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COLLEGIO DI PALERMO composto dai signori: (PA) MAUGERI (PA) SANTANGELI (PA) MIRONE (PA) PERRINO (PA) DESIDERIO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro di designazione rappresentativa degli intermediari Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore AURELIO MIRONE Seduta del 24/10/2017 FATTO La ricorrente afferma di essere titolare di un attività commerciale di rivendita di capi di abbigliamento con sede in Siracusa, per la quale ha necessità di emettere assegni bancari da consegnare al vettore al momento della consegna della merce; di aver emesso per errore un assegno senza la dovuta provvista, tratto in data 30/09/2016 sull odierna resistente, che ne rifiutava il pagamento al portatore. La ricorrente provvedeva quindi a pagare al legittimo portatore, nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, l intero importo dell assegno ( 5.000,00) oltre alla penale (10%), agli interessi e alle spese legali, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con firma autenticata in data 07/11/2016, non riuscendo tuttavia a consegnare, nell anzidetto medesimo termine la suddetta dichiarazione all odierna resistente. Successivamente, parte ricorrente consegnava tutta la documentazione ad un consulente dell intermediario, provvedendo al contempo a chiudere anche il conto corrente intrattenuto presso la medesima resistente; in tale circostanza apprendeva che nonostante quanto sopra, era stata perfezionata a suo carico una segnalazione in CAI (Centrale di Allarme Interbancario), di cui richiedeva subito l immediata cancellazione. In data 28/01/2017 la richiesta di cancellazione della segnalazione veniva esitata negativamente con la motivazione per cui la quietanza liberatoria andava presentata entro il termine di 60 giorni. Pag. 2/6

Insoddisfatta dell esito del reclamo la ricorrente, si rivolge all ABF chiedendo al Collegio, accertata l illegittimità della segnalazione in CAI, di condannare l intermediario alla cancellazione della stessa con effetti retroattivi ed al risarcimento del danno derivante dal protrarsi della segnalazione da determinarsi in via equitativa. Costituitosi ritualmente, l intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che, a seguito della restituzione a sé, in qualità di banca trattaria, dell assegno insoluto, provvedeva ad inviare alla ricorrente, in data 10/10/2016, comunicazione di preavviso di revoca dall autorizzazione a trarre assegni; che con tale comunicazione, ricevuta dalla parte istante in data 27/10/2016, veniva concesso termine perentorio entro il quale fornire prova dell avvenuto pagamento, con l avvertimento che, decorso inutilmente lo stesso, l intermediario avrebbe provveduto all iscrizione del nominativo presso l archivio della Centrale d Allarme Interbancaria, con segnalazione di revoca automatica, dalla data di iscrizione e per il periodo di sei mesi, di ogni autorizzazione ad emettere assegni; che l anzidetta comunicazione chiariva come risultasse indispensabile non solo pagare nel predetto termine ma anche fornire la prova dell avvenuto pagamento al trattario prima che siano decorsi i termini previsti dal combinato disposto degli arti. 8 e 9-bis della L. 386/90; che, infatti, non produrre nei termini la semplice quietanza di avvenuto pagamento del titolo non dà diritto alla cancellazione alla CAI, anche se il pagamento sia stato effettuato nel detto termine; che la prova della quietanza di pagamento dell assegno perveniva solo in data 04/01/2017 pertanto, ben oltre il termine dei 60 giorni. Alla luce di quanto sopra, l intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate e, in via subordinata, nel caso in cui il Collegio accolga il ricorso, dichiari l intermediario tenuto alla corresponsione dell importo richiesto in restituzione al netto della franchigia di 150,00 posta a carico dell utilizzatore. DIRITTO La questione oggetto del ricorso in esame concerne la valutazione dell asserita illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente operata presso la CAI (Centrale di Allarme Interbancario) da parte della Banca resistente a causa del ritardo nella consegna della quietanza di pagamento di un assegno insoluto rispetto al termine di 60 giorni dalla comunicazione di preavviso inviata dalla Banca. Preliminarmente si richiama la disciplina della L. 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari che all art. 8 prevede: Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. 2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. 3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. Si richiamano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 9-bis della suddetta legge che regolano rispettivamente la revoca dell autorizzazione ad emettere assegni e la relativa comunicazione di preavviso. Pag. 3/6

