Casi di detrazione dell'iva di Rassegna di Giurisprudenza Pubblicato il 16 gennaio 2005 LA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO SPECIALE : CASI DI DETRAZIONE DELL IVA A cura del dott. Danilo Sciuto Premessa Nello scorso mese abbiamo affrontato un tema abbastanza dibattuto, quello della detrazione in caso di imposta erroneamente addebitata, che ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, quanto sia estremamente importante il ruolo svolto dalla giurisprudenza nel risolvere i casi della pratica quotidiana delle imprese e dei professionisti. 1
A questa regola, per così dire non scritta, non si sfugge se si tratta della detrazione dell Iva sugli acquisti effettuati nell attività economica, anche nei casi più particolari. Abbiamo pertanto scelto alcune fattispecie, che riteniamo più interessanti, a cui dedicare la rassegna giurisprudenziale di questo mese. La sorte dell Iva detratta nell ipotesi di denuncia per furto delle fatture. Le fatture rubate non legittimano il contribuente alla detrazione dell Iva relativa. Per il Fisco, non vale l esibizione della denuncia alla polizia della sottrazione dei documenti, in quanto essa altro non è che un elemento indiziario e non una prova diretta, per cui non si ritiene soddisfatto l onere dimostrativo posto a carico del contribuente. Con questo ragionamento la sentenza conferma la stessa intransigenza applicata in caso di fatture smarrite (si veda la seguente sentenza n. 11109/03), laddove si è ritenuto che, così come avviene in caso di contestazione di indebita detrazione dell imposta per l emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, il contribuente è tenuto a provare che la detrazione compete con l esibizione di tali documenti. Questa 2
impostazione vale anche in presenza di una regolare tenuta delle scritture contabili. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 13605/03) Il caso dello smarrimento delle fatture. Secondo la disciplina dell Iva, la deducibilità dell imposta pagata per l acquisizione di beni o servizi inerenti all esercizio dell impresa, prevista dall art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell apposito registro (art. 25) e conservi le une e l altro. Ne consegue che l Ufficio finanziario, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere le suddette poste a credito senza che esse trovino rispondenza in quelle fatture ed in quel registro, è legittimato e tenuto nell accertamento in rettifica a depennare tali poste. Come nel caso di contestazione di indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, infatti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni Iva deve essere fornita dal contribuente con l esibizione dei documenti contabili legittimanti, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l Ufficio può recuperare a tassazione l imposta irritualmente detratta. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 11109/03) 3
L Iva sulle operazioni registrate e non ancora effettuate. In tema di Iva, in un sistema in cui è insito il riferimento a termini rigorosi ed inderogabili al fine di evitare possibili manovre in danno del Fisco, va escluso, ai sensi dell art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, che il contribuente possa effettuare la registrazione degli acquisti in epoca anteriore alla consegna del bene acquistato e così, attraverso la preregistrazione, collocare in un anno a sua scelta gli effetti dell operazione. Ne consegue che non è consentito procedere alla detrazione dell imposta con riferimento ad un operazione registrata ma non ancora effettuata. (Cassazione, Sezione. tributaria, Sentenza n. 2420/02) La detrazione dell Iva a credito per la quale è stata fatta richiesta di rimborso. Il contribuente non può detrarre nella dichiarazione mensile l eccedenza di Iva detraibile, se ha già avanzato richiesta di rimborso nella dichiarazione annuale, ai sensi dell art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a meno che non abbia preventivamente revocato la richiesta di rimborso. In tal caso la detrazione configura un omesso versamento di 4
somme dovute all Erario. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 7254/02) L Iva sui costi per la realizzazione di opere su terreno condotto in locazione. Risulta irrilevante, ai fini della possibilità di poter portare in detrazione l imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, che la società acquirente non sia proprietaria, all epoca degli acquisti stessi, del terreno e dei fabbricati presi in locazione. Nella fattispecie assume rilievo, infatti, la sola destinazione funzionale impressa dalla società imprenditrice ai beni acquistati, destinazione che non richiede che il detto soggetto sia anche proprietario di beni utilizzati nel processo produttivo, né ulteriormente rileva che ai detti acquisti non facciano immediato seguito operazioni attive poiché l inerenza di tali acquisti all attività dell impresa può sussistere anche in assenza di attuali operazioni attive cui si colleghino le operazioni passive. Il diritto alla detrazione dell Iva riguarda, infine, sia i beni ammortizzabili sia quelli non considerati tali, purché si tratti di beni destinati all attività dell impresa. (Commissione Tributaria Centrale, Sezione VI, Decisione n. 1740/03) 5
