Sentenza n. 435/2015 pubbl. il 02/04/2015 RG n. 2304/2014



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N. R.G 2304/2014 Sentenza n. 435/2015 pubbl. il 02/04/2015 RG n. 2304/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione lavoro VERBALE Tra [omissis] con gli avv. IACOVIELLO MICHELE e SANTILLI SILVIA RICORRENTI e BANCA C.R. FIRENZE S.P.A. con l avv. VITTORIO BECHI FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO con l avv. ANDREA DEL RE RESISTENTI Oggi 2 aprile 2015 innanzi alla dr. Roberta Santoni Rugiu sono comparsi gli avv. Iacoviello e Santucci per i ricorrenti, e gli avv. Bechi e Del Re per i resistenti. L avv. Bechi produce Sez. Un. n. 4684/2015. L avv. Del Re nel contestare che non sia stata avanzata ripetizione per la perequazione relativa al 1998, invoca e produce verbale del consiglio di amministrazione del 31.1.1998, pag. 302 (ove è menzionato il fatto che il pagamento avvenga con riserva di ripetizione per l anno 1998), e produce giurisprudenza di legittimità sui temi controversi. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo come in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA I ricorrenti convenivano la Cassa di Risparmio di Firenze ed il Fondo di Previdenza per il personale della medesima Cassa chiedendo: - dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla perequazione automatica della pensione integrativa (a carico dei Fondi sopra indicati e della Banca convenuta) dal 1 gennaio 1999, per inapplicabilità del blocco della perequazione ex art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997; - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare le parti convenute (il Fondo per la sua quota e la Banca per l intero, tenuto conto della sua solidarietà nelle obbligazioni del Fondo) al pagamento a favore dei ricorrenti dell'aumento mensile, nonché degli arretrati sui trattamenti pensionistici complementari a loro carico, da determinarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo ( ) A sostegno della domanda deducevano che: - erano titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio a carico dell'inps, e di uno integrativo a carico di parte convenuta; - nel 1998, il legislatore aveva disposto il blocco della scala mobile per le pensioni pubbliche allo scopo di alleggerire la finanza pubblica per la durata di tre anni, escludendo da tale blocco le pensioni private integrative; - la Suprema Corte, con numerosi precedenti, anche recentissimi, aveva già escluso dal blocco della scala mobile le pensioni private integrative;

- la Banca aveva riconosciuto le ragioni dei ricorrenti erogando, per l'anno 1998, le differenze maturate, ma escludendo arbitrariamente la perequazione per gli anni 1999 e 2000; - l'art. 59 comma 13 L. 447 /1997 escludeva chiaramente dal blocco le pensioni integrative, e di qui l orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità; - l'art. 34 della L. 448/1998 non aveva disposto il blocco di cui all art. 59 cit. anche alle pensioni integrative. Si costituiva il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (d ora in poi Fondo), il quale [omissis], concludeva per il rigetto della domanda, deducendo: - l interpretazione del quadro legale di riferimento tesa a ritenere l applicabilità del blocco delle perequazioni di cui all art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997 alla pensione integrativa di cui i ricorrenti erano titolari, come sostenuto anche da Cass. n. 12344 del 2010. - l interpretazione dell art. 22 dello Statuto del Fondo nella versione vigente dopo le modifiche del 1986, che, prescrivendo l applicazione alle prestazioni a carico del Fondo della normativa della perequazione automatica tempo per tempo vigente, delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, effettuava un rinvio di tipo mobile e dinamico alla intera normativa perequativa del trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, al fine di replicarla nel regime perequativo del trattamento integrativo del Fondo e così parificare il regime perequativo della pensione integrativa privata a quello della pensione pubblica. Si costituiva altresì la Banca CR quale gerente del FIP Fondo Pensione Integrativo dei trattamenti pensionistici erogati al personale della Cassa di Risparmio di Firenze spa (d ora in poi FIP), concludendo in tesi per il rigetto della domanda infondata nel merito, ed in ipotesi per la riduzione degli importi rivendicati da per intervenuta prescrizione quinquennale, con compensazione di spese. A sostegno delle proprie conclusioni