DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO QUADERNO PER LE IMPRESE



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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO QUADERNO PER LE IMPRESE Atti e Certificati per l Estero 1

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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO UFFICIO COMMERCIO ESTERO Viale Giotto, 4-52100 AREZZO Tel. 05753030 - Fax 0575300953 http://www.ar.camcom.it PRESIDENTE Pietro Faralli SEGRETARIO GENERALE Giuseppe Salvini Pubblicazione coordinata da: Dott. Massimo Valdambrini Elaborata da: Rag. Manuele Roghi Impianto Grafico: Elisa Grotti Copyright 2002 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo Viale Giotto 4-52100 AREZZO Tutti i diritti riservati I edizione Giugno 2002 3

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INDICE QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero 1. IL CERTIFICATO DI ORIGINE 1.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.. pag. 8 1.2. IL FORMULARIO.. 9 1.3. COMPETENZA TERRITORIALE PER IL RILASCIO. 10 1.4. COMPILAZIONE 11 1.5. RICHIESTA DI RILASCIO 15 1.6. COPIE ULTERIORI... 17 1.7. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.. 1.8. AGEVOLAZIONI ED INTERDIZIONI... 18 1.8.1. Rilascio di un certificato di origine a posteriori 1.8.2. Correnti continue di esportazione. 1.8.3. Certificato di origine pro forma 19 1.8.4. Certificato di origine in bianco o antidatato... 1.8.5. Annotazioni non previste sul formulario.. 1.8.6 Casi particolari. 1.9. TEMPI DI RILASCIO 20 1.10. COSTI 2. VISTO SU FATTURE 2.1. SCOPO DEL VISTO SU FATTURE pag. 21 2.2. TEMPI DI RILASCIO 2.3. COSTI 3. VISTO SU DICHIARAZIONE 3.1. SCOPO DEL VISTO SU DICHIARAZIONE. pag. 22 3.2. TEMPI DI RILASCIO 3.3. COSTI 4. VISTO PER DEPOSITO 4.1. SCOPO DEL VISTO PER DEPOSITO.. pag. 23 4.2. TEMPI DI RILASCIO 4.3. COSTI 5

5. LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME (ex Visto U.P.I.C.A.) 5.1. SCOPO DELLA LEGALIZZAZIONE.. pag. 24 5.2. TEMPI DI RILASCIO 5.3. COSTI 25 6. CODICE MECCANOGRAFICO 6.1. SCOPO DEL CODICE MECCANOGRAFICO pag. 26 6.2. COMPILAZIONE DEL MODULO S.D.O.E. 27 6.3. TEMPI DI RILASCIO 28 6.4. COSTI 7. CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA 7.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA.. pag. 29 7.2. TEMPI DI RILASCIO 7.3. COSTI 30 8. MARCHIO I.N.E. 8.1. SCOPO DEL MARCHIO I.N.E... pag. 31 8.2. TEMPI DI RILASCIO 32 8.3. COSTI 33 9. CARNET ATA 9.1. SCOPO DEL CARNET ATA. pag. 34 9.2. RILASCIO. 36 9.3. LISTA DELLE MERCI... 39 9.4. RITIRO.. 9.5. UTILIZZO. 41 9.6. FORMALITA DOGANALI... 9.7. TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA 42 9.8. FURTO O SMARRIMENTO DEL CARNET.. 43 9.9. RESTITUZIONE ED APPURAMENTO. 9.10. DUPLICATO DEL CARNET 44 9.11. CARNET SOSTITUTIVO... 45 9.12. PRINCIPALI NORME DI UTILIZZO. 9.13. BREVE RIEPILOGO.. 47 9.14. NUOVE DISPOSIZINI... 48 6

9.14.1. Nuove istruzioni del Ministero delle Finanze pag. 48 9.14.2. Lista generale delle merci da importare temporaneamente negli Stati Uniti d America 49 9.15. TEMPI DI RILASCIO 50 9.16. COSTI 51 10. CARNET C.P.D. / CHINA TAIWAN 10.1. SCOPO DEL CARNET C.P.D. / CHINA TAIWAN pag. 52 10.2. TEMPI DI RILASCIO 53 10.3. COSTI 11. CARNET TIR 11.1. SCOPO DEL CARNET TIR.. pag. 54 11.2. ISCRIZIONE AL REGISTRO TIR 55 11.2.1. Domanda di iscrizione al Registro TIR. 56 11.3. RESTITUZIONE ED APPURAMENTO.. 58 11.4. SOSPENSIONE... 59 11.5. TEMPI DI RILASCIO 60 11.6. COSTI 12. MODULISTICA DISPONIBILE IN INTERNET pag. 61 13. ALLEGATI pag. 62 7

1. IL CERTIFICATO DI ORIGINE Riferimento normativo: Regolamento CEE n. 802/1992 e successive modificazioni; Regolamento CEE n. 2913/1992; Regolamento CEE n. 2454/1993. 1.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE I certificati di origine sono documenti doganali esclusivamente destinati a provare, sia per esigenze commerciali che doganali, l'origine delle merci destinate ad una definitiva esportazione nei rapporti tra la Comunità Economica Europea 1 ed i paesi terzi. Infatti, nei c.d. rapporti intracomunitari il certificato di origine non viene richiesto né può essere rilasciato ed essendo la Comunità Economica Europea un unico territorio doganale è sufficiente dichiarare l'origine della merce in fattura. Le ragioni che giustificano l emissione di un certificato di origine sono diverse e variano in relazione al paese verso il quale sono destinate le merci e che richiede la certificazione, ad esempio: può essere richiesto ai fini della determinazione dei diritti doganali d ingresso nel paese di esportazione, per l applicazione di norme e trattati di reciprocità per certi prodotti, per politiche commerciali internazionali, o per evitare il dirottamento dei traffici commerciali. 1 I Paesi che attualmente compongono la Comunità Economica Europea sono: AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, SPAGNA, SVEZIA. 8

