REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE RICORRENTE E PERMANEN TE DELL UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA Art. 1 Tipologia dell attività I corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente dell Università Europea di Roma costituiscono corsi di studio successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, ai sensi dell art. 3, nono comma, d.m. 22 ottobre 2004, n. 24. Essi si rivolgono sia ai giovani laureati che ai professionisti già inseriti nel mondo del lavoro che intendano raggiungere un eccellente preparazione professionale, anche in contesti internazionali, unitamente ad una solida base etica. La loro organizzazione e la loro gestione si svolge in cooperazione con il mondo delle imprese e delle professioni ed assicura lo svolgimento di qualificate esperienze di lavoro at traverso stages e tirocini. Ad essi si accede con la laurea o la laurea magistrale. I corsi anzidetti si denominano Master di 1 e di 2 livello, e danno luogo al rilascio del titolo di studio di Master universitario di 1 e di 2 livello, rispettivamente. Art. 2 Organizzazione dei Master Ai sensi dell art. 4, terzo e quarto comma, dello Statuto e dell art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, l Università Europea di Roma (di seguito designata anche come Università o con l acronimo U.E.R.) istituisce e disciplina Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, denominati Master di 1 e di 2 livello, a conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti formativi universitari (di seguito designati come crediti o C.F. U.), sono rilasciati i titoli di Master universitari di 1 e 2 livello, rispettivamente. La denominazione Master universitario dell Università Europea di Roma si applica
esclusivamente ai corsi organizzati e gestiti in conformità con il presente Regolamento. 2 L organizzazione e la gestione de i Master è curata dal Centro Dipartimentale di Formazione post- laurea (di seguito denominato anche Centro per i Master ), come disposto dall art. 24 del Regolamento del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane (di seguito denominato Dipartimento di Scienze Umane ). Art. 3 Requisiti generali di ammissione Per l accesso ai Master di 1 livello è richiesto il possesso della laurea, e per l accesso ai Master di 2 livello il possesso della laurea magistrale (o laurea equivalente). Il bando di indizione del Master può prevedere ulteriori requisiti specifici di ammissione. Non è ammessa l iscrizione contemporanea a più Master o Corsi di studio universitari o postuniversitari. Può essere consentita la frequenza dei Master in qualità di uditore. In tal caso, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Possono essere ammessi come uditori i soggetti privi dei requisiti di ammissione, tra cui i professionisti del setto re che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso. Art. 4 Durata I Master hanno durata di un anno, di diciotto mesi o di due anni. Per i Master di durata annuale è prevista un attività didattica e formativa di 60 crediti e la frequenza obbligatoria delle lezioni e delle altre attività formative per un intero anno accademico. I Master della durata di un anno e mezzo presuppongono il conseguimento di 90 crediti. Per il conseguimento di un Master biennale è richiesta la partecipazione ad una attività didattica e formativa pari a 120 crediti per due anni accademici. A ciascun C.F.U. corrisponde un impiego orario di 25 ore. Art. 4 Proposta di istituzione dei Master L istituzione di un Master può essere proposta: a) dagli Ambiti di Didattica e di Ricerca dell Università; b) dal Centro Dipartimentale di formazione integrale; c) da Istituzioni ed Enti accredita ti presso l Ente promotore; d) da un Comitato Promotore costituito tra personalità del mondo della cultura e delle professioni, su preventivo parere favorevole del Rettore. La proposta deve essere presentata al Centro per i Master su apposito modello in formato elettronico, conforme allo schema allegato al presente Regolamento, disponibile presso il Centro per i Master o scaricabile dal sito Internet dell U.E.R. La proposta deve indicare: a) i dati sintetici sul proponente b) la denominazione del Master; c) l indicazione della durata e dei C.F.U. necessari per il conseguimento del titolo; d) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione agli sbocchi professionali nel settore professionale di riferimento; e) le condizioni per l accesso; f) il numero minimo degli iscritti, quale condizione per il concreto avvio del corso; g) nel caso in cui sia previsto il numero chiuso, il numero massimo degli studenti da ammettere; h) le modalità dell ammissione; i) il progetto
