Welfare Aziendale New European Medical Center Srl all interno del Complesso Grand Hotel Bologna Via Ponte Nuovo 42, 40066 Pieve Di Cento (BO) Tel 051.686.11.70 info@europeanmedicalcenter.it
PREMESSA I contratti collettivi (CCNL) disciplinano gli ambiti di applicazione, la contribuzione e i rapporti con la contrattazione di secondo livello. Primo livello Secondo livello CCNL Contratti aziendali Regolamenti aziendali La contrattazione di secondo livello nasce dall esigenza di legare alcuni parametri contrattuali a realtà locali, che la contrattazione nazionale (quella del CCNL) non può considerare con precisione e nella sua concretezza, dovendosi necessariamente limitare a regolare le diverse questioni in via molto generale, senza poter entrare nel dettaglio.
SI DISTINGUE: I contratti collettivi (CCNL) disciplinano gli ambiti di applicazione, la contribuzione e i rapporti con la contrattazione di secondo livello. Contratto aziendale Regolamento aziendale Il contratto integrativo aziendale è un accordo interno tra i rappresentanti delle RSU dell azienda e il datore di lavoro o un suo rappresentante. Possono avere clausole diverse dal contratto collettivo nazionale, ma solo se migliorative rispetto a quelle standard previste. Il regolamento aziendale è un documento a valore legale, interno all azienda, redatto dalla direzione aziendale e comunicato ai lavoratori. Per questo motivo è definito come atto unilaterale del datore di lavoro
CHE COS E IL WELFARE AZIENDALE: Rappresenta l insieme di incentivi riconosciuti sotto forma di beni e di servizi, detti anche flexible benefit, concessi gratuitamente dall azienda al lavoratore. Il lavoratore attraverso i flexible benefit dispone di una sorta di budget spendibile che può essere organizzato in maniera personalizzabile in base alle necessità del singolo soggetto (carrello della spesa). Lo scopo è di fornire un miglioramento dell ambiente lavorativo, de sostegno al reddito familiare, dello studio, della genitorialità, della tutela della salute..
CHE COS E IL WELFARE AZIENDALE: Per il lavoratore Per l azienda Maggior potere d acquisto Miglioramento del clima aziendale Minore imposizione sul reddito Risparmio di costi e oneri Maggiore motivazione e produttività Maggiore fidelizzazione del personale I flexible benefit godono dell assenza di carichi impositivi e contributivi realizzando una valida riduzione del cuneo fiscale con la conseguenza che viene ridotto il costo del lavoro sostenuto dall azienda e nello stesso contesto viene incrementata la gratifica economica fruibile dal dipendente.
LE NOVITA NORMATIVE: Le novità introdotte dall art.1 co. 182-190 L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) e Art.1 co. 160-162 L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) hanno portato al seguente ventaglio di opportunità in termini di welfare e premialità:. Welfare in beni e servizi Generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti Possono nascere da fonte negoziale (contratti collettivi o accordi aziendali) o atti unilaterali (regolamenti aziendali) Permettono di minimizzare o azzerare l impatto fiscale e contributivo per lavoratore e azienda Spesso consistono in un assegnazione di un budget di spesa con il quale ogni dipendente può comporre liberamente il pacchetto di benefit che più rispecchia le proprie necessità Premi produttività in denaro Politiche retributive che permettono di ridurre l impatto fiscale per il lavoratore
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Art.51 comma 2 lettera f TUIR come modificato dall art 1 comma 190 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016 Non concorrono a formare il reddito imponibile l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari (moglie e figli anche non a carico), per le finalità di cui al comma 1 dell art.100 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociali e sanitaria, culto).
