REGOLAMENTO APPLICATIVO



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REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 Autore(i) nome dott.urb. Alessandro Calzavara arch. Paola Barbato data SETTEMBRE 2011 Verificato dott.urb. Alessandro Calzavara Approvato dott. Alessandro Vendramini

COMUNE DI TREVIGNANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PIANO CASA ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. 14/2009 INDICE Art. 1. Ambito di applicazione... 17 Art. 2. Interventi immediatamente applicabili... 17 Art. 3 Definizione di prima casa d abitazione... 18 Art. 4. Definizione di edificio esistente... 19 Art. 5. Ristrutturazione edilizia... 19 Art. 6. Provvedimenti relativi alla modifica della destinazione d uso... 19 Art. 7. Edifici in area agricola... 19 Art. 8. Limitazioni all applicazione della norma... 20 Art. 9. Oneri ed incentivi... 21 Art. 10 Edifici diversi dalla prima casa d abitazione... 21 Art. 11. Modalità di calcolo degli ampliamenti... 22 Art. 12 Interventi a favore dei soggetti disabili... 22 Art. 13. Istituzione dell elenco degli ampliamenti... 23 Art. 14. Calcolo del bonus costruttivo... 23 Art. 15. Installazione di impianti solari e fotovoltaici... 23 pag. 2 di 24

Testo stralciato rispetto a quello adottato Testo introdotto rispetto a quello deliberato Testo modificato rispetto a quello deliberato PIANO CASA 2009 PIANO CASA 2011 Art 1. Ambito di applicazione Ambito di applicazione delle presenti norme è la L.R. 8 luglio 2009, n.14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche con cui il Consiglio Regionale del Veneto ha dato attuazione al cosiddetto Piano Casa al fine di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Art 1. Ambito di applicazione Ambito di applicazione delle presenti norme è la L.R. 8 luglio 2009, n.14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche così come modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici con cui il Consiglio Regionale del Veneto ha dato attuazione al cosiddetto Piano Casa al fine di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Art 2. Interventi immediatamente applicabili 1. Gli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. Art. 2 Interventi immediatamente applicabili 1. Gli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. pag. 3 di 24

14/2009, sono da considerarsi immediatamente applicabili per gli edifici con funzione di prima casa d abitazione anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali (art. 2, comma 1 della L.R. 14/2009). Non sono derogabili le disposizioni statali (quali Codice Civile, Codice della Strada, altre leggi nazionali, etc.), né i rapporti negoziali costituiti secondo le norme dell ordinamento civile (quali servitù, regolamenti condominiali, etc). 2. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009, gli interventi previsti per la prima casa d abitazione sono i seguenti: a) ampliamento nei limiti del 20% del volume per edifici esistenti ad uso residenziale (L.R. 14/2009, art.2, comma 1); b) ulteriore ampliamento del 10% per gli edifici di cui alla lettera a) nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, anche se già installati (L.R. 14/2009, art. 2, comma 5); 14/2009 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13/2011, sono da considerarsi immediatamente applicabili per gli edifici con funzione di prima casa d abitazione anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali (art. 2, comma 1 della L.R. 14/2009). Non sono derogabili le disposizioni statali (quali Codice Civile, Codice della Strada, altre leggi nazionali, etc.), né i rapporti negoziali costituiti secondo le norme dell ordinamento civile (quali servitù, regolamenti condominiali, etc). 2. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13/2008, gli interventi previsti per la prima casa d abitazione sono i seguenti: a) ampliamento nei limiti del 20% del volume per edifici esistenti ad uso residenziale (L.R. 14/2009, art.2, comma 1). Il calcolo dell ampliamento deve essere fatto rispetto al volume computabile escludendo i volumi accessori ai sensi della normativa vigente (es. vani scala); b) la percentuale di cui alla lettera a) è elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, anche se già installati (L.R. 14/2009, art. 2, comma 5); c) la percentuale di cui alla lettera a) è elevata di un ulteriore 15% purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione energetica, pag. 4 di 24

c) aumento nei limiti del 40% del volume nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2); d) la percentuale del 40% di cui alla lettera c) può essere elevata al 50% nel caso in cui gli interventi previsti comportino una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni (L.R. 14/2009, art. 3, comma 3). come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. d) aumento nei limiti del 40% del volume nel caso di demolizione (anche parziale) e ricostruzione di edifici ad uso residenziale realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2 così come modificato dalla L.R. 13/2011 comma 1, art. 2); tale percentuale è applicata solamente al volume effettivamente demolito e non al totale del volume e) la percentuale del 40% di cui alla lettera c) può essere elevata al 50% nel caso in cui gli interventi previsti comportino una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni (L.R. 14/2009, art. 3, comma 3). pag. 5 di 24