anche la Banca, preliminarmente eccependo difetto di legittimazione passiva, deduceva l infondatezza della pretesa dei ricorrenti, interpretando il quadro legale di riferimento. Evidenziava inoltre come lo stesso esito di rigetto si sarebbe in ogni caso raggiunto non solo sulla base dell art. 22 dello Statuto del Fondo, ma anche dell art. 9 del Regolamento FIP (altro fondo di previdenza aziendale sussistente nel 1998, poi cessato), che assoggettava le relative prestazioni previdenziali complementari alla perequazione automatica stabilita per le pensioni obbligatorie, dizione che sarebbe poi stata chiarita con la modifica di cui all accordo sindacale del 5.01.1999 ( perequazione automatica tempo per tempo stabilita per le pensioni obbligatorie ). Tali norme imponevano l applicazione al fondo non del solo meccanismo perequativo INPS, ma anche dell intero sistema perequativo (e dunque anche di un suo blocco). All udienza del 13 marzo 2015, in seguito alla discussione orale, il Giudice assegnava alle parti termine per memorie scritte per ulteriormente sviluppare le rispettive posizioni in ordine all interpretazione della disciplina statutaria (art. 22 dello Statuto del Fondo e art. 9 del Regolamento FIP) e alla sua incidenza sul caso oggetto di giudizio. Infine, la causa istruita con la sola documentazione, era oggi discussa e decisa con motivazione contestuale. Questioni Preliminari L eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Banca CR è infondata, essendo la domanda dei ricorrenti legittimamente avanzata nei confronti di quest ultima non solo quale gerente del FIP bensì anche in quanto pacificamente - obbligata solidale con il Fondo all erogazione del trattamento pensionistico della cui perequazione si discute. Sempre da parte della Banca CR con riferimento ai soli ricorrenti viene inoltre sollevata eccezione di prescrizione dei ratei antecedenti al 29.09.2009 (rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione coincidente con la notifica del ricorso del 29.09.2014). L eccezione deve essere accolta in parte per tutti i ricorrenti interessati poiché, con le produzioni originarie o con quelle in corso di causa, gli stessi hanno dimostrato l esistenza di precedenti atti interruttivi del contenuto di messa in mora nei confronti di entrambi i resistenti, atti intervenuti rispettivamente nelle seguenti date:

Merito A) Sull applicabilità del blocco delle perequazioni disposto all art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997 alla pensione integrativa in esame La questione interpretativa qui controversa, e rilevante ai fini dell accertamento del diritto alla cd. perequazione automatica sul trattamento pensionistico integrativo privato dei ricorrenti ha ad oggetto l interpretazione dell art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997, e in particolare la sua riferibilità ai regimi previdenziali integrativi come quelli di specie. Essa è già stata valutata da questo stesso Giudice con sentenza 18.9.2012 (doc. 1/g ric.), successivamente confermata da App. Firenze n. 428/14 (doc. 1/h ric.), di cui si richiamano e ribadiscono le motivazioni, precisando come la questione fosse stata risolta in conformità al principio di diritto affermato in Cass. n. 13573/2011 (e prima in Cass. 15769/2007 e 24777/2006), nel frattempo confermato anche da Cass. 10556/2013 ed ancora da Cass. 1311/2014, secondo la quale sulla questione si sia formato ormai un indirizzo giurisprudenziale maggioritario al quale, anche in ragione del principio della fedeltà dei precedenti, occorre dare ulteriore continuità. Ritiene infatti questo giudice che tra l art 59 della L.449/1997 e l art 34 della L. 448/1998 non sussista quel legame o combinazione sostenuto da Cass. n. 12344/2010. In realtà tale connessione logico sistematica si genera attraverso un percorso che appare incomprensibile, avuto riferimento ai comuni modi di esprimere la volontà legislativa. Nel caso in esame non si ravvisano motivi per discostarsi dalla giurisprudenza maggioritaria, che, conformandosi a precedenti pronunce ivi citate, ha chiarito, sul presupposto che le forme pensionistiche integrative hanno natura retributiva e non previdenziale, come la norma di natura temporanea ed eccezionale di cui alla L. n 449/1997 non possa essere estesa al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nel comma 13 dell art 59. A ciò non può obiettarsi che l art 34 della L.448/1998, nella parte in cui dispone che l aumento delle rivalutazioni automatiche dovuto viene attribuito su ciascun