Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti



Documenti analoghi
Prot. n 6818/p/cv Roma, 18 giugno e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Loro sedi

24 giugno Alle Imprese Edili Loro Sedi. Ai Consulenti del Lavoro Loro Sedi. Circolare congiunta n.1/2015

IL NUOVO DURC ON LINE E LA RESPONSABILITA SOLIDALE


Cos è il Durc. Ambito di applicazione del Durc

Durc: cosa cambia dal 1 luglio Inviato da Giove - 29/06/ :46

Lavori privati soggetti al rilascio di titolo abilitativo / denuncia inizio attività (DIA)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

La Rassegna Stampa è consultabile nel sito:

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. Progetto DurcOnLine. Gestione procedure automatiche C.E.

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.

Prot. n 6840/p/cv Roma, 03 luglio A tutte le Casse Edili. e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CE/bs CUNEO, 25 Gennaio Oggetto: 1. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e

Obbligo indirizzo PEC per richieste Durc

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. DURC telematico e semplificato: le modifiche del DL 34/2014 di prossima attuazione

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Circolare Informativa n 21/2013

Prot. n 6040 /p/cv Roma, 27 gennaio A tutte le Casse Edili. e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE.

Così facendo, i prossimi DURC che emetteremo non verranno stampati e spediti per posta, ma li invieremo a mezzo PEC firmati digitalmente.

Incontro Cassa Edile Provincia di Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ivrea, Pinerolo e Torino

Oggetto: INPS Procedura regolarità contributiva on-line.

1. Prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti C.I.G.O. in caso di. sospensione o riduzione dell attivita lavorativa per eventi meteorologici.

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Risorse Strumentali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

REGOLE DURC PER LE CASSE EDILI

DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA CONTRIBUTIVA D.U.R.C. COMPENDIO DELLE NORME E CRITERI DI UTILIZZO

Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi 1.

ANCORA D. U. R. C. (Circolare INAIL /03/ ) Contributo Professionale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

OGGETTO: INPS. Regolarità contributiva online

Circolare N.122 del 24 Luglio 2013

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CASERTA A CURA DEL CENTRO STUDI LUIGI CAMPI

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Bologna, 22 settembre 2014

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

CE/bs CUNEO, 1 febbraio Circolare n. 2/2005 IMPRESE EDILI CONSULENTI DEL LAVORO

Sede: via Alessandria, Roma Tel: Fax: info@cnce.it

Procedura Regolarità contributiva online: criteri di verifica

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 10/2015

Inoltre tale documento di regolarità contributiva deve essere richiesto:

Ministero della Salute

Direzione Centrale Entrate. Roma, 30/01/2014

D.U.R.C SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

ALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, ROMA

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Oggetto: VERIFICA DELL ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) Termine per la conclusione dell iter

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI INPS, INAIL E CASSE EDILI REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMMISSARIO DELEGATO DL N.

AGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

LIBRO UNICO. Tenuta e vidimazione

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

SCUOLE PUBBLICHE E SERVIZI ON LINE. INAIL -Direzione Territoriale di Bergamo

Progetto RegOnline - SIRCE

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 10/04/2015

Accreditamento n 706 Regione Lombardia

Appalti pubblici AVCpass per operatori economici


Direzione Provinciale di Taranto. Il DURC INTERNO. Taranto, 13 giugno 2014

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Circolari per la Clientela

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall anche per i non titolari di partita iva (privati)

Prot.n 6844/p/fdm Roma, 10 luglio e p.c. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE. Oggetto: invio delibera Comitato bilateralità

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione

GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO

Allegato A 3. Rettifiche e variazioni

Oggetto : Procedura per la regolarizzazione delle contribuzioni pregresse non versate al Fondo.

D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

Oggetto Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007.

Circolare N.13 del 27 Gennaio 2014

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

REGIONE TOSCANA OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ex L.R. 38/07) SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (ex D.Lgs.

Controllo automatizzato delle dichiarazioni: domiciliazione degli esiti presso gli intermediari e assistenza tramite PEC

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Roma, 19 settembre 2014

CONVENZIONE. Progetto per la semplificazione amministrativa. ComUnica la tua attività commerciale COMUNE DI

News per i Clienti dello studio

Studio Associato Franchin e Ronchiato

GUIDA OPERATIVA ALLE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DEL CREDITO CERTIFICATO

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/ /12/ Codice CIG Z3715F0800

D. U. R. C... Una storia infinita!!!

1. CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE SENZA SANZIONE:

Manuale per la richiesta e la ricezione del DURC tramite Posta Elettronica Certificata

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Transcript:

