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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 169 19.06.2014 Il quadro RP e agevolazioni per il risparmio energetico Nel quadro RS il contribuente deve indicare i dati relativi agli interventi effettuati per la riqualificazione energetica. Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico società di persone La Legge di Stabilità 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di detrarre le spese per il risparmio energetico nella misura del 65%, già elevata a partire dal 6 giugno scorso, data di entrata in vigore del D.L. 63/2013. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute fino al 30 giugno 2015 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Premessa La detrazione IRPEF del 55% era stata originariamente introdotta, per il solo periodo d imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ed è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni. Nel corso del 2012, l art. 11, D.L. n. 83/2012 aveva apportato alcune modifiche alla materia, disponendone, in particolare, la proroga al 30 giugno 2013. Da ultimo, il D.L. n. 63/2013, il quale ha apportato alcune modifiche alla materia, in particolare, prevedendo: - un forte potenziamento dell attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% al 65%, concentrando la misura sugli interventi www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info

strutturali sull involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Per le spese sostenute dall anno 2011 al 2013, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l assistenza fiscale. Dunque, per le spese documentate sostenute a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2014, spetterà la detrazione dell imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute dall anno 2009 e nel 2010, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l assistenza fiscale. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte (da tre a dieci) salvo in caso di rideterminazione (cinque). Non è necessario modificare i riferimenti normativi da indicare nei bonifici, in quanto la norma agevolativa è sempre l'articolo 1, co. da 344 a 347, della Legge 296/06. La detrazione del 65% si applicherà, infatti, per un periodo supplementare di sei mesi fino al 30 giugno 2015 per quelli eseguiti in condominio su parti comuni (artt. 1117 e 1117-bis c.c.). In tutti i casi, lo sconto fiscale viene diviso in dieci rate annuali, senza distinzioni per i contribuenti ultra 75enni. Va detto che chi ha iniziato a pagare prima del 6 giugno 2013 le spese su lavori edilizi di risparmio energetico, detraibili solo al 36% (o al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014), non può ora passare, per lo stesso intervento, al bonus del 55% per i lavori verdi qualificati, detraibili al 65% fino alla fine del 2014 (fino al 30 giugno 2015, per i condomini), in quanto la non cumulabilità delle due agevolazioni vale anche per bonifici diversi di uno stesso intervento. È normale che sullo stesso pagamento non si possano avere le due detrazioni, ma va ricordato che questo divieto vale anche per pagamenti diversi riferiti allo stesso intervento (ad esempio, se si chiede il 55-65% per l'acconto e il 36-50% per il saldo). 2

In generale, per i lavori edilizi ecologici, si può scegliere tra: 1. la classica detrazione del 55% per il risparmio energetico (65% dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 e per i condomini fino al 30 giugno 2015); 2. e quella a regime del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014). Interventi agevolabili Gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione del 55% sono espressamente elencati nei commi da 344 a 347, Legge finanziaria 2007, come di seguito schematizzato: Riferimento normativo: Finanziaria 2007 comma 344 comma 345 comma 346 comma 347 Tipo agevolazione INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ESISTENTI INTERVENTI SU STRUTTURE OPACHE E INFISSI PER RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 1. SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 344). Si tratta di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, mediante i quali si ottiene una riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale. Sono interventi strutturali che permettono di ottenere un risparmio energetico grazie ad una minore dispersione del calore (art. 1, D.L. 19 febbraio 2007), tra i quali, ad esempio: la coibentazione di pareti esterne, coperture e solette: si tratta dell isolamento di tetti e sottotetti e rifacimento del cappotto termico delle pareti. Sono agevolabili anche le opere necessarie per la realizzazione dell intervento stesso, come l apertura e la chiusura delle tracce, il massetto per la posa dell impianto di distribuzione del calore. SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COIBENTAZIONE PARETI ESTERNE, COPERTURE E SOLETTE 3

