Vademecum Imposta Sostitutiva agli elementi retributivi soggetti all agevolazione fiscale per gli anni 2008/09/10 per i delegati

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Vademecum Imposta Sostitutiva agli elementi retributivi soggetti all agevolazione fiscale per gli anni 2008/09/10 per i delegati CAAF CGIL CGIL UMBRIA tassazione agevolata al 10% Lavoro Notturno Lavoro a Turni - Lavoro Straordinario - Lavoro Supplementare Lavoro Festivo e flessibile - Premi febbraio 2011 L articolo 2 del DL 93/2008, convertito dalla L. 126/2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008 un imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività e straordinario per incremento di produttività). L agevolazione si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa. Lavoratori dipendenti settore privato LIMITI ANNO 2008 LIMITI ANNO 2009-2010 Somme erogate dall 1/7/2008 al 31/12/2008 reddito di lavoro dipendente nel 2007 non superiore a 30.000. importo massimo delle somme erogate da sottoporre a tassazione agevolata 3.000. Somme erogate dall 1/1/2009 al 31/12/2010 reddito di lavoro dipendente nel 2008 e 2009 non superiore a 35.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva per ciascun anno di riferimento. importo massimo delle somme erogate da sottoporre a tassazione agevolata 6.000. Con la Risoluzione n. 83/E del 17 Agosto 2010 e la Circolare 47/E del 27 settembre 2010, l'agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica inerente la tassazione agevolata ad imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti per premi di produttività, per lavoro notturno, lavoro organizzato su turni, straordinario, supplementare e quello reso sulla base di clausole elastiche. Con la Risoluzione n. 130/E del 14 Dicembre 2010 l'agenzia delle Entrate ha precisato che lo speciale regime della tassazione agevolata sulle somme erogate ai dipendenti che diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ovvero altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati quantitativi superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, ma comunque il risultato sia ritenuto positivo dall impresa. In tutti i casi come già precisato dalla Circolare 47/E del 2010 l incremento alla produttività deve trovare riscontro in un attestazione del datore di lavoro. Attestazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni del CUD. Tale attestazione è di per sé sufficiente a provare la finalità richiesta dalla norma.

Pagina 2 di 8 Elementi Retributivi soggetti all Agevolazione Fiscale/1 Lavoro notturno: è soggetto al regime agevolato sia il compenso ordinario sia la maggiorazione ovvero le indennità erogati per il lavoro notturno e tale agevolazione spetta sia ai lavoratori che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno sia ai lavoratori che occasionalmente svolgano prestazioni nella nozione di lavoro notturno e prescindendo dall articolazione di lavoro a turni. Lavoro a Turni: Rientrano nel regime di tassazione agevolata esclusivamente le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive e non anche il compenso ordinario, corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni se cadenti nel periodo diurno; se la prestazione cade nel periodo notturno si applica la regola del lavoro notturno. Ai fini dell agevolazione fiscale, non occorre che la turnazione sia introdotta per la prima volta in azienda, in quanto gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato. A tal proposito si precisa che il lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. Lavoro Straordinario (forfait o in senso stretto ): è utile precisare che per lavoro straordinario si deve intendere quello prestato oltre l orario normale previsto contrattualmente. Ai fini dell agevolazione fiscale rientrano le somme complessivamente erogate a questo titolo e cioè sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota di maggiorazione spettante per le ore straordinarie prestate; per quanto attiene gli straordinari forfetizzati che in genere riguardano personale direttivo o con potere di decisione autonomo, le somme erogate a tale titolo rientrano nell agevolazione fiscale e prescindendo dall effettiva prestazione. Ai fini dell agevolazione si precisa