3. Ai sensi dell art. 9, comma 7 della L.R. 14/2009 le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della medesima norma, devono essere presentate (facente fede la data di protocollo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dall 11 luglio 2009. Gli interventi dovranno essere realizzati ai 3. Ai sensi dell art. 9, comma 7 della L.R. 14/2009 le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della medesima norma, devono essere presentate (facente fede la data di protocollo) entro il 30 novembre 2013. Gli interventi dovranno essere realizzati ai sensi dell art. 9, commi 5 e 7. sensi dell art. 9, commi 5 e 7. 4. Ai sensi dell art. 8 della L.R. 13/2011 gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 14/2009 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti; in tal senso i beneficiari degli incentivi Prima Casa potranno godere degli ulteriori incrementi fino al raggiungimento delle quote percentuali di aumento volumetrico previste dalla L.R. 13/2011. Art 3. Definizione di prima casa d abitazione Per prima casa d abitazione è da intendersi la prima opportunità di insediamento (abitazione civile) nel territorio comunale su un bene di proprietà. Al momento della presentazione della DIA, oltre alle documentazioni previste dal comma 3, art.6 della L.R. 14/2009, è facoltà dell ufficio competente richiedere all interessato di esibire le stesse documentazioni richieste dalla legislazione fiscale per l accesso Art. 3 Definizione di prima casa d abitazione Per prima casa d abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell art. 8 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 26 così come modificato dall art. 7 della L.R. 8 luglio 2011, n. 13. ai benefici prima casa. Art 4. Definizione di edificio esistente Per edificio esistente si intende un organismo edilizio per lo meno Art 4. Definizione di edificio esistente Per edificio esistente si intende un organismo edilizio per lo meno pag. 6 di 24

dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; sono esclusi i ruderi o gli edifici da tempo demoliti o diruti. Si intendono comunque esistenti i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31/3/2009. dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; sono esclusi i ruderi o gli edifici da tempo demoliti o diruti. Si intendono comunque esistenti i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31/5/2011. Art 5. Ristrutturazione edilizia Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, ai fini delle presenti norme, è considerata ristrutturazione edilizia anche l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purchè la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all interno della sagoma del fabbricato precedente. Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, nel caso di integrale demolizione e ricostruzione dell edificio precedente con ampliamento, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, è considerata ristrutturazione edilizia la parte in cui vengono mantenuti volumi e sagoma esistenti, mentre, ai sensi del DPR 380/2001, è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento. Per quanto concerne la localizzazione dell edificio ricostruito, esso, fatte salve le variazioni dovute all ampliamento, deve mantenere un rapporto con la localizzazione originaria, con esclusione della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione. Art 5. Ristrutturazione edilizia Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, ai fini delle presenti norme, è considerata ristrutturazione edilizia anche l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purchè la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all interno della sagoma del fabbricato precedente. Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, nel caso di integrale demolizione e ricostruzione dell edificio precedente con ampliamento, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, è considerata ristrutturazione edilizia la parte in cui vengono mantenuti volumi e sagoma esistenti, mentre, ai sensi del DPR 380/2001, è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento. Per quanto concerne la localizzazione dell edificio ricostruito, esso, fatte salve le variazioni dovute all ampliamento, deve mantenere un rapporto con la localizzazione originaria, con esclusione della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione. Art. 5 bis Provvedimenti relativi alla modifica della destinazione d uso pag. 7 di 24

La destinazione d uso dell edificio può essere modificata purchè la nuova destinazione d uso sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Nelle zone agricole è esclusa l applicabilità del presente articolo. Art 6. Edifici in area agricola Per gli edifici esistenti in area agricola, se l edificio già dispone di una possibilità di incremento in via ordinaria, in applicazione degli strumenti urbanistici, potrà essere ampliato cumulando la potenzialità incrementale ordinaria a quella straordinaria prevista dalla legge, solo per la prima casa d abitazione. Gli interventi di cui alla L.R. 14/2009 sono consentiti anche per gli edifici non più funzionali all attività agricola di cui alla L.R. 24/1985. Il calcolo dell ampliamento viene fatto sulle volumetrie esistenti anche in tali ambiti, per cui, se le volumetrie presenti sono superiori a quelle limite fissate dalle norme ex L.R. 24/1985, esse comunque sono oggetto dei benefici delle presenti norme. Qualora i benefici di tali norme si applichino a volumetrie superiori a Art 6. Edifici in area agricola Per gli edifici esistenti in area agricola, se l edificio già dispone di una possibilità di incremento in via ordinaria, in applicazione degli strumenti urbanistici, potrà essere ampliato cumulando la potenzialità incrementale ordinaria a quella straordinaria prevista dalla legge, solo per la prima casa d abitazione. Se le volumetrie presenti sono superiori a quelle limite fissate dalle norme ex L.R. 24/1985, esse comunque sono oggetto dei benefici delle presenti norme. Gli interventi di cui alla L.R. 14/2009 sono consentiti anche per gli edifici non più funzionali all attività agricola di cui alla L.R. 24/1985. In sede di ristrutturazione edilizia non possono essere ricavate più di tre unità edilizie, nel rispetto dell art. 12 delle N.T.A. vigenti. 1200 mc, in sede di ristrutturazione edilizia possono essere ricavate anche più di tre unità edilizie, previa valutazione del rispetto delle tipologie e del contesto all interno del quale l intervento è inserito. Art 7. Limitazioni all applicazione della norma Gli articoli 2, 3 e 9 della L.R. 14/2009 prevedono che l ambito di applicazione sia limitato dalle seguenti condizioni: Art 7. Limitazioni all applicazione della norma Gli articoli 2, 3 e 9 della L.R. 14/2009 prevedono che l ambito di applicazione sia limitato dalle seguenti condizioni: pag. 8 di 24

l ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; nel caso in cui non sia possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale (L.R. 14/2009, art. 2, comma 2); l ampliamento di cui alla lettera a) dell art. 2 delle presenti norme è comprensivo dell eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all art.2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6 aprile 1999, n.12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi (L.R. 14/2009, art.2, comma 3). Il recupero dei sottotetti esistenti diventa pertanto quota parte dell ampliamento del 20% di cui alla lettera a) dell art. 2 delle presenti norme; la percentuale di cui alla lettera c) dell art. 2 delle presenti norme è concessa purchè gli edifici siano situati in zona propria e solo qualora vengano utilizzate per la ricostruzione le tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile (L.R. 14/2009, art.3, comma 2); la percentuale di ampliamento di cui alla lettera c) dell art. 2 delle presenti norme viene graduata in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento secondo le linee guida di cui all art. 2 della L.R. n.4/2007 così come integrate l ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; nel caso in cui non sia possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato (L.R. 13/2011, comma 2 art. 1); l ampliamento di cui alla lettera a) dell art. 2 delle presenti norme è comprensivo dell eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all art.2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6 aprile 1999, n.12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi (L.R. 14/2009, art.2, comma 3). Il recupero dei sottotetti esistenti diventa pertanto quota parte dell ampliamento del 20% di cui alla lettera a) dell art. 2 delle presenti norme; la percentuale di cui alla lettera c) dell art. 2 delle presenti norme è concessa purchè gli edifici siano situati in zona propria e solo qualora vengano utilizzate per la ricostruzione le tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile (L.R. 14/2009, art.3, comma 2); la percentuale di ampliamento di cui alla lettera c) dell art. 2 delle presenti norme viene graduata in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento secondo le linee guida di cui all art. 2 della L.R. n.4/2007 così come integrate pag. 9 di 24

dall Allegato A alla Dgr. n.2499 del 4/8/2009 Integrazione dall Allegato A alla Dgr. n.2499 del 4/8/2009 Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell art.2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n.4 (DGR 7 dell art.2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n.4 (DGR 7 luglio 2009, n.2063). Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi luglio 2009, n.2063). Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell art.3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n.14) (L.R. dell art.3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n.14) (L.R. 14/2009, art. 3, comma2); 14/2009, art. 3, comma2); nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, l ampliamento può essere realizzato anche separatamente per l ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici (L.R. 14/2009, art.2, disciplinano il condominio negli edifici (L.R. 14/2009, art.2, comma 4); comma 4); nel caso di edifici a schiera l ampliamento è ammesso qualora nel caso di edifici a schiera l ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (L.R. 14/2009, art.2, su tutte le case appartenenti alla schiera (L.R. 14/2009, art.2, comma 4), o sulle porzioni di testa delle case appartenenti comma 4), o sulle porzioni di testa delle case appartenenti alla schiera fermo restando i diritti dei terzi e l obbligo di alla schiera fermo restando i diritti dei terzi e l obbligo di estendere il progetto all intero complesso edilizio, estendere il progetto all intero complesso edilizio, rispettandone le forme; rispettandone le forme; non può essere modificata la destinazione d uso dell edificio tranne nel caso di cui al comma 2, art. 2 della L.R. 14/2009, ovvero, qualora l ampliamento determini una compromissione dell armonia estetica dell edificio, è possibile l utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente; gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con quella d uso abbiano una destinazione compatibile con quella d uso pag. 10 di 24