generale di articolazione delle attività formative che compongono il curriculum, il settore scientifico-disciplinare di riferimento e la specificazione dei loro contenuti; j) le modalità di svolgimento delle attività formative, compresi gli eventuali stages e project works ; k) il numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale; l) le modalità ed i periodi di svolgimento delle verifiche del profitto e della prova finale per il 4 conseguimento del titolo; m) l indicazione del Coordinatore responsabile del corso (Coordinatore del Master), dell assistente organizzativo e del Comitato scientifico, ove previsto; n) il curriculum vitae breve dei docenti da proporre per l insegnamento o) il piano finanziario, con l indicazione dei contributi richiesti agli studenti, delle eventuali fonti di finanziamento e delle spese complessive previste, con specifico riferimento: i. ai compensi per i docenti; ii. ai compensi per il personale; iii. alle spese di organizzazione; iv. alle spese di promozione; v. ai costi vari, come quelli per le documentazioni, la cancelleria, la pubblicità, le spese postali, etc.; p) il piano logistico ed il piano delle dotazioni strutturali; q) le modalità relative ad eventuali insegnamenti a distanza con l indicazione delle eventuali sedi collegate in videoconferenze; r) l indicazione delle eventuali collaborazioni e degli eventuali partners.in tal caso, dovranno essere formalizzate le convenzioni che specifichino i contenuti della collaborazione o del partenariato. Gli elementi specificati al comma precedente, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione dell Università ai sensi del successivo art. 7, concorrono a costituire il Regolamento del Master. Art. 5 Istituzione ed attivazione dei Master La proposta di istituzione del Master è inoltrata al Centro Dipartimentale di Formazione post laurea dell Università, il quale: a) d intesa con il rappresentante del soggetto promotore, verifica e rielabora il curriculum ed il programma predisposti, in modo da assicurare la migliore funzionalità del progetto, anche 5 in considerazione della compatibilità con le disponibilità logistiche e con le altre attività in corso ed in fase di programmazione; b) sulla base degli elementi specificati nella proposta, predispone il regolamento del Master, contenente l indicazione delle modalità e dei requisiti di ammissione, del periodo di svolgimento, degli obiettivi, delle forme di svolgimento delle attività formative, degli obblighi di frequenza, l oggetto della prova finale, delle modalità di svolgimento degli esami e della prova finale e del titolo di studio rilasciato; c) predispone il bilancio preventivo dei Master, d intesa con il Coordinatore Amministrativo; d) trasmette la proposta di istituzione del Master e l elenco dei docenti al Dipartimento di Scienze Umane e al Senato Accademico, per l acquisizione dei pareri richiesti e l inoltro al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ordinatorio del 31 maggio di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla istituzione del Master e provvede all affidamento degli incarichi di docenza ed al la determinazione del compenso. Nel caso in cui non ritenga di approvare la proposta formulata, il Consiglio di Amministrazione può fornire indicazioni su eventuali modifiche del Regolamento o su possibili accorpamenti dei Master e /o Corsi proposti o già istituiti. La medesima procedura si applica nel caso di modi fiche del Regolamento di Master già istituiti.