quanto segue: per l anno 2008 le prestazioni lavorative rese oltre l orario di lavoro (cioè lo straordinario puro) sono state agevolabili senza ulteriori condizioni, se non quelli reddituali indicati a pag. 1; per gli anni 2009 e 2010 è previsto che la detassazione degli straordinari possa avvenire soltanto laddove sia possibile ricondurre tali prestazioni tra i parametri di produttività e tenendo conto dei limiti reddituali indicati a pag. 1. La prova della correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall impresa al lavoratore Lavoro Supplementare: è utile precisare che per lavoro supplementare si deve intendere la prestazione resa dai lavoratori a tempo parziale oltre l orario concordato ma nei limiti dell orario a tempo pieno, applicabile ai lavoratori a tempo parziale ovvero se previsto dal contratto la prestazione operata dal limite previsto contrattualmente e fino alla quarantesima ora Ai fini dell agevolazione fiscale si applicano le stesse regole del lavoro straordinario. Lavoro Festivo: è utile precisare che per lavoro festivo si intende quando le ore settimanali includono nell orario di lavoro anche la domenica, oppure quando i lavoratori siano tenuti a prestare lavoro la domenica con lo spostamento del turno di riposo in giornata diversa. Ai fini dell agevolazione fiscale si opera come di seguito descritto: - Quando nell orario di lavoro è inclusa anche la domenica, rientrano nell agevolazione fiscale sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota di maggiorazione prevista. - Quando si è tenuti a prestare lavoro la domenica con spostamento del turno di riposo in giornata diversa, rientra nell agevolazione fiscale esclusivamente la prevista maggiorazione. Lavoro Flessibile: riguarda esclusivamente il lavoro parziale e rientra nel lavoro flessibile la collocazione oraria della prestazione al di fuori della collocazione oraria concordata. Per esempio se l orario di lavoro è dalle 9,00 alle 13,00 e la variazione dell orario è dalle 8,00 alle 12,00, ad essere sottoposta all agevolazione fiscale è la retribuzione oraria (retribuzione ordinaria + eventuale maggiorazione) moltiplicata per il numero delle ore ricollocate nell esempio su detto la fascia tra le 8,00 e le 9,00.

Pagina 3 di 8 Elementi Retributivi soggetti all Agevolazione Fiscale/2 Lavoro articolato su cinque giorni lavorativi con la giornata del sabato prevista come non lavorativa: in tale ipotesi ad essere sottoposta all agevolazione fiscale riguardano gli specifici ulteriori compensi per la prestazione resa durante la giornata del sabato. Banca delle ore: l istituzione della banca delle ore, consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni di lavoro aggiuntive, in tale ipotesi l agevolazione fiscale si applica alla sola maggiorazione retributiva. Premi di produttività e Somme erogate per produttività ed efficienza: si precisa che tali somme possono fruire dell agevolazione fiscale anche se previste in modo unilaterale dal datore di lavoro e a titolo esemplificativo possono rientrare: - Premi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, anche se non producono quantitativamente risultati superiori a quelli di gestioni precedenti, ma siano ritenuti positivi dall impresa. - Premi di rendimento, indennità di reperibilità, premi presenza, premi legati al mancato verificarsi di infortuni ecc. - I compensi erogati per R.O.L. (riduzioni di orario di lavoro, ore di permesso retribuito previste dal contratto collettivo di lavoro) non fruiti entro il periodo di maturazione, si precisa che l agevolazione trova applicazione anche quando la liquidazione degli stessi avvenga su base periodica in virtù di contrattazione collettiva ovvero su esplicita richiesta del lavoratore. - Residui o periodi di ferie non fruiti entro i limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Situazioni Particolari Soggetti senza reddito nell anno di verifica dei limiti reddituali (2007/08/09): si ritiene che non vi sia ragione per escludere dall agevolazione fiscale i soggetti che nell anno di verifica dei limiti reddituali non abbiano avuto alcun reddito. (esempio: anno 2009 reddito zero e nell anno 2010 nell ammontare qualificato di reddito di lavoro dipendente ha percepito1500 