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DISTRIBUZIONE SELETTIVA E INTERNET Da Pierre Fabre a Coty, con particolare riferimento al reg. 330/2010

La distribuzione selettiva prima della modernizzazione e del reg. 2790/1999 1. I contratti di distribuzione per beni di alta qualità e tecnicità che prevedano una selezione puramente qualitativa non ricadono sotto il divieto delle intese. 2. Quelli che prevedono una selezione qualitativa qualificata sono vietati e autorizzabili. 3. Quelli che prevedono una selezione quantitativa non sono autorizzabili. Di fatto gli accordi della seconda categoria avrebbero dovuto essere autorizzati uno per uno dalla Commissione il che era impossibile.

La rivoluzione del reg. 2790/1999 Tutti i contratti di distribuzione selettiva sono autorizzati per categoria, nonostante il divieto imposto ai distributori di vendere ad altri commercianti, (indipendentemente dal tipo di selezione e dal tipo di prodotto) a condizione che: 1. rientrino sotto la soglia di una quota di mercato del 30% 2. consentano le vendite tra membri della rete 3. consentano ai membri della rete di fare vendite attive o passive agli utenti finali senza limiti territoriali, purché dal loro punto vendita.

L avvento di Internet ha modificato sensibilmente la situazione Il rivenditore era vincolato al suo punto vendita. Con Internet il diritto di vendite attive ad acquirenti finali non ha più limiti. I produttori sono costretti a difendere la rete da una eccessiva concorrenza intra-brand. Inoltre si aprono nuovi spazi per azioni in grado di danneggiare l immagine del produttore

La questione di base Quando i criteri qualitativi imposti ai rivenditori selettivi non sono trasferibili su Internet, si può escludere questo canale? Oppure si deve adattare la vendita su internet alle esigenze della selezione e/o escludere forme incompatibili con i criteri di selezione?

Il caso Pierre Fabre In questo caso si chiedeva che la vendita di prodotti cosmetici venisse curata personalmente da un diplomato in farmacia, escludendo di fatto ogni vendita su internet. La giustificazione addotta era evidentemente insostenibile

Sentenza Pierre Fabre, 46-47 46. L obiettivo di preservare l immagine di prestigio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell art. 101, n. 1, TFUE. 47. L art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.

Sentenza Pierre Fabre, 54 e 59 «Una clausola contrattuale, come quella di cui alla causa principale, che vieta di fatto la commercializzazione via Internet ha, quanto meno, per oggetto di restringere le vendite passive agli utenti finali intenzionati ad acquistare tramite Internet e non ubicati nella zona di riferimento fisica del membro interessato del sistema di distribuzione selettiva». «...l esenzione per categoria prevista all art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell applicabilità dell eccezione di legge dell art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.»

Inamissibilità di divieti assoluti di accesso a Internet Con Pierre Fabre si afferma il principio che il divieto assoluto imposto ai distributori selettivi di vendere su internet esclude a priori l applicazione della rule of reason della giurisprudenza Metro e esclude l applicazione del regolamento di esenzione Resta solo la possibilità più teorica che reale che l accordo possa beneficiare, in casi estremi, dell art. 101/3.

L estensione del divieto a forme di mera limitazione dell accesso a internet Successivamente si presenta il problema di vedere se, ed in che misura, i principi della sentenza Pierre Fabre possano essere applicati a limitazioni «non assolute». In particolare, il Bundeskartellamt tedesco inizia delle azioni contro Adidas e Asics che limitano in vario modo (senza escluderlo) l accesso a Internet, facendo leva sul caso Pierre Fabre.

La posizione del BKA 1. Il principio della compatibilità dei sistemi di distribuzione selettiva con l art. 101 che si riferisce (sentenza Metro/Commissione) alla distribuzione di beni di consumo durevoli di alta qualità e tecnicità, non si applica ai prodotti di lusso in quanto il mantenimento del loro prestigio non costituisce un motivo che giustifica la liceità della distribuzione selettiva. 2. Le clausole che limitano l accesso dei distributori a Internet (e in particolare a marketplaces riconoscibili come terzi) hanno un oggetto restrittivo e non sono autorizzabili ex art. 101/3. 3. Le clausole in questione hanno per oggetto una restrizione relativa ai clienti ai quali l acquirente può vendere i beni o servizi oggetto del contratto (art. 4(b) reg. 330/2010) e quindi non possono beneficiare dell esenzione per categoria. 4. Le clausole in questione hanno per oggetto una restrizione delle vendite passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, e quindi non possono beneficiare dell esenzione per categoria.

Le domande d interpretazione pregiudiziale n. 3 e 4 nel caso Coty 3) «Se l articolo 4, lettera b), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto della clientela del distributore al dettaglio. 4) Se l articolo 4, lettera c), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto delle vendite passive agli utenti finali».

La sentenza della Corte sull art. 4 Reg. 330/2010 Secondo la Corte, un divieto come quello di cui al procedimento principale (e cioè il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze), non costituisce una restrizione della clientela dei distributori, ai sensi dell articolo 4, lettera b), del regolamento n. 330/2010, né una restrizione delle vendite passive dei distributori autorizzati agli utenti finali, ai sensi dell articolo 4, paragrafo c), di tale regolamento.

