STUDIO LEGALE AVV. ANNA ARENA



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Catania, lì 24.11.2009 Preg.mo Sig. PRESIDENTE DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Largo Paisiello, 5 95124 Catania Oggetto: Parere legale Tariffa professionale in materia di sicurezza nei cantieri. Con riguardo al quesito postomi relativamente all applicazione della tariffa per il calcolo dell onorario in favore degli architetti incaricati, relativo alle prestazioni del Responsabile e dei Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri, mi pregio riferire quanto segue. In materia di oneri per la sicurezza dei cantieri, com è noto, il D.Lgs.14.08.1996 n.494, succ. mod. dal D.Lgs. 19.12.1999 n.528, ha radicalmente innovato la pregressa disciplina, obbligando innanzitutto l amministrazione committente, e non più l appaltatore, a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento sin dalla fase del progetto preliminare, ponendo a carico della stessa committenza i relativi oneri economici. Così, com è noto, l art 4 DLgs 494 ha individuato gli obblighi del coordinatore per la progettazione indicando, in particolare, che : a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93 (omissis); ed, ancora, precisando al comma 2 che: Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 1

Coerentemente, l art.5 DLgs 494/1996 ha statuito gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tra i quali alla lettera b) è indicato che Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Recentemente, com è altresì noto, il suddetto DLgs 494/1996 è stato abrogato dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101), il quale, nel confermare i principi introdotti dal DLgs 494 citato, ha maggiormente precisato le definizioni, i compiti dei professionisti incaricati e gli oneri in materia di sicurezza nei cantieri. L art. 89 dlgs 81/08 ha così definito: e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.91; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; (omissis); h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Ancora, si ritiene opportuno ricordare che l art. 34 DPR 554 del 1999 ha stabilito che la determinazione dei costi per la sicurezza deve essere fatta con riferimento alle singole voci di lavorazione. 2

In tale ambito, la L. n.109 del 1994 e succ. mod. ed integrazioni, ha disposto nell art.7 comma 7 che gli oneri stabiliti nei piani di sicurezza fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e all art.31 che detti oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta ; anche l art.5 comma 1 DM 19.4.2000 n.145 ha ribadito che le spese relative al rispetto del piano di sicurezza nei cantieri non sono a carico dell appaltatore e non sono soggette a ribasso. Venendo, in particolare, alla disciplina vigente in Sicilia, la L.R. 2-8-2002 n. 7, che ha rinviato all applicazione dell art.2 DPR 554/1999, ha previsto e definito le figure di: p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.. Ed ancora, l art.8 DPR 554/1999, richiamato dalla L.R.7/2002, ha elencato le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento, tra i quali viene indicato che : f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;, ed, inoltre, che: n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;. Il comma 2 del citato art.8 ha disposto inoltre che Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. ; nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, ha disposto la detta disposizione che, tra l altro, il suddetto responsabile: c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal per la progettazione. 3

In proposito, l art.127 DPR 544/1999 secondo la citata L.r. 7/02, in materia di sicurezza nei cantieri ha dettato testualmente che: 1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. 2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono: a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis della Legge. Si è ritenuto utile ripercorrere brevemente la normativa che detta e individua le funzioni dei professionisti operatori in materia di sicurezza nei cantieri, per precisare in modo ancora più evidente la chiara intenzione del legislatore nel conferire alla detta attività particolarmente delicata una connotazione di obbligatorietà. In proposito, non può dubitarsi che in materia di sicurezza nei cantieri le attività elencate dal legislatore nazionale e regionale sono obbligatorie. In altre parole, non può ammettersi come legittimo il comportamento di un amministrazione appaltante che richieda al professionista incaricato di omettere una delle suddette attività. Allo stesso modo, ne deriva che le stesse attività in ambito di sicurezza non possono essere ritenute soggette ad alcun provvedimento autorizzatorio da parte dell ente appaltante, ovvero da parte del committente. 4

