IL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE CIVILE. riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati: dott. Maria Carla Corvetta FABRIZIO.

Documenti analoghi
Prededuzione dei crediti del professionista che ha assistito l'imprenditore nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo

L ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO

court il riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 (e riconoscendo invece i soli interessi legali) e le spese liquidate in favore dell opponen

IL TRIBUNALE DI PORDENONE. riunito nella Camera di Consiglio del , nelle persone dei magistrati:

Premessa...» 5 Presentazione...» 7

INDICE. Prefazione di Renato Rordorf PARTE I PROFILI DELLE PROCEDURE CONCORDATE DELL IMPRESA IN CRISI 1

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Mercolino Guido - rel. Consigliere - SENTENZA

TRIBUNALE DI PESARO. Il Tribunale, riunito ìn camera di consiglio composto daí magistrati:

IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI UDINE. Sezione Civile. dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI. dott. Mimma GRISAFI Giudice. dott. Andrea ZULIANI Giudice rel.

Intervento di Dario Finardi. Dario Finardi - V.lo San Bernardino 3, Verona 1

Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa

SOMMARIO. Capitolo 1 Gli accordi: aspetti negoziali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Procedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti

Parte I Il piano attestato di risanamento

Gli accordi di ristrutturazione e piani di risanamento. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M. Bellomo

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

Le novità del Destinazione Italia sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello...

Crediti nascenti da nuovi contratti stipulati in corso di esecuzione del concordato e prededuzione

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA

Il concordato preventivo in continuità: il caso ATP Esercizio S.r.l.

Concordato in bianco e obblighi informativi

Premessa Effetti dell omologazione del tribunale degli accordi di ristrutturazione:

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA di EDOARDO STAUNOVO-POLACCO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Fallimento MBC Italy s.p.a. in liquidazione in persona

IL TRIBUNALE DI PESCARA. riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

TRIBVNALE DI BENEVENTO

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

a cura di VANESSA PESENTI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

La Crisi dell Impresa Commerciale

Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Prededuzione nel concordato preventivo, fallimento e crediti del professionista

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali

TRIBUNALE DI TREVISO. Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

Corso di Alta Formazione in. Crisi d impresa e sue possibili soluzioni. Programma

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

IL PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto che lo scostamento dell ammontare del prezzo proposto rispetto alla perizia allegata sia effettivamente giustificato dall andamento negativo

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Crisi Aziendale Strumenti e Soluzioni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

IL TRIBUNALE DI ROVIGO. riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

SOMMARIO. CAPITOLO I INTORNO AI RAPPORTI TRA LA GARANZIA PIGNORATIZIA E L ART. 53 L.FALL. di FRANCESCO POZZIANI e SILVIA ROSINA

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Il volume è aggiornato con le novità normative apportate al concordato preventivo dal c.d. decreto del fare

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere ORDINANZA

SOMMARIO CAPITOLO II GLI ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE 32

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

I compiti del Collegio Sindacale nelle imprese in crisi ed i rapporti con gli organi della Procedura

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVE in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la se

(elaborato sulla base del contributo offerto da 5 Tribunali del Triveneto) ***** . SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI) in persona dei Magistrati:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI VICENZA - sezione prima - in persona dei Magistrati: dr. Marcello Colasanto dr. Giuseppe

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Economia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano

A cura del Dott. Accettura Michelangelo CESSAZIONE DEL FALLIMENTO

Il concordato in continuità aziendale: continuità in gestione diretta e in conto terzi. L affitto di azienda

REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Ordinario di Vasto. Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati: DECRETO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE - I. rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA

Indice. Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Il pagamento diretto dei subappaltatori

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare

Il Tribunale di Modena, Prima Sezione Civile, riunito nelle persone dei signori:

La relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F.

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO

INDICE SOMMARIO. Parte I

La nuova disciplina tributaria delle crisi d impresa nel Decreto Crescita.

SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE CAPITOLO II

INDICE - SOMMARIO. Prefazione... pag. PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

LE VALUTAZIONI IMMOBILIARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE PROCEDURE ESECUTIVE ISTRUZIONI PER L'USO

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Possibili interconnessioni tra Accordo di ristrutturazione dei debiti e Concordato preventivo: profili operativi

Transcript:

IL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente e Relatore dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Silvia Rossi Giudice Nel procedimento n. 2398/2018 RG proposto da FABRIZIO Avv M Semprini Contro LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI VELA COOPERATIVA EDILE IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DR LUCA GROSSI Avv R Cerliani ha pronunciato il seguente DECRETO

Con ricorso depositato in data 20-6-2018 il creditore in epigrafe ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della LCA di Vela Cooperativa Edile, ed in particolare al provvedimento del Commissario LIquidatore con cui il suo credito di 35.685,00 oltre interessi, vantato in prededuzione ex art 111 LF perché funzionale alla presentazione del concordato preventivo da parte della società poi posta in LCA, era stato ammesso soltanto in privilegio e con esclusione della prededuzione, con la motivazione che il concordato non era stato ammesso e che dunque l attività era stata inidonea ad arrecare un vantaggio alla massa dei creditori. Nel ricorso il creditore ha formulato le seguenti ragioni di impugnazione: secondo la più recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità relativa all art 111 LF, non era dubbio che la prestazione fosse stata resa in funzione del concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento, e ciò era sufficiente a collocare il credito in prededuzione, senza che potesse avere alcun rilievo la utilità effettiva o meno, rispetto alla massa dei creditori, della suddetta prestazione professionale, avendo la normativa in questione la ratio di favorire le soluzioni alternative al fallimento Cass 27694/2017; 23108/2016. Il concordato, inoltre, era stato dichiarato inammissibile per inadeguatezza della relazione attestativa sul valore degli immobili, e non per una attività riferibile al consulente legale della società. Infine, la norma di interpretazione autentica dell art 111 comma 2 LF era stata abrogata dall art 22 comma 7 del DL 91/2014. La LCA ha resistito all opposizione, ribadendo la inutilità della prestazione per la massa dei creditori e contestando che il professionista avesse svolto la attività esposta. **** L opposizione è fondata. L art 111 c 2 LF dispone che Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla prededuzione del credito del professionista che ha prestato attività per l accesso del debitore a procedura concorsuale minore, poi sfociata nel fallimento - ed in particolare sul concetto di credito sorto in funzione del concordato - vede la formazione di tre diverse opinioni: 1. condizione essenziale per ritenere la funzionalità della prestazione, e quindi del credito, è la ammissione della debitrice al concordato : così di recente Cass 5254/2018, rel Cristiano ed anche, in un obiter dictum, Cass 1182/2018; Trib Roma 19-5-2017 e 1-3-2017; Trib Rovigo 16-2-2018. Altra giurisprudenza di merito ha ritenuto necessaria, ai fini della funzionalità, anche l omologazione del concordato; 2. La funzionalità va individuata nella utilità effettiva del concordato per la massa dei creditori, utilità da valutare in concreto ex post da parte del GD in sede di formazione dello stato passivo; la manifesta inutilità o la dannosità del concordato rispetto ai creditori, causata da una rovinosa continuazione dell attività di impresa, ad es in caso di scoperta di atti in frode, escluderebbe la prededucibilità ( Cass 3218/2017; Cass 25589/2015 );

3. La prededuzione del credito del professionista che ha prestato assistenza in vista della proposizione di una domanda di concordato discende direttamente dalla legge ( art 111 comma 2 lf ), il credito ha de plano carattere di strumentalità rispetto al concordato ed è quindi dotato automaticamente del requisito della funzionalità. La norma detta un principio generale volto a favorire l accesso a forme di soluzione concordata della crisi ed introduce allo scopo una eccezione alla par condicio, estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, prescindendo da ogni indagine sul momento di insorgenza e senza prescrivere requisiti ulteriori. Non deve quindi essere compiuta alcuna valutazione ex post di utilità in concreto, rispetto alla massa dei creditori, della prestazione da cui sorge il credito e della precedente procedura ( Cass. 12017/2018; Cass. 1182/2018 ), né deve aversi riguardo alla fase processuale raggiunta ( ammissione al concordato od omologazione ) : I due concetti di funzionalità e utilità concreta non possono, infatti, fra loro essere confusi, atteso che la legge risulterebbe priva di senso, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post e con riguardo al fallimento anziché alla procedura minore. Così la funzionalità (ovvero la strumentalità) delle prestazioni va valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali esse sono svolte, non potendosi così precludere, una volta che l'impresa sia stata ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della relativa domanda e a sue successive integrazioni». ( Cass 27694/2017; nello stesso senso, Cass 7974/2018 ).