euro, di premio di produttività) Soggetti che nell anno di verifica dei limiti reddituali erano residenti all estero: si ritiene che non vi sia ragione per escludere dall agevolazione fiscale i soggetti residente all estero nell anno di verifica dei limiti reddituali. Ciò in quanto la soglia posta dalla norma con riferimento all anno 2007/08/09 mira ad esprimere la capacità del lavoratore a produrre un ammontare qualificato di reddito di lavoro dipendente, ed é irrilevante che l attività sia stata svolta all estero. (esempio: anno 2009 residente in Francia ha prodotto reddito lavoro dipendente per un ammontare di 33.000 euro e nell anno 2010 ha trasferito la residenza in Italia ed ha percepito 1500 euro, di premio di produttività per reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia) Soggetti che hanno percepito retribuzioni convenzionali: intanto è utile precisare che i soggetti che percepiscono retribuzioni convenzionali sono coloro che svolgono l attività di lavoro dipendente all estero e soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni nell arco dei 12 mesi. Le retribuzioni convenzionali sono definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell Economia e delle Finanze ed è previsto che le retribuzioni aggiuntive a quella ordinaria come gli elementi retributivi premiali, non soggiacciono ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere assorbiti nella determinazione forfettaria della base imponibile. Quindi l agevolazione fiscale del 10% non può essere applicata alle retribuzioni premiali comunque definite.

Pagina 4 di 8 Pertanto, POTENDO APPLICARE la tassazione agevolata su una base imponibile più ampia relativa agli elementi retributivi premiali indicati a pag. 3 e 4, anche per gli anni 2008 e 2009 si potrebbe generare un Credito di imposta Da chiedere a rimborso attraverso ISTANZA di RIMBORSO Il mod. 730/2011, lo possono presentare i lavoratori dipendenti che hanno il sostituto d imposta che effettuerà il rimborso del Credito a partire dalla busta paga del mese di luglio 2011. Il mod. UNICO/PF2011, lo possono presentare i lavoratori dipendenti che non hanno il sostituto d imposta e bisogna aspettare il rimborso del credito d imposta dallo stato oppure si può utilizzare il credito per compensare altre imposte da pagare. L istanza di rimborso, può essere presentata dai soggetti che per qualsiasi motivo non possono richiedere il rimborso di tale credito attraverso il mod. 730 e il mod. UNICO.

Pagina 5 di 8 Il Sostituto d imposta certifica le retribuzioni premiali che sono state assoggettate nel 2008 e/o nel 2009 e/o 2010 erroneamente a tassazione ordinaria attraverso il CUD 2011 con le modalità sotto indicate Nel punto 97 del CUD 2011, è indicato l importo che nell anno 2008 è stato assoggettato a tassazione ordinaria invece che a tassazione sostitutiva in quanto facenti parte degli elementi retributivi premiali di cui a pag. 3 e 4. Nel punto 99 del CUD 2011, è indicato l importo che nell anno 2009 è stato assoggettato a tassazione ordinaria invece che a tassazione sostitutiva in quanto facenti parte degli elementi retributivi premiali di cui a pag. 3 e 4. Nel punto 101 del CUD 2011 è indicato l importo che nell anno 2010 è stato assoggettato a tassazione ordinaria invece che a tassazione sostitutiva in quanto il rapporto di lavoro è cessato prima dell emanazione della risoluzione 83/E. Il sostituto d imposta per gli importi indicati nel punto 97 e/o 99 e/o 101 è obbligato a rilasciare l attestazione sottostante nel riquadro delle annotazioni del CUD/2011 Codice BY: per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, certificazione del sostituto che tali somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva. Il delegato: controlla il CUD/2011 dei lavoratori e verifica se sono indicati importi nel punto 97 e/o 99 e/o 101 e nel riquadro delle annotazioni è rilasciata la certificazione su esposta. Effettuato il predetto controllo formale si invitano i lavoratori a recarsi presso il CAAF-CGIL UMBRIA oppure presso le società ad esso convenzionate FUTURA e LAVORO e PROGRESSO per il recupero del credito d imposta attraverso la modalità più conveniente compilando il mod. 730 ovvero l UNICO ovvero ISTANZA di RIMBORSO.

