REGOLAMENTO SULL AFFIDAMENTO FAMILIARE



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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE PROVINCIA DI BARI C.F. e Partita IVA 00878940725 ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALL INFANZIA REGOLAMENTO SULL AFFIDAMENTO FAMILIARE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 06.08.2001 ENTRATO IN VIGORE IL 23.08.2001

REGOLAMENTO SULL AFFIDAMENTO FAMILIARE CAPO I FINALITA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE ART. 1 L Amministrazione Comunale di Cassano nel rispetto ed in attuazione del titolo I della Legge 04/05/1983 nr. 184, nonché della lettera Circolare nr. 42/ss/8948 approvata dalla Giunta della Regione Puglia il 23/07/1984 e resa esecutiva dalla Commissione di Controllo della seduta dell 11/09/1984 delibare l istituzione sul proprio territorio del SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori del suo sviluppo psicologico, qualora la famiglia di origine si trovi nell impossibilità di assicurarle. Si ricorre all affido, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi ovvero in caso di manifestazioni di disadattamento che richiedano un intervento prevalentemente psico-pedagogico. ART. 2 L Affido familiare si realizza inserendo il minore, nei cui confronti non possa procedersi all affido preadottivo, in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria. Esso si attua nell ambito di famiglie con figli minori o non orientate all adozione e, se ritenuto valido nell esclusivo interesse del minore, a favore di persone singole o di comunità di tipo familiare, che mi abbiano fatto richiesta. ART. 3 All Affidamento si fa ricorso unicamente dopo aver espletato ogni tentativo di risoluzione del problema nell ambito della stessa famiglia, anche attraverso forme ordinarie o straordinaria di sostegno sociale della stessa. ART. 4 L Affidamento è un servizio che la famiglia affidataria rende alla collettività, sul presupposto che il minore ha diritto di essere educato nell ambito della propria famiglia (Art.1 legge 184/83). L Affidamento di cui al presente regolamento va fornito come inderogabilmente temporaneo o privo di prospettive di adozione e consentito ai nuclei familiari, persone singole, comunità di tipo familiare, che collaborino con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia di origine alla crescita e maturazione del minore. Si può articolare oltre che in affidamento a tempo pieno anche in affidamento a tempo parziale (fine settimana, vacanze ) o limitato ad alcune ore del giorno ed attuato con il supporto di altri servizi di sostegno (scuola, centri riceativi, centri sportivi ). ART. 5 L Affidamento è rivolto anche ai minori stranieri e figli di immigrati, visto che la Legge 184/83 non fa distinzione di cittadinanza, cultura e religione.

L Affidamento familiare infatti presuppone caratteristiche particolari in cui le famiglie affidatarie siano coinvolte nella conoscenza della etnia e cultura di provenienza del minore. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ART. 6 Il Servizio Affido Familiare ha sede presso l Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. E articolato in un gruppo operativo ed in un gruppo di coordinamento. Entrambi i gruppi, nell ottica dell integrazione fra servizi territoriali, sono collegialmente composti da dipendenti del Comune e dipendenti A.S.L. -BA/3. Presso l ufficio Servizi Sociali del Comune viene istituito un registro per la raccolta dei dati relativi alla famiglia disponibile all affidamento ed uno schedario/registro per gli affidamenti già effettuati. ART. 7 Il servizio Affidi, che si ha presso l Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, è composto dall Assistente Sociale del Comune di Cassano Murge, dallo Psicologo e dall Assistente Sociali del Consultorio Familiare A.S.L./BA3 e/o di altre A.S.L. di riferimento. Il nucleo operativo del servizio affido interviene nei confronti delle famiglie d origine residenti nel territorio e delle famiglie affidatarie, con le seguenti modalità: svolge indagini sulla situazione del minore; effettua interventi sulla famiglia d origine per la rimozione delle cause che hanno determinato il disagio, nonché sulle manifestazioni di disadattamento espresso dal minore stesso; formula delle ipotesi d interventi; individua le peculiarità che devono caratterizzare la scelta della famiglia affidataria; accoglie le dichiarazioni di disponibilità scritte delle famiglie che intendono proporsi come affidatari; le informa in merito all Istituto dell Affido, alla sua regolamentazione, alla modalità di funzionamento del Servizio Affido ; ne accerta l idoneità; offre il proprio sostegno alle famiglie affidatarie e d origine; cura la raccolta dei dati relativi alle famiglie affidatarie ed il loro inserimento nella danca dati; provvede all abbinamento tra il bambino e la famiglia affidataria; opera al fine di favorire lo scambio di esperienza tra le famiglie che vivono l esperienza dell affido e le famiglie disponibili, dichiarate idonee; l intero nucleo operativo offre il proprio sostegno per tutte le situazioni che lo richiedono, compresi eventuali interventi diretti nei confronti delle famiglie affidatarie, in presenza di particolari problemi relazionali o di difficoltà all interno del nucleo.

