CITTÀ di COLLEGNO. ANNO 2011 Settembre CRITERI COMUNALI



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Regione Piemonte Provincia TORINO CITTÀ di COLLEGNO ANNO 2011 Settembre DISCIPLINA PER L INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Articolo 8 della l.r. dicembre 2006, n.38 CRITERI COMUNALI Delibera C.C n 182 del 27/10/2011 Titolo dell elaborato: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PER L ISTRUTTORIA DELLE SCIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE TITOLO I Disposizione generale Articolo 1 Oggetto TITOLO II Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 2 Autorizzazioni di durata temporale indeterminata e stagionale Articolo 3 Domanda di autorizzazione di nuova apertura Articolo 4 Domanda di autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su area pubblica Articolo 5 Domanda di autorizzazione di trasferimento di sede Articolo 6 Istruttoria comunale in caso di domanda di autorizzazione Articolo 7 Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione Articolo 8 Attivazione della somministrazione soggetta a domanda di autorizzazione TITOLO III Disposizioni sul procedimento per l istruttoria della SCIA relativa alla somministrazione temporane Articolo 9 Somministrazione temporanea Articolo 10 Contenuto della SCIA di somministrazione temporanea Articolo 11 Istruttoria comunale Articolo 12 Modello di SCIA temporanea Articolo 13 Attivazione della somministrazione temporanea TITOLO IV Disposizioni sul procedimento per l istruttoria delle SCIA degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 14 Segnalazioni certificate di inizio attività Articolo 15 Segnalazione certificata di ampliamento della superficie di somministrazione Articolo 16 - Segnalazione certificata di inizio attività di attività elencate nell articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006 Articolo 17 Segnalazione certificata di trasferimento di titolarità Articolo 18 Segnalazione certificata di sospensione dell attività Articolo 19 Comunicazioni Articolo 20 Istruttoria comunale TITOLO V Disposizioni transitorie e finali Articolo 21 Accesso ai procedimenti istruttori Articolo 22 Entrata in vigore

TITOLO I Disposizione generale Articolo 1 Oggetto 1. Il presente provvedimento adottato ai sensi dell articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n 38, disciplina i procedimenti concernenti le domande di autorizzazione di durata illimitata, stagionale e temporanea oltre che le istruttorie delle SCIA relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e più dettagliatamente: - le diverse fattispecie individuate; - le modalità di presentazione delle domande e delle SCIA; - le relative procedure istruttorie; - le modalità di attivazione degli esercizi; - le modalità di diritto di accesso agli atti.

TITOLO II Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 2 Autorizzazioni di durata indeterminata e limitata 1. Sono soggette ad autorizzazione di durata indeterminata e di durata stagionale le seguenti fattispecie: a) una nuova apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, b) una nuova apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su area pubblica, c) un trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico 2. La domanda di autorizzazione presentata in bollo, deve essere compilata su apposito modello. 3. Le domande di autorizzazione non formulate su apposita modulistica sono considerate irricevibili. Articolo 3 Domanda di autorizzazione di nuova apertura 1. Alla domanda di autorizzazione di nuova apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, deve essere allegata la seguente documentazione: a) una breve relazione corredata di adeguata cartografia dell iniziativa che contiene: la descrizione delle caratteristiche dei locali dell esercizio di somministrazione, la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati, la descrizione del servizio reso, la descrizione della qualificazione professionale degli operatori e degli addetti, la descrizione e la rappresentazione della zona di insediamento dell esercizio, la descrizione del progetto relativo all intervento con indicazioni grafiche diversificate per le superfici destinate alla somministrazione compresa quella di aree esterne, per le superfici destinate ai magazzini, e/o depositi e alle altre superfici non utilizzate per la somministrazione, la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale di parcheggi calcolata nel rispetto della tabella individuata all articolo 7 delle disposizioni dei criteri comunali completata dal totale del valore di monetizzazione se prevista dagli strumenti urbanistici comunali; b) qualora la superficie complessiva di somministrazione interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili sia maggiore di 80 mq., uno studio di valutazione di impatto sulla viabilità sottoscritto e asseverato da un tecnico incaricato redatto secondo le indicazioni dei commi 4, 6, 7 e 8 dell articolo 10 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268; c) un idoneo studio sottoscritto e asseverato da un tecnico abilitato, contenente il rispetto dell iniziativa per quanto riguarda gli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali da redigere secondo quanto previsto dall articolo 15 delle disposizioni dei criteri comunali. 2. Per le nuove aperture di cosiddetti padiglioni il riferimento procedurale è rappresentato dalle disposizioni contenute nella deliberazione del CC n 62 del 07/06/2007.