Ciascun Master è attivato con decreto Rettorale, che reca l emanazione del bando. Il decreto è pubblicato sul sito internet e nella bacheca dell Università ed è divulgato con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione, almeno 60 giorni prima dell inizio del Master. Il Rettore provvede con separati decreti alla nomina dei docenti. L attività si svolge nell ambito del Dipartimento di Scienze Umane dell Università. Art. 6 Organi del Master Sono organi del Master: il Coordinatore, l Assistente organizzativo, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico (ove previsto), ed il Collegio dei Docenti. Il Coordinatore, l Assistente organizzativo, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico sono designati dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di istituzione del Master. Il Consiglio Direttivo è composto: 6 a) dal Rettore o da un suo delegato; b) dal Coordinatore del Centro Dipartimentale di formazione Post-Laurea o da un suo delegato; c) dal Coordinatore del Master; d) dal Coordinatore amministrativo o da un suo delegato. Il Coordinatore è responsabile dell organizzazione complessiva del Master ed assicura il regolare svolgimento della didattica e delle altre attività formative previste dal regolamento. L assistente organizzativo collabora con il Coordinato re e si occupa di tutte le questioni relative alla gestione operativa. Il Consiglio Direttivo: a) predispone il calendario delle lezioni e delle altre attività formative previste; b) sovrintende al regolare svolgimento del Master, secondo quanto previsto nel progetto approvato, ed agli incombenti relativi allo svolgimento degli esami e della prova finale; c) assume le funzioni del Comitato scientifico, ove questo non sia previsto. Il Comitato Scientifico, ove previsto, fornisce consulenza sul programma degli studi, verifica la qualità del progetto e valuta l attività svolta. Esso è costituito preferibilmente da Docenti dell Università e da professionisti e cultori della materia di chiara fama. Il Comitato Scientifico formula proposte per le eventuali modifiche del programma degli studi in successive edizioni del Master. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i titolari delle attività formative che attribuiscono crediti didattici nell ambito del Master. Esso ha funzioni deliberative in merito al riconoscimento dei crediti per attività pregresse, e funzioni consultive su tutti i profili che riguardano l organizzazione e lo svolgimento del Corso di studi. Il Collegio dei Docenti delibera i criteri generali relativi allo svolgimento degli esami ed alla valutazione del profitto, assicurando l uniformità del giudizio da parte dei docenti. Nel suo ambito sono designate le Commissioni per lo svolgimento delle verifiche del profitto e della prova finale per il rilascio del titolo di studio.
Art. 7 Ammissione al Master L ammissione al Master può essere subordinata al superamento di una prova selettiva, le cui modalità sono stabilite con la proposta di istituzione del Corso. Le condizioni di ammissione, le modalità di svolgimento della selezione, il numero massimo e minimo dei partecipanti, l ammontare dei contributi dovuti per la partecipazione, le modalità ed i tempi dei versamenti sono specificati nel bando di attivazione del Master. Art. 8 Riconoscimento di crediti per attività pregresse Ai sensi dell art. 5, settimo comma, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, possono essere riconosciuti come crediti utili per il conseguimento del titolo di Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in precedenti corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente organizzati dall U.E.R. o da altre Università o Enti pubblici di ricerca, per le quali sia prodotta idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore al 20% dei crediti complessivamente previsti, dipende dall affinità e dalla comparabilità delle attività svolte rispetto a quelle che costituiscono oggetto del Master. Il riconoscimento dei C.F.U. per attività pregresse compete al Consiglio dei docenti del Master, sulla base dell istruttori a svolta da una Commissione composta da almeno tre docenti appositamente designata dal Coordinatore del Master. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle attività formative pregresse deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione. Alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione attestante le attività di cui si richiede il riconoscimento. Qualora sia richiesto il riconoscimento di attività svolte presso altre Università, è necessario produrre copia del relativo programma. I crediti acquisiti ne i Master possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio in altri Corsi di laurea o di laurea magistrale dell Università. Art. 9 Valutazione del profitto, prova finale e conseguimento del titolo di studio Il conseguimento del Master universitario è subordinato a verifiche periodiche attraverso accertamento delle competenze acquisite nelle singole discipline nonché al superamento della prova finale e delle attività di tirocinio. Le verifiche periodiche e la prova finale daranno luogo a votazioni secondo quanto previsto da l modello universitario. Il tipo di prove intermedie sarà definito da ognuno dei docenti, scegliendo fra prove a risposta multipla, prove a risposta aperta, elaborati personalizzati. La prova finale sarà costituita da un elaborato/progetto che proponga un intervento su un caso specifico