ART. 8 Il nucleo di coordinamento è formato dal Responsabile del Servizio U.O.O.C.F., dal Responsabile del Distretto 2, dall Assistente Sociale del Comune e dal Responsabile del Consultorio familiare di Cassano Murge. Tale coordinamento ha il compito di: a) elaborare e programmare le iniziative promozionali riguardanti il Servizio Affido Familiare mettendone a punto la parte metodologica e progettuale; b) coordinare l attività del Servizio Affido Familiare con quella complementare svolta dagli altri servizi esistenti sul territorio; c) promuovere la formazione degli operatori sulle tematiche specifiche riguardanti l affido; d) promuovere ricerche riguardanti l affido e le sue problematiche e rielaborare il materiale statistico; e) verificare la funzionalità del servizio; f) predisporre, a scadenza annuale entro il 30 ottobre, il programma da sottoporre all Amministrazione Comunale ed all Amministrazione della A.S.L. ART. 9 Il nucleo operativo si riunisce trimestralmente. Il nucleo di coordinamento si riunisce almeno ogni sei mesi. Il nucleo operativo, nel suo insieme, predisporrà un resoconto del lavoro svolto, che fara pervenire al nucleo di coordinamento entro il 30 Settembre di ogni anno. ART. 10 L Assessore ai Servizi Sociali riferirà al Consiglio Comunale sullo stato e le prospettive degli affidamenti, proponendo, ove siano necessarie, eventuali modifiche al regolamento stesso. ART. 11 L Affido è disposto su proposta del Servizio Sociale locale, con provvedimento del Sindaco reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare ove si trova il minore, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Ove manchi l assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni, applicando gli articoli 330 e ss. Del c.c. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, il periodo presumibile nella durata dell affidamento, le prescrizioni alle parti; il servizio locale cui è attribuito la vigilanza durante l affidamento con l obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare ed il Ttribunale per i Minorenni, a secondo che si tratti di provvedimento emesso dall uno o dall altro, ai sensi del 1 e 2 comma dell art. 4 della legge 184/83. L Affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il Giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze sopra specificate, richiede se necessario, al competente Tribunale per i minorenni, l adozione di ulteriore provvedimenti nell interesse del minore. Il Servizio Sociale può proporre l affidamento di un minore straniero anche a famiglie della stessa etnia, poiché può costituire un alternativa al ricovero in istituto che non permetterebbe al minore di valorizzare il legame con le sue radici, in quanto tende a negare le differenze etniche, culturali e religiose.