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. L erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o regolamento che configuri l adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell art. 95 del TUIR, e non nel solo limite del 5 x mille, secondo quanto previsto dall art. 100 comma 1 del medesimo testo unico,. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro. Alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti Contratto accordo o regolamento vincolante Volontariamente ma alla generalità. dei dipendenti o categorie di dipendenti Requisito x la non imponibilità ai fini IRPEF e dei contributi previdenziali Requisito x la piena deducibilità aziendale del costo sostenuto (Ires/Irap) Deducibilità aziendale max 5 per mille sul costo del lavoro
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Rientra per esempio nel parametro applicativo della norma: Educazione, Istruzione (es. corsi extraprofessionali di musica, danza, lingua, informatica, etc.) Ricreazione (es. biglietti stadio, abbonamenti per cinema, teatro, circoli sportivi e palestre, viaggi, soggiorni centri benessere, etc ) Assistenza sociale (es. badante, infermiera domiciliare, case di riposo, etc.) Assistenza sanitaria (es. check-up medico esteso al nucleo familiare, centri di assistenza parasanitaria, etc ) Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l azienda e il terzo erogante il servizio. SONO ESCLUSI I RIMBORSI (rimborsi spese!!).
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per borse di studio Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall art 1 comma 190 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016 Non sono imponibili in capo al dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla «generalità» o «categorie» di dipendenti per la frequenza da parte dei familiari Alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti Requisito per la non imponibilità ai fini Irpef e dei contributi previdenziali e della piena deducibilità aziendale del costo sostenuto (Ires mentre Irap solo i servizi) Rientrano per esempio nel perimetro applicativo della norma e della circolare AE/28 del 15/06/2016: Servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per borse di studio Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall art 1 comma 190 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016 Rientrano per esempio nel perimetro applicativo della norma e della circolare AE/28 del 15/06/2016: Servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare Asili nido (incluse baby sitter) Scuola materna, elementare, media e superiori (comprese le gite didattiche e di istruzione, servizio trasporto scolastico) Tasse e rete x università e master, borse e assegni di studio Libri e materiale didattico,ludoteche Centri estivi e invernali
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per borse di studio Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall art 1 comma 190 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016 Per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni il datore di lavoro può erogare i servizi: Direttamente o tramite terzi, con pagamento effettuato dall azienda al fornitore Con corresponsione ai dipendenti di somme di denaro a titolo di rimborso di spese già sostenute L impresa è tenuta in entrambi i casi ad acquisire e conservare la documentazione comprovante l utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolate.
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Somme, prestazioni e servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti Art.51 comma 2 lettera f -bis TUIR come modificato dall art 1 comma 190 L. 208/2015 Legge di stabilità 2016 La norma consente di detassare le prestazioni di assistenza per i «familiari anziani» on non autosufficienti erogate dal datore di lavoro alla «generalità» «o categorie» di dipendenti anche sotto forma di somme a titolo di rimborso: Alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti Requisito per la non imponibilità ai fini Irpef e dei contributi previdenziali e della piena deducibilità aziendale del costo sostenuto (Ires mentre Irap solo i servizi) Alcuni esempi di spese agevolabili: Badanti, assistenza domiciliare Case di riposo