Pagina 6 di 8 SITUAZIONE PARTICOLARE: casi in cui non c è cessazione del rapporto di lavoro nel 2010 e le retribuzioni premiali sono stati assoggettati a tassazione ordinaria Il Sostituto d imposta certifica le retribuzioni premiali che sono state assoggettate nel 2010 a tassazione ordinaria attraverso il CUD 2011 con le modalità sotto indicate Nelle ipotesi che sia compilato il punto 93, non sia compilato il punto 94 ed è barrata la casella del punto 96 del CUD 2011, significa che la retribuzione premiale facente parte degli elementi retributivi di cui a pag. 3 e 4 prodotta nell anno 2010 è stato assoggettato a tassazione ordinaria invece che a tassazione sostitutiva. Il sostituto d imposta per gli importi indicati nel punto 93 è obbligato a rilasciare l attestazione sottostante nel riquadro delle annotazioni del CUD/2011 Codice AF: motivazione per la quale il sostituto d imposta ha applicato la tassazione ordinaria Codice BX: somme erogate nel 2010, a titolo di incremento della produttività del lavoro. Il delegato: controlla il CUD/2011 dei lavoratori e verifica se sono indicati importi nel punto 93, che non sia compilato il punto 94, sia barrata la casella del punto 96 e nel riquadro delle annotazioni è rilasciata la certificazione su esposta. Effettuato il predetto controllo formale si invitano i lavoratori a recarsi presso il CAAF-CGIL UMBRIA oppure presso le società ad esso convenzionate FUTURA e LAVORO e PROGRESSO per il recupero del credito d imposta attraverso la modalità più conveniente compilando il mod. 730 ovvero l UNICO ovvero ISTANZA di RIMBORSO.

Pagina 47 di 48 Va Vademecum lavoro imposta notturno/straordinario sostitutiva 10% - per - per i delegati i ati L entità del rimborso fiscale sulle somme erogate Le somme premiali facenti parte degli elementi retributivi di pag. 3 e 4 erogate per l anno 2008 e/o 2009 e/o 2010, che dovevano essere tassate al 10%, sono state tassate in misura ordinaria ossia secondo l aliquota marginale dello scaglione di riferimento. Le aliquote attualmente applicate che interessano i lavoratori che devono chiedere il rimborso sono: REDDITO PER SCAGLIONI ALIQUOTA FINO A 15.000.00. 23% DA 15.001,00. A 28.000.00. 27% DA 28.000,00 A 55.000,00. 38% DA 55.000,00 A 75.000,00. 41% OLTRE 75.000,00. 43% ESEMPI DI RIMBORSO FISCALE PER LE SOMME PERCEPITE NEL 2008/09/10 SOMME PERCEPITE REDDITO DI LAVORO RIMBORSO 1.000,00. FINO A 15.000.00. 130,00. 1.000,00. DA 15.001,00 A 28.000,00 170,00. 1.000,00. DA 28.001,00 A 55.000,00 280,00. 1.000,00. DA 55.001,00 A 75.000,00 310,00. 1.000,00. OLTRE 75.000,00 330,00. 2.000,00. FINO A 15.000.00. 260,00. 2.000,00. DA 15.001,00 A 28.000,00 340,00. 2.000,00. DA 28.001,00 A 55.000,00 560,00. 2.000,00. DA 55.001,00 A 75.000,00 620,00. 2.000,00. OLTRE 75.000,00 660,00. 3.000,00. FINO A 15.000.00. 390,00. 3.000,00. DA 15.001,00 A 28.000,00 510,00. 3.000,00. DA 28.001,00 A 55.000,00 840,00. 3.000,00. DA 55.001,00 A 75.000,00 930,00. 3.000,00. OLTRE 75.000,00 990,00. 4.000,00. FINO A 15.000.00. 520,00. 4.000,00. DA 15.001,00 A 28.000,00 680,00. 4.000,00. DA 28.001,00 A 55.000,00 1.120,00. 