L applicazione nel settore pubblico Gli obiettivi di efficienza energetica nel settore pubblico sono individuati dal capo IV del Decreto Legislativo 115/2208 che all art.12 individua nella persona del Responsabile del Procedimento preposto all attuazione degli obblighi imposti dalla normativa una precisa responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva. Più precisamente gli obblighi della Pubblica Amministrazione in materi di uso efficiente dell energia comprendono: il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico e per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, compresi i contatti di rendimento energetico; le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico in caso di interventi di installazione impianti termici; la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico. L osservanza delle norme specifiche nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni di edifici pubblici o ad uso pubblico. Gli strumenti per perseguire tali obiettivi sono quelli previsti dal legislatore indifferentemente per il settore privato e per quello pubblico e precisamente: Il finanziamento tramite terzi Le ESCO I contatti di rendimento energetico La possibilità per le P.A. di ricorrere al finanziamento tramite terzi è stata introdotta dal legislatore con la legge 109/94 con la disciplina della finanza di progetto. Il finanziamento tramite terzi rappresenta un importante opportunità per la Pubblica Amministrazione in quanto le consente di realizzare interventi finalizzati al risparmio e alla riqualificazione energetica, che spesso richiedono ingenti investimenti economici e quindi di superare le difficoltà connesse alla gestione dei capitoli di spesa e la scarsità di risorse finanziarie che caratterizzano il settore pubblico. Le ESCO, o società di servizi energetici, operano in tale contesto reperendo le risorse finanziarie richieste, eseguendo diagnosi energetiche, studio di fattibilità e progettazione dell intervento, curandone la gestione, la manutenzione ed l operatività. Alcune di queste attività possono essere affidate in outsourcing ad altri soggetti (ad esempio l installazione dell impianto e la sua manutenzione) od essere eseguite in proprio dalla ESCO. Al termine del periodo richiesto per rientrare dall investimento e remunerare le attività della società di servizi, l impianto viene in genere riscattato dal soggetto beneficiario dell intervento, mentre la sua gestione può essere lasciata in carico alla ESCO o affidata ad altri soggetti. Per quanto attiene il sistema di qualificazione, che individua i requisiti di carattere speciale che devono possedere i soggetti che assumono l esecuzione di lavori o la
prestazione di servizi e forniture per conto di enti pubblici, va precisato che allo stato attuale non esiste alcuna normativa specifica per le ESCO nel nostro paese. Nel settore operano pertanto soggetti molto diversi in termini di forma societaria, di dimensione e di attività svolte. Un primo requisito è stato previsto dalla delibera 103/03 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas. Tale requisito consiste nella presenza nell oggetto sociale, anche in modo non esclusivo, dell offerta di servizi per la realizzazione e la successiva gestione di interventi finalizzati al risparmio ed alla riqualificazione energetica. Successivamente il decreto legislativo 115/2008 ha previsto ulteriori requisiti di cui devono essere in possesso i fornitori di servizi energetici in qualità di terzo responsabile e precisamente: a) Abilitazione professionale ai sensi della ex legge n.46/90 e s.m.i. per le categorie A (impianti elettrici), C (impianti di riscaldamento e climatizzazione), D impianti idrosanitari) attestata dal certificato di iscrizione nella CC.I.AA. b) Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica ed organizzativa genericamente richiamati dall art.1, comma 1, lettera o) del D.P.R.n.412/1993 e, a norma di quanto previsto dall art.11, comma 3, del medesimo decreto, nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 KW, l iscrizione agli albi tenuti dalla P.A. quale l ex Albo Nazionale Costruttori oggi SOA. c) La certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente per i contratti servizio energia plus. Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, ai fini della redazione di un ipotetico bando di gara e della individuazione dei requisiti di capacità tecnica, economica ed organizzativa per l ammissione a gara dovrà farsi riferimento ai requisiti previsti dagli artt.42 e seguenti del codice, nel caso in cui l appalto si configuri quale appalto di servizi, al sistema di qualificazione previsto dal D.P.R. n.34/2000 e dal codice degli appalti nel caso di appalto di lavori, ad entrambi nel caso di appalto misto. Il contratto che si andrà a stipulare sarà un contratto di rendimento energetico definito dalla norma come un accordo contrattuale tra il committente ed il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell efficienza energetica. Perché un contratto possa essere qualificato come contratto di servizio energia è necessario che abbia le caratteristiche individuate nell allegato II del decreto legislativo n.115/2008. In primo luogo è previsto l obbligo di certificazione energetica dell edificio da predisporsi priva dell avvio del contratto, cui si accompagna la determinazione dei fabbisogni di energia primaria e l esatta individuazione delle opere di miglioramento della prestazione energetica che si intendono realizzare tra quelle indicate nell attestato di certificazione al fine di ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell immobile e degli impianti o per introdurre l uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati in termini di costi e benefici connessi. Ma la principale caratteristica di questi contratti è che il fornitore si remunera sulla base del risparmio che riesce a conseguire a seguito degli interventi realizzati.