CAPO III SCOPO DEL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE E INTERVENTO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 12 Il Servizio Affido Familiare ha lo scopo di: o promuovere, attuare, sostenere gli affidamenti familiari e verificare, l andamento, garantendo alle famiglie affidatarie il necessario sostegno psicosociale, per tutta la durata dell affido, nel rispetto delle loro convinzioni e dei loro metodi educativi; o provvedere al reperimento e selezione degli aspiranti affidatari; o assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia d origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali validi rapporti, tranne se non vi siano prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; o promuovere la divulgazione e l informazione sulle problematiche dell affidamento attraverso incontri aperti agli utenti, ai servizi, alle famiglie, alle associazioni, alle scuole e ad altre strutture operanti nel settore. ART. 13 L Amministrazione comunale provvede a: - erogare con apposita deliberazione, una somma di denaro, a scadenza mensile in favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi ad ogni minore in affitto; tale erogazione non viene effettuata qualora gli affidatari siano titolari di un reddito sufficiente a soddisfare le esigenze del minore e ne rifiutino il contributo; - tale contributo sarà quantificato nella misura massima di. 10.000== giornaliere vista la Circolare Regionale nr. 42/ss/8948 del 04/07/1984, e rivalutato all inizio di ogni anno in dase all aumento del costo della vita riferito agli indici Istat. Si prevede, in casi particolari ed eccezionali che presentino impegni di spesa, la maggiorazione di detto contributo, su proposta del nucleo operativo; - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale il minore affidato e l affidatario siano sollevati da responsabilità civili che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell affido; - attuare la formazione degli operatori sulle tematiche specifiche riguardanti l affidamento, anche attraverso incontri e confronti con operatori e strutture di altre realtà territoriali; - promuovere in collaborazione con il servizio affido familiare la divulgazione e l informazione su tutte le problematiche inerenti la condizione minorile e l affido familiare attraverso iniziative rivolte a tutte le forze rappresentative operanti sul territorio e all intera cittadinanza.

CAPO V DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI E DELLE FAMIGLIE D ORIGINE ART. 14 Gli affidatari si impegnano: - a provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione, all istruzione del minore in affido e a comportarsi con lui come se fosse un componente della famiglia nell interesse del minore; - a collaborare con gli operatori del Servizio Affido Familiare mantenendo validi rapporti con la famiglia d origine del minore agevolandone il reinserimento, 3 comma dell art. 5 legge 184/83, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; - a rispettare le norme del presente rigolamento e ad assolvere con la massima serietà ed impegno il compito spontaneamente assunto; - a rispettare la durata dell affidamento familiare; - ad assicurare un attenta osservazione dell evoluzione della situazione di affido informando il servizio sociale di ogni novità rilevante in conformità alle esigenze specifiche del minore; - ad assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della famiglia d origine; - ad offrire al minore condizioni ambientali soddisfacenti (igiene, sicurezza, salubrità); - ad accettare l incompatibilità dell affidamento con le prospettive di adozione del minore affidato in coerenza con la temporaneità del servizio; - ad adottare ogni provvedimento che si renda necessario in caso di malattia del minore o, comunque idoneo a tutelarne la salute psico-fisica (a ciò si ritengano autorizzati dalla famiglia del minore); - a non chiedere alla famiglia d origine e/o a terzi alcun contributo nelle spese di mantenimento del minore; - ad accettare verifiche periodiche anche domiciliari da parte degli operatori interessati; - ad essere disponibili a partecipare a incontri di verifica e di approfondimento sulle tematiche dell affido proposte dall Ente Locale. Le famiglie di origine di impegnano a: - dare la massima collaborazione agli operatori del servizio affido per la rimozione delle cause che hanno determinato l allontanamento del minore dalla famiglia, per favorire il rientro dello stesso; - rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore previamente concordati con il Servizio Affido, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e degli affidatati, conformemente alle eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; - contribuire alla spese relative al minore in relazione alle proprie condizioni economiche e/o almeno in misura pari all entità delle provvidenze economiche (indennità di frequenza, accompagnamento), se percepiti. In presenza di particolari situazioni, l entità di un contributo, eventualmente superiore a quanto previsto, sarà determinata dall Amministrazione Comunale su proposta degli operatori del servizio.