Il certificato di origine delle merci rientra nel genus delle certificazioni in senso improprio, atti della Pubblica Amministrazione non riproducenti un fatto già rappresentato in pubblici registri, ma costituenti il risultato di un attività di accertamento compiuta direttamente dalla Pubblica Autorità su atti prodotti direttamente dal richiedente. Pertanto, la richiesta di documenti giustificativi comprovanti l origine delle merci, è conforme alle disposizioni del Ministero delle Attività Produttive e dell Unione Italiana delle Camere di Commercio, disposizioni con le quali viene riconosciuta alle stesse Camere di Commercio ampia facoltà di richiedere alle imprese la documentazione ritenuta necessaria a tali fini. 1.2. IL FORMULARIO Il certificato di origine deve essere compilato inderogabilmente utilizzando gli appositi formulari 2 (allegato 1) stampati dall'unione Italiana delle Camere di Commercio e distribuiti esclusivamente delle Camere di Commercio. Ogni modulo è numerato preventivamente all'atto della stampa. Il formulario in carta chimica autocopiante, utilizzabile anche per stampanti a modulo continuo, è costituito da 5 fogli recanti tutti lo stesso numero di serie prestampato, è così composto: il primo foglio in carta arabescata con menzione originale che costituisce l originale del certificato di origine; 3 fogli in carta di colore giallo con menzione copia costituenti le copie del certificato di origine; 2 Conformi al modello previsto dall Allegato 12 del Reg. CEE n. 2454/1993. 9

un foglio in carta di colore rosa con menzione richiesta di rilascio di certificato che costituisce il modulo di domanda. Le imprese possono richiedere e ritirare direttamente all'ufficio Commercio Estero i formulari ed i relativi allegati: dichiarazione a firma del legale rappresentante relativamente all'origine delle merce oggetto della spedizione (allegato 2) e la distinta di richiesta (allegato 3) che accompagnano la domanda; i formulari rilasciati vengono registrati in carico alla richiedente. L impresa prende in carico tali formulari, non può cederli ad altre aziende, non può presentarli ad altra Camera di Commercio, assumendosi la piena responsabilità del loro utilizzo. Eventuali modelli inutilizzati o compilati erroneamente, essendo registrati in carico all'impresa richiedente devono essere restituiti all'ufficio Commercio Estero. In caso di distruzione o smarrimento dei modelli dovrà essere prodotta adeguata documentazione comprovante il fatto. 1.3. COMPETENZA TERRITORIALE PER IL RILASCIO La Camera di Commercio competente per territorio al rilascio del certificato di origine è quella dove l'impresa ha la sede legale. L'impresa richiedente può ottenere, per motivi logistici, di stoccaggio delle merci o perché ha in altro territorio un'unità locale, che il rilascio del certificato di origine venga effettuato da altra Camera di Commercio, la richiesta d'impresa viene autorizzata dalla Camera di Commercio dove la stessa ha la sede legale. L'emissione del certificato di origine può essere richiesta anche da una spedizioniere per conto della ditta esportatrice. Nel caso in cui la spedizione raggruppi più fatture emesse al medesimo destinatario delle merci, si può richiedere soltanto un certificato di origine raggruppante tutte le fatture oggetto della fornitura, i riferimenti di tutte le 10

fatture devono essere riportati nella casella 5 del formulario (allegato 1). L Ente camerale rilascia all impresa esportatrice un solo certificato d origine originale per ogni spedizione. Tutte le copie redatte e rilasciate conformemente all originale hanno lo stesso valore di quest ultimo. L intera documentazione prodotta dal richiedente unitamente agli allegati e alle copie ulteriori del Certificato di origine rimangono depositate 3 presso la Camera di Commercio per almeno due anni. 1.4. COMPILAZIONE Il formulario (originale, copie e domanda di rilascio) deve essere compilato dalla casella 1 alla 7, preferibilmente in lingua italiana o nel caso sia necessario in altra lingua dell Unione Europea, a cura del richiedente con la macchina da scrivere o manoscritto a stampatello in maniera chiara e ben leggibile (allegato 4), non sono ammesse correzioni con abrasioni, cancellazioni o sovrascritture. Le eventuali modifiche e correzioni devono essere approvate e vistate dall'autore e della Camera di Commercio. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati per rendere impossibile qualsiasi aggiunta a posteriori dopo il rilascio del certificato di origine. CASELLA 1 - "Speditore" Indicare nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dello speditore. Non è ammesso l'inserimento della formula "produttore". Per speditore si intende colui che emette la fattura di vendita delle merci 3 Art. 54, Reg. CEE n. 2454/1993. 11

ed è responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi. Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che spicca la fattura di vendita (es. uno spedizioniere internazionale), in questa casella dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di", seguita dal nominativo di colui che effettivamente fattura la merce all'estero, copia della delega a richiedere il rilascio del certificato di origine dovrà essere allegata alla domanda. CASELLA 2 - "Destinario" Indicare nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'acquirente estero al quale è stata emessa fattura, il paese estero deve essere scritto per esteso, non sono ammesse abbreviazioni o sigle. E' possibile indicare "all'ordine" seguito dal paese di destinazione se conosciuto e menzionato in fattura. Se la merce è destinata ad un paese diverso da quello di prima destinazione va indicata anche la destinazione finale della merce preceduta dalla dicitura "destinazione finale" seguita dall'indicazione completa del destinatario finale se conosciuto e menzionato nella fattura. Nel caso in cui la merce sia comunque destinata ad una ulteriore riesportazione e non si conosce la destinazione finale, si può inserire la dicitura "per ulteriore riesportazione". CASELLA 3 - "Paese di origine" Per le merci di origine comunitaria, usare la dicitura "COMUNITA EUROPEA" seguita, eventualmente, dal nome del paese comunitario. È ammessa anche la sola dicitura "COMUNITA EUROPEA" senza specificare il paese o i paesi di origine. Per le merci di origine non comunitaria, indicare il paese terzo. 12