4.000,00. DA 55.001,00 A 55.000,00 1.240,00. 4.000,00. OLTRE 75.000,00 1.320,00. 5.000,00. FINO A 15.000.00. 650,00. 5.000,00. DA 15.001,00 A 28.000,00 850,00. 5.000,00. DA 28.001,00 A 55.000,00 1.400,00. 5.000,00. DA 55.001,00 A 75.000,00 1.550,00. 5.000,00. OLTRE 75.000,00 1.650,00. 6.000,00. FINO A 15.000.00. 780,00. 6.000,00. DA 15.001,00 A 28.000,00 1.020,00. 6.000,00. DA 28.001,00 A 55.000,00 1.680,00. 6.000,00. DA 55.001,00 A 75.000,00 1.860,00. 6.000,00. OTRE 75.000,00 1.980,00. Per il 2008 l'importo massimo assoggettabile al 10% ammonta a. 3.000,00 Per il 2009 e il 2010 l importo max assoggettabile al 10% ammonta a. 6.000,00 I rimborsi di cui alla tabella possono subire delle variazioni poiché possono essere influenzati dalle detrazioni, dagli oneri deducibili e detraibili da eventuali altri crediti d imposta ovvero dal fatto che l importo agevolato sia compreso tra due scaglioni di reddito scontando quindi l applicazione di due aliquote marginali.

Pagina 8 di 8 Periodi entro i quali compilare i modelli per ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate nel 2008/09/10 MOD. 730/2011 Redditi 2010 dal 1 marzo 2011 ed entro il 31 maggio 2011 deve compilare il modello 730/2011 per far valere il rimborso delle maggiori imposte versate, rivolgendosi al CAAF CGIL UMBRIA ovvero alle società ad esso convenzionate. MOD. UNICOPF2011 Redditi 2010 da 1 maggio 2011 ed entro il 30 settembre 2011 deve presentare compilare il modello UNICO2011 per far valere il rimborso delle maggiori imposte versate, rivolgendosi al CAAF CGIL UMBRIA ovvero alle società ad esso convenzionate. ISTANZA DI RIMBORSO Entro 48 mesi dalla certificazione rilasciata dal sostituto d imposta attestante la retribuzione premiale. L istanza di rimborso deve essere presentata ai sensi dell art 38, DPR 602 del1973. A tal proposito si precisa che comunque i 48 mesi non possono iniziare ad essere conteggiati in data precedente al 17 agosto 2010, giorno di pubblicazione della risoluzione n. 83/E, poiché il lavoratore solo a partire da questa data può venire a conoscenza del diritto conseguente alla certificazione rilasciata dal datore di lavoro. Entro il periodo su detto, per far valere il rimborso delle maggiori imposte versate, rivolgendosi al CAAF CGIL UMBRIA ovvero alle società ad esso convenzionate per farsi compilare l istanza in commento. Documenti indispensabili per richiedere la compilazione della dichiarazione dei redditi o dell istanza di rimborso I documenti necessari: Modelli 730/2008 e/o Unico2008 redditi 2007 se presentati Modelli 730/2009 e/o Unico2009 redditi 2008 se presentati Modelli 730/2010 e/o Unico2010 redditi 2009 se presentati CUD 2008 redditi 2007 CUD2009 redditi 2008 CUD2010 redditi 2009 CUD2011 redditi 2011 Gli Uffici Fiscali del CAAF CGIL e delle Società di Servizi CGIL presenti sul territorio sono a disposizione dei lavoratori per la compilazione della dichiarazione dei redditi o dell istanza di rimborso. Una volta raccolti tutti i documenti necessari è possibile prenotare il servizio fiscale per ottenere il rimborso delle somme versate.