dell edificio da ampliare (L.R. 14/2009, art. 9, comma 2). L esclusione di cui alla lettera e) dell art. 9 della L.R. 14/2009 riguarda edifici anche parzialmente abusivi soggetti all obbligo della demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti all obbligo della demolizione e rimessa in pristino a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l intero edificio, anche laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizioni della L.R. 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 semprechè la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta del titolo abilitativo. dell edificio da ampliare (L.R. 14/2009, art. 9, comma 2). L esclusione di cui alla lettera e) dell art. 9 della L.R. 14/2009 riguarda edifici anche parzialmente abusivi soggetti all obbligo della demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti all obbligo della demolizione e rimessa in pristino a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l intero edificio, anche laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizioni della L.R. 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 semprechè la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta del titolo abilitativo. Art. 7 bis. Oneri ed incentivi Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009, il contributo di costruzione è ridotto del 60% per edifici o unità immobiliari destinati a prima casa d abitazione. Qualora gli interventi su immobili destinati a prima casa d abitazione prevedano l utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, il contributo di costruzione non è dovuto. Art 8. Edifici diversi dalla prima casa d abitazione Ai sensi dell art. 9, comma 5 si applicano le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 con le seguenti modalità: Art 8. Edifici diversi dalla prima casa d abitazione Ai sensi dell art. 9, comma 5 si applicano le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 con le seguenti modalità: pag. 11 di 24

a) Ai fini esclusivi dell applicazione della presente normativa, viene assunta la perimetrazione delle Z.T.O. A come riportata in relazione illustrativa allegata al presente documento; all interno di tale perimetrazione ai sensi dell art. 9 della L.R. 14/2009 è esclusa l applicabilità di tali norme; in tale cartografia vengono individuate in verde le aree per il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, a cui si applicano i disposti dell art.3 della L.R. 14/2009; in arancione si evidenziano le aree con obbligo di trasformazione unitaria e contestuale. Gli interventi nelle aree ammesse sono soggetti comunque a convenzionamento in modo da garantire la qualità formale ed il corretto inserimento nel contesto in cui gli interventi dovranno essere realizzati; b) nei manufatti edilizi di valore storico-testimoniale isolati, come individuati nelle N.T.A. vigenti, sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 solo per gli edifici con grado d intervento 4 e 5, secondo gli indirizzi previsti dalle N.T.A. vigenti; c) nelle Z.T.O. B, C1 e C2 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti; d) nelle Z.T.O. D1, D2, D4, D5 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 fino al raggiungimento di un rapporto di copertura fondiario Cf max = 60%, nel rispetto a) nelle Z.T.O A individuate dal P.R.G è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009 ai sensi del comma 1, lettera a) della citata legge, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione che preveda la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione o sostituzione edilizia, la ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo; b) nei manufatti edilizi di valore storico-testimoniale isolati, come individuati nelle N.T.A. vigenti, sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 solo per gli edifici con grado d intervento 4 e 5, secondo gli indirizzi previsti dalle N.T.A. vigenti; c) nelle Z.T.O. B, C1 e C2 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti; d) nelle Z.T.O. D1, D2, D4, D5 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 fino al raggiungimento di un rapporto di copertura fondiario Cf max = 60%, nel rispetto pag. 12 di 24

delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle altezze massime, delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti; e) negli edifici ricadenti nelle Z.T.O. D3 previste nelle N.T.A. vigenti, è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; f) per gli insediamenti produttivi singoli in zona territoriale omogenea impropria di cui all art. 33 delle N.T.A. è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; g) per gli insediamenti produttivi oggetto di applicazione della L.R. n.11 del 5 marzo 1987 di cui all articolo 34 delle N.T.A. è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; h) per gli edifici ad uso residenziale nelle Z.T.O. E sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009; sono invece esplicitamente esclusi gli ampliamenti degli annessi rustici e di altri edifici funzionali alla produzione primaria (stalle, fienili, etc). delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle altezze massime, delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti; e) negli edifici ricadenti nelle Z.T.O. D3 previste nelle N.T.A. vigenti, è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; f) per gli insediamenti produttivi singoli in zona territoriale omogenea impropria di cui all art. 33 delle N.T.A. è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; g) per gli insediamenti produttivi oggetto di applicazione della L.R. n.11 del 5 marzo 1987 di cui all articolo 34 delle N.T.A. è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; h) per gli edifici ad uso residenziale nelle Z.T.O. E sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009; sono invece esplicitamente esclusi gli ampliamenti degli annessi rustici e di altri edifici funzionali alla produzione primaria (stalle, fienili, etc). Art 9. Modalità di calcolo degli ampliamenti Fermo restando il Cf max previsto dall art. 8 delle presenti norme, si specifica che: Art. 9. Modalità di calcolo degli ampliamenti Fermo restando il Cf max previsto dall art. 8 delle presenti norme, si specifica che: gli ampliamenti concedibili agli edifici a destinazione gli ampliamenti concedibili agli edifici a destinazione residenziale sono calcolati percentualmente sul volume; residenziale sono calcolati percentualmente sul volume; gli ampliamenti concedibili agli edifici produttivi sono calcolati gli ampliamenti concedibili agli edifici produttivi sono calcolati percentualmente sulla superficie coperta; percentualmente sulla superficie coperta; gli ampliamenti concedibili agli edifici commerciali, direzionali gli ampliamenti concedibili agli edifici commerciali, direzionali pag. 13 di 24

