REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO



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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 Parte Speciale E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO di Fujitsu Technology Solutions S.p.A. Vers. 1.0 approvato dal CdA il 6 Ottobre 2011

1 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO In data 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha dato Attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l esenzione nel caso di un attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata. Il citato D.lgs. n. 231 del 2007 ha incluso nell'ambito di operatività del Decreto i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito, Reati di Ricettazione, Riciclaggio o e Impiego di denaro ). I termini in lettera maiuscola di cui alla presente Parte Speciale E, ove non diversamente definiti, hanno il significato agli stessi attribuiti nella Parte Generale del Modello. 1.1 I reati di cui all art. 25-octies del Decreto Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro che a seguito dell attività di risk mapping e risk assessment di cui al paragrafo 2.4 della parte Generale del Modello sono stati ritenuti applicabili e rilevanti per la Società. Ai sensi dell art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo. 1.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale disposizione prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l autore e il compartecipe del reato presupposto (es. furto o rapina). Quanto all elemento materiale della fattispecie in esame, occorre precisare quanto segue: - reato presupposto: la ricettazione sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato; - condotte tipiche: il fatto materiale consiste nell acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi (mediazione). L elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell agente di compiere il fatto di reato, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell oggetto materiale dello stesso (denaro o cose), cui si aggiunge il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto. ha posto in essere la condotta sopra descritta e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, per la Società. La norma non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. 1

1.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l amministrazione della giustizia, quanto l ordine pubblico e l ordine economico. Il soggetto attivo del riciclaggio può essere, come per la ricettazione, chiunque, esclusi solo l autore e il compartecipe del reato presupposto (nei termini sopra precisati, tenuto conto, altresì, che deve trattarsi di delitto non colposo). Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, di beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l identificazione della provenienza. La sostituzione si identifica con l attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un attività bancaria, finanziaria o commerciale (i.e. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto all altro dei valori di provenienza illecita (i.e. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli). L elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa a vantaggio e nell interesse della Società. 1.1.3 Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Tale fattispecie prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (es. furto, rapina, estorsione, etc.). Il soggetto attivo del reato può essere, come per le ipotesi precedenti, chiunque, esclusi l autore e il compartecipe del reato presupposto. Il termine impegno, in cui si sostanzia la condotta tipica del reato in esame, ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie) quali, ad esempio, le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione di denaro o di titoli. L elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa. 1.2 Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società per i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro Si riporta di seguito una breve tabella riassuntiva delle sanzioni previste ai sensi degli articoli 25-octies del Decreto a carico dell Ente, in conseguenza della commissione da parte di Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro. 2

Reato Autore Comportamento Sanzione pecuniaria (Valore quota da 258 a 1.549) Sanzione interdittiva Art. 648 c.p. (Ricettazione) Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio) Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita) Da 200 a 800 quote Da 400 a 1000 quote per delitti presupposti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall art. 9, 2 comma, del Decreto: - Interdizione dall esercizio dell attività; - Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; - Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni finanziamenti contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per quanto attiene le modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 1.5 della Parte Generale del Modello della Società. 1.3 Attività Sensibili. Principi di comportamento e protocolli di prevenzione 1.3.1 Attività Sensibili 1.3.2 Principi generali di comportamento Tutti i Destinatari del Modello, nell espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle Attività Sensibili indicate al precedente paragrafo 1.3.1 al fine di prevenire la commissione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro. In particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare: - la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società; 3

- le disposizioni organizzative emanate dalla Società al fine di stabilire una policy aziendale coerente ed uniforme; - le procedure interne della Società e di Gruppo attinenti le Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo 1.3.1. Per tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi generali: - la formazione e l attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico; - sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all interno della Società; - le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili; - l assegnazione e l esercizio dei poteri nell ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche; - la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla Società; - i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico. 1.3.3 Il Responsabile Interno per le Attività Sensibili In linea con la best practice, la Società individua e nomina uno o più Responsabili Interni per ciascuna delle operazioni relative alle Attività Sensibili come meglio individuate nel seguente paragrafo 1.3.4. In assenza di nomina dei Responsabili Interni da parte della Società per una o più operazione relative alle Attività Sensibili, Responsabile Interno della relativa operazione sarà ritenuto il responsabile della relativa direzione aziendale. Fermo restando il potere discrezionale dell OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si veda quanto previsto nella Parte Generale del Modello), l OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Aree a Rischio Reato Diretto ed alle Aree a Rischio Strumentale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo, l esistenza ed adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, esistenza e rispetto delle clausole standard inserite nei contratti con i Terzi Destinatari, etc.). Inoltre, l OdV comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nel Modello, ed indica al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali e di controllo preventivo adottati dalla Società. La violazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale E ed in genere delle disposizioni normative ed organizzative relative alla prevenzione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro previste dalla Società espongono il relativo responsabile della violazione alle sanzioni di cui al Sistema Disciplinare della Società, che costituisce parte integrante del Modello. 1.3.4 Protocolli di prevenzione * * * * L OdV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale E. La presente Parte Speciale E e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell OdV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso. 4