ATTO N. 1194. di iniziativa del Consigliere BUCONI



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PROPOSTA DI LEGGE ATTO N. 1194 http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it di iniziativa del Consigliere BUCONI MISURE PER PREVENIRE E CONTRASTARE L'INSORGENZA E LA DIFFUSIONE DELLO STALKING Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 22/04/2013 Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 22/04/2013

] Regione Umbria htlp://www.crumbria.it per l'umbria Proposta di legge regionale concernente: "'Misure per prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione dello stalking" Attraverso il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" e convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009), è stato introdotto con l'inserimento nel codice penale dell'articolo 612 bis (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale, lo "stalking".l'obbiettivo evidente di questa legge è di fornire uno stumento concreto e preventivo nella lotta contro la violenza perpetrata soprattutto a danno delle donne,con il termine stalking si intende quell'insieme di comportamenti anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti o da comunicazioni intrusive (quali per esempio: telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail, invio di fiori ecc) oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni, omicidio o tentato omicidio). In altre parole, lo stalking: "identifica una sistematica violazione della libertà personale". Stalking anche noto come "sindrome del molestatore assillante". Il termine stalking deriva dall'inglese "to stalk", ed etimologicamente è un termine proprio della caccia, in quanto significa "appostarsi", "avvicinarsi alla preda di nascosto". Il comportamento tipico del molestatore assillante o stalker, è, infatti, quello di seguire la propria vittima durante tutti i suoi movimenti. Quest'ultima, a causa della sistematicità di tali azioni, deliberatamente volte ad avvicinarla o a convincerla intorno a qualcosa, oppure, nei casi peggiori, a spaventarla e punirla, percepirà tali atti con fastidio e paura, risultando da essi profondamente turbata sia a livello psicologico che nel modo di rapportarsi con il mondo esterno. Questo accade perché, la persistenza e la frequenza delle azioni persecutorie, generano, in chi le subisce, insicurezza. Questa comune forma di persecuzione è capace di per se di arrecare ingenti danni psicologici ed esistenziali alle vittime, in maggioranza di sesso femminile, e non raramente si complica con episodi di violenza fisica. Lo stalking è un comportamento che può provocare effetti deleteri sulle vittime indipendentemente dalla presenza di episodi di violenza, anzi la legge tende proprio a prevenire atti di violenza. Le conseguenze di tale fenomeno si esprimono sia attraverso una compromissione delle funzioni sociali, sia tramite un disagio psicologico. Molte persone per timore di ricevere nuove molestie modificano sostanzialmente i le proprie abitudini e i propri comportamenti. In

. D e-mail: buconlmassimo@crumbria.it per l'umbria moltissimi casi hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni, subendo in tal modo una notevole limitazione della vita sociale. Rinunciano ad andare a trovare amici e parenti e, in alcuni casi, cambiano lavoro o addirittura casa o residenza. Quasi sempre sono costrette a cambiare numero di telefono e indirizzo di posta elettronica. A livello psicologico i sintomi più comuni sono ansia, depressione, disturbo post traumatico da stress, stati depressivi associati a senso di impotenza e disperazione che, in casi estremi, possono condurre al suicidio. Il rapporto tra violenza fisica e stalking non è collegato necessariamente alle lesioni fisiche, ma alla paura di essere aggrediti fisicamente, oltre che verbalmente, dallo stalker. Pertanto, parlare di rischio in situazioni di stalking significa tener presente non solo la possibilità di subire aggressioni fisiche, ma anche di essere sottoposti a persecuzioni persistenti e/o ricorrenti che comportano conseguenze sociali e/o psicologiche. Nei fatti, quindi, la misura introdotta per lo stalking nel Codice penale è atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto, ossessivo, persecutorio, che si manifesta ad esempio con telefonate anche anonime a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, regali non graditi, biglietti e sms. Una varietà di atti apparentemente innocui ma invadenti, fastidiosi e che spesso degenerano in minacce, pedinamenti, presenza inopportuna fuori dai luoghi solitamente frequentati. La legge contro lo stalking in Italia ha avuto un percorso lungo e tormentato prima di essere riconosciuto come reato nel nostro sistema giuridico, contrariamente all'estero dove dapprima ha trovato applicazione in diverse nazioni: Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Malta, Irlanda, Austria, Gran Bretagna. Si può affermare, quindi, che sia stata raggiunta una conquista importante in Italia con l'approvazione della legge n. 38 del 2009 in quanto prima della sua entrata in vigore, la vittima di stalking poteva essere tutelata penalmente soltanto se tali atti concretizzavano altre fattispecie criminose, quali ad esempio la violenza privata, la minaccia o le molestie in luogo pubblico, o col mezzo del telefono. Mentre gli atti persecutori che concretizzano lo stalking consistono per lo più in comportamenti (appostamenti, corteggiamenti, e-mail ecc.) che esulano da quelli previsti. Secondo i dati dell'osservatorio nazionale per lo Stalking a essere oggetto di molestie sono, nell'86 per cento dei casi, donne. La durata media del comportamento molesto è superiore ad un anno e mezzo. Quanto a colui che perseguita, gli stessi dati dicono che, nel 55 per cento dei casi è probabile che