e assimilati sono calcolati percentualmente sulla superficie di calpestio. È comunque ammesso l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e fatto salvo il contributo di costruzione e la verifica/adeguamento della dotazione di aree a servizi qualora dovuti. e assimilati sono calcolati percentualmente sulla superficie di calpestio. È comunque ammesso l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e fatto salvo il contributo di costruzione e la verifica/adeguamento della dotazione di aree a servizi qualora dovuti. Art 10. Interventi a favore dei soggetti disabili Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano Casa vengano realizzati al fine di rendere fruibili edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla commissione competente, il costo di costruzione da corrispondere al comune è ridotto del 100% sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 10, comma 2 della L.R. 12 luglio 2007, n.16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art. 10 Interventi a favore dei soggetti disabili Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano Casa vengano realizzati al fine di rendere fruibili edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi con impedimento permanente alla deambulazione o riconosciuti dalla commissione competente con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 Modifiche ed integrazioni all articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti il costo di costruzione da corrispondere al comune è ridotto del 100% sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 10, comma 2 della L.R. 12 luglio 2007, n.16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Art 11. Istituzione dell elenco degli ampliamenti Ai sensi dell art. 8 della L.R. 14/2009 viene istituito presso l ufficio Art. 11. Istituzione dell elenco degli ampliamenti Ai sensi dell art. 8 della L.R. 14/2009 viene istituito presso l ufficio pag. 14 di 24

tecnico comunale il registro degli ampliamenti autorizzati ai sensi del Piano Casa. I contenuti trascritti riguardano i dati del titolare, il bonus edificatorio impiegato, destinazione d uso, tipologia d ampliamento (prima casa, demolizione e ricostruzione con ampliamento, etc.) tecnico comunale il registro degli ampliamenti autorizzati ai sensi del Piano Casa. I contenuti trascritti riguardano i dati del titolare, destinazione d uso, tipologia d ampliamento (prima casa, demolizione e ricostruzione con ampliamento, etc.), riportando il volume o la superficie di ampliamento autorizzato. Art 12. Calcolo del bonus costruttivo Ai sensi dell art. 3 comma 2 della L.R. 14/2009, il calcolo del bonus costruttivo viene effettuato secondo le Linee Guida dell Allegato B alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. Tale allegato prevede l utilizzo di un foglio di calcolo implementato secondo le indicazioni del progetto ITACA che prevede un punteggio assegnato per ciascun intervento a favore dell edilizia sostenibile e che permette di calcolare la percentuale di aumento della volumetria o superficie coperta ampliabile. Tale foglio di calcolo viene riportato nell Allegato B. La mancata realizzazione degli interventi concorrenti alla formazione del presente bonus, comportano l applicazione degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e sue successive modificazioni. Art. 12. Calcolo del bonus costruttivo Ai sensi dell art. 3 comma 2 della L.R. 14/2008, il calcolo del bonus costruttivo viene effettuato secondo le Linee Guida dell Allegato B alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. Tale allegato prevede l utilizzo di un foglio di calcolo implementato secondo le indicazioni del progetto ITACA che prevede un punteggio assegnato per ciascun intervento a favore dell edilizia sostenibile e che permette di calcolare la percentuale di aumento della volumetria o superficie coperta ampliabile. Tale foglio di calcolo viene riportato nell Allegato B. La mancata realizzazione degli interventi concorrenti alla formazione del presente bonus, comportano l applicazione degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e sue successive modificazioni. Art 13. Installazione di impianti solari e fotovoltaici Ai sensi della L.R. 14/2009 è possibile realizzare pensiline e tettoie su Art. 13. Installazione di impianti solari e fotovoltaici Ai sensi dell art. 5 comma 1 della L.R. 14/2009 così come modificato pag. 15 di 24

