prenditori del titolo. Il credito cambiario può essere, inoltre, sorretto da ulteriori garanzie (cd. extracambiarie); in particolare: ipoteca (cd. cambiale ipotecaria): a garanzia della cambiale, si costituisce un ipoteca iscritta nel registro dei beni immobili e annotata nel testo del titolo. Successivamente la garanzia circolerà, senza necessità di ulteriori annotazioni, con la cambiale stessa: la garanzia ipotecaria, sorta in favore dell attuale possessore del titolo, si trasmette anche a quelli successivi; cessione della provvista: con apposita clausola scritta, il traente cede, a garanzia del pagamento del credito cambiario, il credito derivante da fornitura di merci vantato verso il trattario. In caso di mancata accettazione, il portatore del titolo potrà agire contro il trattario sulla base del credito di provvista; privilegio agrario (cd. cambiale agraria): la banca mutuante e prima prenditrice della cambiale ha privilegio sul raccolto (dell annata di scadenza del prestito) del mutuatario che ha emesso il titolo. 5. Azioni cambiarie Caratteri generali: il portatore della cambiale al quale il pagamento è stato rifiutato può: iniziare l esecuzione avvalendosi della cambiale quale titolo esecutivo promuovere un ordinario giudizio di cognizione avvalersi del procedimento ingiuntivo Azione cambiaria: comunque proposta, può essere: diretta, contro gli obbligati principali che sono l accettante nella cambiale tratta, l emittente nel vaglia cambiario e i loro avallanti (prescrizione 3 anni dalla scadenza) di regresso, contro gli obbligati di regresso, che sono traente e girante nella cambiale tratta, i giranti nel vaglia cambiario e i loro avallanti, purché il titolo sia andato in protesto (prescrizione 1 anno dal protesto) Il protesto è l atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario) che attesta l avvenuta presentazione del titolo ed il conseguente rifiuto di accettazione (da parte del trattario, per la sola cambialetratta) o di pagamento. Il protesto non è necessario se la cambiale contiene la clausola «senza spese», «senza protesto».

Capitolo Secondo: I singoli titoli di credito 315 Oltre alle azioni cambiarie, spettano al possessore del titolo anche azioni extra-cambiarie. Esse sono: Azione derivante dal rapporto fonda mentale (Azione causale) Questa azione permane nonostante l emissione o trasmissione della cambiale (salvo che si provi che vi fu novazione) È legata al rapporto fondamentale sottostante L esercizio è subordinato al protesto, cioè al mancato buon fine della cambiale Sussiste l onere, a carico del portatore, di restituire la cambiale e di depositarla in cancelleria (onde evitare rischi di duplicazione del pagamento) Azione di arricchimento Come azione sussidiaria, quando il danneggiato non può più esperire le azioni cambiarie o l azione causale, è possibile l azione di ingiusitificato arricchimento (art. 2041), la quale impedisce che il portatore resti danneggiato dalle decadenze e dalle prescrizioni cambiarie 6. Assegno bancario (R.D. 21-12-1933 n. 1736) L assegno bancario è un titolo di credito che ha la struttura formale della cambiale-tratta, ma svolge una funzione economica diversa: non è, infatti, uno strumento di credito come la cambiale, ma costituisce uno strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca. Esso contiene l ordine incondizionato, rivolto dal traente ad una banca (in virtù di un preesistente contratto che contenga la cd. «convenzione di emettere assegni») di pagare una somma determinata. Pertanto, da un punto di vista economico, l assegno bancario è strettamente legato al deposito bancario o ad una disponibilità (cd. «fido» o «castelletto bancario») che il traente ha presso la banca trattaria. La normativa applicabile all assegno bancario coincide in massima parte con la disciplina propria della cambiale-tratta, salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli. L esercizio dei diritti incorporati nel titolo è subordinato alla necessaria presentazione dell assegno al trattario per richiederne il pagamento. Nell ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell assegno (traente, giranti, avallanti), congiuntamente o individualmente, senza essere tenuto ad osservare l ordine nel quale essi si obbligarono. Lo stesso diritto spetta all obbligato che abbia eseguito il pagamento dell assegno, nei confronti dei firmatari che lo precedono. Gli anzidetti diritti possono esercitarsi attraverso o il procedimento esecutivo, o il procedimento ordinario di cognizione o, infine, attraverso il procedimento di ingiunzione. Il D.L. 13-5-2011, n. 70 (cd. decreto sviluppo), conv. in L. 12-7-2011, n. 106 ha introdotto l assegno bancario o circolare elettronico, demandando ad un apposito decreto ministeriale e ad un successivo regolamento della Banca d Italia la definizione delle regole per il suo utilizzo. Attraverso una modifica della Legge Assegni, infatti, è stato stabilito che l assegno bancario può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica. Il decreto, inoltre, stabilisce che, rispettando precise regole da emanarsi a cura del Ministro dell Economia e delle Finanze, le copie informatiche di assegni cartacei potranno sostituire ad ogni ef-