precedentemente concordato dai docenti sulla base dei diversi contenuti disciplinari. Art. 10 Valutazione del Master Per tutti i Master svolti dall Università è prevista la valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo della didattica e delle altre attività formative s volte, che tenga conto degli esiti occupazionali, dell opinione degli studenti e del raggiungimento dell equilibrio economico- finanziaria. Per i motivi sopraindicati il Coordinatore del Master dovrà inviare al Centro Dipartimentale di Formazione post-laurea, non oltre il termine di due mesi dalla sua conclusione, un apposita relazione corredata dal parere del Comitato Scientifico, ove esistente, o dal Comitato Direttivo. Il Centro Dipartimentale di Formazione post-laurea cura l invio della relazione al Consiglio d Amministrazione dell Università per tramite del Rettore. Art. 11 Applicazione della disciplina sui Master ad altre attività formative post-laurea Le disposizioni del presente Regolamento sono estese, in quanto applicabili, ai Corsi di specializzazione ed agli altri Corsi di studio successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale che l Università Europea di Roma intenda istituire, ai sensi dell art. 3 del d.m. 22 ottobre 9 2004, n. 270. Art. 12 Partecipazione a Master organizzati da altre Università ed Istituti di Ricerca L Università può partecipare all organizzazione, alla gestione ed allo svolgimento di Master e di altre attività di formazione post-laurea indetti da altre Università e da altri Enti di Ricerca, a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Assume carattere privilegiato la cooperazione con altre Università della rete gestita dall Ente Promotore dell U.E.R. La partecipazione può consistere nello scambi o di docenti, nella mutuazione di insegnamenti, nello svolgimento comune di attività linguistiche ed informatiche, stages, tirocini, ed altre attività simili, nella concessione d uso di impianti, materiali, sussidi didattici ed dotazioni strutturali, ed in altre forme di cooperazione stabilite in relazione al caso concreto. La partecipazione è regolata da apposita convenzione concordata con il Centro Dipartimentale di Formazione post-laurea ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell Università.
Art. 13 Organizzazione di Master e di altre attività di formazione post laurea in convenzione con altre Università e con Centri di Ricerca. Ai sensi dell art. 3, decimo comma, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, l U.E.R. può istituire Master Universitari ed altre attività di formazione post laurea congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri e con Enti di Ricerca. Le attività in convenzione devono essere attivate sulla base di un accordo quadro, stipulato in forma di convenzione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell U.E.R., che definisce: a) la tipologia del titolo di studio, che può essere rilasciato congiuntamente o singolarmente da ciascun Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese cui appartengono le Università partner; b) le modalità di rilascio del titolo o dei titoli, in relazione ai requisiti richiesti allo studente per il loro rilascio; 10 c) le modalità di sviluppo integrato del corso degli studi; d) i criteri congiunti di selezione e di valutazione dei candidati; e) i riferimenti alle normative nazionali che regolano il rilascio di titoli doppi o congiunti; f) le politiche di mobilità degli studenti e dei docenti. In ogni caso, deve essere acquisita presso ciascuna Università partner una quota di crediti pari almeno al 30% del totale. g) la ripartizione delle responsabilità della gestione amministrativa della carriera degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati. L accordo deve prevedere inoltre che lo studente possa iscriversi presso una so la delle Università partner; h) la ripartizione delle responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al Corso; i) gli standard di qualità delle iniziative comuni e le modalità di monitoraggio; j) le sedi didattiche delle attività formative. Le attività didattiche di formazione post-laurea in convenzione, predisposte in esecuzione dell accordo quadro stipulato ai sensi del precedente comma, devono rispettare le disposizioni del presente regolamento. Il regolamento di ciascuna attività è stabilito mediante convenzione attuativa, che è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione dell U.E.R. Il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei docenti sono costituiti con il concorso di tutte le Università partner, secondo quanto previsto dalla convenzionequadro. Qualora sia previsto il rilascio di un titolo congiunto, il titolo rilasciato ha pari valore nei Paesi di appartenenza di ciascuna Università. Il titolo riporta la qualifica cu i corrisponde il programma congiunto negli ordinamenti delle diverse Università partner e la normativa nazionale di riferimento. Qualora si a previsto il rilascio di titoli disgiunti, ciascuna Università partner che ha concorso all organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche di formazione post-laurea rilascia il titolo nazionale finale, secondo gli accordi e nelle forme stabilite dalla convenzione-quadro.