abitazioni esistenti alla data in vigore della legge finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, così come stabilito dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp, senza che queste concorrano a formare cubatura (L.R. 14/2009, art. 5, comma 1); tale principio vale anche per le zone agricole (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2). La possibilità di realizzare tale intervento è subordinata alla presentazione della DIA (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2). Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui all art. 5, comma 3 per la realizzazione di tettoie e pensiline atte ad ospitare impianti solari e fotovoltaici si fa riferimento al provvedimento della Giunta Regionale n. 2508 del 4 agosto 2009. dall art. 3 della L.R. 13/2011, è possibile realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari, come sotto esemplificati, di tipo integrato o parzialmente integrato, così come stabilito dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp, senza che queste concorrano a formare cubatura (L.R. 14/2009, art. 5, comma 1); tale principio vale anche per le zone agricole (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2). Non concorrono inoltre a formare cubatura sulle abitazioni esistenti, alla data di entrata in vigore della legge 13/2011, i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, purchè compresi nel calcolo di progetto degli impianti termomeccanici. La possibilità di realizzare tale intervento è subordinata alla presentazione della DIA (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2). Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui all art. 5, comma 3 per la realizzazione di strutture ed impianti atti ad ospitare impianti solari e fotovoltaici si fa riferimento al provvedimento della Giunta Regionale n. 2508 del 4 agosto 2009. Sono fatti salvi le distanze dai confini e i diritti di terzi così come normati dalla legislazione nazionale. Sono fatte salve le successive disposizioni regolamentari regionali previste dalla L.R. 13/2011. pag. 16 di 24

PIANO CASA 2011 Art 1. Ambito di applicazione Ambito di applicazione delle presenti norme è la L.R. 8 luglio 2009, n.14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n.16 in materia di barriere architettoniche così come modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 Modifiche alla legge regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici con cui il Consiglio Regionale del Veneto ha dato attuazione al cosiddetto Piano Casa al fine di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Art. 2 Interventi immediatamente applicabili 1. Gli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 14/2009 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13/2011, sono da considerarsi immediatamente applicabili per gli edifici con funzione di prima casa d abitazione anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali (art. 2, comma 1 della L.R. 14/2009). Non sono derogabili le disposizioni statali (quali Codice Civile, Codice della Strada, altre leggi nazionali, etc.), né i rapporti negoziali costituiti secondo le norme dell ordinamento civile (quali servitù, regolamenti condominiali, etc). 2. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009 così come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 13/2008, gli interventi previsti per la prima casa d abitazione sono i seguenti: a) ampliamento nei limiti del 20% del volume per edifici esistenti ad uso residenziale (L.R. 14/2009, art.2, comma 1). Il calcolo dell ampliamento deve essere fatto rispetto al volume computabile escludendo i volumi accessori ai sensi della normativa vigente (es. vani scala); b) la percentuale di cui alla lettera a) è elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, anche se già installati (L.R. 14/2009, art. 2, comma 5); c) la percentuale di cui alla lettera a) è elevata di un ulteriore 15% purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell intero edificio che ne porti la prestazione pag. 17 di 24

energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. d) aumento nei limiti del 40% del volume nel caso di demolizione (anche parziale) e ricostruzione di edifici ad uso residenziale realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (L.R. 14/2009, art. 3, comma 2 così come modificato dalla L.R. 13/2011 comma 1, art. 2); tale percentuale è applicata solamente al volume effettivamente demolito e non al totale del volume e) la percentuale del 40% di cui alla lettera c) può essere elevata al 50% nel caso in cui gli interventi previsti comportino una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni (L.R. 14/2009, art. 3, comma 3). 3. Ai sensi dell art. 9, comma 7 della L.R. 14/2009 le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della medesima norma, devono essere presentate (facente fede la data di protocollo) entro il 30 novembre 2013. Gli interventi dovranno essere realizzati ai sensi dell art. 9, commi 5 e 7. 4. Ai sensi dell art. 8 della L.R. 13/2011 gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 14/2009 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti; in tal senso i beneficiari degli incentivi Prima Casa potranno godere degli ulteriori incrementi fino al raggiungimento delle quote percentuali di aumento volumetrico previste dalla L.R. 13/2011. Art. 3 Definizione di prima casa d abitazione Per prima casa d abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell art. 8 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 26 così come modificato dall art. 7 della L.R. 8 luglio 2011, n. 13. pag. 18 di 24

