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Piano Mirato di Prevenzione «Il Dirigente e il Preposto, ruoli chiave del sistema di prevenzione» Guida per le Imprese Speaker Simonetta Galdini Assolombarda Presidio Territoriale di Monza 20 giugno 2017

Il contesto Aspetti che vanno necessariamente tenuti presenti: le dimensioni dell azienda l individuazione di tali soggetti e l evidenza del loro ruolo all interno del DVR sulla base dell organizzazione aziendale l inquadramento contrattuale e l effettività («dirigente di fatto» e «preposto di fatto») l incarico la competenza professionale la formazione 2

Dirigente Il dirigente è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs 81/08) 3

Dirigente Il dirigente è quindi quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro e quindi, di fatto svolge compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico. Quanto sopra indipendentemente dall inquadramento contrattuale. Di conseguenza la figura del dirigente, al di là della qualifica formale, andrà verificata nella pratica, dopo aver effettuato un accurata analisi sulla specifica organizzazione aziendale (v. ad esempio: Direttore di stabilimento, Responsabile della produzione, Direttore tecnico, Direttore o Responsabile Acquisti; Direttore o responsabile delle Risorse Umane. 4

Dirigente In sintesi, provando a distinguere il dirigente e gli altri soggetti in linea gerarchica risulta che: Il datore di lavoro elabora gli indirizzi e la politica della sicurezza Il dirigente, dotato di poteri gerarchici sui lavoratori, li attua e li controlla Il preposto vigila sulla loro esecuzione e nel rispetto di norme di legge e procedure interne 5

Dirigente L individuazione formale della figura del dirigente dovrebbe realizzarsi attraverso: «l organigramma per la sicurezza» che nel DVR descrive le figure con i relativi compiti che il datore di lavoro ha preindividuato, ripartendo in modo chiaro ed esplicito le competenze, elencando per il dirigente poteri organizzativi ed impegno di risorse riguardanti le misure di gestione della prevenzione e della salute e sicurezza. Ovviamente il DDL conserva i propri obblighi di cui all art. 18 del TU in tutte le situazioni in cui non abbia specificatamente attribuito ad altri le prerogative per provvedervi. 6

Dirigente L organigramma della sicurezza deve essere: sovrapponibile a quello gestionale (non è la rappresentazione di un azienda parallela ma discende dall organigramma aziendale!!!!); semplice, con il solo scopo di individuare le sole figure della prevenzione ed il ruolo che le stesse ricoprono nell organizzazione; completo, contenente le figure della linea gerarchica della sicurezza(ddl, dirigenti, preposti se previsti) e le figure della linea funzionale (RSPP, Medico Competente, RLS, addetti alle emergenze; conosciuto (pubblicato e diffuso in azienda perché tutti lo possano visionare. 7

Dirigente Per svolgere al meglio il proprio ruolo il dirigente: dovrebbe partecipare alla valutazione dei rischi e collaborare alla stesura del DVR; deve essere consapevole degli obblighi e responsabilità connessi al suo ruolo; deve attuare le misure di prevenzione e sicurezza emerse dalla valutazione dei rischi; dovrebbe partecipare alle riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza e/o ai sopralluoghi ed agli audit coordinati generalmente dal Servizio di Prevenzione e Protezione. 8

Dirigente Per sintetizzare il dirigente dovrebbe possedere i seguenti tratti distintivi e, richiamando i riferimenti normativi che permettono di collegare le singole qualità alle modalità di realizzazione, essere quindi: CONSAPEVOLE art. 18, comma 1, lettere c), h), m),q) e t) FORMATO art. 18, comma 1, lettere c), d) e l) art. 37, comma 7) AUTOREVOLE art. 18, comma 1 lettere c), e), f), h), m), n) COMPETENTE art. 18, comma 1, lettere c), e), h), i), n), q), t) 9

Preposto Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs 81/08) 10

Preposto E la figura che agisce direttamente nel contesto operativo. E il primo percettore/ricettore dei possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Deve far applicare le misure di prevenzione e protezione individuate dall organizzazione aziendale ed indicate nel DVR Deve segnalare al dirigente o al datore di lavoro eventuali condizioni di pericolo. 11

Preposto Come per tutte le figure del sistema aziendale di prevenzione la presenza del preposto dipende dall assetto organizzativo impostato dal datore di lavoro. Non si tratta di figura obbligatoria e può quindi anche non essere presente (es. microimprese) E identificabile nelle imprese in cui il d.d.l. organizza il lavoro affidando a uno o più lavoratori ruoli di controllo/supervisione La presenza di uno o più preposti non dipende necessariamente da un incarico formale (che è comunque consigliabile), ma dipende dal c.d. svolgimento «di fatto» del ruolo di preposto 12

Preposto Alcune indicazioni per l individuazione: svolge funzioni di coordinamento, controllo e sorveglianza nei confronti dei lavoratori (v. ad es. capi squadra, capi reparto, capi officina, ecc ) opera a stretto contatto con gli altri lavoratori indicando il lavoro da svolgere e sovraintendendo alla sua realizzazione controlla che l attività sia svolta in conformità a alle norme di sicurezza ed alle disposizioni aziendali si accerta che vengano usati in modo corretto i DPI ed i dispositivi di sicurezza su macchine attrezzature ed impianti ha l obbligo di riferire al D.D.L./dirigente eventuali condizioni di pericolo e comportamenti a rischio 13

Preposto Per svolgere al meglio il proprio ruolo il preposto: deve essere legittimato dal D.D.L. a svolgere il proprio ruolo, esigendo dal lavoratore l applicazione dei suoi ordini e direttive ed il dovuto rispetto deve ricevere adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento periodico deve partecipare al percorso di valutazione dei rischi residui secondo le modalità definite dall azienda e dal Servizio di prevenzione e Protezione deve essere ascoltato dall azienda poiché lo stesso può fornire utili imput al D.D.L./dirigente dovrebbe essere coinvolto nella programmazione della formazione quale soggetto esperto nell identificazione dei rischi specifici dovrebbe poter agire quale soggetto che provvede all addestramento e come formatore dei lavoratori 14

Preposto Per sintetizzare il preposto dovrebbe possedere i seguenti tratti distintivi e, richiamando i riferimenti normativi che permettono di collegare le singole qualità alle modalità di realizzazione, essere quindi: COMPETENTE/AUTOREVOLE art. 19, comma 1, lettere a), b), c), d), e) art. 28, comma 2, lettera d) INFORMATO/FORMATO art. 19, comma 1, lettere a) e g) PARTECIPATIVO/PROATTIVO art. 19, comma 1, lettera f) VALORIZZATO art. 19, comma 1, lettera g) 15

.e per finire Articolo 299 del D.lgs 81/08 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettera b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 16

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