WELFARE IN BENI E SERVIZI: Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e 2017 Polizze LTC e gravi malattie come benefit aziendale Art.51 comma 2 lettera f quater TUIR come modificato dall art 1 comma 161 Legge di stabilità 2016 Non imponibile in capo al dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie Alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti Requisito per la non imponibilità ai fini Irpef e dei contributi previdenziali e della piena deducibilità aziendale del costo sostenuto (Ires mentre Irap solo i servizi) POSSONO RIGUARDARE PREMI A FAVORE DEI DEPENDENTI SU POLIZZE LC O DREAD DISEASE
WELFARE IN BENI E SERVIZI Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione: Voucher Art.51 comma 3 TUIR Art.6 del Decreto MLPS, di concerto con il MEF, del 25/03/2016 I piani di welfare aziendale posso prevedere l erogazione ai dipendenti di documenti di legittimazione (voucher), in formato cartaceo o elettronico, che attribuiscono al lavoratore il diritto di ottenere prestazioni, servizi beni entro un valore economico nominale: Caratteristiche 1. Non possono essere ammessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili 2. Non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi (es. per le finalità sociale prevista dalla lettera f, f bis, ter e quater) 3. Ammessi voucher cumulativi solo per il benefit in natura di valore inferiore a 258,23
WELFARE IN BENI E SERVIZI Deroga per voucher cumulativi Art.51 comma 3 TUIR Le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (es buoni benzina, buoni supermercato*) possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purchè il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite imposto di 258,23 Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, contenuta su di una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel «carrello della spesa», per un valore non eccedente 258,23 *in generale fanno parte di queste erogazioni in natura anche: telefoni, alloggi e auto i comodato gratuito, prestiti, polizze infortuni, rimborso trasporto ferroviario, cene aziendali e regali ai dipendenti (fanno eccezione la mensa aziendale con i buoni pasto, il trasporto pubblico pagato dall azienda per tragitto casa/lavoro)
In sintesi. Art.51 Comma 2 Tipologia Possibilità di rimborso spese Voucher cumulativi Per la non imponibilità ai fini Irpef e dei contributi Per la piena deducibilità aziendale Massi male Lettera f Opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ass.sociale, sanitaria e culto No No Deve essere rivolto alla generalità o categorie di dipendenti È necessario un accordo vincolante No Lettera f bis Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, per la frequenza di ludoteche, centri estivi e borse di studio Si No Deve essere rivolto alla generalità o categorie di dipendenti Nessun accordo vincolante No Lettera f ter Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani on non autosufficienti Si No Deve essere rivolto alla generalità o categorie di dipendenti Nessun accordo vincolante No Lettera f quater Polizze LTC e gravi malattie No No Deve essere rivolto alla generalità o categorie di dipendenti Nessun accordo vincolante No
PREMI PRODUTTIVITA IN DENARO Caratteristiche generali Benefici fiscali I premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e di innovazione, «misurabili e verificabili» godono di una tassazione agevolata (sostitutiva di Irpef e addizionali) del 10% per un importo lordo fino a 3000. Non si cumulano ai fini della soglia per il calcolo del bonus di 80 Diventa 4000 se le politiche aziendali, adottate dal datore di lavoro prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell organizzazione del lavoro (per approfondimenti Art.4 DM marzo 2016) Soggetti ammessi Lavoratori del settore privato a tempo indeterminato, determinato e in somministrazione con redditi non superiori a 80.000 conseguiti nell anno precedente. Restano esclusigli amministratori (redditi assimilati), i dipendenti pubblici, dipendenti all estero e tassati su base convenzionale (AE/28 del 15/06/2016)
Caratteristiche generali Criticità Il premio di produttività, per usufruire della tassazione agevolata deve essere corrisposto in esecuzioni di contratti collettivi aziendali o territoriali: Siglato dalle associazioni sindacali nazionali o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) I contratti stipulati devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro entro 30gg dalla loro sottoscrizione Misurazione e verifica degli incrementi di produttività o di redditività, efficienza, qualità, innovazione sulla base dei criteri ed indicatori definiti dal DM 25 marzo 2016 Aumento dei livelli di produzione Risparmio nell utilizzo di fattori produttivi Miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi
Contributi previdenziali e altri emolumenti Il premio di produttività resta base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali (sia per il lavoratore che per l azienda), sia di altri emolumenti applicati alla retribuzione (TFR) N.B. L Imposta agevolata del 10% spetta anche alle somme erogate ai dipendenti sotto forma di partecipazione agli utili d impresa (Art. 102 ed Art. 2099 del c.c. a Art.3 del DM 25 marzo 2016) Poiché la partecipazione agli utili d impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività, è quindi ammessa all agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Per l azienda le somme sono computate in diminuzione del reddito d impresa di competenza, quali spese per prestazioni di lavoro ex art. 95TUIR
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI Un tempo. Ante Legge di Stabilità 2016 e 2017 Accordi aziendali con FPA per devolvere in misura pari o maggiore il contributo datoriale rispetto a quanto previsto dal CCNL (era previsto solo il contributo di solidarietà del 10%) Polizze stipulate in forma collettiva ed altri beni in natura (fringe benefit non imponibile fino ad 258,23) Buoni pasto (ticket restaurant) con limite di 5,29 giornaliero
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI Ora opportunità. Post Legge di Stabilità 2016 e 2017 Art.1 comma 182-190 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162l. 232/2016 Welfare diretto Usufruire di beni, opere e servizi previsti dagli artt. 51 comma 2/3 e art. 100 comma 1 del TUIR ed in particolare quelli di nuova introduzione, per finalità sociali, relativi alle lettere f, f bis, f ter e f quater del comma 2 Per il lavoratore: non imponibile ai fini del reddito (no irpef no contribuzione previdenziale) Per l azienda: sotto certe condizioni, deducibilità piena ai fini Ires, nessuna contribuzione previdenziale o emolumenti
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI Ora opportunità. Post Legge di Stabilità 2016 e 2017 Art.1 comma 182-184 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162l. 232/2016 Welfare diretto: Opzioni Il dipendente può anche scegliere, in tutto o in parte, di destinare il proprio credito welfare nella previdenza complementare entro i 5,164,56 (l eccedenza diventa imponibile) Il dipendente può anche scegliere, in tutto o in parte, di destinare il proprio credito welfare a enti o casse per assistenza sanitaria entro i 3,615,20 (l eccedenza diventa imponibile) In entrambi i casi è previsto solo un contributo di solidarietà del 10% pagato dall azienda
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI Ora opportunità. Post Legge di Stabilità 2016 e 2017 Art.1 comma 182-184 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162l. 232/2016 Welfare diretto: modalità di implementazione Welfare contrattuale suddivisione lavoratori per fasce di RAL di valore omogeneo all interno di ciascuna categoria (interpello AE 954 1417/2016 Direzione Generale Lombardia) Welfare di premialità legato a determinati obiettivi individuali e può essere dato anche in percentuale del RAL (interpello AE 904 791/2017 del 28/07/2017 Direzione Generale Lombardia)
IL WELFARE PER ABBATTERE IL FISCO DEI DIPENDENTI Ora opportunità. Post Legge di Stabilità 2016 e 2017 Art.1 comma 182-184 L. 208/2015 a Art.1 comma 160-162 L. 232/2016 Premi produttività in denaro Molto articolato nella strutturazione (misurabile e verificabile), discende da accordi aziendali e di importo max 3.000 su retribuzioni fino a 80.000 Per il lavoratore: tassazione agevolata al 10% in luogo dell aliquota ordinaria Irpef e contribuzione previdenziale di propria competenza Per l azienda: pagamento contributi previdenziali sia di altri emolumenti applicati alla retribuzione (TFR)
Art.51 Comma 2 Premio produttività In sintesi. Welfare diretto Voucher cumulativi Incremento retributivo Contributo 3.000,00 3,000,00 3.000,00 3.000,00 Contributo finito azienda 4.110,00 (*) 3,000,00 (**) 3.300,00 (***) 4.110,00 (*) Importo netto lavoratore 2.430,00 (****) 3,000,00 2.550,00-2.730,00 (*****) 1.620,00 (******) * Contributi previdenziali + altri emolumenti (circa 37%) ** Non sono stati considerati eventuali costi per servizi di erogazione tramite piattaforma web *** Contributo di solidarietà del 10% **** Contributi previdenziali (circa 10%) e tassazione agevolata al 10% ***** Tassazione tra il 9 e il 15% ****** Contributi previdenziali (circa 10%), aliquota Irpef e altre imposte (38%+2%)