L D per l'umbria si tratti di un ex, coniuge o innamorato, nel 25 percento di un condomino e nel 15 percento di un collega di lavoro, di scuola o di università. È importante che le conseguenze del comportamento di stalking non siano sottovalutate né taciute: eppure i recenti fatti di cronaca dimostrano una tragica mancanza di fiducia verso la legge da parte delle vittime, che spesso non si sentono tutelate dalle forze dell'ordine e dai centri specializzati di supporto. Per questi motivi nasce questa proposta di legge per rafforzare la fiducia delle vittime nelle istituzioni costruendo a livello regionale, accanto a strumenti repressivi per lo stalking, anche misure e strategie programmate di prevenzione che partano dall'individuazione dei fattori di rischio collegati alla probabilità che un soggetto possa diventare vittima di situazioni di stalking. La tutela delle vittime infatti non si esplica soltanto a livello giuridico, civile elo penale, ma anche attraverso interventi di natura psico-sociale in grado di promuovere il benessere dei singoli oltre che la sicurezza della collettività. Tutto ciò all'interno di un quadro organico di iniziative tra le quali: - l'istituzione presso le ASL di appositi centri anti-stalking (articolo 4) finalizzati a garantire adeguate misure di sostegno a chi sia vittima di comportanti persecutori (riportati nell'articolo 2) e di avviare progetti mirati anche al recupero degli autori di tali comportamenti (stalker). Ciascun centro sarà composto e coadiuvato da figure altamente specializzate atte a perseguire e svolgere tali compiti; - l'istituzione di un Osservatorio regionale sullo stalking (articolo 6) che consenta il monitoraggio e l'analisi del fenomeno dello stalking attraverso studi, ricerche nonché campagne di sensibilizzazione e di informazione; - la promozione di "corsi anti-stalking" (articolo 3); - la stipula di protocolli d'intesa ad hoc con autorità giudiziarie ed autorità pubbliche per definire un iter di azione armonico per contrastare tale insorgente fenomeno (articolo 3). TESTO PROGETTO DI LEGGE "Misure per prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione dello 'stalking" Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori), convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, detta norme al \

n ~1Regione Umbria Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA http://www.crumbria.il e-mail: buconlmassimo@crumbria.il per l'umbria fine di porre in essere misure e strategie programmate atte a prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione di comportamenti persecutori indicati con il termine "stalking." Art. 2 (Definizione di stalking) 1. Ai fini della presente legge, il termine "stalking" sta ad indicare un insieme di comportamenti intrusivi, ripetuti, persistenti, sgraditi/non voluti, sotto forma di molestie intenzionali o anche di una semplice comunicazione che suscitano nella vittima un senso di paura, un disagio psichico e/o fisico tale da creare in essa un legittimo allarme derivante dagli atti persecutori ricevuti, quali in particolare: a) minacce; b) pedinamenti; c) appostamenti; d) comunicazioni assillanti attraverso il mezzo telefonico, postale o utilizzando la rete internet; e) intrusioni continuate nella vita personale e lavorativa; f) atti vandalici verso oggetti di proprietà della vittima; g) furto di oggetti di proprietà della vittima; h) molestie telefoniche o per lettera; i) aggressioni fisiche e psicologiche, avverso la persona stessa, la sua famiglia, il suo lavoro; j) atti che limitano la libertà fisica e morale; k) violenze (anche sessuali), maltrattamenti, lesioni, omicidio. Art. 3 (Misure e strategie programmate contro gli atti di stalking) 1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1: a) promuove l'istituzione,presso ogni azienda sanitaria locale, di un~l