Non viene individuata una tipologia specifica di interventi. Per gli interventi eseguiti dal 1 gennaio 2010, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale sono definiti nell Allegato A, punto 2, Decreto 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010). Nel caso di interventi assimilabili ad altre fattispecie, che rispettino i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione, disposta dagli altri riferimenti normativi, il contribuente è tenuto ad optare per una delle agevolazioni di cui può fruire (Circolare n. 36/2007), indicando il riferimento normativo nella documentazione da inviare all ENEA: ovviamente, la scelta di agevolare un intervento ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni. 2. INTERVENTI SULL INVOLUCRO DEGLI EDIFICI (COMMA 345). Si tratta della realizzazione, su edifici o parti di edifici esistenti, di interventi relativi a: - strutture opache verticali (pareti); - strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); - finestre comprensive di infissi; che rispettino determinati requisiti di trasmittanza termica (per gli interventi eseguiti dal 1 gennaio 2010, si dovrà fare riferimento ai valori limite definiti nell Allegato B, punto 2, Decreto 11 marzo 2008, considerando le modifiche apportate dal D.M. 26 gennaio 2010). INTERVENTI SULL INVOLUCRO DEGLI EDIFICI - pareti; - coperture e pavimenti; - finestre comprensive di infissi. Pareti esterne e finestre costruite con materiali e sistemi tali da permettere di ridurre la trasmittanza termica, ovvero il calore che si disperde per la differenza di temperatura tra l ambiente interno e l esterno (D.L. 19 febbraio 2007, articolo 1, comma 3, secondo periodo). È compresa anche la sostituzione del classico portone di ingresso (Circolare n. 21/2010, punto 3.2), a condizione che: tale serramento delimiti l involucro riscaldato dell edificio verso l esterno o verso locali non riscaldati; siano rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. 4

3. PANNELLI SOLARI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA (COMMA 346). Si tratta delle spese sostenute per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e/o industriali. Affinché i pannelli solari possano beneficiare della detrazione, l articolo 8, D.L. 19 febbraio 2007 richiede che l asseverazione specifichi il rispetto dei seguenti requisiti: a. i pannelli solari e i bollitori impiegati siano garantiti per almeno cinque anni [lettera a)]; b. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti almeno due anni [lettera b)]; c. che i pannelli solari presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell Unione europea o della Svizzera [lettera c)]; d. l installazione dell impianto sia stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti [lettera d)]. Se i pannelli solari sono in autocostruzione, i requisiti di cui alle lettere a) e c) possono essere sostituiti dall attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del beneficiario. Si ritiene l installazione debba essere eseguita solamente su edifici esistenti (D.L. 19 febbraio 2007 e Circolare n. 36/2007). È detraibile anche la spesa per l installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica (Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12). Nel caso in cui il sistema sia utilizzato per: la sola produzione di acqua calda, l intera spesa sostenuta è detraibile, a condizione che sia presentata una certificazione di qualità in linea con la normativa europea in materia di collettori solari (EN 12975); la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica, la detrazione spetta nella percentuale individuata rapportando l energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall impianto. Anche in tale caso è necessario valutare l applicabilità della normativa europea (EN 12975) alla parte relativa agli usi termici. 5

In entrambi i casi, qualora la normativa europea non risultasse applicabile, in alternativa alla citata certificazione può essere presentata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall ENEA. 4. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (COMMA 347). Si tratta di interventi per: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti di climatizzazione diversi dalle caldaie a condensazione e precisamente impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008). In tal caso devono essere applicati i valori di cui all articolo 9, comma 2-bis, D.I. 19 febbraio 2007, che risultano differenziati a seconda del periodo di imposta a decorrere dal quale l intervento è stato eseguito. Sono agevolabili le spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (proroga prevista in sede di conversione in legge del decreto). la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4 del D.L. n. 201/2011). L ENEA, nelle proprie FAQ del sito specifica che per la sostituzione degli scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore: vanno considerate le indicazioni del punto 3, lettera c) dell Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011 (COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147); va redatta e tenuta a disposizione un asseverazione di un tecnico abilitato (sostituibile dalla certificazione del produttore) che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti; deve essere inviato all ENEA l Allegato E. Sono agevolabili le spese per il cambio di scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore (proroga prevista in sede di conversione in legge del decreto). 6

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE - sostituzione impianti; - impianti di caldaie a condensazione; - finestre comprensive di infissi; - impianti dotati di pompe di calore; - sostituzione scaldacqua. Nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata. Soggetti destinatari dell agevolazione Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ai sensi dell articolo 2 del Decreto attuativo del 19 febbraio 2007, può fruire della detrazione del 55% la generalità dei contribuenti, qualificabili come: soggetti non titolari di reddito di impresa: a. persone fisiche: trattasi di soggetti privati, lavoratori autonomi e imprenditori agricoli; b. enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale: sono ad esempio gli enti non commerciali di cui all articolo 73, lettera c), TUIR, a condizione che esercitino solo l attività istituzionale; c. soggetti di cui all articolo 5, TUIR: trattasi di società semplici e associazioni tra professionisti. soggetti titolari di reddito di impresa: a. ditte individuali; b. società in nome collettivo e in accomandita semplice; c. società a responsabilità limitata e società per azioni. 7