CE/bs Cuneo, 24 giugno 2015 Circolare n. 5/Imprese-Cdl/2015 Alle IMPRESE EDILI Ai CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n. 2/Enti/2015 Alle Stazioni Appaltanti / Amministrazioni Procedenti Loro Sedi Oggetto: Procedura DURC on-line dal 1 Luglio 2015 chiarimenti. Come anticipato nella nostra precedente circolare, Vi ricordiamo che dal 1 luglio 2015 entra in vigore la nuova procedura on-line per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC. A seguito dei primi chiarimenti ricevuti dalla CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - ed anche alla luce della circolare n 19 emanata in data 19/06/2015 dalla Direzione generale per l Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (allegata alla presente), con la presente si forniscono alcune indicazioni in merito alla nuova procedura. LE PRINCIPALI NOVITA Il DURC on-line è richiesto in modalità esclusivamente telematica tramite un unica interrogazione attraverso i portali dell INPS (www.inps.it) o dell INAIL (www.inail.it), indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Nel caso di impresa regolare il DURC è scaricabile immediatamente dal richiedente; il documento è in formato PDF, quindi non modificabile. Il DURC on-line ha una validità di 120 giorni (centoventi) dalla data di effettuazione della verifica. Un aspetto rilevante della nuova procedura e l unicità del DURC on-line nel senso che, qualora in corso di validità, sarà utilizzato per tutte le finalità previste per legge e, in particolare, nelle diverse fasi degli appalti pubblici. In pratica, non bisogna chiederne ogni volta uno nuovo a seconda del tipo di utilizzo (es.: stipula contratto, SAL, Conto finale ), con evidente vantaggio in termini di semplificazione per tutti i soggetti coinvolti. SOGGETTI RICHIEDENTI I soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva restano gli stessi: le stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all art.3, comma 1 lettera b) del D.P.R.207/2010; gli organismi di attestazione S.O.A.; le amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell art.90, comma 9, D.LGS. 81/2008;

le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi (di cui al D.P.R. 445/2000); l impresa o il lavoratore autonomo. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di accesso alla verifica della regolarità contributiva anche da parte di altri soggetti delegati dall impresa o dal lavoratore autonomo, o da banche o intermediari finanziari. La delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche. E stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece immediatamente abilitati all effettuazione della verifica. GESTIONE DELLA RICHIESTA I portali di INPS o INAIL consentono (funzione Consulta regolarità) la verifica dell esistenza di un DURC positivo e in corso di validità (120 gg. dalla prima richiesta) e, se richiesta, ne consente al richiedente la visualizzazione e l acquisizione in formato PDF (funzione Visualizza il documento ). Laddove non vi sia un documento in corso di validità ma risulta essere stata effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema comunicherà l informazione all interessato il quale dovrà attendere l esito di tale istruttoria. Nel caso in cui non vi sia un documento in corso di validità, né parimenti un istruttoria in corso, il portale procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione Richiesta regolarità ). Il sistema Casse Edili viene coinvolto per le imprese iscritte in BNI o comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile codice statistico contributivo edile). Le Casse Edili abilitate all attestazione della regolarità sono quelle riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come indicato nel D. LGS 276/2003 all art.2 comma 1 lettera h). REQUISITI DI REGOLARITA La verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa. La regolarità dell impresa sussiste per ciò che concerne le Casse Edili: nei casi di rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dalle delibere del Comitato di bilateralità; nei casi di sospensione dell attività dell impresa regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente; nei casi di scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi grave lo scostamento to pari o inferiore a 150,00= comprensivo degli accessori di legge;

nei casi di imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le quali l obbligo contributivo decorra successivamente al periodo considerato per la verifica della regolarità. ISTRUTTORIA I portati INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la banca dati nazionale delle imprese Irregolari BNI, gestita dalla CNCE. La BNI risponderà all interrogazione in due modi: a) impresa regolare re: quando la stessa risulterà iscritta nell anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili; b) pratica in istruttoria: quando l impresa non risulterà iscritta nell anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili. La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene effettuata la verifica, l invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni. Qualora l impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa Edile provvederà a segnalarlo immediatamente alla BNI e a chiudere l istruttoria. La chiusura dell istruttoria darà adito all immediata segnalazione ai portali INPS e INAIL. Nel caso in cui l impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità: - conferma dello stato di irregolarità con l indicazione dell importo del debito contributivo; - conferma dello stato di irregolarità con l indicazione dell importo del debito pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di attività, ecc.). La risultanza negativa verrà comunicata ai soli soggetti che hanno effettuato l interrogazione nell arco temporale massimo di 30 giorni dalla prima richiesta. PERIODO TRANSITORIO I DURC richiesti fino al 30 giugno 2015 sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it verranno ancora rilasciati dalla Cassa Edile, dall INPS e dall INAIL e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina. Dal 1 luglio e fino al 1 gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico Previdenziale potranno riguardare esclusivamente i casi particolari indicati all'art.9 del D.M.30/01/2015. NORME DI COORDINAMENTO Nell ultimo articolo del Decreto attuativo vengono specificate quali sono le norme incompatibili con le nuove disposizioni sul DURC on-line. In particolare viene indicato che: - non è più necessario per le Stazioni Appaltanti acquisire un nuovo documento per ogni fase dell appalto pubblico se esiste già un documento in corso di validità, che potrà essere pertanto riacquisito;

- resta fermo l obbligo di attuare la procedura di intervento sostitutivo da parte delle Stazioni Appaltanti e dei soggetti di cui all art.3 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità disposte dall art.4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dall art.31, commi 3 e 8bis, del D.L. n.69/2013 (conv.da L.n. 98/2013), nel caso di risultanza negativa della verifica di regolarità contributiva. Nel restare a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, con l occasione porgiamo cordiali saluti. IL VICE PRESIDENTE (Castelli Dott. Gerlando) IL PRESIDENTE (Monge Prof. Filippo) ALLEGATO: Circolare n 19 emanata in data 19/06/2015 dalla Direzione generale per l Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.