Art 4. Definizione di edificio esistente Per edificio esistente si intende un organismo edilizio per lo meno dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; sono esclusi i ruderi o gli edifici da tempo demoliti o diruti. Si intendono comunque esistenti i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31/5/2011. Art 5. Ristrutturazione edilizia Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, ai fini delle presenti norme, è considerata ristrutturazione edilizia anche l integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purchè la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all interno della sagoma del fabbricato precedente. Ai sensi della lettera a), comma 1, art. 10 della L.R. 14/2009, nel caso di integrale demolizione e ricostruzione dell edificio precedente con ampliamento, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, è considerata ristrutturazione edilizia la parte in cui vengono mantenuti volumi e sagoma esistenti, mentre, ai sensi del DPR 380/2001, è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all ampliamento. Per quanto concerne la localizzazione dell edificio ricostruito, esso, fatte salve le variazioni dovute all ampliamento, deve mantenere un rapporto con la localizzazione originaria, con esclusione della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione. Art 6. Provvedimenti relativi alla modifica della destinazione d uso La destinazione d uso dell edificio può essere modificata purchè la nuova destinazione d uso sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Nelle zone agricole è esclusa l applicabilità del presente articolo. Art 7. Edifici in area agricola Per gli edifici esistenti in area agricola, se l edificio già dispone di una possibilità di incremento in via ordinaria, in applicazione degli strumenti urbanistici, potrà essere ampliato cumulando la potenzialità incrementale ordinaria a quella straordinaria prevista dalla legge, solo per la prima casa d abitazione. Se le volumetrie presenti sono superiori a quelle limite fissate dalle norme ex L.R. 24/1985, esse comunque sono oggetto dei benefici delle presenti norme. Gli interventi di cui alla L.R. 14/2009 sono consentiti anche per gli edifici non più funzionali all attività agricola di cui alla L.R. 24/1985. pag. 19 di 24

In sede di ristrutturazione edilizia non possono essere ricavate più di tre unità edilizie, nel rispetto dell art. 12 delle N.T.A. vigenti. Art 8. Limitazioni all applicazione della norma Gli articoli 2, 3 e 9 della L.R. 14/2009 prevedono che l ambito di applicazione sia limitato dalle seguenti condizioni: l ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; nel caso in cui non sia possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato (L.R. 13/2011, comma 2 art. 1); l ampliamento di cui alla lettera a) dell art. 2 delle presenti norme è comprensivo dell eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all art.2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6 aprile 1999, n.12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi (L.R. 14/2009, art.2, comma 3). Il recupero dei sottotetti esistenti diventa pertanto quota parte dell ampliamento del 20% di cui alla lettera a) dell art. 2 delle presenti norme; la percentuale di cui alla lettera c) dell art. 2 delle presenti norme è concessa purchè gli edifici siano situati in zona propria e solo qualora vengano utilizzate per la ricostruzione le tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile (L.R. 14/2009, art.3, comma 2); la percentuale di ampliamento di cui alla lettera c) dell art. 2 delle presenti norme viene graduata in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento secondo le linee guida di cui all art. 2 della L.R. n.4/2007 così come integrate dall Allegato A alla Dgr. n.2499 del 4/8/2009 Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell art.2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n.4 (DGR 7 luglio 2009, n.2063). Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell art.3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n.14) (L.R. 14/2009, art. 3, comma2); nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, l ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici (L.R. 14/2009, art.2, comma 4); nel caso di edifici a schiera l ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (L.R. 14/2009, art.2, comma 4), o sulle porzioni di testa delle case appartenenti alla schiera fermo restando i diritti dei terzi e l obbligo di estendere il progetto all intero complesso edilizio, rispettandone le forme; pag. 20 di 24

gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con quella d uso dell edificio da ampliare (L.R. 14/2009, art. 9, comma 2). L esclusione di cui alla lettera e) dell art. 9 della L.R. 14/2009 riguarda edifici anche parzialmente abusivi soggetti all obbligo della demolizione. Rientrano in tale fattispecie gli immobili soggetti all obbligo della demolizione e rimessa in pristino a prescindere dal fatto che gli stessi vengano materialmente demoliti; in tali casi viene escluso dai benefici di legge l intero edificio, anche laddove la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile dalla restante legittima parte del fabbricato. Possono invece beneficiare delle disposizioni della L.R. 14/2009 gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 semprechè la sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta del titolo abilitativo. Art. 9. Oneri ed incentivi Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009, il contributo di costruzione è ridotto del 60% per edifici o unità immobiliari destinati a prima casa d abitazione. Qualora gli interventi su immobili destinati a prima casa d abitazione prevedano l utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, il contributo di costruzione non è dovuto. Art. 10 Edifici diversi dalla prima casa d abitazione Ai sensi dell art. 9, comma 5 si applicano le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 con le seguenti modalità: a) nelle Z.T.O A individuate dal P.R.G è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009 ai sensi del comma 1, lettera a) della citata legge, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione che preveda la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione o sostituzione edilizia, la ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo; b) nei manufatti edilizi di valore storico-testimoniale isolati, come individuati nelle N.T.A. vigenti, sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 solo per gli edifici con grado d intervento 4 e 5, secondo gli indirizzi previsti dalle N.T.A. vigenti; c) nelle Z.T.O. B, C1 e C2 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti; d) nelle Z.T.O. D1, D2, D4, D5 sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 fino al raggiungimento di un rapporto di copertura fondiario Cf max = 60%, nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle altezze massime, delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti; pag. 21 di 24