Se la merce ha più origini, vanno indicati tutti i paesi di origine, avendo poi cura di specificare poi nella fattura il paese di origine di ogni singola merce o articolo. CASELLA 4 - "Informazioni riguardanti il trasporto " Indicazione facoltativa. Si consiglia di indicare il mezzo che sarà utilizzato per la spedizione (es. via aerea, via nave, via terra, ect.). qualora la spedizione avvenga con diversi mezzi si utilizza la dicitura "trasporto misto" oppure si indicano tutti i mezzi. Se, invece, non si conosce o non si è ancora stabilito in mezzo si indica "da stabilire". In nessun caso è possibile, come per tutte le altre caselle del formulario del certificato di origine, l'inserimento delle c.d. clausole Incoterms. CASELLA 5 - "Osservazioni" Questa casella può essere utilizzata per inserire eventuali ulteriori informazioni, altrimenti non ammesse in altre caselle, utili all'identificazione della spedizione: numero di fattura, riferimento all'ordine, riferimento alla lettera di credito, numero di contratto, ect. Non sono ammesse dichiarazioni discriminatorie nei confronti di altri paesi. La casella può eventualmente essere lasciata in bianco e sbarrata. CASELLA 6 - "N. ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci" Indicazione in maniera chiara e comprensibile la natura delle merci in 13

maniera non generica: numero, marcatura dei colli, sigla, quantità, l'eventuale titolo per i metalli preziosi utilizzando anche termini specifici tecnici; ogni altra eventuale indicazione utile all'identificazione e descrizione della merce è inseribile. Sono ammesse le eventuali marcature di spedizione esterne ai colli o ai pacchi. Non sono ammesse le diciture "made in ", "prodotto in ", "produttore", se non sono contenute nelle marcature esterne. Qualora la casella 6 non sia sufficiente per descrivere tutte le merci o si preferisca dare solo una descrizione sommaria e riepilogativa si procede descrivendo in maniera generica la merce seguita dalla dicitura "come da fattura n. del allegata". In questo caso si presenterà due esemplari di fattura all'ufficio Commercio Estero, uno rimarrà allegata alla domanda e conservata con i documenti, l'altra - dopo apposita vistatura diventerà, spillata fisicamente con il certificato di origine, allegata e parte dello stesso. L utilizzo della dicitura "come da fattura n. del allegata" diventa utile nel caso in cui la merce oggetto della esportazione abbia più paesi di origine, infatti allegando la fattura nella quale saranno evidenziati articolo per articolo il paese - si avrà una più semplice e puntuale descrizione delle merci. CASELLA 7 - "Quantità" Indicare le quantità della merce menzionate in fattura e oggetto del certificato di origine, le stesse possono essere espresse nelle varie unità di misura relative alla natura della merce (kg, lt, mt, mq, ) nel caso le quantità vengano indicate in unità di peso, occorre specificare peso lordo e peso netto. 14

CASELLA 8 - QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero Casella riservata alla Camera di Commercio per l'apposizione dei timbri e delle firme, qui si attesta che le merci riportate nella casella 6 sono originarie del paese menzionato nella casella 3. 1.5. RICHIESTA DI RILASCIO L'ultimo foglio del formulario di colore rosa rappresenta la domanda di richiesta di rilascio del certificato di origine, sul fronte di questo foglio (allegato 5) l'impresa esportatrice dovrà apporre, in basso a destra ( casella 8 ), il proprio timbro e la firma per esteso del legale rappresentante della stessa. Se la spedizione è curata da un altro soggetto, es. uno spedizioniere, questo dovrà apporre timbro e firma ( casella 9 ). Può essere accettata la firma di un delegato, sempre che si sia provveduto preventivamente al deposito della delega presso lo stesso Ufficio Commercio Estero. Se alla richiesta di certificato di origine provvede uno spedizioniere questo dovrà produrre all'ufficio Commercio Estero la delega conferitagli dalla ditta per la quale provvede alla spedizione della merce. Sul retro dello stesso foglio (allegato 6) l'impresa dovrà compilare - a seconda dell'origine della merce - uno o più paragrafi: Paragrafo 1: se la merce è di origine esclusivamente comunitaria. Indicare la ragione sociale e l'indirizzo completa della ditta produttrice o dei produttori se più di uno, se la merce non è di origine italiana, al discrezione della Camera di Commercio emittente il certificato potranno essere richieste in allegato le copie delle fatture di acquisto. 15

Paragrafo 2: è relativo a quella merce che ha subìto una trasformazione sostanziale, sufficiente a conferirle l origine comunitaria. L impresa dovrà indicare l indirizzo completo dello stabilimento in cui tale operazione è stata eseguita e dichiarare a parte che la trasformazione sostanziale a prodotto in incremento del valore delle merci pari almeno al 45%. Paragrafo 3: è relativo alla merce di origine extracomunitaria. In tale caso l azienda dovrà produrre il certificato di origine o la documentazione giustificativa necessaria a stabilire l origine: copia della bolla doganale d'importazione, copia della fattura di acquisto. L'Ufficio Commercio Estero può, qualora lo ritenga necessario, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a conferma e prova dell'origine della merce. Dopo aver compilato il paragrafo relativo all origine della merce esportata è necessaria un altra firma e relativo timbro sul retro della richiesta (dove indicato firma del richiedente) così come apposta sul fronte della richiesta di rilascio. Oltre al formulario debitamente compilato e sottoscritto, l'impresa dovrà produrre: la dichiarazione (allegato 2) debitamente timbrata e firmata in originale dal legale rappresentante nella quale si dichiara: che per la fattura oggetto dell'esportazione non sono stati rilasciati ulteriori certificati di origine, che i prezzi indicati nella fattura sono corrispondenti a quelli riportati nel listino aziendale; l'origine della merce e dove si trova la merce; nella stessa dovranno essere specificati i documenti e/o i visti richiesti; la distinta di richiesta(allegato 3) dei documenti da vistare; una copia della fattura oggetto della certificazione di origine firmata e 16