La questione cruciale Le affermazioni della Corte valgono solo per prodotti di lusso e per clausole che vietano di servirsi in maniera riconoscibile di siti Internet di terzi? Oppure si può sostenere, al contrario, che esse valgono anche per altri prodotti oggetto di distribuzione selettiva e per altre limitazioni dell accesso a Internet che non costituiscano un divieto assoluto? Per rispondere è necessario verificare se i motivi su cui si basa la scelta della Corte presuppongono necessariamente: (a) che si tratti di prodotti di lusso, e (b) che si tratti dello specifico divieto oggetto della sentenza Coty.

La limitazione della clientela Art. 4(b): accordi che hanno per oggetto «la restrizione relativa [...] ai clienti ai quali, l acquirente, che è parte contraente dell accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto» 1.Non si tratta di misura di ripartizione di mercato o di clientela per compartimentare i mercati (Avv. gen. 141-142) 2. Non è possibile individuare, all interno del gruppo degli acquirenti online i clienti delle piattaforme oggetto del divieto (Avv. gen., 143; Sentenza 66) 3. Diversamente dal caso Pierre Fabre, la clausola controversa autorizza l utilizzo di Internet come canale di distribuzione, richiedendo solo che il distributore al dettaglio eserciti la propria attività di vendita on-line mediante una vetrina elettronica del negozio autorizzato o in maniera non visibile attraverso un sito terzo e rispetti una serie di disposizioni al fine di preservare la connotazione lussuosa dei prodotti (Avv. gen., 146) 4. Lo scopo dichiarato della clausola non è quello di compartimentare il mercato limitando i clienti ai quali il distributore può vendere. Avv. gen., 148).

La limitazione delle vendite passive Art. 4(c): accordi che hanno per oggetto «la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, operanti nel commercio al dettaglio, fatta la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato 1. Occorre verificare se la clausola in questione sia intrinsecamente idonea, alla luce della sua formulazione, del suo scopo e del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, a pregiudicare la realizzazione delle vendite passive (Avv. gen. 153). 2. La clausola non vieta qualsiasi vendita on-line, contrariamente a quella della sentenza Pierre Fabre. Essa autorizza effettivamente tale canale di distribuzione, purché il distributore venda attraverso una vetrina elettronica di proprietà dell impresa autorizzata oppure, in maniera non visibile, su un sito di terzi e rispetti una serie di disposizioni destinate a preservare l immagine di marca del produttore (Avv. gen., 155)..

Conclusioni quanto al tipo di prodotti cui si applica la sentenza Coty La sentenza Coty fa riferimento ai prodotti di lusso, perché le è stato richiesto di pronunciarsi su questi, ma il ragionamento seguito per quanto riguarda il regolamento 330/2010 si basa su motivazioni più ampie. In particolare, il ragionamento della Corte e, soprattutto quello dell Avv. generale non presuppone necessariamente che si tratti di prodotti di lusso, ma al massimo che si tratti di prodotti che hanno un immagine da preservare. Ciò dovrebbe quindi valere anche per prodotti che richiedono il rispetto di determinate modalità di vendita (ad es. consulenza del venditore). Si può quindi ritenere che il principio per cui limitazioni dell accesso a Internet che non escludano totalmente tale canale, e che non perseguano primariamente un fine restrittivo, non costituiscano restrizioni che precludono a priori il beneficio dell esenzione per categoria

Conclusioni quanto al tipo di restrizione cui si applica Coty La sentenza Coty fa riferimento all ipotesi specifica del divieto imposto ai membri di una rete selettiva di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, ma il ragionamento seguito riguardo all art. 4 del regolamento 330/2010 si basa su motivazioni più ampie, che permettono di ricomprendere anche altri divieti non assoluti di operare tramite Internet, che siano giustificate da esigenze della rete. In particolare, deve ritenersi che il ragionamento seguito dalla Corte debba valere anche per altri tipi di limitazioni non assolute delle vendite su Internet, come limitazioni all uso di ad-words o al ricorso a sistemi di confronto dei prezzi, purché motivate da fondate esigenze di tutela della qualità delle condizioni di vendita della rete..

Conclusioni finali Si può ragionevolmente sostenere, alla luce della sentenza Coty, che gli artt. 4(b) e 4(c) del regolamento 330/2010 debbano essere interpretati restrittivamente, in modo da ricomprendere solo situazioni chiaramente incompatibili con gli obiettivi fondamentali di tutela della libera concorrenza. Ciò risponde del resto all esigenza di certezza e prevedibilità alla base del regolamento 330/2010. Pertanto, restrizioni di accesso a Internet, imposte a membri di una rete selettiva, destinate a preservare le finalità legittime perseguite attraverso il sistema di distribuzione selettiva, piuttosto che dirette a realizzare limitazioni hardcore, sono coperte dall esenzione per categoria e potranno essere vietate solo attraverso la revoca ex nunc dell esenzione..