trattamento in misura proporzionale all ammontare complessivo, determini l assoggettamento delle erogazioni a carico dei fondi integrativi e aggiuntivi alla sospensione di cui all art 59 dal momento che vi si oppone l interpretazione letterale. In definitiva, se il legislatore avesse voluto (e potuto) estendere la sospensione della perequazione automatica anche alle pensioni integrative private, non si capisce perché avrebbe dovuto ricorrere a sistemi del tipo di cui all art 34 cit. B) Sul rinvio mobile degli art. 22 dello Statuto del Fondo (versione vigente in seguito alle modifiche del 1986) e art. 9 Reg. FIP (versione vigente in seguito alle modifiche del 1999) alla normativa perequativa del trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti I resistenti invocano l applicabilità del blocco della perequazione stabilito dall art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997 al trattamento pensionistico integrativo dei ricorrenti anche per un ulteriore ragione, indipendente dall interpretazione del quadro legale sub A). In particolare, la ricostruzione dei resistenti poggia le sue basi, in primo luogo, sulla premessa dell autonomia negoziale delle fonti istitutive dei Fondi, enti collettivi privati, relativamente al loro scopo associativo e alla disciplina delle prestazioni patrimonialiprevidenziali dei propri iscritti, ed in secondo luogo sulla conseguente libertà di tali fonti di conformarsi o di derogare alla disciplina legale. Viene quindi richiamato il disposto dell art. 22 dello Statuto del Fondo, nella versione applicabile ratione temporis, ovvero quella vigente in seguito alle modifiche del 1986 ( A tutte le prestazioni a carico del Fondo si applica la normativa della perequazione automatica, tempo per tempo vigente, delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti peraltro tenendo conto, ai fini delle percentuali di aumento, anche della pensione a carico dell A.G.O. ) e la lettera dell art. 9 del Regolamento del FIP ( Le prestazioni previdenziali complementari di cui agli artt. 5, 5 bis, 5 ter, 6 e 7 del presente Regolamento sono soggette alla perequazione automatica stabilita per le pensioni obbligatorie, senza peraltro tener conto ai fini della determinazione dell incremento percentuale spettante delle quote di pensione obbligatoria percepite dagli aventi titolo ), poi modificato con accordo sindacale del 5.01.1999 ( Le prestazioni previdenziali complementari di cui agli artt. 5, 5 bis, 5 ter, 6 e 7 del presente Regolamento sono soggette alla perequazione automatica tempo per tempo

vigente stabilita per le pensioni obbligatorie, secondo il criterio fissato all art. 34 della legge collegata alla manovra finanziaria 1999 e successive modifiche ). Secondo i resistenti, dall interpretazione letterale di tali norme, in particolar modo confortata dall espressione tempo per tempo vigente, si ricaverebbe la volontà delle fonti istitutive dei Fondi di effettuare un rinvio mobile per la regolazione della perequazione del trattamento integrativo de quo - alla normativa di legge stabilita per le pensioni obbligatorie, e ciò per armonizzare e conformare il trattamento previdenziale privato integrativo a quello previsto per le pensioni pubbliche, in omaggio al valore della sostenibilità delle prestazioni pensionistiche nel lungo periodo in base alle risorse disponibili. Ne conseguirebbe quindi che la perequazione da applicarsi o da non applicarsi, in caso di blocco - alla pensione integrativa dei ricorrenti sarebbe quella adottata di anno in anno per le pensioni INPS. La tesi difensiva dei resistenti, diffusamente argomentata e rigorosamente ricostruita, è certamente suggestiva, ma non può condividersi, sulla base di un duplice ordine di motivi, o- gnuno dei quali sarebbe sufficiente, da solo, a smentire le conclusioni a cui detta tesi perviene. Da un lato, anche laddove si ritenga astrattamente ammissibile la facoltà delle fonti istitutive dei Fondi di operare un rinvio mobile all intera normativa stabilita per le pensioni pubbliche obbligatorie in tema di perequazione, vigente anno per anno, tuttavia questa non potrebbe sicuramente avere ad oggetto la norma di cui all art. 59, comma 13 della legge 449/97. La sua inderogabilità, o meglio, inestensibilità ad altri regimi pensionistici è insita nella sua natura che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità citata sub A), si rivela come temporanea ed eccezionale. Quindi, la sua applicazione è inevitabilmente limitata alle sole pensioni INPS. E con ciò, lo si evidenzia, non