e) negli edifici ricadenti nelle Z.T.O. D3 previste nelle N.T.A. vigenti, è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; f) per gli insediamenti produttivi singoli in zona territoriale omogenea impropria di cui all art. 33 delle N.T.A. è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; g) per gli insediamenti produttivi oggetto di applicazione della L.R. n.11 del 5 marzo 1987 di cui all articolo 34 delle N.T.A. è esclusa l applicabilità della L.R. 14/2009; h) per gli edifici ad uso residenziale nelle Z.T.O. E sono consentiti gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009; sono invece esplicitamente esclusi gli ampliamenti degli annessi rustici e di altri edifici funzionali alla produzione primaria (stalle, fienili, etc). Art. 11. Modalità di calcolo degli ampliamenti Fermo restando il Cf max previsto dall art. 8 delle presenti norme, si specifica che: gli ampliamenti concedibili agli edifici a destinazione residenziale sono calcolati percentualmente sul volume; gli ampliamenti concedibili agli edifici produttivi sono calcolati percentualmente sulla superficie coperta; gli ampliamenti concedibili agli edifici commerciali, direzionali e assimilati sono calcolati percentualmente sulla superficie di calpestio. È comunque ammesso l aumento della superficie utile di pavimento all interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e fatto salvo il contributo di costruzione e la verifica/adeguamento della dotazione di aree a servizi qualora dovuti. Art. 12 Interventi a favore dei soggetti disabili Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano Casa vengano realizzati al fine di rendere fruibili edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi con impedimento permanente alla deambulazione o riconosciuti dalla commissione competente con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 Modifiche ed integrazioni all articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti il costo di costruzione da corrispondere al comune è ridotto del 100% sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 10, comma 2 della L.R. 12 luglio 2007, n.16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. pag. 22 di 24

Art. 13. Istituzione dell elenco degli ampliamenti Ai sensi dell art. 8 della L.R. 14/2009 viene istituito presso l ufficio tecnico comunale il registro degli ampliamenti autorizzati ai sensi del Piano Casa. I contenuti trascritti riguardano i dati del titolare, destinazione d uso, tipologia d ampliamento (prima casa, demolizione e ricostruzione con ampliamento, etc.), riportando il volume o la superficie di ampliamento autorizzato. Art. 14. Calcolo del bonus costruttivo Ai sensi dell art. 3 comma 2 della L.R. 14/2008, il calcolo del bonus costruttivo viene effettuato secondo le Linee Guida dell Allegato B alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile. Tale allegato prevede l utilizzo di un foglio di calcolo implementato secondo le indicazioni del progetto ITACA che prevede un punteggio assegnato per ciascun intervento a favore dell edilizia sostenibile e che permette di calcolare la percentuale di aumento della volumetria o superficie coperta ampliabile. Tale foglio di calcolo viene riportato nell Allegato B. La mancata realizzazione degli interventi concorrenti alla formazione del presente bonus, comportano l applicazione degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e sue successive modificazioni. Art. 15. Installazione di impianti solari e fotovoltaici Ai sensi dell art. 5 comma 1 della L.R. 14/2009 così come modificato dall art. 3 della L.R. 13/2011, è possibile realizzare pensiline e tettoie su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari, come sotto esemplificati, di tipo integrato o parzialmente integrato, così come stabilito dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp, senza che queste concorrano a formare cubatura (L.R. 14/2009, art. 5, comma 1); tale principio vale anche per le zone agricole (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2). Non concorrono inoltre a formare cubatura sulle abitazioni esistenti, alla data di entrata in vigore della legge 13/2011, i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, purchè compresi nel calcolo di progetto degli impianti termomeccanici. La possibilità di realizzare tale intervento è subordinata alla presentazione della DIA (L.R. 14/2009, art. 5, comma 2). Per le caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui all art. 5, comma 3 per la realizzazione di strutture ed impianti atti ad ospitare impianti solari e fotovoltaici si fa riferimento al provvedimento della Giunta Regionale n. 2508 del 4 agosto 2009. pag. 23 di 24

Sono fatti salvi le distanze dai confini e i diritti di terzi così come normati dalla legislazione nazionale. Sono fatte salve le successive disposizioni regolamentari regionali previste dalla L.R. 13/2011. pag. 24 di 24