CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE TUTTE LE NOVITA DELLA DICHIARAZIONE IVA/2017

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CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE N.3 24 gennaio 2017 DICHIARAZIONE IVA/2017 - ANNO D IMPOSTA 2016 DA SAPERE Il 28 febbraio 2017 scade il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale per l anno d imposta 2016. Due le novità più importanti: la dichiarazione IVA diviene definitivamente autonoma, nel senso che non è più unificata alla dichiarazione dei redditi; le dichiarazioni a favore e a sfavore vedono unificati i termini di presentazione. Rimangono invariati i termini per effettuare i versamenti dell eventuale IVA a debito che derivano da tale dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati entro il 16 marzo prossimo, ovvero entro i termini previsti per il versamento delle imposte previsti per la dichiarazione dei redditi. TUTTE LE NOVITA DELLA DICHIARAZIONE IVA/2017 Eliminazione della Comunicazione Annuale dati IVA La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, co. 640) ha previsto l anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 febbraio e la contestuale cancellazione dell obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA previsto dall art. 8 bis, D.P.R. 322/1998. Detta novità è entrata in vigore per l anno di imposta 2016, pertanto non vige più per l anno 2016 l obbligo di invio della comunicazione dati IVA. Nuovi termini di presentazione della dichiarazione IVA In virtù delle modifiche di cui alle righe precedenti, la dichiarazione IVA 2017 per l anno di imposta 2016 diviene AUTONOMA, ovvero non è più prevista l alternativa presentazione in forma unificata con il modello Unico (il quale per altro da quest anno, 2017, si chiama Redditi/2017). Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA per l anno d imposta 2016 scadrà il giorno 28.02.2017. Nota bene è da segnalare che il DL 193/2016 ha modificato ulteriormente l art. 8-bis, DPR 322/1998 rimodulando le scadenze della presentazione come segue: Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

per l'anno d'imposta 2016 la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. solo per il 2017, anno d imposta 2016, il termine di presentazione è fissato al 28 febbraio. Dagli anni d imposta successivi al 2016 (cioè 2017 e successivi) il termine per l invio telematico decorre dal 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno successivo a quello d imposta da dichiarare. Versamenti Ulteriore elemento di novità consiste nel fatto che pur non essendo più presentabile in forma unificata la dichiarazione Iva è rimasta immutata la possibilità di versare il saldo annuale Iva entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo. Quindi la mappa dei versamenti che si viene a configurare è la seguente: versamento in unica soluzione a partire dal 16.03, o dal 16 di ogni mese successivo fino ad arrivare al giorno delle scadenze previste per il versamento delle imposte della dichiarazione dei redditi (30.06 o 30.07) ricordando di maggiorare il debito dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16.03 versamento rateale a partire dal 16.03 o ogni 16 del mese successivo versando rate mensili fino ad arrivare al massimo al 16.11 (ovviamente le rate si riducono man mano che si differisce di mese in mese la partenza della rateazione; il contribuente può scegliere il numero delle rate) versamento in unica soluzione con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente unifica il versamento delle imposte con quello del saldo IVA versamento a rate con le somme della dichiarazione dei redditi: in questo caso il contribuente può scegliere di far partire le rate del saldo IVA nel momento in cui versa le imposte sui redditi (attenzione: si può anche decidere di versare a rate il saldo IVA e in unica soluzione le imposte sui redditi, la scelta è libera). Unico accorgimento: la scadenza che in origine era prevista per il 16.06 o 16.07 con la maggiorazione dello 0,4% ora, per effetto del nuovo calendario del tax day, slitta rispettivamente al 30.06 e al 30.07. Nota bene: rimangono fermi i termini di versamento per i seguenti contribuenti: saldo IVA del mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili previsto al 16.01.2017. saldo IVA dell ultimo trimestre 2016 per i contribuenti c.d. trimestrali speciali (ad esempio i distributori di carburante) previsto per il 16.02.2017. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2

