Relazione di presentazione della mozione sul Testamento Biologico presentata dal consigliere Luigi Branchitta nel consiglio comunale del 03/03/2009 I contenuti e le finalità della mozione spero siano chiare a tutti; l intento è quello di creare uno strumento, il registro che raccolga la volontà di fine vita e favorire l applicazione di norme già contenute nella legislazione Italiana. Premesso che nessuno è costretto a fare un Testamento Biologico che, peraltro, può essere revocato o modificato o rifatto in qualsiasi momento; che lo si può fare anche per chiedere che la propria vita venga protratta il più a lungo possibile; che si può, se credente, dare esplicitamente il consenso al trattamento sanitario chiamato nutrizione e idratazione artificiali e rinunciare a cure palliative che possano anche solo minimamente influire in senso negativo sulla durata della vita. Detto ciò nessuno deve imporre le proprie convinzioni religiose o laiche a chi è diversamente credente o non-credente, la legge deve aderire alla Costituzione. Se ci soffermiamo sulle notizie di stampa di questo ultimo periodo che riguardano l argomento in questione ci rendiamo conto che ciò che dovrebbe essere ovvio, ovvio non è, perché di fronte a leggi e sentenze che indicano con chiarezza finalità e modalità di applicazione, ci si pone sempre in termini ideologici, spesso cinici, solo per conquistare la ribalta. Forse non saremmo qui a dibattere di questo tema se due persone Welby e Englaro non avessero deciso di avvalersi pubblicamente di un diritto sancito dalla costituzione per porre fine, da posizioni diverse, al loro dramma personale e familiare. Voglio ricordare che altre persone, le ricorderò in seguito, hanno voluto 1
porre fine alla loro vita rifiutando interventi che pur garantendo la sopravivenza le avrebbe condannate a una condizione di disabilità per loro inaccettabile. La mozione, per come è strutturata non tratta della Pietas verso il malato, a questa ci deve pensare la scienza e ritengo ci pensi quotidianamente nei nostri ospedali e nelle case dove questi drammi si vivono, la mozione si deve occupare di diritto e l occasione c è la da la sentenza definitiva della Cassazione a Sezioni Riunite, che dichiara inammissibile il ricorso sul caso Englaro del Procuratore generale presso la Corte d appello di Milano contro il decreto, depositato il 9.7.08, dalla I Sezione Civile della stessa Corte. Con quel decreto era stata accolta l istanza presentata dal signor Beppino Englaro, tutore della figlia, e dal curatore speciale, volta a ottenere l autorizzazione a disporre l interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale a lei praticato. nel proseguo dell intervento non farò più questo nome per esteso, ne approfitto per dichiarare la mia vicinanza, stima e affetto a quest uomo e alla sua famiglia, penso che questi sentimenti siano condivisi dall intero consiglio. Dal 13.11.2008 può legittimamente essere disposta ed eseguita tale interruzione, perché l 8.10.2008 erano già stati rigettati, da parte della Corte costituzionale, anche i ricorsi votati da Camera (31.7.08) e Senato (2.8.08) per segnalare un possibile conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ossia l accusa che i giudici di Milano, autorizzando la famiglia di Eluana a staccare il sondino naso - gastrico, abbiano invaso le competenze legislative del Parlamento. 2
Il 13 novembre 2008 è, dunque, una data storica per i laici e i cattolici che chiedono ora una legge sul Testamento Biologico in linea con questi pronunciamenti che sono, a loro volta, in linea con i dettami della nostra Costituzione, con altre leggi dello Stato e con quanto stabilito in accordi internazionali, ratificati anche dall Italia, riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali della persona e specificatamente in difesa della nostra dignità nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina. Quello stesso giorno, invece, è scoppiata la protesta, di una parte del mondo cattolico più intransigente. Sono rimasto scioccato dal linguaggio usato a sostegno di queste tesi tanto che me le sono segnate: il primo omicidio di Stato i cui mandanti siedono nel Palazzaccio (Volonté), la prima esecuzione capitale della storia repubblicana italiana (Scienza & Vita), la condanna a morte (varie le paternità), emessa nei confronti di Eluana, prima cittadina italiana che morirà per sentenza della magistratura (Roccella), una morte di grande sofferenza e insieme una grande sconfitta per il diritto: questa sentenza infatti va contro ogni forma di diritto (Fisichella), una mostruosità disumana perché non si può infliggere una morte terribile per fame e per sete (Barragan), e via protestando. In particolare ci siamo sentiti dire che togliere idratazione e nutrimento è come togliere da mangiare e da bere a una persona che ne ha bisogno, come ne ha bisogno ognuno di noi (Bagnasco), che Eluana ha bisogno solo di un po di cibo e un po di acqua (Ruini), e che anche la mamma obbliga a mangiare il piccolo che fa i capricci (Fisichella). C è chi ci ha proposto, per contro, una giornata di digiuno, per condividere la 3