timbrata in originale che rimarrà agli atti allegata ai documenti del certificato; Le dichiarazioni apposte sul modello del certificato di origine e sulla documentazione allegata hanno valore di dichiarazione rese di fronte a Pubblico Ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle stesse. Inoltre tutte le dichiarazioni erronee o false sull origine della merce sono considerate infrazione nei confronti dall Amministrazione Doganale. Accertata la corretta compilazione del modello, degli allegati, verificato la produzione dei documenti necessari, l'ufficio Commercio Estero provvede a vistare i documenti. 1.6. COPIE ULTERIORI Oltre all'originale del certificato di origine e possibile emettere anche in un momento successivo al rilascio dell originale - fino ad un massimo di 2 copie per modello di certificato (costituite dalle copie in carta chimica autocopiante all'interno del modello). Se l'impresa ha necessità di ulteriori copie di quel certificato di origine, dovrà munirsi preventivamente dei modelli "intercalari" (allegato 7) che dovrà inserire all'interno del modello di certificato di origine prima della compilazione alternati da carta carbone (essendo gli intercalari non autocopianti) creando così le copie ulteriori necessarie. 1.7. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di 17

smarrimento presentata alle Autorità competenti (Polizia dello Stato o Carabinieri). Il richiedente in tal caso utilizzerà un nuovo formulario di certificato di origine sul quale verrà apposta la dicitura "duplicato" del certificato di origine emesso in precedenza. Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo anche improprio, da parte di terzi, del certificato smarrito. 1.8. AGEVOLAZIONI ED INTERDIZIONI 1.8.1. Rilascio di un certificato di origine a posteriori Il rilascio di un certificato di origine è di norma vietato se le merci alle quali si riferisce non sono in via di spedizione al momento in cui viene presentata la domanda. Tuttavia, nel caso di spedizione avvenuta, è permesso il rilascio del certificato di origine, su presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione. 1.8.2. Correnti continue di esportazione Qualora le circostanze lo giustifichino, specie quando l'interessato mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione, le Camere di Commercio emittenti possono concedere, a loro discrezione, l'esenzione della compilazione del retro del modulo rosa di domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei Regolamenti CEE n. 2913/1992 e 2454/1993. Per concedere tale esenzione, la Camera di Commercio emittente può esigere dal richiedente una dichiarazione nella quale egli si impegna a 18

rinunciare a tale agevolazione, qualora la sua produzione subisca modificazioni. 1.8.3. Certificato di origine pro forma Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di essi non siano definitivamente conosciute, può ottenere, in via eccezionale e a discrezione della Camera di Commercio emittente, il rilascio di un certificato di origine "pro forma". I formulari utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro forma". 1.8.4. Certificato di origine in bianco o antidatato Non possono essere rilasciati certificati di origine in bianco o antidatati. 1.8.5. Annotazioni non previste sul formulario Di norma sul certificato di origine non debbono essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso. Qualora esigenze commerciali o bancarie o disposizioni delle Autorità del Paese importatore esigano menzioni o dichiarazioni particolari di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dall Ufficio Commercio Estero a discrezione potranno essere accettate o rifiutate. 1.8.6. Casi particolari È possibile rilasciare un secondo certificato di origine sulla stessa fattura di esportazione, la ditta richiedente dovrà produrre l originale del certificato o le copie precedente rilasciate all Ufficio Commercio Estero il quale provvederà all annullamento dei precedenti documenti e alla loro sostituzione. 19

È possibile richiedere il rilascio di un certificato di origine su merce usata della quale la ditta esportatrice è priva della fattura di acquista. Il legale rappresentante della ditta richiedente sotto la propria responsabilità dovrà fornire, su carta intesta della ditta, una dichiarazione attestante il paese di origine della merce, tale dichiarazione dovrà essere ripetuta al paragrafo 1 del modulo di domanda rosa (allegato 6). In ogni caso, considerato l importanza della certificazione di origine, l Ufficio Commercio Estero si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriori documenti comprovanti l origine della merce o di rifiutare la certificazione. 1.9. TEMPI DI RILASCIO L Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio del Certificato di origine immediatamente alla presentazione. 1.10. COSTI DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Certificato di Origine ogni originale o copia 5,00 Certificato di Origine con legalizzazione della firma ogni originale 8,00 o copia 20

2. VISTO SU FATTURE Riferimento normativo: Regolamento CEE n. 802/1992 e successive modificazioni. 2.1. SCOPO DEL VISTO SU FATTURE Usualmente alcuni Paesi, particolarmente quelli arabi, richiedono che le fatture di vendita relative all'esportazione (anche non necessariamente accompagnate dal certificato di origine) vengano vistate dalla Camera di Commercio. L'impresa esportatrice interessata al rilascio del visto di congruità dei prezzi sulle fatture dovrà specificarlo sulla richiesta di documenti da vistare (allegato 3) e presentare all Ufficio Commercio Estero una copia di fattura in più oltre a quelle necessarie da vistare tutte debitamente timbrate e firmate in originale dal legale rappresentante, questa copia in più rimarrà depositata agli atti. 2.2. TEMPI DI RILASCIO L Ufficio Commercio Estero provvede a vistare le fatture immediatamente alla presentazione. 21

2.3. COSTI QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Visto su fattura ogni copia 5,00 Visto su fattura con legalizzazione e conformità della firma del 11,00 legale rappresentante ogni copia 22

3. VISTO SU DICHIARAZIONE 3.1. SCOPO DEL VISTO SU DICHIARAZIONE L'Ufficio Commercio Estero, su richiesta delle aziende interessate, vista le dichiarazioni prevenienti dal legale rappresentante della stessa - senza entrare nel merito del contenuto - attestando la conformità della firma apposta con quella depositata presso l'ente camerale. L'azienda che intende fare vistare la dichiarazione, dovrà specificare il numero dei documenti richiesti (allegato 3) e dovrà presentare all Ufficio Commercio Estero una copia in più dei documenti necessari, debitamente timbrati e firmati in originale in ogni copia, perché sarà una copia verrà trattenuta agli atti dall'ufficio Commercio Estero. 3.2. TEMPI DI RILASCIO L Ufficio Commercio Estero provvede a vistare le dichiarazioni immediatamente alla presentazione. 3.3. COSTI DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Visto su dichiarazione ogni copia 5,00 Visto su dichiarazione con legalizzazione ogni copia 8,00 23