3. Non è necessario lo studio sulla valutazione di impatto sulla viabilità se l esercizio da attivare ex novo sia localizzato in addensamento A.1 oppure in una realtà minore a rischio desertificazione. 4. Tutta la documentazione va presentata in duplice copia. 5. L esame della domanda e il rilascio dell autorizzazione sono subordinati: a) alla disponibilità da parte dell interessato già all atto della domanda o nel corso dell istruttoria dei locali, nei quali intende esercitare l attività, b) all indicazione della persona incaricata della conduzione professionale dell esercizio, c) alla verifica della sorvegliabilità dei locali. 6. L esame della domanda e il rilascio dell autorizzazione non sono subordinati: a) alla presentazione della Notifica sanitaria di inizio o variazione di attività. Articolo 4 Domanda di autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su area pubblica 1. La domanda per il rilascio dell autorizzazione per l'esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco da edificarsi a cura dell'istante, deve essere indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive. 2. Ogni soggetto può formulare una sola richiesta relativa ad una delle localizzazioni individuate nell apposito regolamento vigente e approvato con deliberazione n 139/2008 del Consiglio Comunale. 3. Le istanze presentate in duplice copia, sono istruite secondo l ordine di arrivo all ufficio protocollo del Comune. 4. Con la domanda dovranno essere prodotti: Progetto in quattro copie di norma in scala 1/50, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell area interessata, con indicazione della disciplina di circolazione nell area su cui il chiosco viene ad insistere, la presenza di fermate di mezzi pubblici, di attraversamenti pedonali, accessi carrai etc. Il progetto dovrà contenere planimetria di P.R.G.C. in scala 1:2.000, planimetria in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco, con quote riferite a fili stradali e di fabbricazione, piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi del manufatto proposto (comprensivo di eventuale dehor, opere di arredo urbano, sistemi di illuminazione e impianti pubblicitari) con specificazione delle caratteristiche di sistemazione dell area immediatamente circostante (pavimentazione, arredi, piantumazioni, etc.), il tutto con i necessari riferimenti all intorno edificato con particolare riguardo alle caratteristiche architettoniche ed ambientali,anche mediante simulazioni prospettiche. Relazione descrittiva corredata di fotografie a colori (formato minimo 10 x 15 cm.) dell area su cui dovrà collocare il chiosco. Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità. Documentazione eventualmente richiesta dalla normativa in materia di polizia amministrativa o di commercio. Articolo 5 Domanda di autorizzazione di trasferimento di sede 1. Alla domanda di autorizzazione di trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, deve essere allegata la seguente documentazione: a) una breve relazione corredata di adeguata cartografia dell iniziativa che contiene: la descrizione delle caratteristiche dei locali dell esercizio di somministrazione, la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati, la descrizione del servizio reso, la descrizione della qualificazione professionale degli operatori e degli addetti,

la descrizione e la rappresentazione della zona di insediamento dell esercizio, la descrizione del progetto relativo all intervento con indicazioni grafiche diversificate per le superfici destinate alla somministrazione compresa quella di aree esterne, per le superfici destinate ai magazzini, e/o depositi e alle altre superfici non utilizzate per la somministrazione, la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale di parcheggi calcolata nel rispetto della tabella individuata all articolo 7 delle disposizioni dei criteri comunali completata dal totale del valore di monetizzazione se prevista dagli strumenti urbanistici comunali; b) qualora la superficie complessiva di somministrazione interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili sia maggiore di 80 mq., uno studio di valutazione di impatto sulla viabilità sottoscritto e asseverato da un tecnico incaricato redatto secondo le indicazioni dei commi 4, 6, 7 e 8 dell articolo 10 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268; c) un idoneo studio sottoscritto e asseverato da un tecnico abilitato, contenente il rispetto dell iniziativa per quanto riguarda gli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali da redigere secondo quanto previsto dall articolo 15 delle disposizioni dei criteri comunali. 2. Non è necessario il soddisfacimento degli stardard dei posti parcheggio se l esercizio in cui trasferire l attività sia localizzato nello stesso addensamento, nella stessa localizzazione e nella stessa realtà minore a rischio desertificazione. 3. Non è necessario lo studio sulla valutazione di impatto sulla viabilità se l esercizio in cui trasferire l attività, sia localizzato nello stesso addensamento, nella stessa localizzazione e nella stessa realtà minore a rischio desertificazione 4. Tutta la documentazione va presentata in duplice copia. 5. L esame della domanda e il rilascio dell autorizzazione sono subordinati: a) alla disponibilità da parte dell interessato già all atto della domanda o nel corso dell istruttoria dei locali, nei quali intende esercitare l attività, b) all indicazione della persona incaricata della conduzione professionale dell esercizio, c) alla verifica della sorvegliabilità dei locali. 6. L esame della domanda e il rilascio dell autorizzazione non sono subordinati: c) alla presentazione della Notifica sanitaria di inizio o variazione di attività. Articolo 6 Istruttoria comunale in caso di domanda di autorizzazione 1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta le domande individuate negli articoli precedenti, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 2. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell intervento il Responsabile del procedimento dichiara l inammissibilità della domanda e conclude il procedimento disponendo l archiviazione della stessa. 3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni. 4. Qualora entro 10 giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l archiviazione della domanda.