316 Libro Secondo: Diritto commerciale - Parte Quarta: I titoli dicredito fetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all originale sarà assicurata dalla banca negoziatrice mediante l utilizzo della propria firma digitale. Tali disposizioni riguardano anche la validità degli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e constatazione equivalente), in quanto è stata introdotta anche per tali atti la possibilità che siano eseguiti in forma elettronica. 7. La circolazione dell assegno L assegno bancario può essere emesso «all ordine» o «al portatore» e, per la circolazione di tali titoli, trovano applicazione i principi già enunciati per i titoli di credito in generale e per - la cambiale: assegno all ordine: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (traditio); assegno al portatore: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo. L assegno è sempre pagabile a vista ed ogni disposizione contraria si ha per non apposta; la legge, tuttavia, stabilisce termini massimi per la presentazione, decorrenti dalla data di emissione: 8 giorni, se coincidono il comune di emissione e quello di pagamento; 15 giorni, se si tratta di comuni diversi. Alla scadenza di tali termini non consegue l automatico e necessario rifiuto a pagare della banca trattaria, ma solo la possibilità che l ordine di pagamento venga legittimamente revocato dal traente. Per diminuire il pericolo che l assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile a chi lo sottrae o al ritrovatore occasionale l utilizzazione della somma cambiaria: clausola «non all ordine». L assegno bancario emesso con tale clausola, o con altra equivalente, può essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria; clausola «non trasferibile». Tale clausola blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune: rende, cioè, l assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile. L assegno non-trasferibile può essere pagato solo al prenditore (o all immediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), che non può girare il titolo se non per l incasso ad un banchiere (quest ultimo non può ulteriormente girarlo: infatti, le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte). Pertanto, se l assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la somma né trasferire il credito. Il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 ha vietato il trasferimento in denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione sia complessivamente pari o superiore a 12.500 euro (soglia abbassata a 5.000 euro dal D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010). Il D.Lgs. 151/2009 (cd. correttivo antiriciclaggio) ha stabilito che il divieto di trasferimento di operazioni in contanti opera anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia dei 5.000 euro, che appaiono artificiosamente frazionati. Da ultimo, il D.L. 13-8-2011, n. 138 (cd. manovra bis) conv. in L. 14-9-2011, n. 148 ha introdotto ulteriori misure restrittive che limitano l uso del contante e dei titoli al portatore. La soglia del trasferimento in contante, infatti, è stata riabbassata dai 5.000 euro ai 2.500 euro. Gli assegni bancari postali e circolari di importo superiore ai 2.500 euro dovranno essere emessi con la clausola di intrasferibilità e il nome e la ragione sociale del beneficiario;

Capitolo Secondo: I singoli titoli di credito 317 assegno sbarrato. Il traente o il portatore possono sbarrare l assegno apponendovi sulla facciata anteriore due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell assegno, senza alcuna indicazione o con la parola «banchiere» (sbarramento generale), oppure con l indicazione del nome di un banchiere fra le sbarre (sbarramento speciale). La clausola di sbarramento limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, oppure un cliente del banchiere trattario: quest ultimo, cioè, può pagare l assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere; assegno da accreditare. Tale assegno non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l importo può solo versarlo alla banca trattaria se ne è cliente affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente. La clausola «da accreditare» è apponibile sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante; assegno turistico (traveller s cheque). Il pagamento di tale assegno è subordinato alla esistenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore, il quale deve ripetere la firma all atto della presentazione. Questa procedura mette al sicuro il prenditore da eventuali smarrimenti, in quanto l illegittimo possessore, per incassare l assegno, dovrebbe riuscire ad apporre sul titolo (al momento della presentazione) una firma identica a quella già apposta dal prenditore. 8. L assegno circolare L assegno circolare è «un titolo di credito all ordine, contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario a ciò preposto dall autorità competente, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall emittente». L assegno circolare, quindi, è simile per struttura al pagherò cambiario a vista ma si differenzia nettamente da questo sotto il profilo della funzione. La funzione dell assegno circolare è, infatti, quella di consentire la effettuazione di pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta, alla quale l assegno circolare si equipara poiché incorpora un credito di sicura esigibilità. Differenze L assegno circolare presenta i seguenti elementi di differenziazione dall assegno bancario: non può essere emesso al portatore; comporta un obbligazione cartolare diretta e principale della banca emittente; è subordinato alla sussistenza o alla creazione di adeguati fondi disponibili: in genere il prenditore verserà l importo in contanti contestualmente al rilascio dell assegno; è pagabile in tutti i recapiti (filiale, agenzia etc.) della banca emittente; può essere emesso solo da banche a ciò autorizzate, previo deposito di una cauzione (corrispondente ad una percentuale del valore degli assegni emessi) presso la Banca d Italia. Ad esso si applica, quasi conformemente, la disciplina del vaglia cambiario; disposizioni particolari risultano le seguenti: l assegno circolare deve essere presentato per l incasso entro 30 giorni, pena la decadenza dall azione di regresso contro il girante; l azione contro l emittente si prescrive entro 3 anni dall emissione.