, I Tel. 075,576.3239 - Fax 075.576.3004 per l'umbria stalking atto a garantire misure adeguate di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking e per gli autori dei comportamenti di cui all'articolo 2; b) promuove l'istituzione di un Osservatorio regionale anti-stalking per monitorare l'andamento del fenomeno e fornire un'occasione permanente di confronto tra gli operatori e promuove, con l'eventuale collaborazione di soggetti pubblici e privati con esperienza di attività in sportelli anti stalking "corsi anti-stalking", quali percorsi di formazione sul fenomeno dello stalking dal punto di vista psicologico, normativa, delle opportunità di prevenzione e tutela e di autodifesa personale; c) promuove la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'autorità giudiziaria e le autorità di pubblica sicurezza per definire strumenti di contrasto del fenomeno anche mediante il coinvolgimento di soggetti del pubblico a del privato sociale, con comprovata esperienza del settore. Art. 4 (Centri anti-stalking) 1. In armonia con l'articolo 3, comma 1, lettera a), presso ogni azienda sanitaria locale è istituito un centro anti-stalking, volto a fornire e garantire un'adeguata assistenza sia per le vittime che per gli autori dei comportamenti di cui all'articolo 2. 2. I centri, entro dieci giorni dalla segnalazione della vittima a di altro soggetto, svolgono verifiche di sussistenza del fatto e adottano iniziative a tutela della vittima e per il "recupero" dello "stalker", ed in particolare: a) forniscono in prima istanza assistenza in ordine alle azioni esperibili; b) avviano, qualora la situazione lo richieda, interventi di supporto psicologico; c) segnalano alle autorità di polizia locale la situazione accertata; d) avviano progetti di recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro. 3. Nel caso in cui il centro non riscontri elementi volti a configurare la fattispecie di cui

per l'umbria all'articolo 2, l'interessato può rivolgersi all'osservatorio di cui all'articolo 6, richiedendo un'audizione. 4. Ciascun centro è costituito da personale altamente specializzato, individuato in: a) un consulente giuridico; b) uno psicologo; c) un sociologo; d) un psichiatra; e) un assistente sociale; f) un criminologo con comprovata esperienza sul tema specifico. 5. Il personale del centro anti-stalking può essere ulteriormente integrato da altre figure altamente specializzate, sanitarie e di supporto alla vittima ed allo stalker che l'azienda sanitaria, che ospita il centro, ha possibilità di offrire e/o garantire. 6. I centri anti-stalking possono avvalersi inoltre del supporto di soggetti pubblici e/o privati di competenza alla tematica, come anche ad esempio i centri antiviolenza, di operatori di altri sportelli antistalking e le case di accoglienza per le donne vittime di violenza disciplinate dalla legge regionale del 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). 7. I centri provvedono, periodicamente, a trasmettere all'osservatorio di cui all'articolo 6, dati e informazioni riguardanti i casi trattati e meritevoli di tutela nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'incidenza del fenomeno dello stalking. Art. 5 (Osservatorio regionale sullo stalking) 1. È istituito l'osservatorio regionale sullo stalking, con sede presso l'assessorato preposto alla tutela della salute. 2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che svi ppino

Cl )J Regione Umbria J e-mail: buconlmassimo@crumbria.it per ('Umbria iniziative per le finalità di cui alla presente legge; b) monitoraggio ed analisi del fenomeno dello stalking, attraverso la raccolta di dati ed informazioni necessarie allo scopo di prevenire il fenomeno; c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e di informazione, in accordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge. d) Indice l'audizione di cui all'articolo 4, comma 3. 3. L'Osservatorio è composto da: a) un direttore generale competente in materia di politiche sociali o, in assenza di questo, un direttore generale competente in materia di sanità; b) un professore o ricercatore esperto dell'università degli Studi di Perugia in materia di psicologia sociale e criminologia; c) un rappresentante del Ministero della sanità; d) un sociologo, due psicologi e due avvocati, scelti dall'amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali; e) un rappresentante dell'osservatorio nazionale stalking; f) un rappresentante dell'associazione italiana di psicologia e criminologia; g) un rappresentante degli sportelli antistalking;. 4. La Giunta Regionale entro 60 gg dall'approvazione della presente legge approva le modalità per la nomina dei soggetti di cui al comma 3; 5. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione; il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio regionale sullo stalking sono svolte dai dirigenti regionali dell'assessorato regionale preposto alla tutela della salute. 7. I componenti dell'osservatorio di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta consecutiva e prestano attività gratuita.

per l'umbria Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2014 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. PERUGIA, 17.04.2013 Massimo Buconi Consigliere "Socialisti e Riformisti per l'umbria''