si vuole dire che le fonti statutarie e regolamentari dei Fondi non potrebbero decidere di conformarsi alla normativa legale per disciplinare il trattamento pensionistico integrativo, ma solo rappresentare che un eventuale rinvio mobile da esse stabilito a tutta la normativa sulla perequazione non potrebbe comprendere comunque anche l art. 59, comma 13 della legge 449/97, in quanto norma avente le intrinseche caratteristiche sopra delineate. Dall altro lato, dal semplice dato testuale delle norme richiamate non può automaticamente evincersi, come vorrebbero i resistenti, la specifica ratio di attuare un rinvio mobile all intera normativa legale in tema di perequazione delle pensioni pubbliche (e in più, anno per anno vigente) per la disciplina delle pensioni integrative. Ciò soprattutto una volta contestualizzate le stesse norme nell ambito delle vicende che hanno accompagnato la formulazione e la modifica degli artt. 22 Statuto del Fondo e 9 Regolamento FIP. La versione invocata dell art. 22 dello Statuto del Fondo di Previdenza fu infatti introdotta nel 1986, quando le pensioni erogate dal Fondo rappresentavano un regime previdenziale esonerativo e non integrativo in base alla legge 55 del 1958 (situazione protrattasi sino al 1990). Segnatamente, la norma sostituì la precedente formulazione, risalente al 1973, che differenziava il meccanismo di perequazione del Fondo da quello stabilito per le pensioni INPS e lo collegava agli aumenti della retribuzione del pari grado in servizio invece che agli indici ISTAT. Tale modifica si rese necessaria in seguito al combinato disposto fra l art. 15, comma 6, legge 55 del 1958, che prescriveva che lo Statuto dei Fondi esonerativi dovesse adeguarsi alle modifiche di legge dell A.G.O. e l art. 1 d.l. 942 1977 (convertito in l. 41/1978) che, abrogando le cd. scale mobili anomale, estendeva la disciplina della perequazione INPS a tutte le gestioni previste per legge che avevano un diverso regime. La riformulazione si colloca non prima del 1986 poiché avvenne all esito della pronuncia della Corte Costituzionale che respinse le eccezioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla legge 41 del 1978 con sentenza n. 349/85, e ha la precipua finalità di adeguare il regime esonerativo obbligatorio a quello previsto dalla legge, con relativa retroazione alla data di entrata in vigore del D.L. 942/77, convertito nella Legge 41/78 (questo il significato da assegnarsi alla dizione tempo per tempo vigente ). Del resto, nemmeno la modifica del 1999 dell art. 9 Reg. FIP fu attuata in ossequio alla finalità di operare un rinvio mobile alla normativa INPS sulla perequazione, ma per uniformarsi alle prescrizioni dell art. 34 legge 23/12/1998, n. 448, secondo il quale, per i titolari

di più pensioni, il calcolo della perequazione avveniva sul cumulo delle pensioni e non più singolarmente su ciascuna di esse, come prevedeva la precedente versione del 1998 della norma regolamentare. Pertanto si deve concludere ritenendo fondata, nei limiti della prescrizione, la domanda di accertamento del diritto alla perequazione. Di conseguenza deve essere accolta la domanda di condanna generica al pagamento in favore dei ricorrenti degli aumenti mensili e degli arretrati sul trattamento pensionistico integrativo, come richiesto rimettendosi a separato giudizio la definizione degli importi dovuti ad ognuno dei ricorrenti e la ripartizione interna del debito fra Banca e Fondo. Sugli importi capitale dovranno essere liquidati altresì i relativi accessori di legge. Le spese di lite sono compensate per intero, per la complessità e la difficoltà delle questioni trattate nonché per la novità del tema l interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, anch esso dirimente per la risoluzione del giudizio, in assenza di precedenti di merito e di legittimità. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara che gli altri ricorrenti hanno diritto nei confronti dei resistenti alla perequazione automatica della pensione integrativa dal 01.01.1999, per inapplicabilità del blocco della perequazione ex art. 59 comma 13 L. 449/ 97; condanna i resistenti, nella rispettiva quota il Fondo e per l intero anche in via solidale la Banca, al pagamento in favore dei ricorrenti dell aumento dovuto anche per i rispettivi periodi non prescritti, da liquidarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; compensa per intero le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Firenze, 2 aprile 2015 Il Giudice dr. Roberta Santoni Rugiu