CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell individuo, del gruppo, delle comunità lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che [ ] può intervenire significativamente nella vita degli altri lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili conseguenze Art. 3 del CDPI
Qualsiasi progetto ed intervento psicologico, dal più clinico e sanitario a quello più orientato alla migliore funzionalità delle organizzazioni necessita di attuare azioni nel rispetto delle competenze professionali e secondo principi della qualità, sostenibilità, etica professionale.
Ne consegue che Tutti gli interventi psicologici professionali hanno implicazioni deontologiche e responsabilità professionali
In particolare ciascun intervento dovrebbe garantire Correttezza delle procedure Correttezza nei confronti dei soggetti committenti Correttezza nei confronti dei soggetti destinatari se diversi dalla committenza Correttezza nei confronti della categoria
La L. 56/89, che istituisce la professione di Psicologo, prevede che la Categoria si doti di un Codice Deontologico. Tale adempimento, che caratterizza tutte le professioni ordinate, rende possibile l esplicitazione agli iscritti e alla loro utenza dei principi etici a cui devono uniformarsi i professionisti ed è lo strumento di riferimento per la valutazione dei comportamenti non conformi.
Diventano pertanto importanti le competenze deontologiche, che devono rispettare 5 criteri (o principi) fondamentali: La responsabilità ovvero la consapevolezza di un vincolo personale con gli impegni assunti e con le possibili conseguenze del proprio operato (art. 3 CD) lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze L integrità (art. 19-8) attraverso un agire tecnico che risponda a rigore metodologico art. 8 utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti L autonomia (art, 6-19) ovvero indipendenza di giudizio e di pensiero secondo criteri scientificamente e metodologicamente fondati art. 19 nei contesti di selezione e valutazione lo psicologo è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione e non avvalla decisioni contrarie a tali principi La competenza specifica (art. 37-5) art. 5 recita è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e aggiornamento nella propria disciplina Il rispetto dell Altro (art. 3-4-9-12- 22-32) art. 3 utilizzare le proprie conoscenze e competenze professionali per promuovere il benessere psicologico dell individuo e della comunità art. 25 CD lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale e non utilizza le notizie apprese che possono recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati [ ] è tenuto a [ ] tutela psicologica dei soggetti Art. 9 nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne previo consenso informato e deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, rifuitare ovvero ritirare il consenso stesso ART. 12 considera preminente la tutela psicologica del destinatario
Due documenti importanti Il Codice Deontologico degli psicologi Italiani La Sentenza Platé
In sintesi, i sei principi fondamentali che costituiscono il filo rosso di integrazione e di riferimento di tutti gli articoli del CDPI (AA. VV. Università di Torino) 1. Rispetto della dignità, autonomia e autodeterminazione dell individuo; artt.4,9,10,14,16,17,18,24,31 e 32; 2. Promozione e tutela del benessere psicologico; artt. 3,22,29,34 e 39; 3. Competenza e responsabilità professionale; artt. 5,7,19,25,26,27,28 e 37; 4. Integrità relazionale e professionale; artt. 6, 11,12,13, 15,20,21,23,30,35 e 36; 5. Identità professionale; artt. 1,2,8,33,38 e 40; 6. Responsabilità sociale; art.41.
CODICE DEONTOLOGICO Il codice deontologico, oltre a definire responsabilità e comportamento professionale, fornisce anche una funzione di triplice tutela: 1. dell utente/destinatario/comunità/società (artt. 4-9-11-17-28) 2. del professionista psicologo (artt. 35 36) 3. della professione di psicologo (artt. 6-8)
Naturalmente, fondamentale principio etico x il rispetto dei diritti e delle libertà della Persona è il rispetto del segreto professionale applicabile a tutti i dati e le notizie riguardanti il committente e l eventuale destinatario, acquisite nel corso dell incarico professionale
art 25 del CDPI stabilisce che lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e valutazione [ ]. Nel caso di interventi commissionati da terzi, [ ], non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio
La Sentenza Platé della Suprema Corte, Sezione penale, n 767 del 05/06/2006 riferita al procedimento intentato dalla Procura della Repubblica di Milano avverso un consulente della Regione Lombardia per il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo e ciò in quanto costui, pur senza titolo né iscrizione all Albo dell Ordine degli Psicologi, aveva somministrato a 73 candidati un test di valutazione per la selezione di 25 responsabili organizzativi nei quadri della amministrazione regionale.
. Dalla sentenza si evince che, nella valutazione del personale, quando viene somministrato un qualsivoglia test psicologico, anche in ambito aziendale, è obbligatoriamente richiesta la competenza e la presenza dello psicologo, iscritto all Albo professionale. Tale sentenza, nota come sentenza Platè, ha ben definito l essenzialità del ruolo dello psicologo in ogni analisi ove siano rappresentate condizioni psicologiche individuali.
Fare diagnosi psicologica implica: a) Possedere conoscenze specifiche sulle complesse funzioni della Psiche e non la semplice conoscenza di tecniche e strumenti più o meno sofisticati; trattasi di conoscenze molto articolate che si possono acquisire solo con un adeguato curriculum formativo; b) Entrare pesantemente nella sfera più privata delle persone ed incidere in maniera significativa nella loro vita.
Lo Psicologo è la figura professionale che possiede le competenze per rispondere in modo adeguato ad entrambe queste caratteristiche e lo Stato lo riconosce come figura a cui è riservata l attività di diagnosi in campo psicologico.
Si ricorda infine che anche nell ambito della Psicologia del lavoro e dell organizzazione, così come in altre aree (Psicologia scolastica, della salute, giuridica ecc.) assumono particolare rilevanza due aspetti previsti dal CDPI: il Committente ed il Destinatario dell intervento spesso non coincidono (artt. 3, 25 e 32)- e la tutela deve essere duplice il professionista Psicologo si trova ad operare in collaborazione con figure professionali di altre discipline (artt. 6 e 15)- nel cui scambio professionale lo psicologo deve applicare sempre la massima professionalità, integrità ed etica.
GRAZIE PER L ATTENZIONE