Dichiarazioni integrative a favore Le dichiarazioni a favore e a sfavore vedono per la prima volta l unificazione dei termini di presentazione. Infatti il contribuente che si rende conto di avere commesso errori od omissioni che generano maggiori crediti o minori debiti IVA (dichiarazione a favore) avranno più tempo per presentare la dichiarazione integrativa a correzione di quella originaria, tramite l equiparazione, ad opera sempre del DL 193/2016 del termine di presentazione che non è più entro il termine di presentazione della dichiarazione per l anno successivo, ma è stato equiparato a quello di presentazione della dichiarazione a sfavore, cioè entro il 31.12. del 4 anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria. LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL ECCEDENZA A CREDITO IVA a) Il primo passo da fare per comprendere come muoversi è, forse un po scontato, ma ovviamente necessario: comprendere se il credito IVA maturato è corretto, ciò attraverso l opportuno controllo capillare delle registrazioni effettuate b) Il secondo passo, una volta appurata l esistenza del credito è quello di comprendere con quale modalità poter beneficiare di detta eccedenza, infatti in funzione della modalità, mutano le procedure con cui beneficiare del credito stesso. Il contribuente può, infatti decidere di: 1. utilizzare il credito IVA maturato con i successivi debiti IVA che maturerà nei periodi successivi (trimestri o mesi, in funzione della sua periodicità) COMPENSAZIONE VERTICALE; 2. utilizzare il credito IVA facendo transitare detta eccedenza nel Mod. F24 per il versamento di altri tributi e contributi, facendo attenzione a rispettare il limite massimo di compensazione dettato dall art. 17, D.Lgs. 241/97 pari ad euro 700.000 in ciascun anno solare (detta modalità è comunque possibile tramite la dichiarazione annuale IVA o tramite la presentazione del modello TR, di cui si dirà in seguito) COMPENSAZIONE ORIZZONTALE; 3. procedere con la richiesta di rimborso o tramite la presentazione della dichiarazione annuale IVA o tramite la presentazione del modello TR RICHIESTA DI RIMBORSO. La scelta di utilizzo dell eccedenza IVA non è però così scontata, infatti: se la scelta di compensazione verticale (IVA con IVA) è libera e non subordinata né a limiti di compensazione, né a richieste di sorta, tanto meno è subordinata alla presenza di alcuni requisiti sia formali che sostanziali, le altre due scelte, cioè la compensazione orizzontale e la richiesta di rimborso, sono vincolate ad alcune condizioni particolari: a) condizioni soggettive/oggettive tipiche del contribuente e stabilite dall art. 30, DPR 633/72; b) condizioni formali, connesse alla presentazione obbligatoria della dichiarazione annuale IVA o del Mod. TR, stabilite dall art. 38bis, DPR 633/72. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3

COMPENSAZIONE VERTICALE Se il contribuente ha scelto di lasciare l eccedenza IVA in compensazione verticale, non sarà necessario compiere nulla di che, ma basterà solo riportare la risultanza a credito dal periodo in cui essa è maturata al periodo successivo. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE O RICHIESTA DI RIMBORSO Se, invece, il contribuente sceglie di procedere a compensazione orizzontale, IVA con altri tributi e contributi, o a richiesta di rimborso, sarà necessario valutare se egli effettivamente possieda i requisiti per poter procedere con queste due strade. LA SCELTA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE Passo n. 1 Scegliere quanta parte del credito compensare già da gennaio prima di comunicare la scelta in dichiarazione annuale IVA La compensazione orizzontale consiste nel far passare da F24 l eccedenza del credito IVA maturata a 31.12.2016, ciò liberamente senza l obbligo di avere requisiti particolari, come nel caso del rimborso, da parte del contribuente, MA fatti salvi alcuni accorgimenti, il primo dei quali è quello di decidere quanta parte del credito compensare immediatamente alla prima scadenza di gennaio. La compensazione orizzontale infatti è soggetta a regole particolari: Sintesi della disciplina della compensazione orizzontale Vengono obblighi diversi in funzione di quanta parte del credito maturato al 31.12 si intenda utilizzare in compensazione orizzontale nell anno successivo: Compensazioni inferiori o uguali a 5.000,00 euro - non sono previsti obblighi da rispettare per procedere alla compensazione, non è nemmeno necessario discernere in dichiarazione IVA quanta parte resta in compensazione verticale e quanta viene indirizzata in F24 (come da esempi riportati); Compensazioni comprese fra 5.000,00 e 15.000 euro o la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2016; o il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fisconline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purché abilitato a Fisconline). Compensazioni superiori a 15.000 euro o la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2016; o il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4