L opzione interpretativa da ultimo riportata risulta, allo stato, quella largamente prevalente ( si vedano anche Cass 10752/2018 e Cass 12017/2018 ) e maggiormente condivisibile; la stessa trova conferma: a) nell esclusione dall azione revocatoria, ex art. 61, comma 3, lett. g), l.f., del pagamento del compenso del professionista che abbia reso una prestazione strumentale all accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo; b) nell abrogazione ( ad opera del DL 83/2012, conv in L 134/2012 ) dell art. 182 quater, comma 4, l.f. il quale subordinava la prededucibilità del credito dell attestatore del concordato o dell accordo di ristrutturazione dei debiti alla espressa previsione in tal senso, rispettivamente, nel decreto di apertura del concordato o nel decreto di omologa dell accordo; c) nella avvenuta abrogazione ad opera del DL 91/2014, conv in L 116/2014 - della norma di interpretazione autentica dell art. 111, comma 2, l.f. contenuta nell art. 11, comma 3 quater del D.L. n. 145/2013, convertito in L. 21 febbraio 2014 n. 9: la norma di interpretazione autentica disponeva che l art 111 comma 2 LF dovesse essere interpretato nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo prenotativo fossero prededucibili a condizione che la proposta fosse presentata nei termini ed il debitore fosse ammesso al concordato senza soluzione di continuità con la domanda in bianco.

La tutela dei creditori da eventuali situazioni di abuso - talora concretamente riscontrate nella prassi - va individuato nel necessario riscontro, ai fini del riconoscimento della prededuzione ma anche della ammissione stessa del credito - del diligente adempimento della prestazione da parte del professionista : tutte le prestazioni professionali che dovessero essere connotate da negligenza o imperizia concetti in cui vanno comprese anche la correttezza e ragionevolezza delle scelte tecniche compiute per la soluzione della crisi dell impresa - tali da essere inidonee, con giudizio ex ante, al conseguimento dell obiettivo di accesso ad una procedura di soluzione concordata della crisi, comportano il difetto di funzionalità del relativo credito. La assenza di funzionalità, dunque, va collegata alla inadeguatezza della perizia e diligenza applicate dal professionista, da accertare con riferimento al momento di compimento della prestazione, in relazione al modello legale di concordato, e non alla luce dell esito della procedura : così potrà essere radicalmente escluso il credito professionale, previa eccezione di inadempimento da parte del curatore, in caso di scoperta di atti in frode commessi a ridosso della domanda di concordato, dei quali il professionista fosse a conoscenza o potesse esserlo con l impiego della dovuta diligenza professionale ; o nel caso di ricorso per concordato caratterizzato da non conoscenza delle norme o di consolidati principi giurisprudenziali, dalla assenza o da palese incompletezza motivazionale delle perizie, oppure dalla difformità della relazione attestativa rispetto ai principi di attestazione emanati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, oppure dalla illogicità o incompletezza della attestazione stessa; dalla allegazione di un piano finanziario o industriale completamente privi di stress test. Si tratta di prestazioni che, con valutazione ex ante, risultano del tutto inidonee all accesso alla procedura di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti, per rilevante difformità dal modello legale, tanto da non poter essere considerate strumentali rispetto alle predette procedure.

Il Tribunale, nell aderire in diritto all opinione maggioritaria sopra illustrata, rileva in fatto - che il Commissario Liquidatore non ha sollevato alcuna eccezione di inadempimento nei confronti del professionista, né ha tempestivamente contestato l avvenuta esecuzione della prestazione, peraltro documentata: il credito per compenso, infatti, è stato interamente ammesso, con collocazione privilegiata in relazione alla sua natura professionale; l unico profilo che il Commissario ha posto in discussione è stato quello della utilità del concordato, e quindi di quella prestazione professionale, per la massa dei creditori. Essendo certo che l attività professionale è stata strumentale all accesso della debitrice al concordato, per le ragioni esposte la collocazione in prededuzione deve essere riconosciuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. ACCOGLIE L opposizione e per l effetto dispone che il credito dell opponente, come già quantificato nello stato passivo, sia collocato in prededuzione ex art 111 comma 2 LF, anziché in privilegio. DISPONE La relativa modifica dello stato passivo. Condanna l opposto a rifondere all opponente le spese di giudizio, liquidate in complessivi 3200,00, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP di legge. Rimini, 25-10-2018 Il Presidente est. Dr. Francesca Miconi