condizione a cui Eluana erastretta (Movimento per la vita), chi ha auspicato che la sua esecuzione possa essere registrata in video e messa a disposizione di quanti ne facciano richiesta (Scienza & Vita), chi ha invitato le ventiseimila parrocchie del Paese a pregare per Eluana e per la sua famiglia perché si lasci interrogare fino in fondo sulla natura delle scelte che potrebbe assumere (Azione cattolica); altri si sono appellati al presidente della Repubblica affinché conceda la grazia a Eluana (Movimento per la vita), altri ancora (34 associazioni di ispirazione cattolica) alla Corte europea dei Diritti dell Uomo di Strasburgo per ottenere, con procedura d urgenza, una sospensiva o un annullamento della sentenza romana (misure subito negate, anche se la Corte ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo). Ho cancellato dall intervento le esternazioni dell ultimo periodo della vita di Eluana fatta da politici e uomini di chiesa perché mi sarei vergognato a pronunciarle. Sono stati tanti e tali gli attacchi rivolti anche da qualificati ambienti politici e istituzionali ma soprattutto religiosi ai giudici della Corte suprema per la loro decisione in questa vicenda, che anche il Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta di tutti i membri togati, ha aperto una pratica, ma a tutela dell autonomia e dell indipendenza della Magistratura e dell operato delle Sezioni unite della Cassazione. Quanto ormai alla morte terribile per fame e per sete, a una morte di grande sofferenza, di Eluana ci si continua a chiedere se possa davvero aver provato sensazioni come fame, sete e dolore: ma se così fosse: quanto dolore avrà allora provato questa donna, giorno dopo giorno da diciassette anni? Per fortuna gli 4
specialisti di nutrizione artificiale escludono questa ipotesi e ci dicono che un paziente in stato vegetativo permanente non solo non può apprezzare il preparato chimico che, al posto di un po di cibo e un po di acqua, gli viene introdotto nel corpo attraverso un sondino naso - gastrico o altra modalità, ma non può nemmeno rendersi conto del fatto di essere nutrito. A guardarci bene, tutte le esternazioni e le azioni promosse o promesse sopra riportate, atte a suggestionare anche chi, in Parlamento, è in procinto di legiferare in materia di Testamento Biologico, sembrano dettate piuttosto dall emotività del momento e da preconcetti e precetti religiosi, non da vera cognizione di causa; anche se riesce difficile credere che i loro autori non conoscano, o conoscano solo per sommi capi, le norme e i diritti che hanno diretto fondamento costituzionale di cui si è potuto avvalere il padre di Eluana per avanzare la sua istanza e che hanno guidato tutte le componenti giudiziarie interpellate, la Corte d appello di Milano, la Corte costituzionale e la Cassazione, nelle loro pronunce. A noi pero non deve sfuggire che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, La libertà personale è inviolabile, Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario e Tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge, senza distinzione... di condizioni personali. A questi diritti, ancorati alla nostra Costituzione, se ne aggiungono altri, puntualizzati nella Convenzione di Oviedo sui Diritti dell Uomo e la Biomedicina, [anzi, Convenzione per la protezione dei Diritti dell Uomo e della dignità dell essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina ], del 1997 5
(sul consenso libero e informato del paziente, imprescindibile per ogni intervento nel campo della salute e sui desideri precedentemente espressi da parte di chi, al momento dell intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà ). Altri diritti ci provengono dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea, del 2000 (che recita in apertura: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata, poi ribadisce che, nell ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato il consenso libero e informato della persona interessata la quale ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, e riconosce inoltre a ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita privata nonché quello alla libertà di... coscienza ). Richiamandosi a questi principi fondamentali, Piergiorgio Welby, paziente lucido e informato, affetto da distrofia muscolare progressiva giunta all ultimo stadio, chiese nell autunno del 2006 di essere staccato, sotto sedazione, dal ventilatore polmonare che lo teneva artificialmente in vita da oltre nove anni. Poté morire, dopo pronunciamenti contrastanti delle autorità giudiziarie, la notte del 20.12.06 grazie all intervento di un anestesista, Mario Riccio, coraggioso quanto sicuro di essere nel giusto. Il 1.2.07 l Ordine dei medici di Cremona archiviò all unanimità, compresi i componenti di ispirazione cattolica, il procedimento disciplinare instaurato a carico del dottore ( Non si rilevano violazioni del Codice deontologico, Welby è stato aiutato nel morire, non a morire ), e il 23.7.07 il gup del Tribunale di Roma, Zaira Secchi, lo prosciolse con formula piena ( Il fatto non costituisce reato ) dall accusa di omicidio del consenziente. La condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita 6
costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciutogli in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione, L imputato ha agito alla presenza di un dovere giuridico, come si legge nella motivazione della sentenza, depositata il 18.10.07, che fa riferimento all art. 51 del Codice penale. Dicevo all inizio che altre persone hanno fatto valere la loro volontà senza dovere nemmeno adire le vie legali. Nel dicembre 2008 una signora sarda, gravemente ustionata, cosciente, ha potuto rifiutare l amputazione di una mano e di un piede che forse le avrebbe potuto prolungare la vita preferendo di morire così come fece un altra signora cosciente, siciliana residente a Milano, per una gamba in cancrena, all inizio del 2004. l allora miistro della Salute, Girolamo Sirchia, convenne con i magistrati, interpellati dai medici che: La volontà del paziente và sempre rispettate ). A questo punto ci si chiede: ma se una persona in pieno delle sue facoltà mentali può scegliere di porre fine alla propria esistenza perché la stessa non può delegare una persona di sua fiducia che decida in sua vece? Perché io in pieno delle mie facoltà mentali posso rifiutare cibo e acqua e invece un mio delegato qualora non sia più nel pieno delle mie facoltà non può farlo? Che si possono legittimamente rifiutare anche trattamenti sanitari salvavita, è stato ribadito di recente in altri tre documenti ufficiali. Il primo, autore il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), segna una svolta che non ha avuto la diffusione che merita; il secondo fornisce istruzioni per la corretta stesura di mirate disposizioni anticipate da considerarsi vincolanti per il medico; il terzo indica una strada, 7
tortuosa ma praticabile, per far conferire già ora pieno valore legale alle volontà di fine vita raccolte in quello che usa chiamare Testamento Biologico. l parere del CNB, approvato il 24.10.08 con la sola astensione di tre membri, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione pazientemedico, si limita a esaminare il caso del paziente capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie e in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà. E risultato prevalentemente condiviso il principio che il paziente capace ha il diritto di non iniziare (rifiuto) e di sospendere (rinuncia) anche trattamenti sanitari salvavita. Fermo restando il diritto del medico di astensione da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali, il paziente ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta all interruzione delle cure, richiesta che è giudicata da alcuni membri moralmente e giuridicamente giustificabile, mentre alcuni altri ritengono che il paziente, pur avendo la legittimità che gli proviene dal diritto di rifiutare le cure, abbia l obbligo morale di vivere, cioè la decisione è lasciata alla sua coscienza. Il secondo documento si occupa invece, sempre in tema di trattamenti sanitari salvavita, del paziente incapace. Nella motivazione di una sentenza depositata il 15.9.08 parte lesa un testimone di Geova che, in stato di incoscienza, venne trasfuso nonostante che portasse con sé un cartellino recante la scritta Niente sangue, la Cassazione ribadisce che va riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, 8
anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita, giudica tuttavia non sufficiente affidare, come nella fattispecie, a un cartellino recante un sibillino singtama (unità linguistica) ( Niente sangue ) la specifica funzione di indirizzare il medico verso un comportamento omissivo rispetto all ipotesi del trattamento trasfusionale anche in situazioni di drammatica emergenza, e suggerisce che il paziente affinché il medico possa astenersi dal praticargli le cure non volute anche quando si trovi in stato di incoscienza porti sempre con sé o una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocabilmente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, oppure un atto da cui risulti la nomina di un suo rappresentante, reperibile, il quale, dimostrata l esistenza del proprio potere rappresentativo..., confermi tale dissenso all esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari. Il terzo documento in questione è un decreto, del 5.11.08, del Giudice tutelare Guido Stanzani del Tribunale di Modena che, su richiesta di un cittadino in possesso di capacità piena di intendere e volere e preso atto di una scrittura privata, autenticata, con le sue volontà di fine vita (compresi il rifiuto di nutrizione e idratazione artificiali e la richiesta delle cure palliative più efficaci fino all utilizzo di farmaci oppiacei) ha nominato, accogliendo la designazione fatta dall interessato stesso, limitatamente al tempo di eventuale perdita della capacità autodeterminativa del medesimo, la moglie e in sottordine la figlia quale suo amministratore di sostegno, figura prevista dagli artt. 404 ss. del Codice civile. 9
Cari colleghi, non voglio tediarvi ulteriormente. Ritengo di aver ampiamente giustificato le ragioni della mozione. Nessuno ne nella maggioranza ne nella minoranza si deve sentire obbligato ad andare contro la propria coscienza ma tutti dobbiamo sentire il dovere che le leggi nella loro applicazione tengano conto della persona e della sua dignità fisica e psichica.. grazie 10