forma telematica (Entratel o Fisconline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purché abilitato a Fisconline), o è necessario che alla dichiarazione annuale IVA vengano apposti in alternativa il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell organo incaricato di effettuare il controllo contabile. NOTA BENE Durante tutto l arco dell anno in cui il credito indirizzato in compensazione, quindi in tutto l arco del 2017, è molto importante tenere monitorati i seguenti parametri: verificare il limite massimo di compensazione orizzontale pari ad euro 700.000. Ciò significa che i contribuenti dovranno verificare di non superare, relativamente agli importi a credito, la soglia di euro 700.000 e ciò: o indipendentemente dall anno di formazione dei tributi a credito; o indipendentemente dai singoli tributi utilizzati a credito, il che significa che il limite massimo di euro 700.000 è cumulativo per tutti i tributi a credito utilizzati e non per singolo tributo. Verificare la ricorrenza di iscrizioni a ruolo per imposte dovute all Agenzia delle Entrate, oltre ad oneri accessori, sanzioni ed interessi, per un valore superiore a 1.500,00 euro, nonché scaduti (questa è infatti una causa ostativa alla compensazione). Verificare lo status di società di comodo o soggetto non operativo secondo la disciplina in vigore, poiché in detti casi non è possibile procedere a compensazione né tanto meno a rimborso. La decisione di quanto compensare non deve essere preventiva ed irreversibile, solamente, PRIMA di effettuare la compensazione che fa scattare il contribuente nella soglia compresa fra i 5.000 ed i 15.000 euro sarà necessario avere presentato la dichiarazione IVA, poiché il sistema atto a recepire i versamenti dei contribuenti effettua il controllo della presenza di una preventiva dichiarazione annuale IVA, controllo che in caso di superamento della soglia di euro 15.000 si estende anche alla verifica della presenza del visto di conformità sulla dichiarazione medesima. Passo n. 2 Compilazione della dichiarazione annuale IVA Una volta compresa la soglia di utilizzo del credito in compensazione sarà necessario stabilire quale sia il momento per inviare telematicamente la dichiarazione. SCELTA DEL CONTRIBUENTE Compensare un massimo di credito IVA pari ad euro 5.000. NESSUN ADEMPIMENTO ADEMPIMENTI Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5

Compensare ammontari di credito da 5.001 a euro 15.000; Compensazioni superiori a 15.000 euro Presentare la dic. IVA prima di superare la soglia di euro 5.000; presentare l F24 compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2016; utilizzare solo il canale telematico Fisconline o Entratel. Presentare la dic. IVA prima di superare la soglia di euro 5.000; presentare l F24 compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2016; utilizzare solo il canale telematico Fisconline o Entratel; apporre in alternativa il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell organo incaricato di effettuare il controllo contabile. LA SCELTA DEL RIMBORSO IVA Se il contribuente decide di chiedere a rimborso le risultanze della dichiarazione in tale situazione occorre verificare: i requisiti per poter richiedere il rimborso, cioè fare rifermento all art. 30, DPR 633/72 per comprendere se il contribuente è in una di quelle situazioni soggettive che gli danno diritto al rimborso; una volta appurate le condizioni ed i requisiti per il rimborso procedere con l applicazione delle norme contenute nell art. 38bis, DPR 633/72, al fine di concludere correttamente la procedura di rimborso. I requisiti per il rimborso IVA Fermi rimanendo i requisiti per poter accedere ai rimborsi infrannuali, a mezzo del Mod. TR, si vuole esaminare in tale sede quali siano i requisiti che permettono al contribuente di poter beneficiare del rimborso delle eccedenze IVA maturate al 31.12.2016. MISURA MINIMA PER ACCEDERE AL RIMBORSO DEL CREDITO: EURO 2.582,28 Possono richiedere il rimborso i soggetti passivi IVA che: 1. indipendentemente dalle situazioni elencate di seguito, (punti da 2 a 9) presentano un eccedenza a credito nell ultimo triennio precedente, compreso l anno di presentazione della dichiarazione, il rimborso spetta per la minore delle tre risultanze; 2. esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni attive soggette ad un aliquota media delle vendite, maggiorata del 10%, inferiore Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6