4. VISTO PER DEPOSITO 4.1. SCOPO DEL VISTO PER DEPOSITO L'Ufficio Commercio Estero, su richiesta delle aziende interessate, appone il visto per deposito su atti e documenti a valere per l'estero dando fede agli stessi rimanendo una copia di questi depositata presso l'ente camerale; a questo scopo viene richiesta la produzione di una copia in più rispetto agli atti necessari all'azienda che verrà trattenuta agli atti dall'ufficio Commercio Estero. L'impresa dovrà specificare il numero dei documenti nella distinta di richiesta (allegato 3). 4.2. TEMPI DI RILASCIO L Ufficio Commercio Estero provvede ad apporre il visto per deposito immediatamente alla presentazione. 4.2. COSTI DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Visto per deposito ogni copia 5,00 Visto per deposito con legalizzazione ogni copia 8,00 24

5. LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME (ex Visto U.P.I.C.A.) 5.1. SCOPO DELLA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME Alcuni paesi, specialmente quelli dell'area araba, richiedono che atti ed i documenti a valere all'estero destinati ad una ulteriore apposizione di visti presso i propri consolati in Italia, subiscano la legalizzazione delle firme apposte sui documenti dai funzionari della Camera di Commercio. L'impresa interessata dovrà farne richiesta all'ufficio Commercio Estero all'atto della richiesta di certificazione o dell apposizione del visto specificando la richiesta nella distinta (allegato 3), producendo sempre una copia in più dei documenti di vistare che verrà trattenuta dall'ufficio agli atti. Fino all'agosto 2000 competente alla legalizzazione era l'ufficio Provinciale dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.) attualmente tale funzione è stata assorbita direttamente dalle Camera di Commercio. 5.2. TEMPI DI RILASCIO L Ufficio Commercio Estero Provvede alla legalizzazione delle firma dei funzionari immediatamente alla richiesta. 25

5.3 COSTI QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Su certificato di origine, dichiarazione, deposito ogni copia 3,00 Su fattura, necessitando il visto di conformità sulla firma del 6,00 rappresentante legale dell impresa, ogni copia 26

6. CODICE MECCANOGRAFICO Riferimento normativo: Circolare Ministero Commercio Estero n. 1/704695/A 188 del 20.07.1957 e successive modificazioni fino alla più recente n. 3456/C del 19.11.1995; Decreto del Ministero del Tesoro n. 110 del 04.05.1990. 6.1. SCOPO DEL CODICE MECCANOGRAFICO La Camera di Commercio dove ha sede l azienda richiedente assegna il codice meccanografico che identifica gli operatori abituali con l'estero. Possono ottenerlo le imprese iscritte al Registro Imprese che abbiano iniziato l attività, gli organismi ed enti pubblici che svolgano comunemente transazioni valutarie, nonché gli studi professionali e non che scambino abitualmente servizi con l'estero. Il codice meccanografico è alfanumerico e si compone di due lettere identificanti la sigla della provincia e sei numeri. La procedura per l'assegnazione del codice meccanografico richiede la presentazione della domanda (allegato 8), a questa dovrà essere allegato il modulo SDOE (allegato 9) entrambi gli stampati sono disponibili presso l Ufficio Commercio Estero - destinato all'omonima banca dati che a livello nazionale raccoglie le informazioni sulle imprese operanti con l'estero e dalla quale le Camera di Commercio estraggono gli elenchi degli importatori o esportatori italiani selezionati per prodotto o paese. Essere impresa titolare di codice meccanografico, inoltre, rappresenta uno strumento di visibilità per l impresa a livello nazionale. 27

La domanda dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente, l attività abituale dell'impresa quale operatore con l'estero. Sia la domanda e che il modulo SDOE dovranno essere firmati dal legale rappresentante della ditta richiedente. Vanno inoltre allegate le fotocopie di due fatture, indifferentemente di importazione o di esportazione, a dimostrazione dell attività con l estero. Gli studi professionali o i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese, dovranno allegare alla domanda una copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA. Essere titolare del codice meccanografico non è in nessun caso requisito per svolgere operazioni con l estero; è il sistema bancario che a fronte di operazioni valutarie che superano il valore di 10329,14 richiede all impresa il codice meccanografico per la compilazione delle comunicazioni valutarie a fini statistici (C.V.S.) Una volta assegnato il codice meccanografico segue l'impresa per tutta la sua attività ed è riportato anche nella visura camerale. L Ufficio Commercio Estero cura la pubblicazione periodica Elenco della ditte import-export in Arezzo che raccoglie, suddivise per macro categorie merceologiche, tutte le imprese della provincia titolari del codice meccanografico. 6.2. COMPILAZIONE DEL MODULO S.D.O.E. Il modulo SDOE (allegato 9), come detto, consente l immissione dell impresa nella Banca Dati nazionale SDOE; oltre ai dati identificativi, informazioni statistiche e tipo di attività sul prodotto viene richiesta la voce doganale dei prodotti descritti, questa è rinvenibile sulla dichiarazione doganale o sul modello Intrastat. 28

Nel retro del modello SDOE (allegato 10) sono riportati i codici di tre cifre che identificano i Paesi esteri di provenienza e/o di destinazione dei prodotti. 6.3. TEMPI DI RILASCIO Il codice meccanografico viene rilasciato a vista, previo controllo della pratica ed elaborazione al terminale della stessa. 6.4. COSTI DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Codice meccanografico 3,00 29

7. CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA 7.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA Seppur nessuna norma specifica o accordo internazionali preveda esplicitamente questa certificazione, alcuni Stati dell'area asiatica o dell'america latina richiedono che la merce importata nel loro paese abbia libera vendita nel paese di origine, assicurandosi così che la stessa sia sottoposta ai controlli previsti dalla legislazione della nazione di origine della merce importata. L'azienda interessata alla certificazione può ritirare il fac-simile della domanda (allegato 11), che dovrà essere redatto su carta intestata, presso l'ufficio Commercio Estero alla stessa vanno inoltre allegati: elenco dei principali clienti italiani ed esteri ai quali è stato venduto il prodotto oggetto della certificazione; copia delle fatture di vendita in Italia e all'estero rappresentative della distribuzione del prodotto; 2 marche da bollo da 10,33. 7.2. TEMPI DI RILASCIO L'Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio del certificato di libera vendita (allegato 12) entro le 48 ore alla richiesta. 30

7.3. COSTI QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero DIRITTI DI SEGRETERIA EURO Certificato di libera vendita 5,00 31

8. MARCHIO I.N.E. Riferimento normativo: Legge n. 1272 del 23.06.1927; R.D.L. n. 1443 del 26.10.1933; R.D.L. n. 2213 del 20.12.1937; D.M. 14.12.1933. 8.1. SCOPO DEL MARCHIO I.N.E. Per l esportazione dei vini verso gli Stati Uniti d'america, il Canada ed il Messico è obbligatoria la richiesta del marchio nazionale INE. Tale marchio va richiesto, tramite la Camera di Commercio competente per territorio dove l'impresa ha sede legale, all Istituto per il Commercio Estero di Roma. L Ufficio Commercio Estero provvede ad istruire le domande presentate dalle ditte e a trasmetterle all ICE di Roma. La documentazione da produrre alla Camera di Commercio è la seguente: domanda su apposito modulo denominato Schema di dichiarazione (allegato 13), da ritirare presso l Ufficio Commercio Estero; formulario concernente l attrezzatura tecnica dello stabilimento denominato Questionario B ( allegato 14), da ritirare presso l Ufficio Commercio Estero; n. 6 esemplari di confezionamenti (etichette e collarini) che la ditta intende usare per l esportazione dei vini con il Marchio Nazionale; 32

autocertificazione attestante l eventuale iscrizione ai Consorzi Vino; autocertificazione dei carichi pendenti (allegato 15). Dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, l'ufficio Commercio Estero provveduto al sopralluogo direttamente presso gli impianti dell'azienda richiedente al fine di verificare che le caratteristiche degli impianti e dei processi produttivi rispettino dei requisiti previsti. In seguito provvederà ad inoltrare il rapporto informativo denominato Questionario A ed il proprio parere motivato all ICE per il rilascio del Marchio INE. L ICE, riconosciuta regolare la documentazione presentata ed approvati i marchi privati e le etichette provvederà a registrarla in apposito elenco assegnandole un numero progressivo e notificando tale assegnazione al richiedente, ai Laboratori analisi, all Amministrazione ferroviaria e doganale ed agli altri enti, organizzazioni ed autorità interessate. Le autorità doganali consentiranno l esportazione delle partite di vino coperte dal Marchio Nazionale soltanto su presentazione del certificato di analisi dei vino costituente le partite stesse. Tale certificato è rilasciato dai laboratori ufficialmente riconosciuti ed abilitati a tale funzione. Poiché la maggior parte dei vini esportati col Marchio Nazionale è diretta verso gli Stati Uniti d'america, l istruzione delle pratiche prevede anche il rispetto delle norme sull etichettatura vigenti in quel Paese. Sulle etichette dei vini debbono figurare la marcatura di origine, la gradazione alcolica, il contenuto netto oltre a eventuali indicazioni sul tipo di vino. 8.2. TEMPI DI RILASCIO L Ufficio Commercio Estero, entro pochi giorni dal ricevimento della richiesta, provvede agli adempimenti di propria pertinenza. 33

8.3. COSTI QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero Non sono dovuti diritti di segreteria il servizio è gratuito. 34

9. CARNET ATA Riferimento normativo: Convenzione Doganale Internazionale ATA del Consiglio di Cooperazione Doganale ATA del 06.12.1961, ratificata in Italia con D.P.R. n. 2070 del 18.03.1963; Regolamento CEE n. 2454 del 02.07.1993; Legge n. 318/1978. 9.1. SCOPO DEL CARNET ATA Il Carnet ATA (acronimo dell'espressione francese e inglese Admission Temporaire - Temporary Admission) è un documento doganale internazionale sostitutivo di quelli nazionali di esportazione ed importazione temporanea, al rilascio provvede la Camera di Commercio ed ha validità di 12 mesi. Esso permette all operatore di esportare temporaneamente merci verso i paesi aderenti 4 alla convenzione o farle transitare negli stessi, senza pagare alla frontiera dazi doganali, purché le stesse merci vengano 4 I paesi aderenti alla Convenzione ATA sono: Algeria, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Andorra, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'america, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria. Uso del Carnet ATA è ammesso anche nei c.d. possedimenti d oltremare di Francia: Guadalupa, St. Bartheleny, St. Martin, Martinica, Polinesia; di Stati Uniti d'america: Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, St. Thomas, St. John, Hawaii; di Spagna: Canarie, Centa, Melilla; di Olanda: Aruba, Bonaire, Curacao, St. Eustasius, St. Martin. 35

reimportate nel paese di provenienza entro i termini previsti. Il Carnet ATA può essere utilizzato sia dalle imprese che ai privati cittadini anche stranieri, consente l'introduzione temporanea di merci per: fiere e mostre; materiale professionale; campioni commerciali. Le categorie di merci per le quali possono essere rilasciati i Carnets ATA sono indicate nell allegato B del Regolamento CEE n. 2454 del 02.07.1993, sono comunque escluse dall utilizzazione le merci temporaneamente esportate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'italia del sistema ATA, l'emissione e la gestione dei Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto dell'unioncamere Italiana. Il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l'esportazione o l'importazione temporanea o il transito delle merci secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni. I vantaggi derivanti dall'utilizzo del Carnet ATA sono: sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito; esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l'ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre 36

nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita; possibilità di utilizzo per: - uno o più viaggi circolari: per esempio dall'austria (Unione Europea) alla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Ceca alla Polonia e dalla Polonia alla Germania (Unione Europea); - per uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio da un Paese dell'unione Europea agli Stati Uniti d America e ritorno in qualsiasi Paese dell'unione Europea, anche diverso da quello di partenza; - per operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea dall'unione Europea delle merci in più riprese, importazione temporanea in Australia in più riprese, riesportazione dall'australia in una o più volte delle merci stesse, ecc. (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono); - per attraversare un Paese estero (per i Paesi che lo consentono); - per merci non accompagnate (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono). 9.2. RILASCIO Per ottenere il rilascio del Carnet ATA occorre ritirare e compilare l'apposito modello (allegato 16) di richiesta presso l'ufficio Commercio Estero. Il modello dovrà essere firmato dal legale rappresentante della ditta richiedente. Il modello di domanda si compone di tre fogli di diversi colori: bianco che viene trattenuto dalla Camera di Commercio, giallo che 37

rappresenta la copia della domanda che viene restituita al richiedente e azzurro che rappresenta la copia per la compagnia assicurativa INA Assitalia 5 alla quale viene trasmesso dalla Camera di Commercio. A questo va aggiunta la domanda di polizza fidejussoria di garanzia per merci varie (allegato 17) o per merci orafe (allegato 18) entrambe disponibili presso l'ufficio Commercio Estero, da presentare (vistata dalla Camera di Commercio) all'ina Assitalia di Arezzo - Via G. Monaco - per la stipula della copertura fidejussoria per l'eventuale richiesta di dazi doganali da parte delle autorità estere all'ente garante per l'italia della Convenzione ATA in caso di uso improprio del Carnet ATA, di furto, di smarrimento o di immissione al consumo della merce nel mercato estero. L'ente garante della Convenzione ATA per l'italia è l'unione Italiana delle Camere di Commercio, la polizza fidejussoria che viene stipulata con l'ina Assitalia serve appunto da garanzia per l'ente garante in caso di richiesta di pagamento di dazi o diritti doganali alla quale l'intestatario del carnet ATA non fa fronte. L'accordo nazionale tra l'unione Italiana delle Camere di Commercio e INA Assitalia prevede una diversa modalità di assunzione di garanzia e tassazione a seconda che si tratti di: merci varie; merci orafe. Merci varie: l'importo assicurato dalla copertura fidejussoria è pari al 100% del valore delle merci dichiarate nel Carnet ATA. L'assicurazione è prestata automaticamente, per mezzo di versamento in conto corrente postale n 33160508 intestato ad INA Assitalia - Agenzia di Arezzo, sino al limite di 51.645,69 di valore del l e merci per singolo Carnet AT A o/e per cumulo del valore dei Carnets ATA rilasciati alla ditta nel corso dell'anno solare. 5 L' INA-Assitalia, attualmente e fino al 2004, è la compagnia di assicurazione convenzionata con l'unione Italiana delle Camere di Commercio per il servizio di polizza fidejussoria obbligatoria sui Carnet ATA. 38

Qualora detto limite venga superato viene meno il meccanismo dell'automatismo, il rilascio della copertura avviene dietro apposita richiesta del contraente (allegato 17), debitamente vistata dalla Camera di Commercio da presentare all'ina Assitalia di Arezzo. L'importo del versamento viene così determinato: valore delle merci moltiplicato 0,25 a questo si aggiunge il 12,50 % di imposte, il versamento sarà comunque di 25,80 anche se l 'i mporto determi nato dal calcolo sia inferiore. Comunque le imprese plurilocalizzate con sede legale in altra provincia, indipendentemente dall'importo delle merci, dovranno provvedere alla copertura fidejussoria non con il versamento in conto corrente postale ma stipulando direttamente presso l'ina Assitalia la polizza. In questo caso l'ufficio Commercio Estero provvederà a comunicare alla Camera di Commercio dove l'impresa ha sede legale l'emissione del Carnet ATA Merci orafe: l'importo assicurato dalla copertura fidejussoria è pari al 50% del valore delle merci dichiarate nel Carnet ATA. L'assicurazione è prestata automaticamente sino al limite di 103.291,38 che esonera le ditte richiedenti dalla presentazione della documentazione normalmente richiesta per il rilascio delle polizze, per singolo Carnet ATA e/o per cumulo del valore dei Carnet ATA rilasciati alla ditta nel corso dell'anno solare. Il rilascio della copertura avviane dietro apposita richiesta del contraente (allegato 18), debitamente vistata dalla Camera di Commercio competente per il rilascio del Carnet ATA da presentare all'ina Assitalia. Lo svincolo delle polizze orafe per i Carnets ATA restituiti regolari sarà, quindi, anche determinante ai fini dell utilizzo del plafond fissato per l automatismo. Rimane in vigore la possibilità di frazionare il pagamento del premio, nonché la possibilità di ridurre l ammontare assicurato in caso di riesportazione parziale delle merci. Nel caso in cui il valore delle merci varie superi il limite di 51.645.69 o quello delle merci orafe superi di 103.291,38: l'azienda dovr à produrre all'ina Assitalia: bilanci degli ultimi due esercizi e visura camerale. 39