Quando il bene in leasing non è stato ancora consegnato. Con riferimento alle operazioni di leasing finanziario relativo a beni mobili, non è ammessa la detrazione dell Iva, da parte dell acquirente, qualora risulti che il bene acquistato non sia mai stato consegnato all utilizzatore, atteso che per la stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto del bene locato e quello di concessione del bene in godimento all utilizzatore difetterebbe la realizzazione dell operazione di locazione finanziaria, alla cui esistenza la legge subordina il diritto alla detrazione. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 15379/02) L Iva sulle le spese di manutenzione degli immobili locati ai dipendenti. Gli acquisti concernenti la manutenzione di immobili dati in locazione a propri dipendenti (operazione, questa, esente dall imposta ai sensi dell art. 10, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), non possono considerarsi oggetto dell attività propria dell impresa, ma solo indirettamente connessi ad essa; tali operazioni sono prive del requisito dell inerenza all esercizio dell attività imprenditoriale, richiesto dalla legge per la detrazione dell Iva assolta a monte. 6
(Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 13804/01) La data di registrazione della fattura e la detrazione dell Iva. Ai fini della detrazione dell Iva assolta dal contribuente, in relazione ai beni e ai servizi importati o registrati nell esercizio dell impresa, è rilevante il momento della registrazione delle fatture ai sensi dell art. 25, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, risultando irrilevante la data di emissione o di arrivo della fattura. La registrazione può indicarsi soltanto nella dichiarazione relativa al mese di competenza o all atto della dichiarazione annuale e la tardività o la mancanza della medesima non ha rilievo giuridico, potendo solo applicarsi la sanzione pecuniaria. (Commissione Tributaria Centrale, Sezione XXVI, Decisione n. 6188/01) Quando il macchinario acquistato è concesso in comodato ad altra società. È indetraibile l Iva assolta in relazione all acquisto di macchinari concessi in comodato ad altra società del gruppo, per l esecuzione di una fase della lavorazione dei propri prodotti, in quanto l acquisto effettuato da una società non può ritenersi inerente alla sua attività imprenditoriale, 7
se il bene acquistato è destinato ad essere utilizzato da una diversa società, anche se appartenente allo stesso gruppo di imprese. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 16093/00) L Iva sulle spese di ristrutturazione sostenute dall imprenditore affittuario. L imprenditore che abbia in affitto un immobile e proceda alla sua integrale ristrutturazione non può detrarre l Iva sui lavori effettuati, secondo quanto prevede l articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Radicali opere edili infatti, sono atti di esclusiva pertinenza e profitto del proprietario e non possono quindi essere considerati costi dell impresa affittuaria, ove la stessa li abbia sostenuti. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 2739/00) Quando spetta il diritto alla detrazione. La società a responsabilità limitata che ha versato l Iva in via di rivalsa per l acquisto e la ristrutturazione di un fabbricato ad uso abitativo (non per lo svolgimento dell attività istituzionale, ma per il diretto godimento 8
dei soci), non può portare in detrazione l ammontare dell imposta assolta, ai sensi dell articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto la detrazione richiede un quid pluris rispetto alla qualità di imprenditore dell acquirente, vale a dire l inerenza (o strumentalità) del bene comprato rispetto all attività imprenditoriale. Questa regola, peraltro, non introduce una deroga ai comuni criteri in relazione all onere della prova, in quanto la dimostrazione di tale inerenza (o strumentalità) viene lasciata a carico dell interessato, senza alcuna eccezione in caso di acquisto effettuato da società commerciale. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 4517/00) Leasing finanziario di un bene mai consegnato Per le operazioni di leasing finanziario relative a beni mobili non è ammessa la detrazione dell Iva, da parte dell acquirente, qualora risulti che il bene acquistato non sia mai stato consegnato all utilizzatore. La detrazione, infatti, secondo dell articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, non riguarda ogni somma che le parti definiscano come addebito dell Iva da aggiungersi al corrispettivo di compravendita e non dipende dalla sola enunciazione nella fattura di tale causale. È necessario, invece, che il versamento sia il prezzo pagato per acquistare un bene inerente all esercizio dell impresa, perciò è necessario che vi sia l effettività dell acquisto e l ingresso del bene nel patrimonio del compratore. In 9
caso contrario non si può configurare l inerenza del bene, a prescindere dal diverso convincimento del solvens, anche se incolpevole. (Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza n. 1851/00) L Iva sulle spese di pubblicità per reclamizzare un bene poi non messo in commercio. L imposta assolta a monte è comunque detraibile se il prodotto reclamizzato non viene poi commercializzato. Ciò in quanto, ai fini della detraibilità dell Iva dovuta sugli acquisti di servizi di pubblicità, la spesa è considerata inerente all esercizio d impresa anche quando sia sostenuta ancor prima che l offerta del bene o del servizio pubblicizzato sia concretamente venuta in essere. Nel corso del tempo, il significato del messaggio pubblicitario si è evoluto, tale che oggi non ha più un ruolo informativo, relativo alla notizia dell esistenza di un determinato prodotto sul mercato, ma ha la funzione di sensibilizzare in anticipo l interesse dei consumatori verso beni e servizi non ancora realmente offerti. (Cassazione, Sezione civile, Sentenza n. 14350/99) 10
Quando l Iva sul leasing è detraibile. Nelle operazioni di locazione finanziaria non è ammessa la detrazione dell imposta sul valore aggiunto da parte dell acquirente, qualora risulti che il bene mobile acquistato non sia mai stato consegnato all utilizzatore. (Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 5038/99) Gennaio 2005 11