Consulenza aziendale e servizi d ingegneria Qualità Ambiente Sicurezza Energia Finanizamenti Marcatura CE Formazione Controllo fornitori Internazionalizzazione CPR 305 / 2011 Focus sulla Dichiarazione di Prestazione e sulla Documentazione di Accompagnamento Milano 09 Luglio 2013 Ing. Daniele Tronconi
1 - La Dichiarazione di prestazione e la documentazione di accompagnamento La soluzione proposta in questo workshop è orientata a risolvere le problematiche connesse a questi due aspetti relativi alle novità introdotte dal Regolamento CE 305/2011: La Dichiarazione di Prestazione La documentazione di accompagnamento della Dichiarazione di Prestazione
2 - La Dichiarazione di prestazione Artt. 4-7: Dichiarazione di prestazione Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato quando il prodotto rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o di una valutazione tecnica europea
3 - La Dichiarazione di prestazione Deroghe alla redazione della DoP Prodotto fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione In caso di prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nell'opera di costruzione in conformità alle norme nazionali applicabili In caso di prodotto fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio mediante procedimento non industriale per il restauro di opere di costruzione formalmente protette
4 Caratteristiche della DoP La DoP è fornita insieme ad ogni prodotto messo a disposizione del mercato (in caso di fornitura di lotto dello stesso prodotto può essere in singola copia) E' in forma cartacea o elettronica (se richiesto dal destinatario deve essere cartacea) Può essere messa a disposizione su sito web Deve essere fornita nella/e lingua/e richieste dallo stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione
5 Altri obblighi relativi alla DoP Deve essere redatta dal fabbricante e mantenuta dallo stesso per 10 anni a decorrere dall'immissione del prodotto sul mercato I mandatari devono mantenere la DoP e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza Gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e la DoP Gli importatori tengono una copia della DoP a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità I distributori, prima di immettere un prodotto a disposizione del mercato si assicurano che rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti [ ] se ritengono che non sia conforme alla DoP non immettono il prodotto sul mercato Possono essere considerati dei fabbricanti
6 La documentazione di accompagnamento alla DoP Quando applicabile la DoP è accompagnata: Dalla scheda di dati di sicurezza, qualora il prodotto da costruzione sia considerato sostanza o una miscela di sostanze in conformità al Regolamento (UE) n 1907/2006 (REACH), secondo l'art. 31 Scheda informativa di accompagnamento alla DoP, qualora i prodotti siano considerati articoli secondo il REACH e contengono sostanze notoriamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1%, in conformità all'art. 33 Istruzioni ed informazioni per la sicurezza (per trasporto, immagazzinamento e installazione sicura). Il CPR non chiarisce quali informazioni debbano essere fornite, ma si può interpretare come quelle significative Marcatura CE Alcune informazioni possono essere ridondanti (Manuali, Etichette, ecc.)
7 La DoP nel dettaglio Contenuti della DoP a) Numero. Ogni DoP deve essere numerata. Il numero di riferimento serve per identificare la DoP per uno specifico prodotto e quindi per identificare il corispondente insieme di prestazioni del prodotto che definiscono il prodotto-tipo b) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: codice univoco (riferimento) del prodotto-tipo. Serve per identificare il prodotto per il quale la specifica DoP è stata redatta. Una scelta ovvia può essere quella di usare il numero di riferimento della DoP come codice univoco del prdotto, cosa che è esplicitamente ammessa: è possibile quindi utilizzare un unico codice che identifica la DoP ed il prodotto
8 La DoP nel dettaglio c) Numero di tipo. In questo punto l'allegato III fa riferimento all'art. 11.4 con il quale il fabbricante assicura che il suo prodotto da costruzione porta un numero di tipo, di lotto o di serie o qualunque altro elemento che ne permetta l'identificazione. Potrebbe corrispondere al codice univoco del punto B e quindi al numero di DoP d) Uso previsto del prodotto da costruzione. L'uso previsto è indicato nella specifica tecnica. Le informazioni, qualora non esplicite, possono essere desunte dalla tabella ZA1 nell'allegato ZA della norma di riferimento
9 La DoP nel dettaglio e) Nome ed indirizzo del fabbricante. Nome del fabbricante e riferimenti, oppure del mandatario f) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione. g) Riferimenti all'organismo Notificato eventuale e relativi ruoli h) Elenco delle caratteristiche essenziali come definite nella specifica tecnica armonizzata per l'uso previsto dichiarato, con riferimento per le prestazioni dichiarate alla norma i) Firma della persona delegata dal fabbricante
10 Conclusioni La DoP contiene molte informazioni dinamiche legate alla tipologia di prodotto ed alla rintracciabilità dello stesso. Deve essere trasmessa attraverso la catena di fornitura. E' il documento cardine per il rispetto delle principali disposizioni del nuovo regolamento CE 305/2011 La documentazione di accompagnamento può essere voluminosa e molto variabile Sono comunque previste alcune modalità innovative per la sua gestione che possono portare a semplificazioni anche importanti rispetto alla precedente normativa prevista dalla Direttiva 89/106/CE
Grazie per l'attenzione Ing. Daniele Tronconi