9.3. LISTA DELLE MERCI Il richiedente avrà cura di compilare sul retro della domanda di rilascio del Carnet ATA (allegato 19) la lista delle merci che intende esportare temporaneamente. Con riferimento alla merci orafe la lista - producibile anche su fogli separati dal modulo seguendone comunque lo schema - occorre particolare cura nella compilazione della stessa quando si intende introdurre le merci negli Stati Uniti d'america: occorre, infatti, descrivere le merce in maniera analitica (sia in italiano che in inglese) - ossia - rotolo per rotolo, articolo per articolo indicando anche il valore in Dollari del singolo oggetto 6 9.4. RITIRO All'atto del ritiro del Carnet ATA l'intestatario dovrà presentare all'ufficio Commercio Estero la copia originale della polizza Assicurativa rilasciata dall'ina Assitalia (o l'attestazione del versamenti in c/c postale nei casi previsti di automatismo) che rimarrà depositata allegata alla domanda fino allo svincolo della stessa polizza al termine delle operazioni di appuramento del corretto utilizzo che verranno condotte dall'ufficio Commercio Estero dopo la restituzione del Carnet ATA. Il Carnet ATA compilato e vistato a cura dell'ufficio Commercio Estero, viene consegnato all intestatario, lo stesso dovrà prima di presentarlo alla dogana italiana o comunitaria che vidimerà il primo foglio giallo di esportazione, aprendo così la temporanea esportazione, deve riportare o applicare copia l elenco merci sulla parte inferiore ( volet) del retro di tutti 6 vedi punto 9.14.2. pag. 49. 40

i fogli interni del Carnet ATA. Ad ogni passaggio doganale l'utilizzatore si presenterà per la relativa vidimazione dei fogli interni (importazione, riesportazione e/o transito, secondo il tipo di operazione doganale che andrà ad effettuare). Le varie dogane compileranno il foglio nella parte loro riservata, timbreranno la parte superiore (souche) e tratterranno quella inferiore (volet). Occorrà particolare cura nel seguire le operazioni poste in essere dal personale delle Dogane estere, in quanto, non rari sono i casi nei quali questi commettono improprietà nelle verifiche e nel trattenere i volets. Utilissimo allo svolgimento in rapidità delle operazioni doganali sarà - specie per le merci orafe - è la predisposizione di un catalogo fotostatico delle merci articolo per articolo, le Dogane possono così più facilmente verificare la corrispondenza delle merci. I Carnets ATA dovranno essere restituiti dall'intestatario alla Camera di Commercio emittente entro 8 giorni dalla data di scadenza della sua validità (12 mesi). Nel caso che dal controllo del Carnet ATA o su istanza delle autorità doganali estere si verifichi che le merci, totalmente o parzialmente, non risultino riesportate nei termini previsti - dal paese in cui sono state introdotte in temporanea importazione o per le merci rimaste definitivamente all'estero e per le quali non risultassero pagati i diritti doganali - il titolare del Carnet ATA è tenuto a rimborsare, entro 10 giorni dalla richiesta fatta dall ente garante l'unione Italiana delle Camere di Commercio, l'ammontare dei diritti doganali. Inoltre, l'eventuale uso irregolare del Carnet ATA o il furto o la smarrimento della merce può dar luogo alla contestazione con conseguente sospensione, fino alla regolarizzazione, del Carnet ATA e conseguentemente la ditta dovrà in caso di richiesta di ulteriori Carnet ATA, sottoscrivere una apposita lettera di impegno e attendere il nulla osta al rilascio da parte delll'unione Italiana delle Camere di Commercio. 41

9.5. UTILIZZO QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'estero L'uso del Carnet ATA è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito spazio della copertina verde; in assenza dell'indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet ATA dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante. Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi dell'unione Europea possono effettuare tutte le operazioni senza necessità di apposita indicazione sulla copertina. 9.6. FORMALITA DOGANALI Il Carnet ATA per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alla merce ad una Dogana italiana o comunitaria, che provvederà a prenderlo in carico su apposito registro, a distaccare il volet di uscita (colore giallo) e ad apporre i marchi di identificazione sulle merci. Le merci da esportare sono soggette a vincolo della licenza ministeriale è necessario presentare alla Dogana di uscita la relativa autorizzazione ministeriale. Al passaggio delle varie frontiere dei Paesi extra comunitari, sia all atto dell entrata, che al momento dell uscita, è necessario presentare le merci e il Carnet ATA alla Dogana, ed esigere l apposizione dei timbri doganali sulle relative souches (colore bianco). In mancanza delle attestazioni doganali dei Paesi esteri visitati sulle souches di riesportazione, non sarebbe possibile provare l avvenuta riesportazione delle merci dal Paese di importazione temporanea e ciò potrebbe determinare il pagamento dei diritti doganali. Qualora un Paese estero venga soltanto attraversato, l operatore dovrà compilare i volets di transito (colore azzurro) ed esigere l apposizione dei 42

timbri doganali sulle relative souches al passaggio delle frontiere. Al rientro delle merci nell Unione Europea, il titolare dovrà esigere (previa presentazione delle merci e del Carnet ATA alla Dogana) l'apposizione dei timbri sulla souche di reimportazione. Il Carnet ATA potrà comunque essere riutilizzato, fino alla data di scadenza, per altre esportazioni temporanee della stessa merce. In questo caso dovrà controllare se il Carnet ATA dispone ancora di un numero sufficiente di souches per effettuare le operazioni di entrata e di uscita. In mancanza, potrà richiedere all Ufficio Commercio Estero il rilascio dei fogli aggiuntivi necessari. Il Carnet ATA rilasciato dall Ufficio Commercio Estero al richiedente è composto di un totale di 20 fogli interni ( 8 gialli, 8 bianchi, 4 azzurri ) che consentono l effettuazione di un massimo di quattro operazioni complete di esportazione-riemportazione delle merci. Il Carnet ATA, nei suoi 12 mesi di validità, potrà essere utilizzato per un numero illimitato di operazioni complete dotandolo dei fogli aggiuntivi interni necessari. 9.7. TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA Qualora l utilizzatore del Carnet ATA intenda lasciare parte o tutte le merci definitivamente in un Paese al di fuori dell Unione Europea, nel quale le stesse siano state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo sul commercio estero vigenti in quel paese, dovrà avere l autorizzazione dalle Autorità doganali locali e pagare i relativi diritti. Ciò dovrà essere annotato sulla souche di riesportazione dall Autorità doganale competente altrimenti il Carnet ATA sarà considerato irregolarmente utilizzato. Al rientro nell Unione Europea, il Carnet ATA dovrà ugualmente essere vistato, sulla souche di reimportazione, da una Dogana comunitaria per la registrazione della trasformazione in definitiva della temporanea esportazione precedentemente accesa. 43