MONO PLURI Mono e pluri Scelte opposte o modelli complementari? Sindacato Nazionale SERVIZIO CLIENTI Agenti di assicurazione
Domenico Fumagalli (Componente Collegio Garanzia ISVAP) Liberalizzazioni: opportunità per l'agenzia, vantaggi per il cliente
Direttiva del 1976 e la Raccomandazione del 1991 sulla intermediazione assicurativa, introduce per la prima volta il criterio dell attività e non più quella di chi svolge la professione. (art, 3, commi 3) e 5).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 art. 109, comma 2, lettera e)
Art. 120 del Codice, comma 3, Specifica implementazione negli artt. 47 e ss del Regolamento ISVAP n. 5/2006
ARTT. 120 e 183 CODICE DELLE ASSICURAZIONI
DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006 ha previsto all art. 8, in tema di clausole anticoncorrenziali, il divieto alle compagnie e ai loro agenti di stipulare clausole contrattuali di distribuzione esclusiva in materia r.c.auto.
Legge di conversione n. 40/2007, i divieti contenuti nel precedente art. 8 della legge n. 248/2006 sono stati estesi a tutte le polizze rami danni (art. 5, comma 1).
Contemporaneamente, il comma 4 del medesimo articolo, introdusse la modifica dell art. 1899 c.c. prevedendo che in caso di durata poliennale l assicurato avesse la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
La Legge 23 luglio 2009, n. 99, all art. 21, comma 3, modificò la precedente impostazione dell art. 1899 c.c.
Audizione del Presidente dell Autorità in Senato, il 12 ottobre 2011
Posizione ribadita al Senato dal nuovo Presidente dall Autorità, in data 8 febbraio 2012, in relazione all art. 34 del DL Cresci Italia
DL LIBERALIZZAZIONI Art. 34 - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell assicurato. Il mancato adempimento dell obbligo di cui al comma 1 comporta l irrogazione da parte dell ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.
Ordine del giorno S. 3110 Approvato dalla Camera nella seduta del 22 marzo 2012 la possibilità per gli intermediari di avvalersi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet, a cui possono tranquillamente accedere anche i cittadini; il confronto dei preventivi appare quindi superfluo e non comporta alcun beneficio agli utenti e prevedendo inoltre opportune forme di consultazione anche fra agenti di compagnie diverse.
DIA per quanto riguarda il principio della tutela del consumatore, o consenso informato; CdA, in particolare con l art. 120 sull onere di adeguatezza contrattuale, sulla scelta consapevole; spirito legislativo dei Decreti Bersani in tema di divieto di clausole di esclusiva; osservazioni dell A.G.C.M. sulla spinta di maggior concorrenza tra le reti, intesa come libertà di proporre più offerte.
La collaborazione tra intermediari, o consultazione (A con A/B/D/E) come approvato nell odg della Camera; spazio operativo; finalizzato a superare le difficoltà di operare in plurimandato ed a compensare gli effetti della crisi di redditività.