Articolo 7 Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione 1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del procedimento provvede al rilascio della nuova autorizzazione o dell autorizzazione al trasferimento entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell istanza. L autorizzazione contiene le eventuali prescrizioni di esercizio e il riferimento a eventuali convenzioni o atti di impegno sottoscritti. Nella comunicazione di esito vanno comunicate anche le condizioni d attivazione previste dal successivo articolo 7 punto 2. 2. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del procedimento provvede alla relativa comunicazione di diniego di rilascio di nuova autorizzazione o dell autorizzazione al trasferimento dettagliatamente motivata entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell istanza. 3. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego di cui al punto 2 entro il termine suddetto, l istanza deve ritenersi accolta. Articolo 8 Attivazione dell esercizio di somministrazione soggetto a domanda di autorizzazione 1. Ai sensi dell articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 l attivazione del nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o dell esercizio oggetto di trasferimento di sede, deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio, salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca. 2. L effettiva attivazione dell esercizio deve avvenire nel pieno rispetto delle norme sull agibilità e sulla destinazione d uso dei locali, oltre che a seguito della conclusione del procedimento collegato alla presentazione della Notifica sanitaria di inizio o variazione di attività, oltre che nel rispetto della sorvegliabilità dei locali, oltre che nel rispetto delle asseverazioni contenute nelle relazioni e negli studi che hanno reso ammissibile l intervento.

TITOLO III Disposizioni sul procedimento per l istruttoria delle SCIA relative alla somministrazione TEMPORANEA normata dall articolo 10 della legge regionale 38/2006 Articolo 9 Somministrazione temporanea 1. La somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma temporanea in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, esclusa quello svolta su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell articolo 19 della Legge 241/90. 2. Può altresì essere presentata una SCIA per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione. Le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi in questo caso non si applicano. Articolo10 Contenuto della SCIA di somministrazione temporanea 1. Alla SCIA di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, deve essere allegata la seguente documentazione: a) una relazione corredata di adeguata cartografia dell iniziativa che contiene: la descrizione delle caratteristiche dei locali o dei luoghi d esercizio della somministrazione, la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati, la descrizione del servizio reso. Articolo 11 Istruttoria comunale 1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la SCIA di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 2. In caso di utilizzo di locali, vanno controllate le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali stessi. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell intervento il Responsabile del procedimento dichiara l inammissibilità della SCIA e conclude il procedimento disponendo l archiviazione della stessa. 3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all interessato, nel termine di 5 giorni dal ricevimento della SCIA, le necessarie integrazioni. Qualora entro 5 giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l archiviazione della SCIA.

Articolo 12 Modello di segnalazione certificata di inizio attività 1. 1. La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, prevista dagli articolo che precedono, deve essere compilata su apposito modello. 2. Le segnalazioni certificati di inizio di attività (SCIA) non formulate su apposita modulistica sono considerate irricevibili. Articolo 13 Attivazione della somministrazione temporanea 1. L attivazione di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, è tassativamente circoscritta al periodo e ai locali di svolgimento delle manifestazioni cui fa riferimento. 2. L effettiva attivazione dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande temporaneo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità oltre che alle norme in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