Per tali soggetti, la detrazione del 65% spetta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Sono esclusi dai benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, in quanto l'agevolazione è riferibile solo agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi. Esclusa anche l'applicabilità della detrazione per gli immobili "merce" di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare. Secondo l'agenzia delle Entrate tali immobili rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. Per i titolari di reddito d'impresa la detrazione d'imposta spetta per le spese sostenute fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, nell'ipotesi in cui l'esercizio coincida con l'anno solare. Per i lavori di risparmio energetico su parti comuni, i pagamenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2014, ma l'ultimazione può avvenire entro la chiusura dell'esercizio. La detrazione trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti a essi equiparati, nonché delle imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attività commerciale in forma associata, valgono i chiarimenti forniti a proposito degli imprenditori individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir. SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA a. persone fisiche; b. enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale; c. società semplici e associazioni tra professionisti. SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D IMPRESA a. ditte individuali; b. società in nome collettivo e in accomandita semplice; c. società a responsabilità limitata e società per azioni. 8

Immobili interessati In linea generale, è possibile affermare che: - gli interventi possono essere eseguiti solo su edifici già esistenti, pertanto sono esclusi dal beneficio fiscale i lavori effettuati su edifici non ancora costruiti; - gli immobili oggetto degli interventi possono essere di qualsiasi tipo, non essendo posta alcuna limitazione, pertanto l agevolazione spetta indipendentemente dalla destinazione (abitativa, produttiva, commerciale, ecc.), dal gruppo e dalla categoria catastale di appartenenza dell immobile. Può anche trattarsi, come confermato dalla Circolare n. 36/2007, di immobile rurale. IMMOBILI INTERESSATI a. EDIFICI GIÀ ESISTENTI; b. DI QUALSIASI TIPO INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE. La non cumulabilità Si ricorda che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1 gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi (D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115). DETRAZIONE 55% NO CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI O CONTRIBUTI Prestazioni professionali Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all intervento destinato al risparmio energetico. Il D.M. 6 agosto 2009 ha introdotto alcune semplificazioni sugli adempimenti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, tra le quali si ricordano: 1. l asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell intervento di riqualificazione ai requisiti richiesti dalla legge può essere sostituita dall asseverazione resa dal direttore dei 9

lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; tale asseverazione può, in alternativa, essere esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia di inizio dei lavori; 2. i pannelli solari in autocostruzione non devono più essere corredati dalla certificazione sulla qualità del vetro solare utilizzato ma è sufficiente che il soggetto interessato all agevolazione produca un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione. Inoltre l art. 31 della Legge n. 99/2009 (modificando l art.1 c. 24 della Legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha abolito l obbligo di produrre l attestato di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Modalità di pagamento Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite: bonifico bancario o postale da cui risultino: la causale del versamento; il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato. Limite massimo della detrazione Il limite massimo di detrazione spettante, va riferito all unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in base all importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio, a eccezione del caso in cui l intervento si riferisca all intero edificio e non a parti di esso. LIMITE MASSIMO DETRAZIONE SUDDIVISO TRA I SOGGETTI DETENTORI O POSSESSORI DELL IMMOBILE CHE PARTECIPANO ALLA SPESA Documenti necessari per la detrazione Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito: 1. la fattura dell impresa che esegue i lavori; 10

2. l asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kw, l asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori; 3. l attestato di certificazione energetica, prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al Decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell Economia e delle Finanze. ALTRE CONDIZIONI Altra condizione per fruire dell agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati, che deve contenere i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo, con la specificazione delle spese professionali, e l importo utilizzato per il calcolo della detrazione. DOCUMENTI NECESSARI FATTURA; ASSEVERAZIONE; ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA; SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI REALIZZATI. Il rilascio dell asseverazione L asseverazione, l attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti questi documenti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. 11

Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dall anno 2008, non è richiesto l attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva dell intervento (allegato F) può essere compilata e trasmessa direttamente da chi sostiene la spesa. La compilazione del modello Per ogni singola unità immobiliare oggetto delle spese in esame va compilato un singolo rigo del quadro RP. Analogamente, deve essere compilato un distinto rigo nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Nei righi RP1 - RP30 Spese per interventi di recupero, acquisto mobili, misure antisismiche va indicato: colonna 1: codice fiscale del condominio o della cooperativa in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali. In caso di spese attribuite alla dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese; colonna 2: spese sostenute per interventi di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%; colonna 3: spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione edilizia (detrazione del 50%); colonna 4: spese sostenute per interventi relativi all adozione di misure antisismiche per i quali spetta la detrazione del 65%. Nel rigo RP31, colonne 2, 3 e 4, va indicato il totale degli importi indicati nelle corrispondenti colonne dei righi da RP1 a RP30. 12

L importo di tale righi deve essere poi riportato nelle corrispondenti colonne 2, 3 e 4 del rigo RN17, quadro RN. -Riproduzione riservata- 13