Art. 9 (revoca delle autorizzazioni): 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell archivio previsto dall articolo 10-bis. 2. L iscrizione è effettuata: a[ ]; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall articolo 9-bis, comma 3. 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Art. 9-bis (preavviso di revoca): Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. 2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. 3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. 5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno. La questione relativa alle conseguenze di un pagamento dell assegno privo di provvista entro i termini previsti per l adempimento tardivo, ma per il quale sia fornita all intermediario prova dell effettivo pagamento nelle forme di legge solamente in un momento successivo alla scadenza di tale termine, è stata portata più volte all attenzione dei Collegi territoriali dell ABF, i quali hanno costantemente ritenuto necessario il rispetto dei termini di legge (60 giorni) anche quanto alla produzione della prova del relativo pagamento. Sul punto si richiama, ex multis, l orientamento recentemente espresso dal Collegio di Milano nella decisione n. 7486 del 2016 ove è stato stabilito : Dunque la questione dibattuta è tutta incentrata sulla tardiva comunicazione all intermediario della quietanza liberatoria ed in particolare sulla rilevanza del fatto che in tale quietanza il beneficiario dia conto della copertura del titolo per un importo di 2.915,86 in data 27 aprile 2015, mentre la firma e la relativa autenticazione nonché l inoltro alla trattaria siano del successivo 28 aprile 2015. Ciò premesso, la decisione non può che essere assunta sulla base della disciplina dettata dalla L. 386/1990 come successivamente modificata ed Pag. 4/6

ai sensi della quale le sanzioni ivi previste non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La stessa fonte precisa che La prova dell avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell importo dovuto (così l art. 8, rispettivamente comma 1 e 3). Inoltre ai sensi dell art. 9 l iscrizione ai fini della revoca delle autorizzazioni è effettuata nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine [di 60 giorni dalla scadenza del termini di presentazione del titolo] senza che il traente abbia fornito la prova dell avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall articolo 9 bis, comma 3. A chiusura del cerchio della ricognizione sulle norme rilevanti nella specie, vi è, in primo luogo, l art. 10 secondo cui Il trattario che omette o ritarda l iscrizione nell archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno. In secondo luogo, va menzionato il D.M. 458 del 7 novembre 2001 ( Regolamento Ministero della Giustizia sul funzionamento dell archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento ) ai sensi del quale La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario (cfr. art. 15, comma 2.) nonché la circolare della Banca d Italia - n. 166009 del 11/07/2003 secondo cui A partire dal momento in cui si perfeziona l'illecito, l avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di sistema possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 8 della richiamata legge 386/90. Se questi sono i principi alla cui stregua si deve valutare il caso sottoposto all attenzione del Collegio, principi a garanzia del sistema, allora, di fronte ad una ricostruzione pacifica nel senso che la quietanza di pagamento è stata portata all intermediario a termine scaduto (sia pure di un solo giorno), allora non può che concludersi che l intermediario (in difetto della prescritta quietanza) ha correttamente dato seguito alla segnalazione, che essa aveva preavvertito sarebbe stata compiuta dal 28 aprile successivo, per l appunto tenuto conto che tale segnalazione costituisce un obbligo verso l intero sistema creditizio (cfr. sul punto Collegio di Milano, decisione n. 7807/15). Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risultano incontestate tra le parti le seguenti circostanze: l avvenuto invio da parte dell intermediario del preavviso della segnalazione, tramite raccomandata del 10/10/2016, nella quale si intimava il pagamento entro il 16/12/2016, ai sensi dell art. 9-bis della L. 386/1990, pena la segnalazione in CAI; la ricezione del preavviso della segnalazione al domicilio della ricorrente in data 27/10/2016; il tempestivo pagamento da parte della ricorrente dell importo dell assegno e degli accessori di legge nelle mani del creditore, come risulta dalla dichiarazione sostituiva dell atto di notorietà del 07/11/2016; che l anzidetta liberatoria sia stata consegnata all intermediario convenuto oltre il termine di legge (art. 8 L. 386/90, cfr. infra), come dalla stessa ricorrente ammesso nel proprio ricorso; che in ragione di quanto sopra l intermediario abbia proceduto alla segnalazione nell Archivio CAI del nominativo della ricorrente. Alla luce di quanto sopra, nessuna censura può essere rilevata con riferimento alla condotta dell intermediario. Infatti, in difformità dal disposto dell art. 8 commi 1 e 3 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, e del suesposto orientamento dei Collegi Territoriali, la Pag. 5/6

comunicazione comprovante l avvenuto pagamento dell importo dell assegno insoluto è stata trasmessa dalla ricorrente dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla disciplina in materia, con conseguente piena legittimità della segnalazione in CAI effettuata dall intermediario. La domanda di cancellazione della suddetta segnalazione deve, pertanto, essere rigettata Conseguentemente, deve rigettarsi anche la richiesta relativa al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della segnalazione a suo carico. Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6