TITOLO IV Disposizioni sul procedimento per l istruttoria delle SCIA degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 14 Segnalazioni certificate di inizio attività 1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), compilata su apposito modulo (allegati 4 e 5) le seguenti fattispecie: a) il trasferimento della titolarità della autorizzazione di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico come previsto dall articolo 13 della Legge Regionale 38/2006; b) l ampliamento della superficie di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico come previsto dall articolo 12 della Legge Regionale 38/2006; c) le attività elencate nell articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006; d) l attività di esercizio di somministrazione sospesa temporaneamente. 2. Le segnalazioni certificate non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili. Articolo 15 Segnalazione certificata di ampliamento della superficie di somministrazione 1. Alla segnalazione certificata di ampliamento della superficie di somministrazione di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, presentata in Comune allo Sportello Unico per le Attività Produttive, deve essere allegata la seguente documentazione: a) una breve relazione corredata di adeguata cartografia dell iniziativa che contiene: la descrizione delle caratteristiche dei locali dell esercizio di somministrazione, la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati, la descrizione del servizio reso, la descrizione della qualificazione professionale degli operatori e degli addetti, la descrizione e la rappresentazione della zona di insediamento dell esercizio, la descrizione del progetto relativo all intervento con indicazioni grafiche diversificate per le superfici destinate alla somministrazione compresa quella di aree esterne, per le superfici destinate ai magazzini, e/o depositi e alle altre superfici non utilizzate per la somministrazione, la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale di parcheggi calcolata nel rispetto della tabella individuata all articolo 7 delle disposizioni dei criteri comunali completata dal totale del valore di monetizzazione se prevista dagli strumenti urbanistici comunali; b) fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative dei criteri comunali per l insediamento delle attività di somministrazione, qualora la superficie complessiva di somministrazione interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili sia maggiore di 80 mq., uno studio di valutazione di impatto sulla viabilità sottoscritto e asseverato da un tecnico incaricato redatto secondo le indicazioni dei commi 4, 6, 7 e 8 dell articolo 10 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268; c) un idoneo studio sottoscritto e asseverato da un tecnico abilitato, contenente il rispetto dell iniziativa per quanto riguarda gli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali da redigere secondo quanto previsto dall articolo 15 delle disposizioni dei criteri comunali.

2. Non è necessario il soddisfacimento degli stardard dei posti parcheggio se la superficie di ampliamento sia riferita a un area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili non soggetta a permesso di costruire. 3. Non è necessario produrre gli studi di cui ai punti b) e c) antecedenti se la superficie di ampliamento sia riferita a un area posta all esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all esercizio stesso (dehors), dovunque collocata sul territorio che sia stata riattivata nel corso dell anno 2010 per continuità di concessione pregressa. 4. Tutta la documentazione va presentata in duplice copia. 5. L esame della SCIA è subordinato: a) alla disponibilità da parte dell interessato già all atto della segnalazione certificata o nel corso dell istruttoria dei locali o delle strutture, nei quali si intende ampliare l attività, b) alla verifica della sorvegliabilità dei locali. 6. L esame della domanda e il rilascio dell autorizzazione non sono subordinati: d) alla presentazione della Notifica sanitaria di inizio o variazione di attività. Articolo 16 Segnalazione certificata di inizio attività di attività elencate nell articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006 1. Alle SCIA relative alle attività del punto 2, presentate in Comune allo Sportello Unico per le Attività Produttive, non deve essere allegata alcuna documentazione. 2. Le attività sono quelle esercitate: a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti; e) al domicilio del consumatore; f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda; g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001; h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili; i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse; j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente; k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Articolo 17 Segnalazione certificata di trasferimento di titolarità. 1. Alle SCIA di trasferimento della titolarità (subingresso) per cessione a titolo definitivo o affitto pro tempore presentata in Comune allo Sportello Unico per le Attività Produttive, non deve essere allegata alcuna documentazione. Articolo 18 Segnalazione certificata di sospensione dell attività 1. Alle SCIA di sospensione dell attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo inferiore a 12 mesi, presentata in Comune allo Sportello Unico per le Attività Produttive, non deve essere allegata alcuna documentazione. 2. La sospensione dell attività può essere prorogata in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. All istanza di proroga da presentare in carta libera vanno allegati i documenti che comprovano lo stato di necessità. Articolo 19 Comunicazioni 1. In caso di variazione della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a trasmettere al comune la variazione avvenuta non costituente subingresso entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera, contenente gli elementi oggetto della variazione. 2. In caso di cessazione di attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico l'impresa è tenuta a trasmettere al comune la data di cessazione entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera. 3. Le società, che procedono alla sostituzione del delegato, sono tenute a trasmettere al comune la variazione avvenuta entro 10 gg. dall evento, con semplice comunicazione, in carta libera, contenente gli elementi salienti del nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali. Articolo 20 Istruttoria comunale 1. Il Responsabile del procedimento, ricevute le SCIA, individuate agli articoli precedenti, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 2. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della SCIA, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni. 3. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento e adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 21 Accesso ai procedimenti istruttori 1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento istruttorio. 2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento, ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all interessato. 3. Il responsabile del servizio nega l accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n 352. Articolo 22 Entrata in vigore 1. Le presenti procedure entrano in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale. 2. Per le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività pervenute in data antecedente si seguono le procedure codificate nella deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.