Il corrispettivo riconosciuto al fornitore si configura come un canone parametrato al risparmio ottenuto. La somma riconosciuta può rappresentare una quota percentuale dei risparmi ottenuti (come avviene ad esempio nei contratti definiti a risparmi condivisi ) o una rata prefissata (ed è il caso dei contratti definiti a risparmi garantiti), determinata in funzione della redditività dell intervento, del numero di anni di durata del contratto, del rischio assunto dalle parti e delle esigenze del soggetto beneficiario Altre caratteristiche essenziali, che connotano il contratto di rendimento energetico previste dal legislatore, sono l obbligo del raggiungimento del 10% di risparmio già entro il primo anno di vigenza contrattuale. Altra novità è la durata del contratto; nel caso in cui il programma contrattuale preveda la realizzazione di opere particolarmente rilevanti e pertanto il piano economico finanziario predisposto per il rientro dell investimento abbia durata ultra decennale, il contratto può protrarsi per oltre 10 anni. Nella pratica le procedure di gara per la scelta del contraente possono configurasi come appalti per l installazione e locazione di sistemi energetici L appalto in tale ipotesi rientra nella tipologia dell appalto di servizi. Oggetto della prestazione in tale ipotesi sarà: a) l installazione degli impianti che saranno poi concessi in locazione all ente una volta che gli stessi siano pronti per entrare in esercizio. b) Assistenza nella predisposizione della documentazione richiesta per l ammissione degli impianti al conto energia, nel caso in cui si tratti di impianti fotovoltaici. c) La gestione e manutenzione straordinaria ed ordinaria dell impianto per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo riconosciuto sarà commisurato al risparmio conseguito. La quota riconosciuta sarà determinata in funzione sia del piano economico finanziario stimato per il rientro dell investimento che della prestazione di efficienza energetica conseguita. La cessione della quota di regola non potrà essere revocata fino all integrale pagamento del corrispettivo. L aggiudicatario potrà inoltre vendere l energia prodotta dagli impianti. Terminato il periodo contrattuale gli impianti diventeranno di proprietà dell ente. Le procedure di affidamento possono altresì prevedere il ricorso all istituto della concessione per la realizzazione, a cui può associarsi anche la progettazione, e per la realizzazione e gestione di sistemi energetici. A fronte della prestazione richiesta il concorso dal parte dell Amministrazione può assumere forme diverse. Spesso per la realizzazione di tali tipo di intervento, il concorso da parte dell ente si sostanzia nella concessione del diritto di superficie su aree di proprietà dell ente stesso e su cui va realizzato o installato l impianto. E in corso di pubblicazione proprio in questi giorni da parte di un ente pubblico un bando di gara per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico su un area di proprietà di un ente pubblico ai fini della produzione di energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni di cui al
D.M.n.19.2.2007 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Ambiente. Il capitolato speciale di appalto ed il relativo schema di contratto prevede quale apporto dell ente pubblico la messa a disposizione all aggiudicatario delle aree su cui dovrà essere realizzato l impianto mediante la concessione a suo favore del diritto di superficie per un periodo di massimo 20 anni. Tale arco temporale rappresenta il tempo ritenuto congruo per il recupero dell investimento sulla base di un piano economico finanziario posto a base di gara. L aggiudicatario manterrà la proprietà delle opere realizzate per la durata della concessione del diritto di superficie e dell attività connessa a fronte della corresponsione all ente di un canone annuo per l intero periodo. L Ente committente a sua volta, quale soggetto responsabile, cederà all aggiudicatario l intero credito derivante dal riconoscimento da parte del GSE (Gestore Servizi Elettrici) della tariffa incentivante prevista dal nuovo conto energia di cui al D.M.n.19.2.2007. Sono altresì riconosciuti all aggiudicatario i ricavi derivanti dalla vendita dell energia elettrica prodotta dall impianto durante l intero periodo di gestione. L appalto si configura quale appalto misto di lavori e servizi avendo ad oggetto anche la progettazione e la realizzazione dell impianto. Il sistema di aggiudicazione è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa ed i parametri per la valutazione tecnica dell offerta presentata attengono ovviamente alle caratteristiche tecniche dell impianto, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui al D.M. 19.2.2007 al fine dell ammissione al Conto Energia anche e soprattutto in funzione del rendimento energetico. Altro parametro di valutazione è la riduzione del periodo di gestione in base al piano economico finanziario predisposto dal concorrente per il recupero dell investimento, tenendo conto degli investimenti iniziali, dei costi ed oneri previsti dal capitolato e degli introiti previsti (cessione credito e ricavi derivanti dalla vendita dell energia prodotta dall impianto). Alla scadenza della concessione le aree torneranno nella piena e completa disponibilità dell ente e gli impianti realizzati saranno acquisiti al patrimonio dell ente senza alcun tipo di onere. L esempio illustrato serve a descrivere le procedure concorsuali e gli aspetti contrattuali che cominciano a delinearsi in questa fase iniziale di applicazione della normativa nel settore pubblico. Il Conto energia è una modalità di erogazione degli incentivi previsti per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici, dal D.M. 19.2.2007, che recepisce la Direttiva Europea per le fonti rinnovabili. Gli incentivi consistono in una tariffa pari circa al doppio o al triplo rispetto alla tariffa normalmente pagata in ragione della potenza e della tipologia dell impianto scelto.
Il contratto servizio energetico è un contratto che disciplina l erogazione dei beni e dei servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell energia. Il contratto servizio energia plus è un contratto di rendimento energetico che rispetto al contratto servizio energia deve soddisfare determinati requisiti quale ad esempio la riduzione dell indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto al corrispondente indice riportato sull attestato di qualificazione.