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Deliberazione n. SCCLEG/1/2016/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS; componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI, Luisa D EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA (relatore), Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA, Gianluca BRAGHO. nell adunanza del 14 Gennaio 2016 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTO l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; VISTO l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo 1

della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011); VISTO il D.M. n. 238 del 12 novembre 2015 del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale al dott. Giuseppe DE LUCA (prot. C.d.c. n. 37251/2015); VISTO il rilievo istruttorio n. 38888 in data 4 dicembre 2015, formulato dall Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTA la risposta dell Amministrazione alle osservazioni dell Ufficio, pervenuta in data 15 dicembre 2015; VISTA la relazione n. 52452874 in data 23 dicembre 2015, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale; VISTA la nota n. 52460989 in data 23 dicembre 2015, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione il predetto atto; VISTA l ordinanza in data 29 dicembre 2015, con la quale il Presidente 2

della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 14 gennaio 2016; VISTA la nota n. 0041387 del 30 dicembre 2015, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato all Amministrazione la convocazione dell adunanza per il giorno 14 gennaio 2016, ore 10,00; VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 8 gennaio 2016; UDITO il relatore, Consigliere Francesco TARGIA; INTERVENUTI la dott.ssa Paolina PEPE, dirigente, in rappresentanza dell Amministrazione, nonché la dott.ssa Alessandra D ONOFRIO, direttore dell Ufficio centrale di bilancio presso il predetto Ministero; con l assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza. Ritenuto in FATTO In data 18 novembre 2015 perveniva, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto ministeriale 12 novembre 2015, n. 238 con il quale il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell art. 19, commi 2 e 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, conferiva al dott. Giuseppe DE LUCA, Segretario comunale di fascia B, l incarico dirigenziale non generale nell ambito del contingente previsto dal dpcm 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal 1 gennaio 2015. L Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del 3

mare, nutrendo perplessità in ordine alla legittimità del decreto in esame, richiedeva, con foglio di rilievo n. 38888 del 4 dicembre 2015, chiarimenti in ordine: - alla possibilità di conferire l incarico con decorrenza 1 gennaio 2015, retroattivamente, quindi, anche rispetto al momento di effettiva formalizzazione della posizione di comando dell incaricato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; - alle modalità di calcolo dell importo della parte variabile della retribuzione di posizione. L Amministrazione, con nota n. 14061/AGP, rappresentava che il dott. DE LUCA aveva preso servizio in data 2 gennaio 2015, con decorrenza 1 gennaio 2015, in posizione di comando, per le indifferibili esigenze dell Ufficio legislativo, in applicazione dell art. 56 del dpr n. 3 del 1957, e che la formalizzazione del predetto comando era avvenuta in data 20 marzo 2015, con decreto direttoriale n. 3237/AGP, registrato dal competente UCB solo il 21 agosto 2015. Evidenziava, poi, di aver proceduto alla formalizzazione dell incarico solo dopo l avvenuta registrazione del provvedimento di comando, precisando che il dirigente aveva, nelle more, svolto effettivamente le funzioni dirigenziali. Con riferimento, in ultimo, alle modalità di calcolo dell importo di parte variabile dell indennità di posizione - nel richiamare il contenuto della nota n. 35225/AGP del 30 novembre 2015 - precisava il rispetto dei parametri economici stabiliti per i dirigenti di seconda fascia del Ministero. 4

Il Magistrato istruttore, ritenendo che gli elementi di giudizio forniti consentivano di superare solo in parte i rilievi mossi dall Ufficio, con riferimento, precisamente, alla sola quantificazione della retribuzione di posizione, proponeva il deferimento della questione all esame collegiale. In particolare, osservava che la retroattività del provvedimento d incarico rispetto all emanazione del decreto di conferimento non appare coerente con la natura dello stesso, necessariamente proiettato per l avvenire, e richiamava la giurisprudenza in materia (deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. SCCLEG/26/2010/PREV e Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P). Su richiesta del Consigliere delegato, il Presidente della Sezione entrale, con ordinanza in data 29 dicembre 2015, deferiva la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dell atto in epigrafe alla Sezione stessa, convocandola per l odierna adunanza. Con memoria fatta pervenire l 11 gennaio 2016 l Amministrazione ha rassegnato le proprie conclusioni: in particolare, ha evidenziato la complessità del procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, data anche la pluralità delle amministrazioni coinvolte, e ne ha ricostruito l iter. Ha menzionato, poi, un singolo caso - ritenuto analogo a quello all esame - riguardante un dirigente appartenente ad una struttura di missione della Presidenza del Consiglio, il cui provvedimento d incarico con decorrenza retroattiva, a seguito di foglio di rilievo e successive 5

controdeduzioni del Segretariato generale, è stato ammesso a registrazione. Ha fatto presente, in ultimo, che la giurisprudenza richiamata non sarebbe applicabile al caso in esame, riguardando la stessa fattispecie differenti. Nel corso dell adunanza il rappresentante del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, all uopo convocato, ha ribadito essenzialmente la linea difensiva illustrata in sede di risposta a rilievo e di memoria scritta. Il rappresentante dell Ufficio centrale di bilancio, a sua volta, ha chiarito l iter del procedimento di controllo sul prodromico provvedimento di comando. DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del provvedimento d incarico dirigenziale, ex art. 19, commi 2 e 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, n. 238 del 12 novembre 2015 citato in premessa, avente decorrenza 1 gennaio 2015. Al riguardo deve rammentarsi che la retroattività del provvedimento d incarico rispetto all emanazione del decreto di conferimento, indipendentemente dai motivi che l hanno determinata, non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l avvenire, come precisato anche dalla giurisprudenza di questa Sezione seppur con riferimento ad un incarico dirigenziale di tipologia diversa da quella all esame (cfr. deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo preventivo di legittimità, n. 6

SCCLEG/26/2010/PREV). Del resto il prendere atto, come nel caso di specie, dello svolgimento in via di fatto di attività dirigenziali, effettivamente compiute, si sostanzierebbe in una sanatoria, per sua natura eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previsione specifica, mancante per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: in questo caso soccorre l art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (oltre alla contrattazione collettiva), il quale chiarisce che l assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l inizio dell attività che è loro demandata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P). Né può ritenersi conferente il singolo caso richiamato dall Amministrazione, in quanto la fattispecie menzionata presenta evidenti caratteri di difformità rispetto a quella all esame, trattandosi di una diversa tipologia contrattuale e di una conferma e non del conferimento di un nuovo incarico. Alla luce delle suesposte argomentazioni il provvedimento all esame non può ritenersi conforme a legge. PQM Il Collegio ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe. Il Relatore (Francesco TARGIA) Il Presidente (Pietro DE FRANCISCIS) 7

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2016 La Dirigente Dott.ssa Paola LO GIUDICE 8