Anzi, si deve precisare che tali attività vanno considerate atti dovuti, in quanto in mancanza, ne deriverebbero gravi responsabilità a carico dell ente committente. Se si dovesse ritenere necessario un provvedimento autorizzatorio, da parte del committente (ovvero del responsabile del procedimento), per legittimare le attività del coordinatore per l esecuzione dei lavori, si svilirebbe la stessa figura di coordinatore citato, ponendola quasi alla stessa stregua di un mero esecutore. Invero, il legislatore ha inteso elaborare figure diverse che operano nell ambito dell appalto medesimo, nonché nell esecuzione dei lavori, prevedendo per ciascuna competenze tassativamente elencate con conseguenti responsabilità connesse. Adempimento dovuto da parte del committente è il provvedimento di incarico delle figure di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nonchè il pagamento degli onorari per dette prestazioni, elemento economico dell appalto posto dal legislatore definitivamente a carico del committente. In merito all applicazione degli onorari nella materia che ci occupa, si applica la tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, di cui alla Legge 02/03/1949, n. 143 e successivi aggiornamenti, integrazioni e modifiche, ed in particolare il D.M. 04.04.2001. Sul punto, si ritiene opportuno soffermarsi su un aspetto rilevante. Si tratta delle modalità di calcolo degli onorari nella materia che ci occupa. Ora, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata con un orientamento che può definirsi pacifico, ritenendo gli oneri per la sicurezza elemento dell appalto vincolante ex lege dal punto di vista economico, in quanto - dice una sentenza (rappresentativa nella materia in oggetto) del Consiglio di Stato - una sua riduzione si tradurrebbe in minori opere di prevenzione e in un maggior rischio sul lavoro. (Cfr. CdS 23.01.2002 n.393). Lo stesso Consiglio di Stato argomenta testualmente riferendosi agli oneri per la sicurezza, che l offerta in tema di appalto di opere pubbliche non può contenere un 5

prezzo che per legge non è ribassabile e, quindi, essendo corrisposto in misura invariabile a chiunque risulti aggiudicatario, non costituisce elemento di confronto e di scelta del contraente. Il superiore principio è stato richiamato in molte pronunzie anche dal TAR Sezione di Catania (Cfr.TAR Catania 11.02.2004 n.199; TAR Catania 10.04.2006 n.545), il quale ha ribadito il ragionamento posto a fondamento delle suddette conclusioni, secondo il quale gli oneri per la sicurezza integrano un elemento economico dell appalto che non fa parte dell offerta poiché è rimborsato dal committente senza ribasso e segue un regime a sé anche nell erogazione dei pagamenti. Prendendo l avvio dal superiore principio da considerarsi consolidato, e riportando le sue conclusioni alla questione che ci occupa, ovvero esaminando la problematica dal punto di vista del calcolo degli onorari dei professionisti incaricati, si giunge a ritenere che il calcolo degli onorari citati rappresenta adempimento vincolante per l amministrazione appaltante, anche sotto il profilo della sua quantificazione. Ora, sul piano strettamente di calcolo degli onorari, è noto che in detta materia si applica la Tabella B2 del DM 04.04.2001 nella parte in cui indica gli incrementi richiamando l art.5.1.b. Considerato i due principi sopra esposti deve concludersi, a questo punto, che le modalità di calcolo dell onorario relativo alle prestazioni dei professionisti in materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi della citata tabella B2 e dell art.5.1.b DM 04.04.2001 integra un elemento da ritenersi invariabile, tanto da non essere soggetto a ribasso nella gara d appalto. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, prego gradire i miei più cordiali saluti. Avv. Anna Arena 6

Corollario : Le modalità di calcolo dell onorario relativo alle prestazioni dei professionisti in materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi della citata tabella B2 e dell art.5.1.b DM 04.04.2001, integra un elemento da ritenersi invariabile, tanto da non essere soggetto a ribasso nella gara d appalto. 7