rispetto a quella sugli acquisti; 3. effettuano operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72, art. 41, DL 331/93, in misura superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate); 4. hanno effettuato acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o effettuato l acquisto (o l importazione) di beni e l acquisto di servizi per studi e ricerche; 5. effettuano prevalentemente operazioni attive fuori dal campo di applicazione dell IVA per mancanza del presupposto della territorialità (artt. 7-7-septies, DPR 633/7217); 6. ricoprono il ruolo di rappresentante fiscale (art. 17 co. 3, DPR 633/72); 7. effettuano operazioni soggette allo split payment (art. 17ter, DPR 633/72); 8. sia un agricoltore che beneficia del regime speciale di cui all art. 34 del DPR 633/72 e che effettua prevalentemente cessioni non imponibili di cui agli artt. 8, 38-quater e 72 del DPR 633/72 e cessioni intracomunitarie di cui all art. 41 del DL 331/93; 9. abbiano cessato l attività. REGOLE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO - ART. 38 BIS, DPR 633/72 Il DL 193/2016 ha innalzato le soglie di rimborso con procedura semplificata da 15.000 euro a 30.000 euro Per i contribuenti che dal 2017 chiederanno a rimborso le eccedenze annuali (e trimestrali) dell IVA, come detto, la soglia per richiedere il rimborso dell eccedenza senza presentazione di garanzia viene raddoppiata da 15.000 a 30.000 euro. Ciò a valere: sull eccedenza al 31.12.2016 chiesta a rimborso con la dichiarazione annuale IVA presentata entro il 28.02.2017, oppure anche sulle eccedenze richieste a mezzo della presentazione del Mod. TR relativo al primo trimestre 2017 e seguenti. Le novità a metà del DL 193/2016 come visto sopra, al fine ampliare la platea di contribuenti che possono facilmente accedere alle procedure di rimborso senza garanzia né visto di conformità, il DL 193/2016 ha provveduto ad innalzare la soglia al di sotto del quale non serve alcun accorgimento, se non l opportuna modulistica presentata in via telematica (Dichiarazione IVA o modello TR). La soglia passa quindi dal 2017 da euro 15.000 ad euro 30.000. In effetti tale raddoppio ha creato un doppio binario, infatti la norma tocca solo a rialzo la soglia senza garanzia o visto di conformità del rimborso e non anche della richiesta di compensazione orizzontale in F24. Una volta compresa, secondo le regole appena enunciate, quanta parte del credito può essere chiesta a rimborso, sarà necessario, in funzione dell importo comportarsi come segue in funzione dell ammontare e della situazione in cui il contribuente versa. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7

ENTITÀ DEL RIMBORSO Eccedenze IVA chieste a rimborso per ammontare inferiore ad euro 30.000 (euro 15.000 fino al 31.12.2016). Contribuenti non a rischio (comma 3, art. 38bis) - Eccedenze IVA chieste a rimborso per ammontare superiore ad euro 30.000 (euro 15.000 fino al 31.12.2016) Contribuenti rischiosi (comma 4, art. 38bis) - Eccedenze IVA ADEMPIMENTI NECESSARI Erogazione del rimborso dietro presentazione della dichiarazione annuale IVA, con procedura semplificata, quindi senza l osservanza di particolari obblighi (obblighi validi per rimborsi superiori ad euro 30.000). Per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, essi sono eseguiti: previa presentazione della relativa dichiarazione IVA da cui emerge il credito richiesto a rimborso; la dichiarazione IVA deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, co. 7, primo e secondo periodo, DL 78/2010; alla dichiarazione IVA va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: o il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; o la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; o l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; o non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; o sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. In questo caso i rimborsi sono eseguiti previa prestazione della garanzia se richiesti: o da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8

chieste a rimborso per ammontare superiore ad euro 30.000 (euro 15.000 fino al 31.12.2016) o due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221; da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: o al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; o al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; o all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; o da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; o da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. IVA 2017: CAMBIA LA DATA DI PRESENTAZIONE MA NON QUELLA DI VERSAMENTO La dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo d imposta 2016, deve essere presentata esclusivamente in via autonoma e telematica entro il termine del 28 febbraio 2017. Rimangono però invariati i termini per effettuare i versamenti dell eventuale IVA a debito che derivano da tale dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati entro il 16 marzo prossimo, ovvero entro i termini previsti per il versamento delle imposte previsti per la dichiarazione dei redditi. Come si presenta la dichiarazione IVA? La dichiarazione da presentare esclusivamente per via telematica all Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: a) direttamente; b) tramite un intermediario abilitato; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni); Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9

d) tramite società appartenenti al gruppo. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati, appartenenti alle seguenti categorie: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997; i CAF dipendenti e i CAF - imprese; coloro che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; i notai iscritti nel ruolo indicato nell art. 24, legge n. 89/1913; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. Come si versa l IVA a debito? I termini di versamento relativi all IVA a debito risultante dalla dichiarazione IVA non hanno subito, invece, alcuna variazione rispetto all anno scorso. L IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). In tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare gli importi dovuti. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10